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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04528/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JANI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 7 aprile 2016, ha dichiarato non doversi pro- cedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 (capo C) e ha rideterminato la pena complessiva per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B) in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro milletrecentoottantacinque di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzio- natorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del rilevante quantitativo di stupefacenti rinvenuto nella disponibilità del Ben (72 dosi), della natura di droga "pesante" della sostanza sequestrata, della gra- vità del fatto quasi al confine con la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, delle modalità della vicenda criminosa (nome falso fornito dall'im- putato, armato di mannaia) e dei precedenti specifici (recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta ed applicata in sentenza).

Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare il minimo di pena edittale per il reato base, e senza spiegare perché le modalità della condotta criminosa dovessero essere considerate rudimentali.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JANI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 7 aprile 2016, ha dichiarato non doversi pro- cedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (capo C) e ha rideterminato la pena complessiva per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B) in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro milletrecentoottantacinque di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzio- natorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del rilevante quantitativo di stupefacenti rinvenuto nella disponibilità del Ben (72 dosi), della natura di droga "pesante" della sostanza sequestrata, della gra- vità del fatto quasi al confine con la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, delle modalità della vicenda criminosa (nome falso fornito dall'im- putato, armato di mannaia) e dei precedenti specifici (recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta ed applicata in sentenza). Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare il minimo di pena edittale per il reato base, e senza spiegare perché le modalità della condotta criminosa dovessero essere considerate rudimentali. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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