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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29260/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] e PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L’Aquila rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi il T.A.R. dell’Abruzzo ed il Consiglio di Stato e caratterizzato dalle seguenti scansioni temporali: ricorso introduttivo depositato il 14.12.2006; sentenza di primo grado di inammissibilità depositata il 12.11.2011; gravame depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; decreto di perenzione del giudizio del 5.4.2017; opposizione allo stesso del 19.6.2017; ordinanza di rigetto dell’opposizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ricorso per revocazione di quest’ultimo provvedimento, depositato il 13.7.2018; sentenza di rigetto della revocazione depositata dal Consiglio di Stato in data 23.3.2019.

L’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il primo provvedimento di rigetto veniva a sua volta respinta dalla Corte di Appello di L’Aquila con il decreto oggi impugnato, depositato il 7.7.2020.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Risulta depositata nel fascicolo memoria concernente il diverso ricorso n. 5478/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del bacino di Rovigo – [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnato alla prima sezione civile di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va dichiarata l’inutilizzabilità della memoria, evidentemente relativa a diverso giudizio, pendente tra diverse parti, in relazione a diverso oggetto ed affidato ad altra sezione di questa Corte di Cassazione.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U., ratificata con legge n. 448 del 1955, 111 Cost., 82, 83, 84, 86, 99, 100, 112, 113, 115, 91, 92, 96 e 395 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe da un lato erroneamente ritenuto invalide le procure conferite ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito non solo in proprio, ma anche come erede del padre [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio presupposto a quello di equa riparazione.

Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, i ricorrenti lamentano rispettivamente: con il secondo, la nullità della sentenza e del provedimento, nonché la violazione degli artt. 158, “ecc.” c.p.c., 24, 25, 101, 111 Cost. e delle “norme C.E.D.U. e Prot. art. 6, ecc.” , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; con il terzo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le procure conferite ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendole nulle, senza considerare che le stesse non erano state rilasciate su foglio bianco, ma erano state allegate al ricorso.

La decisione assunta dalla Corte di merito, inoltre, si inquadrerebbe –secondo i ricorrenti– nell’ambito di un contenzioso personale che opporrebbe [OSCURATO:PERSONA] al giudice che materialmente ha esteso il decreto oggi impugnato (cfr. pag. 11 del ricorso).

In primo luogo, va osservato che in nessuna delle tre censure, meritevoli di esame congiunto, si lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c.

Di conseguenza, non si pone alcuna ragione di interferenza, rispetto alla decisione del presente giudizio, della questione relativa all’ambito di applicabilità della predetta disposizione, attualmente pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, e non ancora decisa.

Inoltre, va rilevata l'inammissibilità della deduzione di un vizio di legittimità privo della specifica indicazione delle norme che si assumono violate.

Va infatti ribadito, in argomento, che “In tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 ).

Da ciò consegue l’inammissibilità della deduzione, con il secondo motivo di ricorso, della violazione degli artt. 158, “ecc.” c.p.c., nonché delle “norme C.E.D.U. e Prot. art. 6, ecc.”, in quanto l’uso dell’abbreviazione “ecc.” ed il generico richiamo alle “norme C.E.D.U.” non sono idonei ad indicare con la necessaria precisione quale sia la disposizione che i ricorrenti assumono, in concreto, esser stata violata.

Nel merito, il ricorso per equa riparazione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in proprio, nonché dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed è stato accolto solo per la posizione facente capo all’avvocato, che si difendeva in proprio.

E’ stato, invece, rigettato per gli altri richiedenti, poiché le procure allegate dal difensore degli stessi, [OSCURATO:PERSONA], erano state redate su foglio bianco e non presentavano alcun riferimento al giudizio di equa riparazione.

Il decreto impugnato, con il quale la Corte di Appello ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il primo provvedimento di diniego reso in sede monocratica, chiarisce che le procure erano state originariamente rilasciate a margine di un foglio bianco, con dicitura generica che non consentiva il collegamento della stessa al giudizio di equa, né dimostrava l’intenzione di spendere la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, “per la composizione degli spazi (la firma del mandante risulta apposta a notevole distanza dalla fine del corpo dattiloscritto contenente la procura) sembra che la procura sia stata aggiunta in un secondo tempo, al di sopra della firma, che la parte aveva apposto in precedenza, sul margine destro di un foglio totalmente bianco” (cfr. pag. 4).

