Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:501
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 settembre 2010
1
(
1
)
Causa C‑261/09
Procedimento penale
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivo di non esecuzione obbligatoria – Principio del “ne bis in idem” – Diritto fondamentale – Applicazione nel caso in cui una sentenza definitiva sia stata pronunciata nello Stato membro emittente – Nozione di “stessi fatti” – Nozione autonoma – Ambito di applicazione»
1.
Il mandato d’arresto europeo, istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI (
2
), ha sostituito la procedura formale di estradizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie
basato su un elevato livello di fiducia tra le autorità medesime. Esso è giustamente considerato come lo strumento di cooperazione
giudiziaria in materia penale che produce i risultati migliori.
2.
La decisione quadro elenca tassativamente i motivi che possono ostare all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La presente
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, per la prima volta, la portata del motivo enunciato all’art. 3, n. 2, della decisione
quadro, in forza del quale un mandato d’arresto europeo non dev’essere eseguito se la persona ricercata è già stata giudicata
con sentenza definitiva per gli stessi fatti e tale sentenza, in caso di condanna, è stata eseguita, è in fase di esecuzione
o non può più essere eseguita.
3.
Il procedimento trae origine dal mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un cittadino
italiano residente in Germania, che detta autorità accusa di aver partecipato per vari mesi, nel periodo 2004‑2005, a un traffico
di cocaina organizzato tra la Germania e l’Italia.
4.
L’[OSCURATO:PERSONA] (Germania) s’interroga sull’eventuale applicazione dell’art. 3, n. 2 della decisione quadro
nella presente causa con riferimento alle seguenti circostanze. Da un lato, la persona ricercata è stata condannata da un
giudice italiano per il reato di detenzione illecita di cocaina commesso il 13 settembre 2005 e, dall’altro, le autorità inquirenti
italiane disponevano già, al momento di tale condanna, di informazioni sufficienti per incriminare detta persona per partecipazione
al traffico di stupefacenti oggetto del mandato d’arresto europeo, astenendosi, tuttavia, dal farlo per non compromettere
il buon esito delle loro indagini su tale traffico.
5.
Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni. Con la prima, egli chiede se la nozione di «stessi fatti» di cui
all’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che fa riferimento al diritto dello Stato membro
emittente o a quello dello Stato membro di esecuzione o, ancora, se essa debba costituire oggetto di un’interpretazione autonoma.
Con la seconda, detto giudice chiede se tale nozione si applichi alla fattispecie in cui le autorità inquirenti, al momento
della pronuncia della condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti, disponevano
della prova della sua partecipazione a un traffico più ampio ma avevano deciso, per motivi tattici nella conduzione delle
indagini, di non promuovere l’azione penale nei suoi confronti con riferimento a tale partecipazione.
6.
Le suddette questioni poggiano sulla premessa che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve trovare applicazione allorché
i fatti indicati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro in cui
tale mandato è stato emesso.
7.
Tale premessa è fortemente contestata dalla maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nel presente procedimento, secondo
i quali essa contraddirebbe il principio di reciproco riconoscimento sotteso al meccanismo del mandato d’arresto europeo.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono dell’avviso che il motivo di non esecuzione in parola sarebbe applicabile soltanto quando i fatti
specificati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito l’oggetto di una sentenza definitiva pronunciata in uno Stato membro
diverso da quello emittente.
8.
Prima di procedere all’esame delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, inviterò dunque la Corte a pronunciarsi sulla
validità della premessa alla base di dette questioni, non soltanto perché si tratta di una questione di principio, ma anche
perché è assai probabile che essa si ponga in un gran numero di casi.
9.
Va sottolineato che, se il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia reciproca, cionondimeno
la consegna della persona oggetto di tale mandato è la conseguenza di una decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato
membro di esecuzione (
3
), che dev’essere adottata nel rispetto dei diritti fondamentali, ricordando che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro è un’espressione
del principio del ne bis in idem, che costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri ed è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
4
).
10.
Ne consegue, a mio avviso, che, se è pur vero che, in forza del principio di riconoscimento reciproco, non spetta all’autorità
giudiziaria dell’esecuzione verificare d’ufficio il rispetto di tale principio, resta il fatto che essa non può eseguire un
mandato d’arresto europeo se dispone di prove sufficienti che dimostrino la violazione di detto principio e ciò anche nel
caso in cui i fatti abbiano già costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente.
11.
Suggerirò, quindi, alla Corte di dichiarare che la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro,
in assenza di richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto al suo contenuto e conformemente a una giurisprudenza costante,
deve costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in seno all’Unione europea. Sosterrò, altresì, che questa nozione
deve essere interpretata nello stesso senso di quella contenuta nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen (
5
), in ragione dell’identità del tenore e della analogia degli oggetti di queste due disposizioni.
12.
Infine, risolvendo la seconda questione, proporrò alla Corte di dichiarare che, alla luce della giurisprudenza relativa all’interpretazione
dell’art. 54 della CAAS, la circostanza che – al momento della pronuncia della sentenza della persona ricercata per un singolo
episodio di detenzione illecita di stupefacenti – le autorità inquirenti disponessero di prove sull’implicazione di tale persona,
per un periodo di vari mesi, in un traffico di stupefacenti organizzato e che esse, in quel momento, avessero rinunciato a
incriminare tale persona per quel reato per esigenze connesse alle indagini è irrilevante ai fini della valutazione della
nozione di «stessi fatti».
I –
Contesto normativo
A –
La decisione quadro
13.
Lo scopo della decisione quadro è abolire, tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la procedura formale di estradizione prevista dalle varie
convenzioni di cui detti [OSCURATO:PERSONA] sono parti firmatarie e di sostituirla con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie.
Essa mira, in particolare, a «eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia
di estradizione» e a «sostitui[re ad essa] un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale,
sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive» (
6
).
14.
La decisione quadro si basa sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, che costituisce
il «fondamento» della cooperazione giudiziaria (
7
). Il meccanismo del mandato d’arresto europeo, attuato dalla decisione quadro, si basa su un «elevato livello di fiducia»
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
8
).
15.
Per questo motivo, secondo l’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro, le decisioni relative all’esecuzione del mandato
d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato
membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
16.
Parimenti, la decisione quadro, come affermato nel suo dodicesimo ‘considerando’, rispetta i diritti fondamentali e osserva
i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato UE e contenuti nella Carta.
17.
Tali obiettivi della decisione quadro si sono così tradotti nelle relative disposizioni normative.
18.
L’art. 1 della decisione quadro così dispone:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di
una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente
alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione
europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
19.
L’art. 3 della decisione quadro elenca tre motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo. L’art. 3,
n. 2, della decisione quadro così recita:
«L’[autorità giudiziaria dell’esecuzione] (…) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:
(…)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata
giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione
sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della
condanna».
20.
L’art. 4 della decisione quadro disciplina, in sette punti, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto
europeo. L’art. 4, nn. 3 e 5, della decisione quadro dispone quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(…)
3) se le [autorità giudiziarie dell’esecuzione] hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato
d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva
per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
(…)
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata
giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione
sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna».
21.
L’art. 8 della decisione quadro elenca le informazioni obbligatorie che un mandato d’arresto europeo deve contenere. Oltre
all’identità del ricercato, esso deve descrivere, in particolare, le circostanze del reato e le informazioni sulla partecipazione
del ricercato. Tali indicazioni devono essere tradotte nella lingua ufficiale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
22.
L’art. 15 della decisione quadro disciplina la decisione sulla consegna. Esso dispone quanto segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente
decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti
per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente
in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza
di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria [dello Stato membro] emittente [(
9
)] può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
23.
L’art. 17 della decisione quadro attiene ai termini e alle modalità della decisione di esecuzione di un mandato d’arresto
europeo. Esso così recita:
«1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto
europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni
dall’arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi
i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto
europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.
7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso
ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione
dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio [dell’Unione europea] affinché sia valutata
l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri».
24.
Infine, la decisione quadro indica i diritti del ricercato. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione,
ai sensi dell’art. 11 della decisione quadro, deve informarlo del contenuto del mandato d’arresto europeo. L’arrestato può
acconsentire alla propria consegna ovvero opporvisi. Esso ha altresì la facoltà di rinunciare alla regola della specialità,
secondo cui la persona consegnata in forza di un mandato d’arresto europeo non è sottoposta a un procedimento penale per eventuali
reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata (
10
). Nel caso in cui non dia il consenso alla propria consegna, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione (
11
).
B –
Il principio del «ne bis in idem»
25.
L’art. 3, n. 2, della decisione quadro costituisce un’espressione del principio del «ne bis in idem».
1. Fondamenti del principio del «ne bis in idem»
26.
Il principio espresso dal brocardo latino «ne bis in idem» o «non bis in idem», che significa «non due volte per la medesima
cosa», comporta che una persona non può essere condannata due volte per lo stesso fatto.
27.
Detto principio è insito nella nozione di Stato di diritto. Infatti, quando la società ha esercitato il proprio legittimo
diritto di punire l’autore di una violazione delle proprie norme, essa ha esaurito il suo diritto al perseguimento giudiziario
e non può, quindi, punire nuovamente la persona già condannata per quel fatto. Il suddetto principio è dunque inscindibile
da quello dell’autorità della cosa giudicata, nonché da quello della proporzionalità della pena, in forza del quale la sanzione
dev’essere proporzionata alla gravità dei fatti perseguiti.
28.
Sotto il profilo soggettivo, il principio del «ne bis in idem» intende garantire al condannato che, una volta eseguita la
pena, egli avrà «pagato il proprio debito» alla società, di cui potrà nuovamente entrare a far parte senza dover temere nuovi
procedimenti penali. Detto principio risponde, dunque, a una duplice esigenza di equità e di certezza del diritto.
29.
Il principio del «ne bis in idem» ha origini assai antiche (
12
). Tuttavia, lungi dall’essere caduto in desuetudine, con l’evoluzione del diritto penale nelle società moderne, esso si è
trovato ad essere progressivamente sostenuto e ampliato per quanto riguarda, in particolare, il ruolo della sanzione. Infatti,
l’attuale evoluzione del diritto penale, condivisa da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, considera il reinserimento una funzione fondamentale
della pena. Quest’ultima non ha dunque più unicamente lo scopo di essere afflittiva e dissuasiva, mirando anche a favorire
il reinserimento del condannato. Siffatto reinserimento presuppone necessariamente che il debito con la giustizia sia ritenuto
definitivamente saldato e che l’interessato che è stato giudicato in via definitiva non debba più temere alcunché dalla legge.
30.
Il principio del «ne bis in idem» è stato sancito da diversi atti internazionali sia nel diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
sia in seno all’Unione.
31.
Nel diritto interno, il principio del ne bis in idem trova dunque espressione nell’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato il 22 novembre 1984, quanto meno per gli [OSCURATO:PERSONA]
membri che vi hanno aderito (
13
). Detto articolo così dispone:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
(…)».
32.
Sul piano dei rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il principio del «ne bis in idem» è affermato dall’art. 54 della CAAS (
14
), che così recita:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita
o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa
più essere eseguita».
33.
L’art. 54 della CAAS mira a garantire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione in seno ad essa; questa disposizione
ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta
a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più [OSCURATO:PERSONA] membri (
15
).
34.
In assenza di armonizzazione delle legislazioni penali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’applicazione di siffatto principio implica necessariamente
l’esistenza di una fiducia reciproca degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che
ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, anche quando il ricorso al proprio
diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (
16
).
35.
Infine, il principio del «ne bis in idem» è stato sancito all’art. 50 della Carta quale ostacolo a una doppia condanna sia
da parte dei giudici di uno stesso Stato membro, sia da parte dei giudici di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, a condizione che la fattispecie
sia disciplinata dal diritto dell’Unione (
17
). Detto art. 50 così dispone:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito
di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (
18
).
2. Contenuto del principio del «ne bis in idem»
36.
Il contenuto preciso del principio del «ne bis in idem» è difficile da definire al di là della suddetta definizione assai
generale (
19
). Esso può variare in maniera significativa da uno Stato membro all’altro e le differenze possono riguardare i due elementi
da cui dipende l’applicazione di tale principio, vale a dire il «bis» e l’«idem».
37.
La nozione di «bis» riguarda l’individuazione delle decisioni che possono consentire l’applicazione del principio.
38.
L’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché
l’art. 54 della CAAS e l’art. 50 della Carta contemplano, analogamente all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, una sentenza
definitiva di assoluzione o di condanna. L’art. 54 della CAAS e l’art. 3, n. 2, della decisione quadro aggiungono, tuttavia,
quale altra condizione in caso di sentenza di condanna, che essa sia eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero che non possa
più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato della condanna.
39.
Sorge, tuttavia, la questione se quest’ultima condizione comprenda i casi di grazia e di amnistia, o, ancora, se le decisioni
su cui può basarsi l’applicazione del principio del ne bis in idem siano soltanto quelle dei giudici ovvero se tra esse figurino
anche quelle delle autorità che hanno promosso l’azione penale quando queste ultime fissano un termine definitivo alle incriminazioni
e, se del caso, a quali condizioni.
40.
La nozione di «idem» rinvia agli elementi che devono ritenersi già giudicati. Secondo un’accezione favorevole alla persona,
può trattarsi dell’identità dei soli fatti materiali o, in senso più stretto, degli stessi reati, ossia di quei fatti che
hanno la propria qualificazione giuridica.
41.
La Corte ha già avuto modo di confrontarsi con molti di questi interrogativi nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 54
della CAAS.
42.
Riguardo al «bis», essa ha interpretato la condizione secondo cui la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente sia
«stata eseguita» o sia «effettivamente in corso di esecuzione» nel senso che essa ricomprende la situazione in cui l’imputato
viene condannato a una pena detentiva alla cui esecuzione sia stata applicata la sospensione condizionale. Per contro, detta
nozione non comprende il caso in cui l’imputato sia stato posto in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare ivi
compresa l’ipotesi in cui, in base al diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si debba tenere conto
nell’esecuzione successiva della pena detentiva (
20
).
43.
La Corte ha inoltre dichiarato che il principio del «ne bis in idem» si applica a una decisione di un giudice di uno Stato
contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato venga definitivamente assolto in
ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale (
21
).
44.
Analogamente, tale principio si applica a una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove (
22
). Infine, esso comprende la sentenza pronunciata in contumacia dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro fuori dal territorio
in cui vige la CAAS (
23
).
45.
Per quanto riguarda l’autore della decisione che può determinare l’applicazione del principio del ne bis in idem, la Corte
ha deciso che detto principio si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale mediante le quali
il Pubblico ministero di uno Stato membro chiuda, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo
Stato dopo che l’imputato abbia soddisfatto determinati obblighi e, in particolare, abbia versato una determinata somma di
denaro stabilita dal Pubblico ministero (
24
).
46.
Per contro, il principio del «ne bis in idem» non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro
che dichiari chiuso un procedimento dopo che il Pubblico ministero abbia deciso di non proseguire l’azione penale per il solo
motivo che sia stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi
fatti, senza alcuna valutazione nel merito (
25
).
47.
Questo principio non trova applicazione ad una decisione mediante la quale un’autorità di uno Stato contraente, al termine
di un esame nel merito della causa sottopostale, disponga, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata
di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto
nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca, quindi, un ostacolo a nuovi procedimenti
penali, per gli stessi fatti, in detto Stato (
26
).
48.
Per quanto riguarda l’«idem», la Corte ha dichiarato che l’art. 54 della CAAS dev’essere interpretato nel senso che il criterio
pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza
di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti
o dall’interesse giuridico tutelato (
27
).
49.
Essa ha precisato, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, che non viene richiesto che siano identici i quantitativi
di droga di cui trattasi nei due [OSCURATO:PERSONA] contraenti interessati, né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie
nei due [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui non è escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme
di fatti che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati. La valutazione definitiva a questo riguardo spetta
alle autorità nazionali competenti (
28
).
50.
Tale giurisprudenza stabilisce soltanto l’ampiezza minima del principio del ne bis in idem nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]. Conformemente
all’art. 58 della CAAS, l’art. 54 di quest’ultima non è di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie,
concernenti l’effetto di tale principio attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
51.
La Corte europea dei diritti dell’uomo definisce il contenuto minimo del principio del ne bis in idem nell’ordinamento giuridico
esclusivamente interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Per quanto riguarda la nozione di «idem», essa ha fatto propria la giurisprudenza
della Corte, secondo cui occorre attenersi ai soli fatti materiali, a prescindere dall’interesse giuridico tutelato (
29
).
C –
I diritti nazionali
1. Il diritto tedesco
52.
L’art. 3, n. 2, della decisione quadro è stato trasposto nel diritto tedesco dall’art. 83, n. 1, della legge 23 dicembre 1982
sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen),
come modificata dalla legge 20 luglio 2006 sul mandato di arresto europeo ([OSCURATO:PERSONA]) (
30
). Tale articolo, rubricato «Ulteriori requisiti di ammissibilità », così recita:
«L’estradizione non è ammissibile, qualora
1. la persona ricercata sia stata già giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva per gli stessi fatti oggetto
della domanda di estradizione, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata già eseguita o sia in fase di
esecuzione ovvero non possa più essere eseguita in forza della legge dello Stato membro della condanna (…).
(…)»
2. Il diritto italiano
53.
Gli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 306, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope», così dispongono:
«Articolo 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope (…) è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
(…)
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
Articolo 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci (…).
(…)».
54.
Ai sensi dell’art. 649 del codice di procedura penale italiano, «l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto
penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo
viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze».
55.
Secondo le indicazioni del governo italiano, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che la «preclusione
di cui all’art. 649 del codice di procedura penale non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già
intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un’ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente
valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa
o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice».
II –
I fatti e il procedimento nella causa principale
A –
Il mandato d’arresto europeo in parola
56.
Il 7 novembre 2008, il Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emetteva un mandato d’arresto
europeo a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], fondato su un mandato d’arresto nazionale del Tribunale di Catania 5 settembre 2008 nei
confronti del medesimo nonché di altri 76 coimputati.
57.
Nel mandato d’arresto europeo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato di due fatti.
58.
Da un lato, nel periodo compreso tra i giorni immediatamente precedenti il gennaio 2004 ed il novembre 2005, egli avrebbe
partecipato, nell’ambito di un’associazione per delinquere formata da almeno altre dieci persone, a un traffico di cocaina
organizzato a Vittoria, nonché in altre città italiane e della Repubblica federale di Germania. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe
limitato a svolgere il ruolo di corriere e di mediatore, ma sarebbe stato altresì incaricato del procacciamento di cocaina
e del relativo commercio.
59.
Dall’altro, nel medesimo periodo e nelle stesse località, agendo singolarmente o come complice, egli sarebbe entrato illegittimamente
in possesso e avrebbe trasportato, venduto o ceduto cocaina a terzi.
B –
La decisione che può ostare all’esecuzione del mandato d’arresto europeo
60.
Sulla base delle indicazioni fornite nel mandato d’arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio
2004, svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria. Le intercettazioni delle conversazioni
telefoniche del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 13 settembre 2005 confermavano la sua partecipazione
a tale traffico. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì pedinato dalle autorità inquirenti in occasione di alcuni suoi viaggi, in
particolare tra la Sicilia e Milano il 28 luglio 2005 e il 12 agosto 2005, e tra la Sicilia, Esslingen (Germania) e Catania
il 12 settembre 2005.
61.
In occasione di quest’ultimo viaggio il sig. [OSCURATO:PERSONA] acquistava 150 g di cocaina a Esslingen e, al suo ritorno, la sera del
13 settembre 2005, veniva fermato dalla polizia ferroviaria mentre scendeva dal treno alla stazione di Catania. Egli trasportava
due sacchetti contenenti rispettivamente 9,5 e 145,96 grammi di cocaina, corrispondenti a 599‑719 dosi individuali di cocaina
per la vendita.
62.
Con sentenza 30 novembre 2005, il Tribunale di Catania condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] alla reclusione di anni tre, mesi sei,
e giorni venti, nonché alla pena pecuniaria pari a EUR 13 000, per aver posseduto illecitamente, a Catania il 13 settembre
2005, 155,46 g di cocaina, ai fini dell’ulteriore rivendita. La Corte d’appello di Catania confermava la condanna con sentenza
18 aprile 2006.
C –
Il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di esecuzione
63.
Dopo essere giunta a conoscenza del mandato d’arresto europeo in base al sistema informativo previsto dall’Accordo di Schengen
(in prosieguo: il «SIS»), in data 3 dicembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] (procura generale di Stoccarda) faceva
arrestare il sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione di Stoccarda e lo traduceva dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Pretura di
Stoccarda) (Germania). Al momento della sua comparizione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla sua consegna all’autorità giudiziaria
emittente e non rinunciava ad avvalersi della regola della specialità. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA],
l’[OSCURATO:PERSONA], con decisione 22 gennaio 2009, chiedeva alle autorità italiane di verificare se la sentenza
30 novembre 2005 non ostasse all’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
64.
Non avendo ottenuto nessuna informazione dalle autorità anzidette, l’[OSCURATO:PERSONA], con decisione 20 marzo 2009,
sospendeva il mandato d’arresto europeo e assegnava al sig. [OSCURATO:PERSONA] un avvocato d’ufficio.
65.
In data 4 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rispondeva che il principio del «ne
bis in idem» non trovava applicazione. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al giudice del rinvio
di procedere con l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
66.
L’[OSCURATO:PERSONA] si chiede, tuttavia, se possa opporsi a questa esecuzione alla luce delle osservazioni che seguono.
All’epoca delle indagini sfociate nella condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di dosi di cocaina destinate alla vendita,
le autorità inquirenti disponevano già di prove sufficienti a incolparlo e a incriminarlo per le imputazioni contenute nel
mandato d’arresto europeo, segnatamente il traffico di droga organizzato. Tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle
indagini e per poter smantellare questo traffico e arrestare gli altri soggetti implicati, dette autorità inquirenti non comunicavano
al Giudice per le indagini preliminari le informazioni e le prove in loro possesso, né chiedevano, all’epoca, l’avvio di un
procedimento penale per tali fatti.
67.
Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione)
(Germania), un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito a posteriori, se da un
lato, soltanto singole azioni del membro di tale organizzazione sono state oggetto della denuncia e dell’indagine giudiziaria
precedenti e se dall’altro l’imputato non ha acquisito il legittimo affidamento sul fatto che il primo procedimento riguardava
tutte le azioni compiute nell’ambito dell’associazione. Il giudice del rinvio ritiene altresì necessario che, al momento della
pronuncia sul fatto isolato, le autorità inquirenti ignorassero l’esistenza di altri reati singoli e di un reato di associazione,
diversamente da quanto, in realtà, accaduto nel caso delle autorità inquirenti italiane.
68.
Peraltro, detto giudice osserva che l’elemento transnazionale difetta nella causa principale, giacché il potenziale «idem»
sarebbe costituito da una pronuncia del medesimo Stato di emissione e non di un altro Stato membro. Egli sottolinea, inoltre,
che la nozione di «stessi fatti» di cui alla decisione quadro non è ancora stata interpretata dalla Corte. Il giudice medesimo
chiede , a tal riguardo, se la giurisprudenza elaborata nell’ambito della CAAS possa essere trasposta in quello del mandato
d’arresto europeo.
III –
Le questioni pregiudiziali
69.
Alla luce delle suddette osservazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della [decisione quadro] debba
essere risolta sulla base
a) della legge dello Stato membro emittente,
b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero
c) di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nella Comunità.
2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere
volta all’illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le
autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di
prove che alimentavano il forte sospetto dell’appartenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici
nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di promuovere la
conseguente azione penale».
IV –
Analisi
70.
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 35 UE, il rinvio pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. Infatti,
dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 1° maggio 1999 (
31
), emerge che la Repubblica federale di Germania ha emesso una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale
ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità previste dall’art. 35, n. 3, lett. b), UE, ossia
sulle questioni sottoposte da tutti i propri giudici.
71.
Prima di procedere con l’analisi delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, ritengo necessario esaminare la questione
se il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia applicabile qualora la
sentenza definitiva che potrebbe giustificarne l’applicazione sia stata pronunciata nello Stato membro emittente.
A –
Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro qualora i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano
stati oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente
72.
[OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nel presente procedimento ritengono che il motivo della non esecuzione obbligatoria previsto
all’art. 3, n. 2, della decisione quadro non sia applicabile nella specie (
32
). Essi hanno sostenuto, a favore di questa tesi, che il principio del «ne bis in idem» fa parte dei principi generali del
diritto e che le autorità giudiziarie che emettono un mandato d’arresto europeo sono tenute a garantirne il rispetto. Essi
sottolineano che dette autorità si trovano nella posizione migliore per verificare se la persona nei cui confronti venga emesso
un mandato d’arresto europeo non sia già stata condannata nel rispettivo [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi fatti.
73.
Secondo i governi di questi [OSCURATO:PERSONA] membri, l’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro in un caso del genere contrasterebbe,
dunque, con il principio del reciproco riconoscimento e con quello dell’elevato livello di fiducia che l’autorità giudiziaria
di esecuzione deve avere nei confronti di quella emittente.
74.
Secondo il governo italiano, le valutazioni dell’autorità giudiziaria emittente, secondo cui il principio del «ne bis in idem»
non si applicherebbe, sono vincolanti per l’autorità giudiziaria di esecuzione.
75.
Il governo spagnolo sottolinea che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve costituire l’oggetto di un’interpretazione
in senso stretto, come emerge dalla motivazione della sentenza 6 ottobre 2009, Wolzenburg (
33
). Detto governo, unitamente a quello ceco, sostiene che il principio del «ne bis in idem», di cui all’art. 3, n. 2, della
decisione quadro, sia necessariamente transnazionale, analogamente a quello previsto dall’art. 54 della CAAS. Il governo spagnolo
ritiene, altresì, che l’eventuale violazione del principio del «ne bis in idem» sarebbe commessa non in occasione della consegna,
bensì nel momento in cui l’autorità giudiziaria emittente, dopo aver eventualmente sentito la persona ricercata, procedesse
tuttavia al suo esame.
76.
Non condivido la posizione dei suddetti governi in quanto, a mio avviso, essa contrasta con il meccanismo del mandato d’arresto
europeo, come definito dalla decisione quadro e per il fatto che l’art. 3, n. 2, di quest’ultima costituisce l’espressione
di un diritto fondamentale.
77.
In tal senso, benché il sistema della decisione quadro sia fondato sul principio del riconoscimento reciproco, il legislatore
dell’Unione non ha voluto assimilare un mandato d’arresto europeo a un mandato d’arresto nazionale, la cui esecuzione spetterebbe
direttamente alle forze di polizia dello Stato membro di esecuzione. Ha previsto che il mandato d’arresto europeo si basasse
sulla cooperazione delle autorità giudiziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e che la consegna della persona ricercata dovesse
dar luogo a una decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che potesse opporvisi per uno dei motivi enumerati nella
decisione quadro.
78.
Considerando il motivo di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro come un motivo di non esecuzione obbligatoria nel caso
in cui si presuma che l’autorità giudiziaria emittente abbia essa stessa verificato che i fatti contestati alla persona interessata
non siano stati già oggetto di giudizio, il legislatore dell’Unione ha voluto espressamente, da un lato, che il principio
del «ne bis in idem» costituisse non soltanto un ostacolo a un nuovo giudizio della persona interessata, ma anche un ostacolo
alla sua consegna e, dall’altro, che il rispetto di questo principio non fosse lasciato alla sola valutazione dell’autorità
giudiziaria emittente, essendo parimenti garantito dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
79.
A tal fine, la decisione quadro prevede tutta una serie di regole che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione
di garantire in concreto il rispetto del suddetto principio. Essa richiede, quindi, che il mandato d’arresto europeo contenga
le indicazioni utili riguardo ai fatti di cui possa essere accusata la persona ricercata; è altresì previsto che l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione debba procedere con l’audizione di tale persona e, infine, detta autorità può, se del caso, chiedere
all’autorità giudiziaria emittente tutte le ulteriori informazioni necessarie in relazione al motivo di non esecuzione obbligatoria.
80.
Mi è ben chiara, in questa fase dell’analisi, la tesi dei governi secondo cui il doppio controllo instaurato da questo sistema
sarebbe realmente utile soltanto se la persona ricercata fosse già stata giudicata in uno Stato membro diverso da quello emittente.
Infatti, l’autorità giudiziaria emittente, che forse non ha potuto sentire la persona ricercata, può legittimamente ignorare,
in assenza di un casellario giudiziario europeo che raggruppi a livello centrale tutte le condanne pronunciate dai giudici
di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che la causa sia già stata decisa in un altro Stato membro. Per contro, non sussisterebbe un rischio
simile nel caso di una decisione pronunciata nello Stato membro emittente, a fortiori quando, come nel caso di specie, la
sentenza definitiva invocata dalla persona ricercata e il mandato d’arresto europeo provengano dallo stesso giudice.
81.
Non ritengo che tale argomento possa giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro
nel caso di una sentenza definitiva pronunciata nello Stato membro emittente.
82.
È ben vero che, in virtù dell’elevato livello di fiducia che deve disciplinare i rapporti tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione
ed emittenti, non spetta alle prime verificare d’ufficio se i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati
giudicati nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro non impone tali
verifiche a priori, prevedendo, invece, che le verifiche si applichino «se, in base ad informazioni in possesso dell’autorità
giudiziaria dell’esecuzione», risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti.
83.
La questione che si pone è se la reazione di tale autorità giudiziaria, quando essa disponga di tali informazioni, debba essere
diversa a seconda del fatto che la sentenza definitiva sia stata pronunciata nello Stato membro emittente o in un altro Stato
membro.
84.
Ritengo che la risposta debba essere negativa per i seguenti motivi. Da un lato, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle
Comunità europee, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro e il sistema volto a garantirne il rispetto non sono limitati ai
casi in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati con sentenza definitiva in uno Stato membro
diverso da quello emittente.
85.
Dall’altro, il diritto fondamentale inteso a tutelare questa disposizione della decisione quadro ha la medesima valenza in
entrambi i casi.
86.
Va ricordato che il principio del «ne bis in idem», costituisce un diritto fondamentale insito nell’ordinamento giuridico
di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto principio intrinseco alla nozione di Stato di diritto e espressamente sancito nella Carta.
87.
Secondo una giurisprudenza costante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di attuazione delle normative comunitarie, sono tenuti a farlo
nel rispetto dei diritti fondamentali (
34
). Questa giurisprudenza non riguarda soltanto gli atti adottati nell’ambito del Trattato CE. Essa si applica a tutti gli atti
adottati in seno all’Unione (
35
), in quanto, ai sensi dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
88.
Conseguentemente, così come la legalità di un atto adottato nell’ambito del terzo pilastro quale è la decisione quadro può
essere controllata alla luce dei diritti fondamentali (
36
), anche l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando attuano un simile atto, dev’essere conforme a questi stessi diritti. L’autorità
giudiziaria dell’esecuzione si trova dunque vincolata da quest’obbligo quando esegue un mandato d’arresto europeo, come già
rammentato espressamente all’art. 1, n. 3, della decisione quadro.
89.
Nel prevedere che il principio del «ne bis in idem» costituisca un motivo di non esecuzione obbligatoria e non soltanto un
ostacolo a un processo nello Stato membro emittente, il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha voluto evitare
gli effetti restrittivi delle libertà individuali che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo produrrebbe ignorando tale
principio.
90.
Si deve, infatti, ricordare che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo comporta l’arresto della persona ricercata e
poi, eventualmente, la sua detenzione nello Stato membro di esecuzione fino a 60 giorni qualora non acconsenta alla consegna
e, infine, il relativo trasferimento coercitivo in un altro Stato membro, presso l’autorità giudiziaria emittente. Riguardo
agli effetti di tali misure sulle libertà individuali, il legislatore dell’Unione ha giustamente ritenuto che l’esecuzione
di un mandato d’arresto europeo dovesse essere considerata come parte integrante dei procedimenti penali avviati dall’autorità
giudiziaria emittente.
91.
Inoltre, l’ipotesi secondo cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati nello Stato membro
emittente non rappresenta una situazione meramente interna, la cui conformità con i diritti fondamentali debba essere valutata
unicamente alla luce del diritto di tale Stato membro, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo.
92.
Infatti, a partire dal momento in cui la persona ricercata è oggetto di un mandato d’arresto europeo, la sua situazione è
disciplinata dal diritto dell’Unione e l’esecuzione di questo mandato dev’essere conforme ai principi generali del diritto
che vincolano l’azione dell’Unione, nonché quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando attuano tale diritto.
93.
Nella valutazione della questione se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia o meno applicabile, l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione non verifica se il principio del «ne bis in idem», come definito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro
emittente, sia stato rispettato dall’autorità giudiziaria emittente, ma controlla il rispetto del principio enunciato in tale
disposizione del diritto dell’Unione, come definito dalla Corte.
94.
Infine, gli effetti pregiudizievoli, per la persona ricercata, derivanti dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che
violi tale principio rivestono la stessa gravità indipendentemente dalla questione se i fatti siano stati giudicati nello
Stato membro emittente o in un altro Stato membro.
95.
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve dunque applicare il motivo di non esecuzione previsto all’art. 3, n. 2, della
decisione quadro qualora accada, per mera ipotesi, che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati giudicati
con sentenza definitiva nello Stato membro emittente o ancora se, dopo aver ottenuto informazioni in tal senso e interpellato
l’autorità giudiziaria emittente per verificarne l’esattezza, essa non ne riceva una risposta soddisfacente.
96.
Ne consegue che, nel presente procedimento, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione tedesca, dal momento che la persona ricercata
dichiarava di essere già stata giudicata in Italia per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale
di Catania, ha giustamente richiesto informazioni ai giudici italiani sull’esistenza e sul contenuto di tale sentenza per
valutare, alla luce di quest’ultima, l’applicabilità del motivo di non esecuzione di cui all’art. 3, n. 2, della decisione
quadro.
97.
In seguito, l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha legittimamente sottoposto alla Corte il presente rinvio pregiudiziale,
visti i dubbi che essa nutre sulla portata dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro riguardo ai fatti della causa principale
e considerato che la Corte non ha ancora precisato il significato della nozione di «stessi fatti» contenuta in detta disposizione.
98.
Le questioni pregiudiziali, volte a veder precisati i criteri in base ai quali tale nozione debba essere valutata, sono del
tutto pertinenti ai fini della definizione della causa principale e, dunque, ricevibili.
B –
Sulla prima questione pregiudiziale
99.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere
interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti», di cui a tale disposizione, debba essere valutata con riferimento
alla legge dello Stato membro emittente ovvero a quella dello Stato membro di esecuzione, ovvero se essa costituisca una nozione
autonoma e uniforme nell’Unione.
100.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la nozione in parola debba essere determinata conformemente alla legge dello Stato
membro di esecuzione e ciò per i seguenti motivi.
101.
In primo luogo, ad avviso del suddetto governo, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere applicato alla stregua degli
altri motivi di non esecuzione previsti dal medesimo articolo, che rinviano al diritto dello Stato membro di esecuzione (
37
).
102.
In secondo luogo, nelle circostanze del caso di specie, la questione del grado di coincidenza tra i fatti di cui trattasi
e il problema se l’assenza di procedimenti penali per tutti i reati noti – quando ne è stata perseguita soltanto una parte
– costituisca un abuso di procedura o una violazione dei diritti della difesa rientrerebbero nel campo del diritto penale
sostanziale di ogni Stato membro.
103.
L’art. 3, n. 2, della decisione quadro avrebbe dunque precipuamente lo scopo di applicarsi nel caso in cui lo Stato membro
di esecuzione attribuisca al principio del «ne bis in idem» una portata più ampia di quella dello Stato membro emittente.
Se così non fosse e se la nozione di ”stessi fatti” dovesse costituire l’oggetto di una definizione autonoma e uniforme, difficilmente,
anzitutto, lo Stato membro emittente avrebbe emesso il mandato d’arresto europeo.
104.
Non condivido questa posizione. Sono del parere, al pari dei governi degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nel presente procedimento,
nonché della [OSCURATO:PERSONA], che occorra attenersi al fatto che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro, a differenza dell’art. 3,
nn. 1 e 3, della medesima, richiami non la legge dello Stato membro di esecuzione per determinarne il contenuto, ma soltanto
la legge dello Stato membro della condanna e unicamente per quanto riguarda la specifica questione se la sentenza definitiva
non possa più essere eseguita, allorché si tratti di una sentenza di condanna.
105.
Condivido, dunque, la posizione degli altri intervenienti, secondo cui occorre applicare la giurisprudenza costante in virtù
della quale una disposizione del diritto comunitario o dell’Unione, se non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli
[OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, in tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione
e della finalità perseguita dalla normativa a cui essa appartiene (
38
). La Corte ha già applicato tale giurisprudenza, relativamente alla decisione quadro, al fine di interpretare i termini «dimori»
e «risieda», di cui all’art. 4, n. 6, della detta decisione (
39
).
106.
A mio avviso, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve dunque essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti»
in essa contenuta rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
107.
[OSCURATO:PERSONA] e i governi che sostengono questa tesi propongono alla Corte di fornire una soluzione più ampia e di dichiarare
che a tale nozione debba essere applicata la stessa interpretazione della nozione di «medesimi fatti» di cui all’art. 54 della
CAAS. Concordo con tale posizione.
108.
Per risolvere la seconda questione posta dal giudice del rinvio occorre, infatti, precisare il contenuto della nozione di
«stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro. Condivido parimenti i motivi per cui i suddetti intervenienti
suggeriscono di basarsi sull’art. 54 della CAAS.
109.
In primo luogo, le nozioni sono espresse in termini identici nella maggior parte delle versioni linguistiche. Ciò non accade,
chiaramente, nel caso della versione in lingua tedesca, in quanto l’art. 3, n. 2, della decisione quadro fa menzione della
nozione di «derselben Handlung» mentre l’art. 54 della CAAS si riferisce a quella di «derselben Tat». Tuttavia, nelle sue
osservazioni scritte, lo stesso governo tedesco precisa che tale differenza terminologica non deve costituire un ostacolo
a che entrambe le disposizioni in parola siano interpretate nella stessa maniera.
110.
In secondo luogo, come sostiene il suddetto governo, questa stessa interpretazione è soprattutto giustificata dall’analogia
degli scopi perseguiti dalle due disposizioni in parola.
111.
Invero, come ho già avuto modo di osservare, l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di
esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio
di più [OSCURATO:PERSONA] membri (
40
). Nelle circostanze del caso di specie, l’art. 54 della CAAS, supponendo che i fatti di cui è accusato il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel
mandato d’arresto europeo siano stati oggetto di condanna definitiva in Italia, osterebbe a che egli sia nuovamente giudicato
per gli stessi fatti in Germania.
112.
