Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑480/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Lambeth
e
Secretary of State for the [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA])]
«Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno — Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività
lavorativa — Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante — Assenza di mezzi di sostentamento propri — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 12 — Direttiva 2004/38/CE»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto dei figli del lavoratore di accedere all’istruzione dispensata dallo
Stato membro ospitante — Diritto di soggiorno al fine di proseguire corsi d’insegnamento generale
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)
2.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei membri della famiglia — Cittadino di uno Stato membro
che sia stato occupato nello Stato membro ospitante — Genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio che prosegue gli
studi in tale Stato membro
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, artt. 10 e 12; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7)
3.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei membri della famiglia — Genitore che ha l’effettivo
affidamento di un figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)
4.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei membri della famiglia — Genitore che ha l’effettivo
affidamento di un figlio che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)
5.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei membri della famiglia — Genitore che ha l’effettivo
affidamento di un figlio che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)
1.
I figli di un cittadino dell’Unione europea che si siano stabiliti in uno Stato membro mentre il genitore si avvaleva del
diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo godono del diritto di soggiornare in tale Stato
al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. La circostanza che i genitori dei figli di cui trattasi abbiano medio
tempore divorziato e la circostanza che il genitore che godeva del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante non
eserciti più un’attività economica nello Stato membro ospitante restano del tutto irrilevanti al riguardo.
(v. punto 37)
2.
Il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue
gli studi può avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio, del diritto di soggiorno nello
Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, senza essere tenuto a soddisfare i requisiti
definiti dalla direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221, 68/360,
72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96.
Infatti, il diritto riconosciuto dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68 al figlio di un lavoratore migrante di proseguire,
nelle migliori condizioni possibili, la carriera scolastica nello Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto
del figlio di essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria e, quindi, che tale persona sia in grado
di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi. Tale articolo deve essere applicato autonomamente
rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano espressamente le condizioni di esercizio del diritto di
soggiorno in un altro Stato membro. Una siffatta autonomia di detto art. 12 rispetto all’art. 10 dello stesso regolamento,
oggi abrogato, non è stata messa in discussione dall’entrata in vigore della direttiva 2004/38. Al riguardo, risulta dal suo
terzo ‘considerando’ che tale direttiva ha lo scopo, in particolare, di semplificare e rafforzare i diritti di libera circolazione
e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione. Orbene, subordinare l’applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 al
rispetto delle condizioni previste dall’art. 7 di detta direttiva avrebbe come effetto che il diritto di soggiorno dei figli
dei lavoratori migranti nello Stato membro ospitante al fine di intraprendervi o di continuarvi i loro studi e il diritto
di soggiorno del genitore che ne abbia l’effettivo affidamento sarebbero soggetti a condizioni più restrittive di quelle che
erano loro applicabili prima dell’entrata in vigore della direttiva stessa.
(v. punti 39, 53-54, 60-61, dispositivo 1)
3.
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio che
eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, non è soggetto alla condizione che
detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato
membro durante il suo soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.
Infatti, tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite dal regolamento n. 1612/68 e, in particolare, dall’art. 12
del medesimo, tale disposizione non può essere interpretata in senso restrittivo e non dev’essere privata del suo effetto
utile.
(v. punti 67, 70, dispositivo 2)
4.
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di
un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che uno dei genitori
abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso
Stato membro.
Infatti, il diritto del figlio all’accesso all’istruzione ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, non dipende dalla
circostanza che il genitore interessato mantenga lo status di lavoratore migrante. I figli di ex lavoratori migranti possono
pertanto avvalersi dei diritti che discendono da detto art. 12 al pari dei figli di cittadini dell’Unione che possiedono lo
status di lavoratori migranti. Al riguardo, è sufficiente che il figlio che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante
vi si sia stabilito quando uno dei genitori vi esercitava il proprio diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante. In
tal senso, il diritto del figlio di soggiornare in tale Stato per seguirvi gli studi, conformemente all’art. 12 del regolamento
n. 1612/68, e, conseguentemente, il diritto di soggiorno del genitore che ne abbia l’effettivo affidamento non possono pertanto
essere soggetti alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un’attività
lavorativa come lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.
(v. punti 73-75, dispositivo 3)
5.
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio
di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.
In primo luogo, infatti, il compimento della maggiore età non ha influenza diretta sui diritti conferiti al figlio dall’art. 12
del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal
regolamento n. 2434/92. In considerazione del loro oggetto e della loro ratio, sia il diritto di accesso all’istruzione previsto
da detto art. 12 sia il connesso diritto di soggiorno del figlio permangono finché questi non abbia terminato gli studi.
In secondo luogo, anche se si presume che un figlio che raggiunge la maggiore età, in linea di principio, sia in grado di
provvedere alle proprie esigenze, il diritto di soggiorno del genitore affidatario di un figlio che eserciti il proprio diritto
di proseguire gli studi nello Stato membro ospitante può tuttavia protrarsi oltre il compimento della maggiore età se il figlio
continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare i propri studi. Spetta al
giudice nazionale valutare se effettivamente ciò si verifichi.
(v. punti 78-79, 86-87, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
23 febbraio 2010 (
*
)
«Libera circolazione delle persone – Diritto di soggiorno – Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività
lavorativa – Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante – Assenza di mezzi di sostentamento propri – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva 2004/38/CE»
Nel procedimento C‑480/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal
(England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 10 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2008,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Lambeth,
Secretary of State for the [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra P. Lindh,
presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. [OSCURATO:PERSONA],
T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. R. Gordon, QC, e A. Berry, barrister, incaricati dalla sig.ra N. Clarkson, solicitor;
– per il [OSCURATO:PERSONA] of Lambeth, dal sig. T. Vanhegan, barrister;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, QC;
– per il governo danese, dai sigg. J. Liisberg e R. Holdgaard, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. F. Pinheiro, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti;
– per l’Autorità di vigilanza EFTA, dal sig. N. Fenger nonché dalle sig.re L. Armati e I. Hauger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato
dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2432 (GU L 245, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»),
e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L 204, pag. 28).
2
Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA]
of Lambeth (Comune di Lambeth a Londra) e il Secretary of State for the [OSCURATO:PERSONA] (Ministro dell’Interno), dall’altra,
in merito al rigetto, da parte di detto Comune, della domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il beneficio di un sussidio
per l’alloggio.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione europea
3
Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68 è redatto come segue:
«considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive
di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce
all’esercizio stesso di un’attività subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si
oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla
famiglia e le condizioni d’integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
4
L’art. 10 del regolamento n. 1612/68 prevedeva quanto segue:
«1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro,
qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1
se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia
considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare
discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
5
L’art. 11 del regolamento n. 1612/68 così recitava:
«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti nel territorio di uno
Stato membro un’attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto
il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
6
Gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68 sono stati abrogati con effetto dal 30 aprile 2006 ai sensi dell’art. 38, n. 1,
della direttiva 2004/38.
7
L’art. 12 del regolamento n. 1612/68, che non ricade tra le disposizioni di detto regolamento abrogate dalla direttiva 2004/38,
prevede quanto segue:
«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro, sono ammessi
a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste
per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
[OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori
condizioni».
8
Il terzo e il sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/38 sono così redatti:
«(3) La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando essi esercitano
il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari
esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al
fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.
(…)
(16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema
di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza
automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà
temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell’ammontare dell’aiuto concesso prima
di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all’allontanamento.
In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi
o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
9
L’art. 7 della direttiva 2004/38 disciplina il diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi dei cittadini dell’Unione
in uno Stato membro di cui non abbiano la cittadinanza. A termini del n. 1 di tale articolo:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro
Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra
tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla
sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
– di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità
nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per
i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;
d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere
a), b) o c)».
10
L’art. 12 della direttiva 2004/38, rubricato «Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di
partenza del cittadino dell’Unione», prevede, al n. 3, quanto segue:
«La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di
soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono
nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi
stessi».
11
L’art. 16 di detta direttiva prevede che i cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per
cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio.
12
L’art. 24, n. 1, della direttiva 2004/38 prevede, in particolare, che ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla
direttiva stessa, nel territorio dello Stato membro ospitante goda di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato
nel campo di applicazione del Trattato CE.
13
Come risulta dall’art. 40, n. 1, primo comma, della direttiva 2004/38, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad adottare le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 30 aprile 2006.
La normativa nazionale
14
Le disposizioni della direttiva 2004/38 sono state recepite nell’ordinamento giuridico del [OSCURATO:PERSONA] con le Immigration
([OSCURATO:PERSONA]) Regulations 2006 [regolamento del 2006 relativo all’immigrazione (Spazio economico europeo)].
15
Quanto all’assistenza abitativa, lo [OSCURATO:PERSONA] del 1996 (legge in materia abitativa) prevede, alla sezione VII, un sussidio
per l’alloggio a favore degli aventi diritto che siano privi di alloggio e soddisfino determinate condizioni.
