CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 9326/2019 depositata il 10/12/2019.Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che lacuratela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso n.TF503AC01154-2018 avente ad oggetto la determinazione, con metodoinduttivo, per l’anno 2012, di un maggior reddito d’impresa di € 590.357nonché l’accertamento di operazioni imponibili IVA per € 8.947.842.L’avviso era sorto da una verifica operata dalla Guardia di Finanza,all’esito della quale era stato accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epocaancora in bonis, in quanto dichiarata fallita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva compensato,nell’anno 2012, un credito IVA di € 149.277 in realtà inesistente. A seguitodella notifica del PVC del 23/1/2014, consegnato alla legalerappresentante della società, l’Agenzia delle Entrate, con invito notificato il16/2/2018, aveva chiesto alla contribuente di esibire documentazioneamministrativa e contabile e di rendere chiarimenti in relazione ad alcunevoci di bilancio. Non avendo ottenuto risposta, l’Ufficio aveva compiutol’accertamento con metodo induttivo - in quanto non era stata presentatala dichiarazione per l’anno d’imposta 2012 - con determinazione delreddito nella misura del 6,6% dei ricavi, secondo la percentuale diredditività delle aziende del medesimo settore in Campania. L’avviso diaccertamento era stato notificato il 3/5/2018 anche alla curatela.Quest’ultima aveva contestato vizi formali relativi alla motivazionedell’atto ed alla violazione del diritto al contraddittorio, nonché le modalitàdi calcolo dell’IVA, in quanto l’Amministrazione non aveva tenuto contodella detraibilità dell’IVA derivante dalle operazioni passive.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.2. La curatela proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazione.Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello,osservando, quanto al dedotto vizio di motivazione dell’atto, che il PVC, alquale rinviava l’avviso, era stato notificato alla società ancora in bonis e,dunque, doveva ritenersi conosciuto anche dalla curatela. Riteneva altresìche non vi fosse stata alcuna violazione del contraddittorio, dal momentoche l’Agenzia aveva invitato la contribuente a produrre documentazionerelativa al corretto adempimento degli obblighi fiscali; in ogni caso, lacuratela non aveva dimostrato che, nell’eventuale contraddittorio, avrebbepotuto dedurre elementi di fatto idonei a modificare l’esitodell’accertamento. Aggiungeva, infine, che «l’appellante ha prodotto ilregistro Iva vendite e il registro Iva acquisti relativi all’anno 2012dall’esame dei quali dovrebbe emergere una Iva in detrazione pari ad1.551.328,48, ma dal loro esame non emergono elementi che consentonodi confutare gli elementi sulla base dei quali è stata accertata unaevasione di tale imposta».3. Avverso tale sentenza la curatela ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la curatela ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 55 d.P.R. 633/1972, 8, comma 3°, d.P.R. 322/1998, 5d.lgs. 471/1997, 2697 c.c., «nonché dei principi comunitari (art. 17 dellasesta direttiva U.E.) e costituzionali (art. 53 Cost.)».Ad avviso del ricorrente, l’Amministrazione, utilizzando il metodoinduttivo, aveva determinato l’IVA esclusivamente sulle operazioniimponibili, pari a complessivi € 8.947.842, senza però operare alcunadetrazione per l’IVA assolta sugli acquisti (che, dalla documentazionedepositata, risultava pari ad € 1.551.328,48). La curatela ha dedotto,Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026altresì, che con l’invito erano stati richiesti solo alcuni documenti, tra iquali non figurava il registro IVA acquisti; pertanto tali documenti nonerano idonei a dimostrare l’entità dell’IVA assolta sugli acquisti.1.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto rilevato che appare inappropriato il riferimento delricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17757/2016,secondo la quale «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valoreaggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per ilperiodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioniperiodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudicetributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali perla detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartellaemessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non puòessere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto,ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da unsoggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili».Nella pronuncia richiamata si fa riferimento alla diversa ipotesi in cui,oltre all’esistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione, l’eccedenzad’imposta risulta da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari ed èstata dedotta entro il termine di cui all’art. 19 d.P.R. 633/1972.Nel caso di specie, a prescindere dai presupposti sostanziali – cioèquelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione del diritto, lasua insorgenza, insomma (cfr. sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte digiustizia UE nella causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., punto41) e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati daun soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell’IVANumero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026proprie operazioni imponibili (punto 43) - che pure appaiono contestati, sipretende una detrazione sulla base della detraibilità dell’imposta e non giàdell’avvenuto concreto esercizio del diritto, che, a norma del suddetto art.19, avviene, al più tardi, con la dichiarazione «… relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioniesistenti al momento della nascita del diritto medesimo».1.3 È pur vero che il mancato rispetto degli obblighi formali, secondola giurisprudenza europea, non può incidere sulla detraibilità dell'imposta,fatta salva l'ipotesi in cui la loro violazione comporti l'impossibilità difornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (cfr. sentenza del12/7/2012 della Corte di giustizia UE nella causa C-284/11 EMS - BulgariaTransport; Cass. n. 4612/2016; Cass. n. 15143/2020); occorre però tenerpresente anche che «il diritto di detrazione sorge nel momento stesso incui diviene esigibile l'imposta da detrarre; in quel momento, però, non siverifica l'automatica estinzione del debito d'imposta, ma, semplicemente,sorge in testa al cessionario il diritto di estinguere il debito esercitando ildiritto di detrazione (al riguardo, in particolare, Cass. n. 14767/15).Quest'ultimo è certamente un diritto potestativo, ma pur sempre occorreche esso sia esercitato. Di qui la conseguenza che la violazione degliobblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di persé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio,allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativotitolare non ne faccia uso.E la CGUE ha reiteratamente stabilito che “un termine di decadenza didue anni, quale quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreton. 633, in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso,rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio deldiritto a detrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primocomma, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X dellaNumero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026direttiva iva richiamato dalla CGUE con la sentenza [OSCURATO:PERSONA],sopra citata: n.d.r.) consentono agli Stati membri di esigere che ilsoggetto passivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodoin cui tale diritto è sorto” (in termini, ancora Corte giust. in causa C-332/15, Astone, cit., punto 38). Questa Corte ha anche da ultimo chiaritocome proprio in caso di accertamento induttivo (Cass. n. 9191/2025) ilcredito iva non possa restare sospeso ed essere compensato ad libitum delcontribuente, ma tale esercizio del diritto segua delle scansioni temporali edegli adempimenti ben precisi» (Cass. 31406/2025).Nel caso di specie non risulta che la società abbia provveduto adesercitare il diritto alla detrazione nei termini stabiliti dalla legge; per taliragioni deve ritenersi che il ricorrente sia decaduto per l’inutile decorso deltermine biennale previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. La stessapronuncia delle Sezioni Unite invocata in ricorso dinanzi citata, siribadisce, ha fissato il principio che «…le detrazioni siano esercitate entroil termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto» (Cass., Sez. Un.,n. 17757/16, cit., punto 5.8).2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 132 n. 4)c.p.c. e 36 n. 4 d. lgs. 546/1992. La curatela ha lamentato il vizio diomessa motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero escluso larilevanza della documentazione depositata (registri IVA, prospetto diraccordo e fatture) per dimostrare l’IVA da portare in detrazione, sebbenela relativa questione fosse stata espressamente sottoposta alla CTR con ilricorso in appello (a pagina 11).È evidente, alla luce di quanto esposto in ordine al motivo cheprecede, che la questione resta priva di rilievo con conseguenteinammissibilità del motivo per difetto di interesse.Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/20263.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 12 l. 212/2000 e «dei principi sanciti dalla giurisprudenzanazionale e comunitaria in tema di obbligatorietà del contraddittorioendoprocedimentale per i tributi armonizzati». La curatela ha osservatoche la CTR aveva ritenuto che fosse stato rispettato il contraddittorio inquanto erano stati regolarmente notificati il PVC e l’invito a produrredocumentazione; in realtà, il PVC riguardava un’altra violazione (riporto anuovo di un credito IVA ritenuto inesistente) e l’invito a produrredocumenti era relativo a costi societari che nulla avevano a che fare conl’IVA; inoltre, neppure poteva ritenersi irrilevante, ai fini della cd. prova diresistenza, la documentazione relativa agli importi da portare indetrazione per l’IVA.3.2 Il motivo è infondato.Nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 pereffetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023 – che disciplina oggi in manierageneralizzata il diritto al contraddittorio, ma non trova applicazione,ratione temporis, alla vicenda in esame - l’obbligo del contraddittoriopreventivo vigeva “quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributicd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto,purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito” (Cass. Sez. U. n. 21271/2025; cfr. ancheCass. Sez. U. 24823/2015).Nel caso di specie, ovviamente, poiché la vicenda riguarda anchetributi armonizzati, il contraddittorio era necessario; tuttavia lo stesso nonNumero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/2026doveva necessariamente rispettare particolari forme (queste sono statespecificamente stabilite solo dal richiamato art. 6 bis cit.), essendo invecesufficiente che fosse assicurata «l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. 18489/2024; nello stessosenso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione).Orbene, la società ha ricevuto sia la notifica del PVC, sia quelladell’invito a produrre la documentazione.La CTR, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, haritenuto che tali modalità fossero idonee a garantire il diritto alcontraddittorio.In ogni caso la contribuente era al corrente del fatto che quanto menoil PVC riguardava l’IVA per il 2012, sicché ben avrebbe potuto depositarela documentazione ritenuta rilevante anche se la stessa non eraspecificamente indicata nell’invito; pertanto, non può dolersi delleconseguenze della propria inerzia (cfr. Cass. n. 14981/2020 secondo laquale, sia pure in materia di accertamenti standardizzati, il contribuentenon può dolersi delle conseguenze del proprio comportamento omissivonel corso del contraddittorio).4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. violazione degli artt. 132 n. 4)c.p.c. e 36 n. 4 d. lgs. 546/1992, dolendosi nuovamente del fatto che laCTR aveva escluso la rilevanza, in ordine alla prova di resistenza, delladocumentazione depositata senza alcuna motivazione.Il motivo è assorbito in considerazione del rigetto del primo e del terzomotivo, giacché la documentazione relativa agli importi da portare indetrazione era comunque irrilevante.Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/20265.1 Con il quinto motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 7 l. 212/2000. La curatela ha dedotto che l’avviso di accertamentoè motivato per relationem con rinvio al precedente PVC che però era statonotificato soltanto alla società in bonis e non anche agli organi delfallimento; il difetto di motivazione, ad avviso del ricorrente, non puòescludersi in considerazione del fatto che il legale rappresentante dellasocietà avrebbe dovuto trasmettere il PVC al curatore, né si puòpresumere la conoscenza di tale atto che, invece, deve essere effettiva.5.2 Il motivo è infondato.Va premesso che è pacifico che la motivazione degli atti impositivi puòessere resa per relationem, cioè con rinvio ad altri atti precedentementenotificati al destinatario o, comunque, da lui conosciuti (cfr., ex multis,Cass. n. 6409/2025; Cass. n. 30560/2017, Cass. n. 28060/2017).Nel caso di specie, il ricorrente sostiene, tuttavia, che la motivazioneper relationem non sarebbe sufficiente, in quanto i documenti ai qualil’atto impositivo rinvia erano stati notificati solo agli organi della società inbonis e non anche a quelli del fallimento.5.3 Su tale questione, tuttavia, questa Corte si è già ripetutamentepronunciata, osservando, condivisibilmente - anche in considerazione diquanto stabilito dall’art. 88 comma 1° l.f. (oggi trasfuso nell’art. 197comma 1° del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) - che «Intema di adempimento dell'obbligo di motivazione dell'atto diaccertamento, l'obbligo di consegna al curatore della documentazioneamministrativa dell'impresa fallita lascia ritenere, con presunzione "iuristantum", che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quandoera "in bonis", sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia statodallo stesso conosciuto, sicché in tal caso non è necessario che l'attoimpositivo riporti in allegato il processo verbale richiamato» (Cass. n.Numero registro generale 15059/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 13208/2026Data pubblicazione 07/05/202624254/2015; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 27628/2018; Cass. n.18187/2022).Deve quindi ritenersi superato, alla luce dell’orientamento riportato(richiamato anche dalla CTR), il precedente in senso contrario, peraltronon massimato, indicato dalla curatela (Cass. n. 7493/2014) edespressamente considerato non condivisibile nella pronuncia richiamata(cfr. Cass. n. 24254/2015, in motivazione). La soluzione qui adottata, delresto, neppure sacrifica le garanzie della curatela alla quale è lasciata lapossibilità di dimostrare di non aver ricevuto l’atto consegnato alla societàin bonis (ma, sul punto, non risulta che nel corso del giudizio sia statodedotto né provato alcunché).6. In definitiva, il ricorso va rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della curatela alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio di legittimità che si liquidano in € 13.900 per compenso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 13.900,00 per compenso oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]