CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d. Igs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per difetto di specificità e di critica censoria alla sentenza impugnata, essendo privo delle ragioni di diritto con riferimento alla contesta assenza dell'elemento soggettivo del reato. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., invocandone l'applicazione, è privo di specificità e di critica censoria alla sentenza impugnata che con motivazione congrua (cfr. pag. 4) ha argomentato la gravità del fatto tenuto conto dell'ammontare delle operazioni commerciali poste in essere dalla società, escludendo la particolare tenuità del fatto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente