CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 12080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 30/6/2023 dal Tribunale di Modena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non terrebbe conto delle circostanze del caso concreto, oltre che del comportamento successivo dell'imputato. E' stata depositata memoria a sostegno del motivo indicato. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie con argomenti generici quali il dedotto mancato riferimento - da parte della Corte - "alle modalità di ritrovamento (dello stupefacente, n.d.e.) ed alle circostanze del caso concreto". La sentenza, inoltre, ha escluso la particolare tenuità del fatto con argomento adeguato, in ragione della varietà e della quantità di sostanze stupefacenti detenute (cocaina per 1,9 dosi medie singole e hashish per 376,4 dosi medie singole), che di per sé impedivano l'applicazione dell'istituto in ragione della maggior pericolosità del soggetto, come dimostrata. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 <?• sigliere estensor