La Corte distrettuale aggiunge altresì che l’originario foglio bianco sul quale era stata rilasciata la procura era stato poi, in sede di opposizione, riempito dal difensore con la trascrizione del ricorso, ma che “… siffatta operazione di “collage” non soddisfa la necessità di un collegamento, originario, tra lo scritto e la procura che, solo garantisce che il mandante possa rendersi conto e condividere l’operato del mandatario.

E’ comunque, pare singolare – ai fini qui considerati – che gli opponenti, nelle more del giudizio, non abbiano inteso ratificare l’operato del loro difensore” (cfr. ancora pag. 4 del decreto impugnato).

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti per contrastare l’iter motivazionale e la decisione finale della Corte di Appello possono essere riassunte come segue: 1)il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva anche come erede di [OSCURATO:PERSONA]; 2)l’esito finale del giudizio si risolverebbe in una violazione delle norme della Convenzione E.D.U. e del principio del giusto processo; 3)l a motivazione sarebbe viziata e inadeguata.

La prima doglianza è destituita di fondamento, poiché non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui la Corte di Appello non avrebbe considerato la posizione individuale di [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, infatti, la Corte abruzzese ha adeguatamente considerato, e differenziato, la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella degli altri due coeredi di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo al primo il diritto all’equo indennizzo invocato, poiché egli –in quanto avvocato–poteva difendersi in proprio, e rigettando invece soltanto la domanda degli altri due richiedenti, sforniti di ius postulandi e dunque bisognevoli dell’assistenza di un difensore.

La terza censura, dal canto suo, va dichiarata inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, essendo, questi ultimi, profili non più compresi nel testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in vigore ormai dal 2012, per effetto della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conver tito in Legge n. 134 del 2012 , secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.Sez.

U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Nel resto, con il secondo ed il terzo motivo, che –come già detto–sono trattati unitariamente nel ricorso, i ricorrenti affermano in sostanza: a)da un lato, che la procura rilasciata a margine di un foglio bianco costituirebbe prassi normale; b)dall’altro lato, che il rigore formale applicato dal giudice di merito sarebbe conseguenza di una lite personale che lo opporrebbe all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) infine, che le procure avrebbero dovuto essere “… lette unitamente al ricorso inviato ed allegato informaticamente, con relative spazi lasciati per essere poi stampati nei relative spazi e che col ricorso in opposizione sono stati ri- allegati anche stampati con la prima e seconda pagina del ricorso ed autenticati allo scopo sin dal ricorso iniziale al fine di superare anche il motivo d’inammissibilità opposto e di rigetto che si impugna formalmente con il presente atto, unitariamente al certificate di morte del padre, con file non rientrati nel file del ricorso e degli allegati alla busta del ricorso iniziale con gli atti e documenti amministrativi, per ragioni di mancanza di spazio informatico nella busta …” (cfr. pag. 15 del ricorso).

Il primo assunto è infondato.

Non è infatti ravvisabile alcuna prassi secondo cui la procura sarebbe solitamente rilasciata a margine di foglio bianco, successivamente riempito dal difensore con la stesura del ricorso o dell’atto al quale il mandato difensivo dovrebbe accedere.

Al contrario, tale modus operandi è da un lato contrario alla logica, poichè non assicura la verifica, da parte del cliente, che il suo procuratore abbia posto in essere proprio l’attività processuale desiderata dal primo, e dall’altro lato è stato censurato da questa Corte, poiché la validità della procura rilasciata in uno degli atti indicati dall’art. 83 c.p.c., o comunque riferibile ad uno specifico giudizio, presuppone che essa acceda materialmente ad un atto processuale, e che questo –ancorché diverso da quelli indicati dalla norma da ultimo richiamata–sia riferibile in modo certo al processo in relazione al quale si alleghi il rilascio dellaprocura medesima; requisiti, questi, che difettano, evidentemente, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie– la p rocura sia stata apposta a margine di un foglio in bianco, allegato al fascicolo di primo grado (cfr. Cass. Sez.L, Sentenza n. 19 64 del 17/02/1993 , Rv. 480969 ).

Va infatti ribadito che “In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto” (Cass. Sez.

L , Ordinanza n. 33274 del 10/11/2021, Rv. 662771).

La procura apposta a margine di foglio bianco, dunque, va ritenuta inesistente.

Il secondo assunto prospettato dai ricorrenti è invece irrilevante in questa sede.