16
I dettagli di tale sussidio sono definiti nelle Allocation of [OSCURATO:PERSONA] and Homelessness (Eligibility) (England) Regulations
2006 [regolamento ministeriale del 2006 sull’assegnazione di sussidi per l’alloggio e ai senzatetto (Requisiti)].
17
Secondo quando esposto nella decisione di rinvio, per aver diritto al sussidio per l’alloggio ai sensi dell’art. 6 di quest’ultimo
regolamento, relativo agli stranieri che non sono soggetti al controllo delle autorità per l’immigrazione, il richiedente
deve al contempo godere del diritto di soggiorno e avere la residenza abituale nel [OSCURATO:PERSONA].
18
In tale contesto, devono essere considerati titolari di un diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], oltre ai cittadini britannici,
in particolare, i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che esercitano, ai sensi del diritto dell’Unione, il diritto di entrare nel
territorio del [OSCURATO:PERSONA] e di soggiornarvi per un periodo prolungato.
19
Risulta dalle disposizioni nazionali rilevanti che il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a percepire un sussidio per l’alloggio
dipende dalla questione se essa goda di un diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] conferito dal diritto dell’Unione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
20
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina portoghese, è giunta nel [OSCURATO:PERSONA] nel 1989 con il coniuge, anch’egli cittadino portoghese,
e ha lavorato in tale Stato membro dal 1989 al 1991. Il 2 giugno 1991 è nata nel [OSCURATO:PERSONA] la loro figlia Patricia. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
e il marito hanno poi divorziato, ma sono entrambi rimasti nel [OSCURATO:PERSONA].
21
Dopo il 1991, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato a titolo precario nel [OSCURATO:PERSONA]. Quando la figlia Patricia ha iniziato la sua
carriera scolastica nel [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva alcuna attività lavorativa, ma ha lavorato a più riprese
mentre Patricia continuava la sua carriera scolastica. L’ultimo impiego svolto nel [OSCURATO:PERSONA] risale all’inizio del 2005.
22
Il 13 giugno 2006, un provvedimento giudiziario ha stabilito che Patricia risiedesse con il padre, pur potendo avere con la
madre tutti i contatti che desiderava. Nel novembre 2006, Patricia si è iscritta a un corso di puericultura presso il [OSCURATO:PERSONA] a Lambeth. Nel marzo 2007, Patricia è andata a vivere con la madre.
23
L’11 aprile 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di sussidio per l’alloggio a favore dei senzatetto ai sensi
della sezione VII della legge del 1996 in materia abitativa. A sostegno del proprio diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA],
essa si richiamava, segnatamente, all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, come interpretato dalla Corte nella sentenza 17
settembre 2002, causa C‑413/99, [OSCURATO:PERSONA] e R (Racc. pag. I‑7091).
24
Il funzionario competente del [OSCURATO:PERSONA] of Lambeth ha ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non potesse beneficiare di un sussidio
per l’alloggio e, di conseguenza, ha respinto la sua domanda.
25
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la decisione di rigetto dinanzi al funzionario competente per l’esame delle impugnazioni,
che ha confermato la decisione iniziale argomentando che l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 era stato modificato dalla direttiva
2004/38 e che, in considerazione della sua assenza di autonomia economica, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere di conseguire
il diritto di soggiorno sul fondamento di tale articolo.
26
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale civile di primo grado).
27
Dinanzi a tale giudice, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che non godeva di un diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 7,
n. 1, della direttiva 2004/38, che non soddisfaceva i requisiti previsti dall’art. 7, n. 3, di tale direttiva perché potesse
ritenersi che avesse mantenuto il suo status di lavoratore, e che non possedeva un permesso di soggiorno permanente ai sensi
dell’art. 16 della stessa direttiva.
28
Essa ha sostenuto che l’unico fondamento sul quale riteneva di poter legittimamente rivendicare un diritto di soggiorno nel
[OSCURATO:PERSONA] consisteva nel fatto che sua figlia vi proseguiva gli studi e possedeva un diritto di soggiorno autonomo ai sensi
dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, e che, dal marzo
del 2007, essa aveva l’effettivo affidamento della figlia.
29
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il suo ricorso con sentenza del 16 novembre 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello
dinanzi al giudice del rinvio.
