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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 30698/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 04/04/2024 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Caltagirone del 18/03/2024, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione all'estorsione pluriaggravata di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Caniglia, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali denuncia: - la violazione di legge (artt. 321 e 125 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa Vinci, ritenuta attendibile nonostante le contraddizioni emerse dal compendio investigativo; - la violazione di legge (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.) circa le esigenze cautelari, individuate in un astratto pericolo di inquinamento delle prove; - violazione di legge (art. 274, lett. c., cod. proc. pen.) in ordine al pericolo di recidiva, affermato sulla base di argomenti congetturali.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

L'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con gli esiti dell'attività investigativa (dichiarazioni della persona offesa Vinci, intercettazioni telefoniche, riscontri effettuati dalla P.G.), ha evidenziato i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione dell'indagato all'estorsione, soffermandosi, in particolare, sull'attendibilità della vittima e sulla natura della pretesa creditoria, derivante dalla cessione di sostanza stupefacente, escludendo le alternative letture delle prove dichiarative prospettate dalla difesa, reiterate in sede di legittimità.

4. Quanto alle esigenze cautelari, è stata sottolineata la propensione al delitto, atteso il carattere reiterato e violento della condotta (il Caniglia è indagato per essere il soggetto che avanzava le pretese estorsive, con minaccia di morte, usando violenza anche fisica, recandosi con cadenza costante presso l'abitazione della Vinci, dimostrandosi al contempo inserito in circuiti delinquenziali collegati allo spaccio di droga), ritenendosi che solo la misura custodiale garantisca la interruzione con gli ambienti criminali e neutralizzi il rischio di recidiva (secondo e terzo motivo di ricorso).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 'Sii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 04/04/2024 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Caltagirone del 18/03/2024, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione all'estorsione pluriaggravata di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Caniglia, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali denuncia: - la violazione di legge (artt. 321 e 125 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa Vinci, ritenuta attendibile nonostante le contraddizioni emerse dal compendio investigativo; - la violazione di legge (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.) circa le esigenze cautelari, individuate in un astratto pericolo di inquinamento delle prove; - violazione di legge (art. 274, lett. c., cod. proc. pen.) in ordine al pericolo di recidiva, affermato sulla base di argomenti congetturali. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). L'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con gli esiti dell'attività investigativa (dichiarazioni della persona offesa Vinci, intercettazioni telefoniche, riscontri effettuati dalla P.G.), ha evidenziato i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione dell'indagato all'estorsione, soffermandosi, in particolare, sull'attendibilità della vittima e sulla natura della pretesa creditoria, derivante dalla cessione di sostanza stupefacente, escludendo le alternative letture delle prove dichiarative prospettate dalla difesa, reiterate in sede di legittimità. 4. Quanto alle esigenze cautelari, è stata sottolineata la propensione al delitto, atteso il carattere reiterato e violento della condotta (il Caniglia è indagato per essere il soggetto che avanzava le pretese estorsive, con minaccia di morte, usando violenza anche fisica, recandosi con cadenza costante presso l'abitazione della Vinci, dimostrandosi al contempo inserito in circuiti delinquenziali collegati allo spaccio di droga), ritenendosi che solo la misura custodiale garantisca la interruzione con gli ambienti criminali e neutralizzi il rischio di recidiva (secondo e terzo motivo di ricorso). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 'Sii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/202
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