L’esistenza di una lite personale tra il giudice ed una delle parti, invero, rileva ai fini dell’astensione del secondo, o della sua ricusazione, nei modi e tempi previsti dal codice di procedura civile, ma di certo non può essere allegata, dopo il deposito della decisione che concluda il giudizio di merito, come motivo di impugnazione della stessa.

Sul punto, va ribadito che la violazione, da parte delgiudice, dell'obbligo di astenersi, si co ncreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validita della sentenza, onde la causa di astensione non può essere invocata, in sede di gravame, comemotivo di nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 314 del 06/02/1971 , Rv. 349822, con precedenti richiami giurisprudenziali, nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. 660 del 12/03/1974 , Rv. 368480, conforme alla prima).

Stesso dicasi per la ricusazione, poiché il relativo potere“… costituisce un onere per la parte, da esercitare nelle forme e nei termini all'uopo fissati dall'art. 52 c.p.c.; in mancanza, la parte non può dedurre in sede di impugnazione della sentenza il difetto di capacità delgiudice che deriverebbe dalla incompatibilità” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 3272 del 07/03/2001 , Rv. 544485; conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 4938 del 04/04/2001 , Rv. 545501).

In argomento sono intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo che “Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 3527 del 11/03/2002 , Rv.553400; cfr. anche, conformi, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 702 del 18/01/2003, Rv. 559856; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2664 del 11/02/2004, Rv.570057; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12948 del 13/07/2004, Rv.574515; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv.597777; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 26223 del 12/12/2014, Rv. 633417).

Il terzo assunto proposto dai ricorrenti, infine, è del pari infondato.

Con esso, in sostanza, si afferma innanzitutto che le procure sarebbero state inizialmente depositate unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione, ed avrebbero dovuto dunque essere considerate come unite a quest’ultimo.

Questa deduzione è erronea, in quanto – sulla scorta della giurisprudenza già richiamata a confutazione del primo assunto dei ricorrenti–una procura a margine è validamente rilasciata solo se essa accede ad un atto del giudizio, non essendo invece sufficiente il semplice deposito agli atti del giudizio di un foglio bianco recante una procura priva di specifici riferimenti ad un determinato atto processuale.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che, in sede di opposizione, le procure sarebbero state nuovamente allegate, questa volta stampate con la prima e seconda pagina del ricorso.

In tal modo, essi confermano la veridicità di quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui, appunto in sede di opposizione, il procuratore degli opponenti avrebbe compiuto una “… operazione di “collage” …”, per l’appunto ristampando le due procure originarie, comunque conferite su foglio bianco, anche a margine del ricorso in opposizione.

Da quanto precede si ricava l’ulteriore conferma che nella prima fase, monocratica, le due parti escluse dal diritto all’indennizzo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non avevano conferito una valida procura a margine ad [OSCURATO:PERSONA]: il rigetto della loro domanda, dunque, era pienamente giustificato dalla carenza formale del ricorso da essi proposto.

Carenza che non è superata dal fatto che, in sede di opposizione, le due originarie procure siano state riutilizzate dal difensore in altra forma, ovverosia mediante la stampa, sui fogli bianchi sui quali detti negozi erano originariamente stati conferiti, delle prime due pagine del ricorso in opposizione, acciocchè le due procure risultassero conferite a margine di un atto del processo, non essendo possibile recuperare, in tal modo, l’attività processuale relativa alla fase precedente, nella quale il difensore era comunque sfornito di valida procura.

In altri termini, l'attività del difensore che, dopo aver ricevuto dal proprio assistito un mandato apposto su un foglio bianco, ed averlo utilizzato inizialmente depositandolo in giudizio senza collegarlo ad un atto processuale, riutilizzi, in seguito alla decisione di rigetto del primo giudice, il medesimo mandato, stampando sul foglio sul quale esso sia stato conferito un atto di opposizione, o di impugnazione, avverso il provvedimento di diniego ottenuto, non consente di superare l’originaria carenza di ius postulandi , con conseguente rigetto della domanda formulata dalla parte.

Ciò, evidentemente, a prescindere da qualsiasi rilievo della predetta attività del procuratore, sia sotto il profilo deontologico, che in relazione alla sua responsabilità nei confronti del proprio assistito.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

L’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale il Ministero della Giustizia lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di istanza di equa riparazione relativa ad un giudizio svoltosi innanzi il T.A.R. ed il Consiglio di Stato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale, in forza del principio della cd.

“ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9936del 08/05/2014, Rv. 630490; conf.

Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363del 09/01/2019, Rv. 652184).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] e PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L’Aquila rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi il T.A.R. dell’Abruzzo ed il Consiglio di Stato e caratterizzato dalle seguenti scansioni temporali: ricorso introduttivo depositato il 14.12.2006; sentenza di primo grado di inammissibilità depositata il 12.11.2011; gravame depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; decreto di perenzione del giudizio del 5.4.2017; opposizione allo stesso del 19.6.2017; ordinanza di rigetto dell’opposizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ricorso per revocazione di quest’ultimo provvedimento, depositato il 13.7.2018; sentenza di rigetto della revocazione depositata dal Consiglio di Stato in data 23.3.2019. L’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il primo provvedimento di rigetto veniva a sua volta respinta dalla Corte di Appello di L’Aquila con il decreto oggi impugnato, depositato il 7.7.2020. Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Risulta depositata nel fascicolo memoria concernente il diverso ricorso n. 5478/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del bacino di Rovigo – [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnato alla prima sezione civile di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va dichiarata l’inutilizzabilità della memoria, evidentemente relativa a diverso giudizio, pendente tra diverse parti, in relazione a diverso oggetto ed affidato ad altra sezione di questa Corte di Cassazione. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U., ratificata con legge n. 448 del 1955, 111 Cost., 82, 83, 84, 86, 99, 100, 112, 113, 115, 91, 92, 96 e 395 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe da un lato erroneamente ritenuto invalide le procure conferite ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito non solo in proprio, ma anche come erede del padre [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio presupposto a quello di equa riparazione. Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, i ricorrenti lamentano rispettivamente: con il secondo, la nullità della sentenza e del provedimento, nonché la violazione degli artt. 158, “ecc.” c.p.c., 24, 25, 101, 111 Cost. e delle “norme C.E.D.U. e Prot. art. 6, ecc.” , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; con il terzo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le procure conferite ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendole nulle, senza considerare che le stesse non erano state rilasciate su foglio bianco, ma erano state allegate al ricorso. La decisione assunta dalla Corte di merito, inoltre, si inquadrerebbe –secondo i ricorrenti– nell’ambito di un contenzioso personale che opporrebbe [OSCURATO:PERSONA] al giudice che materialmente ha esteso il decreto oggi impugnato (cfr. pag. 11 del ricorso). In primo luogo, va osservato che in nessuna delle tre censure, meritevoli di esame congiunto, si lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c. Di conseguenza, non si pone alcuna ragione di interferenza, rispetto alla decisione del presente giudizio, della questione relativa all’ambito di applicabilità della predetta disposizione, attualmente pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, e non ancora decisa. Inoltre, va rilevata l'inammissibilità della deduzione di un vizio di legittimità privo della specifica indicazione delle norme che si assumono violate. Va infatti ribadito, in argomento, che “In tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 ). Da ciò consegue l’inammissibilità della deduzione, con il secondo motivo di ricorso, della violazione degli artt. 158, “ecc.” c.p.c., nonché delle “norme C.E.D.U. e Prot. art. 6, ecc.”, in quanto l’uso dell’abbreviazione “ecc.” ed il generico richiamo alle “norme C.E.D.U.” non sono idonei ad indicare con la necessaria precisione quale sia la disposizione che i ricorrenti assumono, in concreto, esser stata violata. Nel merito, il ricorso per equa riparazione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in proprio, nonché dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed è stato accolto solo per la posizione facente capo all’avvocato, che si difendeva in proprio. E’ stato, invece, rigettato per gli altri richiedenti, poiché le procure allegate dal difensore degli stessi, [OSCURATO:PERSONA], erano state redate su foglio bianco e non presentavano alcun riferimento al giudizio di equa riparazione. Il decreto impugnato, con il quale la Corte di Appello ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il primo provvedimento di diniego reso in sede monocratica, chiarisce che le procure erano state originariamente rilasciate a margine di un foglio bianco, con dicitura generica che non consentiva il collegamento della stessa al giudizio di equa, né dimostrava l’intenzione di spendere la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, “per la composizione degli spazi (la firma del mandante risulta apposta a notevole distanza dalla fine del corpo dattiloscritto contenente la procura) sembra che la procura sia stata aggiunta in un secondo tempo, al di sopra della