30
Dinanzi a tale giudice, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa valere, segnatamente, che sua figlia possiede un diritto di soggiorno autonomo
nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, che essa stessa possiede, del pari, un diritto di soggiorno
in tale Stato membro, in quanto ha l’effettivo affidamento della figlia, e che non occorre che un figlio o la persona che
ne sia affidataria sia in grado di provvedere al proprio mantenimento per poter beneficiare del diritto di soggiorno ai sensi
di detto art. 12.
31
I resistenti nella causa principale sostengono che la direttiva 2004/38 definisce ormai i requisiti del diritto di soggiorno
negli [OSCURATO:PERSONA] membri dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, sicché l’esercizio di qualsivoglia diritto di soggiorno,
anche se risultante dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68, presuppone che gli interessati soddisfino i requisiti di soggiorno
previsti da detta direttiva. Dal momento che la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di non soddisfare i requisiti ai quali
gli artt. 7 e 16 di detta direttiva subordinano la concessione del diritto di soggiorno, il [OSCURATO:PERSONA] of Lambeth sarebbe
stato legittimato a concludere nel senso che essa non aveva acquisito tale diritto e non poteva pertanto beneficiare di un
sussidio per l’alloggio.
32
In subordine, i resistenti nella causa principale fanno valere che, se è vero che sussiste una possibilità per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
di fondare un diritto di soggiorno sull’art. 12 del regolamento n. 1612/68 anche se essa non soddisfa i requisiti previsti
dalla direttiva 2004/38, un siffatto diritto presuppone allora che la ricorrente nella causa principale sia in grado di provvedere
al proprio sostentamento, il che non si verifica nella specie. Peraltro, il diritto di soggiorno conferito al genitore affidatario
verrebbe meno al compimento del diciottesimo anno di età del figlio. Infine, atteso che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva lo status
di lavoratore quando la figlia ha iniziato gli studi e successivamente ha lavorato solo per brevi periodi, essa non potrebbe
legittimamente rivendicare un diritto di soggiorno facendo valere il solo fatto che la figlia prosegue gli studi.
33
[OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA] division), che aveva già sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte
nella causa sfociata nella sentenza pronunciata in data odierna, causa C-310/08, Ibrahim e Secretary of State for the [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), relativa al diritto di soggiorno di un genitore che non ha lo status di
cittadino dell’Unione, ma i cui figli sono cittadini danesi e studiano nel [OSCURATO:PERSONA], ha parimenti deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Nel caso in cui
– una cittadina dell’Unione europea sia giunta nel [OSCURATO:PERSONA],
– vi abbia svolto un impiego per determinati periodi,
– abbia cessato tale impiego, ma non abbia lasciato il [OSCURATO:PERSONA],
– non abbia conservato la propria qualità di lavoratore e non disponga di alcun diritto di soggiorno a norma dell’art. 7 della
direttiva 2004/38 (…), né di alcun diritto al soggiorno permanente a norma dell’art. 16 della stessa direttiva,
– il figlio di detta cittadina abbia iniziato un corso di studi quando quest’ultima non svolgeva alcun impiego, ma abbia proseguito
la sua carriera scolastica nel [OSCURATO:PERSONA] in periodi in cui la cittadina dell’Unione europea vi lavorava,
– la cittadina dell’Unione europea sia il genitore affidatario del minore e
– la detta cittadina e il figlio non dispongano di risorse economiche sufficienti per provvedere al proprio sostentamento:
1) se la cittadina dell’Unione europea benefici di un diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] solo qualora soddisfi i requisiti
stabiliti dalla direttiva 2004/38 (…),
oppure
2) a) se la cittadina dell’Unione europea benefici di un diritto di soggiorno in forza dell’art. 12 del regolamento (…) n. 1612/68
(…), come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente soddisfare i requisiti di cui alla direttiva
2004/38 (…),
e
b) se, in tal caso, essa debba disporre di risorse economiche sufficienti, in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intende soggiornarvi, nonché di un’assicurazione malattia che copra
tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
c) se, in tal caso, occorra che il figlio abbia iniziato il suo corso di studi quando la cittadina dell’Unione lavorava, affinché
essa possa beneficiare di un diritto di soggiorno in forza dell’art. 12 del regolamento (…) n. 1612/68 (…), come interpretato
dalla Corte di giustizia, o se sia invece sufficiente che la cittadina dell’Unione abbia lavorato in dati periodi dopo che
il figlio ha iniziato la sua carriera scolastica;
d) se il diritto di soggiorno di cui fruisce la cittadina dell’Unione europea, in qualità di genitore affidatario di un figlio
che segue un corso di studi, venga meno quando il figlio raggiunge i diciotto anni di età.
3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, il figlio
abbia iniziato il corso di studi prima della data entro cui la direttiva 2004/38 (…) doveva essere trasposta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
ma la madre sia divenuta genitore affidatario e abbia rivendicato il diritto di soggiorno su tale fondamento soltanto nel
marzo 2007, ossia dopo la data entro cui la direttiva doveva essere trasposta».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione, sub a)
34
Con la prima e la seconda questione, sub a), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio
di un altro Stato membro, nel quale suo figlio prosegue gli studi, possa avvalersi, sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento
n. 1612/68, nella sua veste di genitore affidatario del figlio, del diritto di soggiorno in quest’ultimo Stato membro, senza
essere tenuto a soddisfare i requisiti definiti dalla direttiva 2004/38, o se invece un diritto di soggiorno possa essergli
riconosciuto solo se soddisfi detti requisiti.
35
L’art. 12 del regolamento n. 1612/68 conferisce ai figli di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato
nel territorio di un altro Stato membro il diritto di frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione
professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi risiedono sul suo territorio.
36
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, la Corte ha riconosciuto, con riferimento al diritto di accesso all’insegnamento previsto
dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68 e a determinate condizioni, il diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore migrante
o di un ex lavoratore migrante, ove il figlio intenda proseguire gli studi nello Stato membro ospitante, nonché il diritto
di soggiorno corrispondente a favore del genitore effettivamente affidatario del figlio.
37
In tal senso, in primo luogo, la Corte ha affermato che i figli di un cittadino dell’Unione europea che si siano stabiliti
in uno Stato membro mentre il genitore si avvaleva del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro
medesimo godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente
all’art. 12 del regolamento n. 1612/68. La circostanza che i genitori dei figli di cui trattasi abbiano medio tempore divorziato
e la circostanza che il genitore che godeva del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante non eserciti più un’attività
economica nello Stato membro ospitante restano del tutto irrilevanti al riguardo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R,
cit., punto 63).
38
In secondo luogo, la Corte ha parimenti affermato che, ove i figli godano, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, del diritto
di proseguire la carriera scolastica nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari rischiano di perdere il diritto
di soggiorno, il diniego nei confronti di tali genitori della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il
periodo della frequenza scolastica dei figli potrebbe risultare tale da privare i figli stessi di un diritto loro riconosciuto
dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, cit., punto 71).
39
Dopo aver ricordato, al punto 72 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, che il regolamento n. 1612/68 dev’essere interpretato
alla luce dell’esigenza del rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, la Corte ha concluso, al punto 73 della
medesima sentenza, che il diritto riconosciuto al figlio di un lavoratore migrante, ex art. 12 di detto regolamento, di proseguire,
nelle migliori condizioni possibili, la carriera scolastica nello Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto
del figlio di essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria e, quindi, che tale persona sia in grado
di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi.
40
Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice nazionale intende chiarire se i diritti in tal modo riconosciuti al figlio
e al genitore che ne sia effettivamente affidatario si fondino solo sull’art. 12 del regolamento n. 1612/68 ovvero sull’applicazione
del combinato disposto degli artt. 10 e 12 dello stesso regolamento.
41
In quest’ultima ipotesi, dato che detto art. 10 è stato abrogato e sostituito dalle disposizioni contenute nella direttiva
2004/38, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione sancita dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R trovi ancora applicazione
dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/38 e se il diritto di soggiorno a favore della persona effettivamente affidataria
del figlio non sia ormai soggetto alle condizioni di esercizio del diritto di soggiorno fissate da tale direttiva.
42
Con riguardo ad un soggetto come la ricorrente nella causa principale, che ha smesso di lavorare e non ha mantenuto lo status
di lavoratore, tali requisiti risultano dall’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/38, ai sensi del quale un cittadino
di uno Stato membro ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro
senza esercitare un’attività economica a condizione di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.
43
In tale contesto occorre esaminare se, come sostengono la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il governo portoghese, la Commissione delle Comunità
europee e l’Autorità di vigilanza EFTA, anche successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2004/38 l’art. 12 del
regolamento n. 1612/68 consenta di riconoscere il diritto di soggiorno a chi, nello Stato membro ospitante, sia effettivamente
affidatario del figlio di un lavoratore migrante che prosegue gli studi nel territorio di tale Stato.
