CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etti, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 947/2024 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 9.5.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponeva a decreto ingiuntivo n. 1841/2016emesso dal Tribunale di Forlì con cui le era stato intimato il pagamento aTassili Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] di euro 21.159,91, oltre agli interessi altasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, a titolo di conguaglio ex art. 83-bisD.L. 112/2008 per trasporti effettuati nel periodo agosto-dicembre 2012.L’opponente contestava il credito sostenendo:1) l’avvenuta sottoscrizione il 30.1.2013 di una transazione con cui iltrasportatore aveva dichiarato di accettare quanto già erogatogli“a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni e qualsiasi dirittoo titolo” connesso al rapporto pregresso;2) la carenza di legittimazione passiva sul presupposto che, in forzadegli artt. 1689 e 1692 c.c., il credito avrebbe dovuto esserefatto valere nei confronti dei destinatari della merce, subentratiex lege con l’accettazione della consegna;3) la contrarietà al diritto dell’Unione Europea del sistema dei minimitariffari/costi minimi di cui all’art. 83-bis D.L. 112/2008;4) la prescrizione del credito;5) la mancanza di prova del possesso, in capo al trasportatore, deirequisiti soggettivi richiesti dall’art. 83-bis, comma 9, D.L.112/2008;6) l’erroneità dei conteggi e della quantificazione del credito.[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sicostituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, disconoscendo pure lasottoscrizione contenuta nella transazione del 30.1.2013.Il Tribunale di Forlì, con sentenza pubblicata il 30.12.2020, rigettaval’opposizione: riconosciuta la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,escludeva l’utilizzabilità della scrittura privata del 30.1.2013, sul rilievoche non era provata la veridicità della sottoscrizione disconosciuta; nonnn. 2655/2017 e 2656/2017, prodotte nel corso del giudizio dall’opposta,Pag. 2 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/2026e affermava la compatibilità col diritto europeo del sistema dei costiminimi vigente nel periodo d’interesse, ritenendo che, essendo ledeterminazioni assunte dal Ministero e non da un organismo di categoria,erano immuni dalle censure riguardanti l’operato dell’Osservatorio suitrasporti, organo deputato in base al D.L. 112/2008 a individuare taliprezzi.2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 9.5.2024,accoglieva tuttavia l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto,revocava il decreto ingiuntivo n. 1841/2016, rigettava la domanda diTassili Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava quest’ultimo allarestituzione dell’importo percepito, oltre agli interessi ex art. 1284,comma 1, c.c. dal pagamento al saldo, compensando integralmente lespese di lite di entrambi i gradi.La Corte d’appello, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio,accoglieva la censura fondata sugli effetti dell’annullamento deiprovvedimenti ministeriali recanti i costi minimi di esercizio pronunciatodal TAR Lazio con le sentenze nn. 2655/2017 e 2656/2017, reputando talegiudicato amministrativo efficace erga omnes per la natura e la portatadegli atti annullati e per l’inscindibilità dei relativi effetti. Da ciò deducevache la pretesa monitoria, fondata su determinazioni ministeriali ormaiprive di efficacia, doveva essere disattesa, per cui, in mancanza diparametri per la determinazione dei costi minimi ex art. 83-bis comma 9,D.L. 112/2008, nessuna somma poteva essere riconosciuta a tale titolo,con assorbimento delle ulteriori questioni riproposte dall’appellante.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia “Nullità della sentenza. Violazionee falsa applicazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. in riferimentoall’art. 83-bis d.l. 112/08 come convertito dalla l. 133/08 e successivemodifiche ed integrazioni, abrogato dalla L. 190/14, Articolo 101 TFUE, inPag. 3 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/2026combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente,perplessa ed incomprensibile sul punto della applicazione delle sentenzeTAR Lazio nn. 2655 e 2656/2017.”Si censura la Corte d’appello laddove ha ritenuto vincolanti gli effettidelle sentenze del TAR Lazio nn. 2655/2017 e 2656/2017, attribuendoloro efficacia erga omnes e, conseguentemente, reputando inefficaci ledeterminazioni ministeriali sui costi minimi relative al periodo d’interesse.Richiamato quanto deciso dal Tribunale di Forlì, si contesta che lapronuncia della Corte di Giustizia dell’UE 4 settembre 2014, C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, abbia comportato l’abolizioneintegrale del sistema dei costi minimi, sostenendo che la censura dispostain quella sede aveva riguardato non la previsione dei minimi in sé, bensì