Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06216/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Cosenza in data 1 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 il primo, ed anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555,00 di multa il secondo, perché colpevoli del reato di cui al capo a) ex art. 73 c. 1 DPR 309/90, per aver in concorso tra loro detenuto ad evidenti fini di spaccio gr. 98,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina corrispondente a n. 610,5 dosi medie singole (in Cosenza il 24/11/2019), con recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva invece assolto per il reato di cui al capo b); che gli imputati, per il tramite dei propri difensori di fiducia hanno proposto separati ricorsi per cassazione così articolati: [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i seguenti motivi: 1) Violazione di legge nonché difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, considerato che la corte territoriale si limita a richiamare quanto già affermato dai giudici di prime cure senza null'altro aggiungere in risposta ai motivi dell'appello che chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi lieve, e soprattutto cadendo in una contraddizione evidente laddove motivano il diniego sottolineando l'avvenuta trasferta in luogo diverso dall'obbligata dimora, quando l'assoluzione in primo grado dal reato di cui al capo b) esclude la validità di tale elemento; 2) Violazione di legge ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 360 c.p.p. considerata la violazione del diritto di difesa laddove i risultati degli accertamenti chimici svolti dalla sezione [OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri sulla sostanza stupefacente sequestrata, non sono stati posti nella disponibilità della difesa prima del giudizio di primo grado né il ricorrente è stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore nonostante si trattasse di accertamenti irripetibili. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i seguenti motivi: 1) Violazione di legge nonché difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, considerato che la corte territoriale si limita a richiamare quanto già affermato dai giudici di prime cure senza null'altro aggiungere in risposta ai motivi dell'appello che chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi lieve, e ignorando le censure della difesa che sottolineavano come il ruolo del ricorrente fosse stato ricostruito sulla base di mere presunzioni e descritto dai giudici di prime cure quale "idea piuttosto convincente" e non oltre ogni altro ragionevole dubbio come la legge imporrebbe; 2) Violazione ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 163 c.p. considerato che non è stata concessa la sospensione condizionale della pena senza dare alcuna motivazione al diniego; 3) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 360 c.p.p. considerata la violazione del diritto di difesa laddove i risultati degli accertamenti chimici svolti dalla sezione [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri sulla sostanza stupefacente sequestrata, non sono stati posti nella disponibilità della difesa prima del giudizio di primo grado né il ricorrente è stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore nonostante si trattasse di accertamenti irripetibili.

Considerato che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati.

Invero, va ricordato che quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado; che nel caso di specie devono dichiararsi dunque inammissibili i motivi dei ricorrenti aventi ad oggetto la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, in coerenza con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, ha escluso l'ipotesi di lieve entità del reato sulla base di una valutazione complessiva del fatto, ritenendo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza (gr. 98,8 di cocaina da cui si potevano ricavare 610,5 dosi) e le modalità e le circostanze dell'azione (il tentativo di fuga dei ricorrenti dal controllo dei Carabinieri che contrasta con la buona fede addotta dal Terranova, l'azione svolta dal Semeraro mentre si trovava in sorveglianza speciale), indici negativi considerati dai giudici del merito significativi e preponderanti rispetto agli elementi che la difesa aveva dedotto in senso contrario; che altresì inammissibile risulta il motivo sollevato da entrambi i ricorrenti riguardante la violazione del diritto di difesa, risultando lo stesso motivo nuovo non sollevabile per la prima volta in questa sede di legittimità; che infine inammissibile risulta il secondo motivo proposto dal Terranova in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto del tutto generico; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Cosenza in data 1 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 il primo, ed anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555,00 di multa il secondo, perché colpevoli del reato di cui al capo a) ex art. 73 c. 1 DPR 309/90, per aver in concorso tra loro detenuto ad evidenti fini di spaccio gr. 98,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina corrispondente a n. 610,5 dosi medie singole (in Cosenza il 24/11/2019), con recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva invece assolto per il reato di cui al capo b); che gli imputati, per il tramite dei propri difensori di fiducia hanno proposto separati ricorsi per cassazione così articolati: [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i seguenti motivi: 1) Violazione di legge nonché difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, considerato che la corte territoriale si limita a richiamare quanto già affermato dai giudici di prime cure senza null'altro aggiungere in risposta ai motivi dell'appello che chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi lieve, e soprattutto cadendo in una contraddizione evidente laddove motivano il diniego sottolineando l'avvenuta trasferta in luogo diverso dall'obbligata dimora, quando l'assoluzione in primo grado dal reato di cui al capo b) esclude la validità di tale elemento; 2) Violazione di legge ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 360 c.p.p. considerata la violazione del diritto di difesa laddove i risultati degli accertamenti chimici svolti dalla sezione [OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri sulla sostanza stupefacente sequestrata, non sono stati posti nella disponibilità della difesa prima del giudizio di primo grado né il ricorrente è stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore nonostante si trattasse di accertamenti irripetibili. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i seguenti motivi: 1) Violazione di legge nonché difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, considerato che la corte territoriale si limita a richiamare quanto già affermato dai giudici di prime cure senza null'altro aggiungere in risposta ai motivi dell'appello che chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi lieve, e ignorando le censure della difesa che sottolineavano come il ruolo del ricorrente fosse stato ricostruito sulla base di mere presunzioni e descritto dai giudici di prime cure quale "idea piuttosto convincente" e non oltre ogni altro ragionevole dubbio come la legge imporrebbe; 2) Violazione ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 163 c.p. considerato che non è stata concessa la sospensione condizionale della pena senza dare alcuna motivazione al diniego; 3) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 360 c.p.p. considerata la violazione del diritto di difesa laddove i risultati degli accertamenti chimici svolti dalla sezione [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri sulla sostanza stupefacente sequestrata, non sono stati posti nella disponibilità della difesa prima del giudizio di primo grado né il ricorrente è stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore nonostante si trattasse di accertamenti irripetibili. Considerato che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. Invero, va ricordato che quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado; che nel caso di specie devono dichiararsi dunque inammissibili i motivi dei ricorrenti aventi ad oggetto la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, in coerenza con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, ha escluso l'ipotesi di lieve entità del reato sulla base di una valutazione complessiva del fatto, ritenendo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza (gr. 98,8 di cocaina da cui si potevano ricavare 610,5 dosi) e le modalità e le circostanze dell'azione (il tentativo di fuga dei ricorrenti dal controllo dei Carabinieri che contrasta con la buona fede addotta dal Terranova, l'azione svolta dal Semeraro mentre si trovava in sorveglianza speciale), indici negativi considerati dai giudici del merito significativi e preponderanti rispetto agli elementi che la difesa aveva dedotto in senso contrario; che altresì inammissibile risulta il motivo sollevato da entrambi i ricorrenti riguardante la violazione del diritto di difesa, risultando lo stesso motivo nuovo non sollevabile per la prima volta in questa sede di legittimità; che infine inammissibile risulta il secondo motivo proposto dal Terranova in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto del tutto generico; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della