L’art. 3, n. 2, della decisione quadro rappresenta, in una certa misura, lo strumento complementare dell’art. 54 della CAAS
nei confronti della Repubblica italiana. Quest’ultima disposizione, vietando alle autorità giudiziarie di eseguire il mandato
d’arresto europeo emesso contro il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha altresì lo scopo di impedire che il soggiorno del soggetto interessato
in Germania o in un altro Stato membro sia ostacolato quando i fatti specificati nel detto mandato sono già stati giudicati
con sentenza definitiva.
113.
Il principio del «ne bis in idem» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro tende quindi allo stesso obiettivo dell’art. 54
della CAAS. Quest’ultima disposizione mira a garantire che una persona già giudicata possa circolare liberamente senza dover
temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti nello Stato membro in cui si reca (
41
). L’art. 3, n. 2, della decisione quadro, invece, ha lo scopo di impedire che il soggiorno di tale persona in detto Stato
sia turbato dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro.
114.
Proporrò, pertanto, alla Corte di completare la soluzione della prima questione specificando che la nozione di «stessi fatti»
di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve essere interpretata alla stregua della nozione di «medesimi fatti» di
cui all’art. 54 della CAAS.
C –
Sulla seconda questione pregiudiziale
115.
Con la seconda questione, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede se la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché,
il 30 novembre 2005, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato per detenzione di cocaina finalizzata alla vendita, reato commesso
il 13 settembre 2005 – disponessero già di prove della sua partecipazione, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti
tra la Germania e l’Italia, sia rilevante al fine di valutare se la consegna di tale persona debba essere rifiutata in applicazione
dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.
116.
Il giudice del rinvio chiede dunque, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel
senso che la circostanza che le autorità inquirenti – nel momento in cui una persona è stata incriminata e condannata per
un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata
vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti senza tuttavia comunicarle al giudice
competente per motivi tattici nella conduzione delle indagini, legittimi la conclusione che detta partecipazione all’associazione
per delinquere e la detenzione isolata di stupefacenti costituiscano gli stessi fatti.
117.
Il giudice del rinvio sottopone tale questione in quanto una simile circostanza potrebbe, nel proprio ordinamento giuridico
nazionale e a determinate condizioni, comportare l’estinzione dell’azione penale per quanto riguarda la partecipazione all’associazione
a delinquere.
118.
Concordo con il parere della [OSCURATO:PERSONA] e dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nel presente procedimento, secondo cui
la suddetta circostanza non è rilevante e non legittima la conclusione che un singolo episodio di detenzione di stupefacenti
e la partecipazione per diversi mesi a un traffico di stupefacenti costituiscano «stessi fatti» nel senso in cui tale nozione
è definita nell’art. 54 della CAAS.
119.
Infatti, ho avuto modo di osservare che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio pertinente ai fini della valutazione
delll’«idem» è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati
tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato (
42
). Questa interpretazione intende tutelare il legittimo affidamento di una persona già condannata e che abbia esercitato il
suo diritto alla libera circolazione, nel fatto che non sarà nuovamente incriminata per gli stessi fatti in quanto questi
violerebbero una norma penale diversa in ogni Stato membro e potrebbero essere qualificati in maniera diversa.
120.
Secondo la sentenza Kraaijenbrink (
43
), la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi
fatti ha agito sulla base dello stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare l’esistenza di un complesso
di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro ai sensi dell’art. 54 della CAAS (
44
).
121.
Alla luce di tale giurisprudenza, la valutazione della nozione di «stessi fatti» ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione
quadro deve dunque compiersi sulla base di un confronto dei fatti oggettivamente contestati nel corso del primo procedimento
con quelli contenuti nel mandato d’arresto europeo. Si tratta di accertare se l’interessato, durante il primo procedimento,
sia già stato giudicato per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo.
122.
Ne consegue, da un lato, che il momento in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo sono stati scoperti dalle
autorità inquirenti non rileva al fine di determinare se essi siano inscindibilmente collegati ai fatti già giudicati.
123.
Ne deriva, dall’altro, che nell’ambito di detto confronto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non deve tener conto di
elementi soggettivi. Detta autorità, così come non deve prendere in considerazione il disegno criminoso della persona ricercata,
né riferirsi alla strategia delle autorità inquirenti.
124.
Inoltre, come chiarito dalla [OSCURATO:PERSONA], la questione dell’individuazione delle possibilità di cui dispongono le autorità
anzidette per condurre in maniera efficace le indagini avviate in cause difficili e di ampia portata, come quelle riguardanti
la criminalità organizzata, rientra nell’ambito del diritto processuale penale dello Stato membro cui appartengono e non rileva
al fine di valutare l’esistenza di un’identità di fatti ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.
125.
Poiché la nozione di stessi fatti costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il fatto che una situazione analoga
possa condurre, all’occorrenza, nello Stato membro di esecuzione, all’estinzione dell’azione penale sulla base del diritto
interno non può giustificare una valutazione diversa.
126.
Alla luce della giurisprudenza sulla portata del principio del «ne bis in idem» nell’ambito dell’art. 54 della CAAS, questo
principio non può dunque essere interpretato nel senso di obbligare le autorità inquirenti a perseguire penalmente, dopo la
prima imputazione, tutti i fatti di cui possa essere accusata la persona interessata e a sottoporli al giudizio del tribunale.
127.
Conseguentemente, la circostanza che le autorità inquirenti, nel momento in cui la persona ricercata è stata processata e
condannata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti, disponessero di prove che dimostravano la partecipazione
di questa persona, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti, decidendo, tuttavia di non avviare l’azione penale e di
non rivelare tali informazioni alla giurisdizione competente per non compromettere il buon esito dell’indagine e consentire
lo smantellamento della rete nella sua interezza, non può qualificare questi ultimi fatti come un insieme inscindibile dal
primo, rientrante nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.
128.
Inoltre, come evidenziato dal governo francese, la circostanza che l’autorità di polizia abbia scelto, al momento delle incriminazioni
da cui è scaturita la sentenza di condanna del 30 novembre 2005, di non perseguire penalmente anche i fatti specificati nel
mandato d’arresto europeo per non nuocere allo svolgimento delle indagini non può essere assimilata a una «sentenza definitiva»
su questi fatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.
129.
Infatti, alla luce dell’interpretazione di questa nozione nell’ambito dell’art. 54 della CAAS accolta dalla Corte nelle citate
sentenze Gözütok e Brügge, Miraglia e Turanský, si deve ritenere che i fatti di cui trattasi non siano stati portati a conoscenza
del giudice adito nel primo procedimento, né del Pubblico ministero e che, conseguentemente, non abbiano dato luogo ad alcuna
valutazione nel merito da parte di un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia penale nell’ordinamento giuridico
interessato. Inoltre, la decisione dell’autorità di polizia di non avviare un procedimento penale non ha concluso l’azione
pubblica in detto ordinamento giuridico.
130.
Nel presente procedimento, la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché nel novembre 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA]
veniva giudicato dal Tribunale di Catania per aver detenuto e trasportato, a Catania, il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina
ai fini della rivendita – disponessero di prove della sua partecipazione, nel periodo gennaio 2004‑novembre 2005, a un’associazione
per delinquere finalizzata al traffico di cocaina non osta, dunque, al fatto che egli venga consegnato all’autorità giudiziaria
italiana ai sensi di un mandato d’arresto europeo che riguardi la sua partecipazione a detta associazione.
131.
È ben vero che spetterà all’autorità giudiziaria italiana escludere nuove incriminazioni contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] per i fatti
per cui egli è già stato giudicato in via definitiva. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo rientra nei compiti della suddetta
autorità giudiziaria e non in quelli dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Secondo il principio della fiducia reciproca,
che è alla base del meccanismo del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel momento in cui può
verificare che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo non si confondono con i fatti già giudicati, adempie il proprio
obbligo di controllo del rispetto del principio del «ne bis in idem» e deve disporre la consegna della persona ricercata.
132.
Propongo, dunque, di rispondere al giudice del rinvio che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere inteso nel senso
che la circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo
episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi,
a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, per motivi tattici nella conduzione delle indagini,
non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come «stessi fatti», ai sensi
di tale disposizione, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo episodio di detenzione di stupefacenti.
V –
Conclusione
133.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini:
«1) L’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di ”stessi fatti” di cui alla
suddetta disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
Tale nozione ha lo stesso significato della nozione di “medesimi fatti” di cui all’art. 54 della Convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale
di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a
Schengen il 19 giugno 1990.
2) La circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo
episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi,
a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ma che, per motivi tattici nella conduzione delle
indagini, non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come “stessi fatti”,
ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo
episodio di detenzione di stupefacenti».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Decisione quadro 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU L 190,
pag. 1, in prosieguo: la «decisione quadro»).
3
– In prosieguo: l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione».
4
– In prosieguo: la «Carta».
5
– Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»).
6
– Quinto ‘considerando’ della detta decisione.
7
– Sesto ‘considerando’.
8
– Decimo ‘considerando’.
9
– In prosieguo: l’«autorità giudiziaria emittente».
10
– Artt. 13, n. 1, e 27, n. 2, della decisione quadro.
11
– Art. 14.
12
– Si può effettivamente ritenere che esso fosse già intrinsecamente contenuto nella legge del taglione, che è stata la prima
o una delle prime limitazioni al diritto di punire limitando la sanzione al pregiudizio causato dall’autore dell’infrazione.
V., altresì, gli esempi citati dall’avvocato generale Sharpston al paragrafo 72 delle sue conclusioni nella causa da cui è
scaturita la sentenza 28 settembre 2006, C‑467/04, Gasparini e a. (Racc. pag. I‑9199).
13
– Secondo le indicazioni che figurano nel sito internet del Consiglio d’Europa, alla data del 18 marzo 2010, tutti gli [OSCURATO:PERSONA]
membri avevano firmato questo protocollo, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] del Nord. [OSCURATO:PERSONA] del
Belgio, la Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non avevano ancora ratificato detto protocollo.
14
– L’art. 54 della CAAS vincola i 27 [OSCURATO:PERSONA] membri, compreso il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] [v. decisioni del Consiglio 29 maggio
2000, 2000/365/CE, riguardante la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord di partecipare ad alcune disposizioni
dell’acquis di Schengen (GU L 131, pag. 43), e 28 febbraio 2002, 2002/192/CE, riguardante la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di partecipare
ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64, pag. 20)].
15
– Sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge (Racc. pag. I‑1345, punto 38), e 11 dicembre
2008, causa C‑297/07, Bourquain (Racc. pag. I‑9425, punto 41).
16
– Sentenza Gözütok e Brügge, cit. (punto 33).
17
– Come indicato nella dichiarazione relativa alla Carta, allegata ai Trattati, essa non estende l’ambito di applicazione
del diritto dell’Unione.
18
– In forza del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la Carta ha acquisito un valore cogente in quanto,
ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE, essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.
19
– A. Weyembergh, «Le principe ne bis in idem: pierre d’achoppement de l’espace pénal européen?», Cahiers de droit européen
,
2004, nn. 3 e 4, pag. 337.
20
– Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑288/05, Kretzinger (Racc. pag. I‑6441).
21
– Sentenza Gasparini e a., cit.
22
– Sentenza 28 settembre 2006, causa C‑150/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9327).
23
– Sentenza Bourquain, cit.
24
– Sentenza Gözütok e Brügge, cit.
25
– Sentenza 10 marzo 2005, causa C‑469/03, Miraglia (Racc. pag. I‑2009).
26
– Sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑491/07, Turanský (Racc. pag. I‑11039).
27
– Sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2333).
28
– [OSCURATO:PERSONA], cit.
29
– V. Corte eur. dei diritti dell’uomo, sentenza 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Russia.
30
– BGBl. 2006 I, pag. 1721.
31
– GU L 114, pag. 56.
32
– Si tratta della Repubblica ceca, del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del [OSCURATO:PERSONA] dei
[OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica di Polonia.
33
– C‑123/08, Racc. pag. I‑9621 (punti 57‑59).
34
– Sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19), e 4 giugno 2009, causa C‑241/07, JK [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-4323, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
35
– V., per quanto riguarda l’applicazione dei diritti fondamentali nell’ambito del trattato CEEA, sentenza 27 ottobre 2009,
causa C‑115/08, ČEZ (Racc. pag. I‑265, punto 91).
36
– Sentenza 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag. I‑3633, punto 45).
37
– L’art. 3, n. 1, della decisione quadro prevede che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo debba essere respinta se
il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente
a perseguire il reato secondo la propria legge penale. L’art. 3, n. 3, della decisione quadro dispone che l’esecuzione del
mandato d’arresto europeo debba essere respinta se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere
considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge
dello Stato membro di esecuzione.
38
– Sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑195/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8817, punto 24 e giurisprudenza citata).
39
– Sentenza 17 luglio 2008, causa C‑66/08, Kozłowski (Racc. pag. I‑6041, punto 42).
40
– V. sentenze Gözütok e Brügge (punto 38); Gasparini e a. (punto 27), nonché [OSCURATO:PERSONA] (punto 57).
41
– V. sentenza Gasparini e a., cit. (punto 27).
42
– Sentenza Kretzinger, cit. (punto 34).
43
– Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑367/05 (Racc. pag. I‑6619).
44
– Punto 29.