lamodalità di determinazione da parte di un organismo (l’Osservatorio suitrasporti) composto principalmente da rappresentanti degli operatorieconomici interessati. Una volta trasferita la competenza al Ministero,sarebbe venuta meno la configurabilità di un’intesa tra imprese ex art.101 TFUE. A sostegno di ciò, viene richiamata l’ordinanza della CGUE del21 giugno 2016, C-121/16, per cui l’art. 101 TFUE, in combinato dispostocon l’art. 4, par. 3, TUE, non osta a una normativa nazionale disponenteche il prezzo dei servizi di autotrasporto non può essere inferiore ai costiminimi determinati da un’amministrazione nazionale, anche se sentite leassociazioni di categoria.La Corte d’appello in violazione dell’art. 2909 c.c. avrebbeerroneamente esteso ultra partes l’efficacia delle sentenze del TAR Lazio,essendo i decreti ministeriali oggetto di annullamento atti amministrativitemporalmente circoscritti, con destinatari determinati e privi dei caratteridi astrattezza, generalità e innovatività propri delle norme.Si lamenta, altresì, la contraddittorietà tra le sentenze del TAR Laziodel 2017 e una precedente pronuncia dello stesso ufficio del 20 febbraioPag. 4 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/20262015, oltre all’incompatibilità con le indicate pronunce della Corte diGiustizia (2014 e 2016) e con la sentenza della Corte costituzionale del 2marzo 2018, n. 47, che ha riconosciuto la legittimità dei costi minimideterminati dal Ministero.Si contesta, infine, la sentenza impugnata laddove ha escluso “ogniimporto nel caso di specie” e si chiede la rimessione alla Corte di GiustiziaUE di una questione interpretativa sulla conformità all’art. 101 TFUE, incombinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, di una interpretazione dellesentenze del TAR Lazio 2655/2017 e 2656/2017 che conduca a escluderequalsiasi importo.2. Questo unico complesso motivo racchiude a ben guardare duesubmotivi:a) l’erronea applicazione degli artt. 83-bis D.L. 112/08 convertito dallalegge 133/2008, 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4,paragrafo 3, TUE;b) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partideclinato come motivazione apparente, perplessa e incomprensibileriguardo all’applicazione delle sentenze TAR Lazio nn. 2655 e 2656/2017.2.1. Il primo submotivo è inammissibile perché non investe la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La Corte d’appello si è uniformata all’orientamento espresso daquesta Suprema Corte per cui, in tema di trasporto di merci su strada perconto di terzi, la disciplina dell'art. 83-bis del D.L. n. 112 del 2008, conv.dalla l. n. 133 del 2008, riguardante l'applicazione dei cosiddetticorrispettivi minimi, può trovare legittima applicazione - poiché non viola ildiritto dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 101 TFUE, comeinterpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 184 del 4settembre 2014 e nell'ordinanza del 21 giugno 2016 in causa C-121/16 -limitatamente al "periodo transitorio" (luglio-novembre 2011), in cui detticosti minimi dovevano essere determinati dal Ministero dei Trasporti (v.Pag. 5 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/2026Cass., sez. III, 3 dicembre 2024 n. 30914 e Cass., sez. III, 16 settembre2025 n. 25383).Questa Suprema Corte, all’esito della complessiva ricostruzione delladisciplina nazionale di determinazione del corrispettivo spettante alvettore nel contratto di trasporto di merci su strada per conto terzi e dellesuccessive pronunce rese, nell’ordine del tempo, dalla Corte di GiustiziaUE (sentenza 4 settembre 2014, C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13; ordinanza 21 giugno 2016, C-121/16), dal TAR Lazio(n. 2896/2015, n. 2655 e n. 2656 del 2017) e dalla Corte Costituzionale(sentenza 2 marzo 2018, n. 47), ha precisato che la disciplina relativa aicosti minimi può distinguersi in tre fasi: a) dal giugno 2009 all'ottobre2011, in cui la determinazione di tali costi veniva effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e dei trasporti (c.d. fase transitoria, con l'ulteriorespecificazione che solo a decorrere dal luglio 2011 i costi minimi hannotrovato applicazione anche relativamente ai contratti scritti); b) dalnovembre 2011 al settembre 2012, in cui veniva effettuatadall'Osservatorio; c) dal settembre 2012 al dicembre 2014, in cui venivaeffettuata nuovamente dal Ministero, essendo frattanto intervenuta lasoppressione dell'Osservatorio.In particolare, è stato precisato che, a seguito dell’ordinanza del2016 della Corte di Giustizia, il TAR Lazio pronunciava le sentenze n. 2655e n. 2656 del 2017, con le quali sono stati annullati tutti i decretiministeriali contenenti costi minimi approvati dal Ministero dei Trasportidal mese di agosto 2012 al mese di dicembre 2014, reputando tali decretiillegittimi poiché determinanti i costi minimi con gli stessi criteri utilizzatidall’Osservatorio nel periodo precedente e, quindi, violanti il dirittoeuropeo, come espressamente sancito dalla Corte di Giustizia nellasentenza del 4 settembre 2014 e ribadito nell’ordinanza del 21 giugno2016 (che veniva appunto ritenuta confermativa della prima).Dalla ricostruzione operata deriva che l’unico periodo in cui l’art. 83-bis, in ragione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia UE nel 2014 e nelPag. 6 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/20262016, può trovare una legittima applicazione è rappresentato dal “periodotransitorio” (giugno 2009-ottobre 2011), in cui i costi minimi dovevanoessere determinati dal Ministero dei Trasporti.2.2. La Corte d’appello nel pervenire alla pronuncia impugnata haricostruito analiticamente il fondamento dell’efficacia erga omnes delleindicate sentenze del TAR Lazio, coprenti tutto il periodo oggetto di causa(agosto-dicembre 2012), richiamando la giurisprudenza dell’AdunanzaPlenaria del Consiglio di Stato (nn. 4 e 5 del 2019) sul “legameindivisibile” tra posizioni dei destinatari e sull’incompatibilità logica dellasopravvivenza dell’atto annullato per alcuni e non per altri, applicando talecriterio ai decreti ministeriali integrativi di disposizioni di legge e aventiquali destinatari una pluralità di soggetti non individuabili ex ante, econtenuto inscindibile.Il ricorrente non censura idoneamente siffatto percorso della Corted’appello, poiché si limita a reiterare, anche in questa sede, le ragioni giàespresse in sede di appello argomentando in merito alla correttezza dellavalutazione fatta in primo grado dal Tribunale di Forlì, senza appuntoconfrontarsi adeguatamente su come la Corte d’appello ha risolto laquestione dell’effetto di giudicato erga omnes delle pronunceamministrative, id est l’integrazione per legge del contenuto di una serieindeterminata di rapporti di autotrasporto, “aventi caratteristiche ordinariee nient’affatto particolari”.Non avendo investito adeguatamente la ratio decidendi, il ricorrenteè dunque incorso nella violazione del consolidato principio di diritto per cuiil motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice,offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confrontoanalitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo rimaneinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017 n. 7074; più di recenteCass., sez. I, 24 settembre 2018 n. 22478; Cass., sez. III, 12 gennaio2024 n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025 n. 9059).Pag. 7 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/20262.3. Il secondo submotivo ricade parimenti nella declaratoria diinammissibilità.Il ricorrente invoca l’omesso esame di un fatto decisivo, cosìrichiamando l’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che tuttavia prospettacome vizio motivazionale, indicando nell’intestazione “motivazioneapparente, perplessa ed incomprensibile sul punto dell’applicazione dellesentenze TAR Lazio nn. 2655 e 2656/2017”.Tuttavia, e a tacer d’altro, dal contenuto della doglianza risulta che ilpreteso vizio motivazionale non riguarda la pronuncia della Corte d’appelloimpugnata, ma investe direttamente invece, trasformandosi in denuncia dierror in judicando, le sentenze del TAR Lazio nn. 2655 e 2656/2017: “[…]le sentenze del TAR del Lazio, datate febbraio 2017, contraddicono quantosostenuto dalla Corte di Giustizia UE, la quale legittima gli Stati membri adadottare decisioni di intervento in materia economica, se non rimesse adoperatori privati e se finalizzate alla tutela di interessi pubblici superiori.Le predette sentenze sono in contrasto con quanto affermato con sentenzadel 2 marzo 2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittimi icosti minimi d'esercizio nel trasporto su strada delle merci.” (pagina 9,primo capoverso).Il submotivo, dunque, fuoriesce dall’ambito in cui avrebbe dovutoporsi; e d’altronde, la questione in jure che tenta di introdurvi è statarisolta dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità ut supra visto.2.4. L’inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di disporreil chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, poiché, indisparte la ricorrenza dei requisiti di acte éclairé e di acte clair (v. [OSCURATO:PERSONA], 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit; Corte di Giustizia UE, 6ottobre 2021, C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di GiustiziaUE, 25 gennaio 2024, C-389/22, [OSCURATO:PERSONA]), la questioneprospettata, in cui si chiede di verificare se l’art. 101 TFUE, in combinatodisposto con l’art. 4, par. 3, TUE, osti a una interpretazione delle sentenzePag. 8 di 9Numero registro generale 23640/2024Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 20943/2026Data pubblicazione 20/06/2026del TAR Lazio 2655/2017 e 2656/2017 che conduca a escludere qualsiasiimporto per il trasportatore, non risulta realmente pertinente.3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettariedel 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 9