firma, che la parte aveva apposto in precedenza, sul margine destro di un foglio totalmente bianco” (cfr. pag. 4). La Corte distrettuale aggiunge altresì che l’originario foglio bianco sul quale era stata rilasciata la procura era stato poi, in sede di opposizione, riempito dal difensore con la trascrizione del ricorso, ma che “… siffatta operazione di “collage” non soddisfa la necessità di un collegamento, originario, tra lo scritto e la procura che, solo garantisce che il mandante possa rendersi conto e condividere l’operato del mandatario. E’ comunque, pare singolare – ai fini qui considerati – che gli opponenti, nelle more del giudizio, non abbiano inteso ratificare l’operato del loro difensore” (cfr. ancora pag. 4 del decreto impugnato). Le argomentazioni proposte dai ricorrenti per contrastare l’iter motivazionale e la decisione finale della Corte di Appello possono essere riassunte come segue: 1)il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva anche come erede di [OSCURATO:PERSONA]; 2)l’esito finale del giudizio si risolverebbe in una violazione delle norme della Convenzione E.D.U. e del principio del giusto processo; 3)l a motivazione sarebbe viziata e inadeguata. La prima doglianza è destituita di fondamento, poiché non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui la Corte di Appello non avrebbe considerato la posizione individuale di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, infatti, la Corte abruzzese ha adeguatamente considerato, e differenziato, la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella degli altri due coeredi di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo al primo il diritto all’equo indennizzo invocato, poiché egli –in quanto avvocato–poteva difendersi in proprio, e rigettando invece soltanto la domanda degli altri due richiedenti, sforniti di ius postulandi e dunque bisognevoli dell’assistenza di un difensore. La terza censura, dal canto suo, va dichiarata inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, essendo, questi ultimi, profili non più compresi nel testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in vigore ormai dal 2012, per effetto della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conver tito in Legge n. 134 del 2012 , secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Nel resto, con il secondo ed il terzo motivo, che –come già detto–sono trattati unitariamente nel ricorso, i ricorrenti affermano in sostanza: a)da un lato, che la procura rilasciata a margine di un foglio bianco costituirebbe prassi normale; b)dall’altro lato, che il rigore formale applicato dal giudice di merito sarebbe conseguenza di una lite personale che lo opporrebbe all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) infine, che le procure avrebbero dovuto essere “… lette unitamente al ricorso inviato ed allegato informaticamente, con relative spazi lasciati per essere poi stampati nei relative spazi e che col ricorso in opposizione sono stati ri- allegati anche stampati con la prima e seconda pagina del ricorso ed autenticati allo scopo sin dal ricorso iniziale al fine di superare anche il motivo d’inammissibilità opposto e di rigetto che si impugna formalmente con il presente atto, unitariamente al certificate di morte del padre, con file non rientrati nel file del ricorso e degli allegati alla busta del ricorso iniziale con gli atti e documenti amministrativi, per ragioni di mancanza di spazio informatico nella busta …” (cfr. pag. 15 del ricorso). Il primo assunto è infondato. Non è infatti ravvisabile alcuna prassi secondo cui la procura sarebbe solitamente rilasciata a margine di foglio bianco, successivamente riempito dal difensore con la stesura del ricorso o dell’atto al quale il mandato difensivo dovrebbe accedere. Al contrario, tale modus operandi è da un lato contrario alla logica, poichè non assicura la verifica, da parte del cliente, che il suo procuratore abbia posto in essere proprio l’attività processuale desiderata dal primo, e dall’altro lato è stato censurato da questa Corte, poiché la validità della procura rilasciata in uno degli atti indicati dall’art. 83 c.p.c., o comunque riferibile ad uno specifico giudizio, presuppone che essa acceda materialmente ad un atto processuale, e che questo –ancorché diverso da quelli indicati dalla norma da ultimo richiamata–sia riferibile in modo certo al processo in relazione al quale si alleghi il rilascio dellaprocura medesima; requisiti, questi, che difettano, evidentemente, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie– la p rocura sia stata apposta a margine di un foglio in bianco, allegato al fascicolo di primo grado (cfr. Cass. Sez.L, Sentenza n. 19 64 del 17/02/1993 , Rv. 480969 ). Va infatti ribadito che “In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto” (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 33274 del 10/11/2021, Rv. 662771). La procura apposta a margine di foglio bianco, dunque, va ritenuta inesistente. Il secondo assunto prospettato dai ricorrenti è invece irrilevante in questa sede. L’esistenza di una lite personale tra il giudice ed una delle parti, invero, rileva ai fini dell’astensione del secondo, o della sua ricusazione, nei modi e tempi previsti dal codice di procedura civile, ma di certo non può essere allegata, dopo il deposito della decisione che concluda il giudizio di merito, come motivo di impugnazione della stessa. Sul punto, va ribadito che la violazione, da parte delgiudice, dell'obbligo di astenersi, si co ncreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validita della sentenza, onde la causa di astensione non può essere invocata, in sede di gravame, comemotivo di nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 314 del 06/02/1971 , Rv. 349822, con precedenti richiami giurisprudenziali, nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. 660 del 12/03/1974 , Rv. 368480, conforme alla prima). Stesso dicasi per la ricusazione, poiché il relativo potere“… costituisce un onere per la parte, da esercitare nelle forme e nei termini all'uopo fissati dall'art. 52 c.p.c.; in mancanza, la parte non può dedurre in sede di impugnazione della sentenza il difetto di capacità delgiudice che deriverebbe dalla incompatibilità” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 3272 del 07/03/2001 , Rv. 544485; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 4938 del 04/04/2001 , Rv. 545501). In argomento sono intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo che “Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 3527 del 11/03/2002 , Rv.553400; cfr. anche, conformi, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 702 del 18/01/2003, Rv. 559856; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2664 del 11/02/2004, Rv.570057; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12948 del 13/07/2004, Rv.574515; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv.597777; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 26223 del 12/12/2014, Rv. 633417). Il terzo assunto proposto dai ricorrenti, infine, è del pari infondato. Con esso, in sostanza, si afferma innanzitutto che le procure sarebbero state inizialmente depositate unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione, ed avrebbero dovuto dunque essere considerate come unite a quest’ultimo. Questa deduzione è erronea, in quanto – sulla scorta della giurisprudenza già richiamata a confutazione del primo assunto dei ricorrenti–una procura a margine è validamente rilasciata solo se essa accede ad un atto del giudizio, non essendo invece sufficiente il semplice deposito agli atti del giudizio di un foglio bianco recante una procura priva di specifici riferimenti ad un determinato atto processuale. Inoltre, i ricorrenti sostengono che, in sede di opposizione, le procure sarebbero state nuovamente allegate, questa volta stampate con la prima e seconda pagina del ricorso. In tal modo, essi confermano la veridicità di quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui, appunto in sede di opposizione, il procuratore degli opponenti avrebbe compiuto una “… operazione di “collage” …”, per l’appunto ristampando le due procure originarie, comunque conferite su foglio bianco, anche a margine del ricorso in opposizione. Da quanto precede si ricava l’ulteriore conferma che nella prima fase, monocratica, le due parti escluse dal diritto all’indennizzo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non avevano conferito una valida procura a margine ad [OSCURATO:PERSONA]: il rigetto della loro domanda, dunque, era pienamente giustificato dalla carenza formale del ricorso da essi proposto. Carenza che non è superata dal fatto che, in sede di opposizione, le due originarie procure siano state riutilizzate dal difensore in altra forma, ovverosia mediante la stampa, sui fogli bianchi sui quali detti negozi erano originariamente stati conferiti, delle prime due pagine del ricorso in opposizione, acciocchè le due procure risultassero conferite a margine di un atto del processo, non essendo possibile recuperare, in tal modo, l’attività processuale relativa alla fase precedente, nella quale il difensore era comunque sfornito di valida procura. In altri termini, l'attività del difensore che, dopo aver ricevuto dal proprio assistito un mandato apposto su un foglio bianco, ed averlo utilizzato inizialmente depositandolo in giudizio senza collegarlo ad un atto processuale, riutilizzi, in seguito alla decisione di rigetto del primo giudice, il medesimo mandato, stampando sul foglio sul quale esso sia stato conferito un atto di opposizione, o di impugnazione, avverso il provvedimento di diniego ottenuto, non consente di superare l’originaria carenza di ius postulandi , con conseguente rigetto della domanda formulata dalla parte. Ciò, evidentemente, a prescindere da qualsiasi rilievo della predetta attività del procuratore, sia sotto il profilo deontologico, che in relazione alla sua responsabilità nei confronti del proprio assistito. In definitiva, il ricorso va rigettato. L’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale il Ministero della Giustizia lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di istanza di equa riparazione relativa ad un giudizio svoltosi innanzi il T.A.R. ed il Consiglio di Stato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale, in forza del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363del 09/01/2019, Rv. 652184). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002
Decreto Cassazione n. 29260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris