CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11379/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha rideterminato la pena per il reato di furto aggravato in mesi otto di reclusione ed C 200 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Sul punto, il diniego della Corte di Appello si è fondato sull'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili in favore dell'imputato, e ritenendo irrilevante la confessione da questi resa, in presenza di un compendio probatorio univocamente dimostrativo della sua responsabilità. La valutazione discrezionale del giudice di merito si rivela insindacabile nella presente Sede di legittimità, in quanto non manifestamente illogica, cori la conseguente genericità del ricorso, peraltro reiterativo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consiglie