44
In primo luogo, il diritto dei figli dei lavoratori migranti alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione, ai sensi
dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, spetta solo ai figli che risiedono nel territorio dello Stato membro nel quale uno
dei loro genitori sia o sia stato occupato.
45
L’accesso all’istruzione dipende in tal modo dalla previa installazione del figlio nello Stato membro ospitante. I figli che
si siano stabiliti nello Stato membro ospitante nella loro qualità di familiari di un lavoratore migrante, al pari, come risulta
dal paragrafo 39 delle conclusioni dell’avvocato generale, del figlio di un lavoratore migrante che, come la figlia della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale, risieda fin dalla nascita nello Stato membro in cui il padre o la madre sia o sia
stato occupato, possono avvalersi del diritto di accesso all’istruzione in tale Stato.
46
Contrariamente a quanto sostengono il [OSCURATO:PERSONA] of Lambeth nonché i governi del [OSCURATO:PERSONA] e danese, l’art. 12 del regolamento
n. 1612/68, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, consente di riconoscere al figlio, in connessione
con il suo diritto di accesso all’istruzione, un diritto di soggiorno autonomo. In particolare, l’esercizio del diritto di
accesso all’istruzione non era subordinato alla condizione che il figlio conservasse, per tutto il corso degli studi, un diritto
di soggiorno specifico ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), di detto regolamento, quando tale disposizione era ancora vigente.
47
Ai punti 21-24 della sentenza 4 maggio 1995, causa C‑7/94, Gaal (Racc. pag. I‑1031), la Corte ha respinto l’argomento secondo
il quale sussisteva uno stretto collegamento tra, da un lato, gli artt. 10 e 11 e, dall’altro, l’art. 12 del regolamento n. 1612/68,
sicché quest’ultima disposizione avrebbe riconosciuto il diritto alla parità di trattamento con riguardo all’accesso all’istruzione
nello Stato membro ospitante soltanto ai figli che soddisfano le condizioni di cui agli artt. 10 e 11. Al punto 23 di detta
sentenza Gaal, la Corte ha esplicitamente rilevato che l’art. 12 non contiene alcun riferimento ai detti artt. 10 e 11.
48
Infatti, subordinare l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione all’esistenza di un diritto di soggiorno distinto del
figlio, valutato alla luce di altre disposizioni dello stesso regolamento, si porrebbe in contrasto con il contesto nel quale
si inserisce l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 nonché con la ratio di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Gaal,
cit., punto 25).
49
Ne consegue che, ove sia acquisito il diritto di accesso all’istruzione di cui il figlio gode in forza dell’art. 12 di detto
regolamento in ragione della sua installazione nel territorio dello Stato membro in cui uno dei genitori sia o sia stato occupato,
il figlio continua a godere del diritto di soggiorno, che non può più essere messo in discussione per il fatto che non ricorrono
le condizioni previste dall’art. 10 dello stesso regolamento.
50
In secondo luogo, il diritto dei figli alla parità di trattamento con riguardo all’accesso all’istruzione non dipende dalla
circostanza che il padre o la madre mantengano lo status di lavoratore migrante nello Stato membro ospitante. Come risulta
dallo stesso disposto di detto art. 12, tale diritto non è limitato ai figli dei lavoratori migranti e si applica parimenti
ai figli degli ex lavoratori migranti.
51
Al punto 69 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R la Corte ha d’altronde espressamente rilevato che l’art. 12 del regolamento
n. 1612/68 è diretto, segnatamente, a garantire che i figli di un cittadino lavoratore di uno Stato membro possano intraprendere
e, all’occorrenza, terminare le scuole nello Stato membro ospitante, ancorché il genitore non eserciti più attività di lavoro
dipendente nel detto Stato membro.
52
Secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 impone unicamente che il figlio abbia vissuto con
i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore (sentenze
21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 30, e Gaal, cit., punto 27).
53
L’art. 12 del regolamento n. 1612/68 deve in tal senso essere applicato autonomamente rispetto alle disposizioni del diritto
dell’Unione che disciplinano espressamente le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno in un altro Stato membro.
54
Una siffatta autonomia dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 rispetto all’art. 10 dello stesso regolamento, oggi abrogato,
ha costituito il fondamento della giurisprudenza della Corte richiamata ai precedenti punti 37-39 e non è stata messa in discussione
dall’entrata in vigore della direttiva 2004/38.
55
[OSCURATO:PERSONA] of Lambeth nonché i governi del [OSCURATO:PERSONA] e danese sostengono che direttiva 2004/38 costituisce, da quando
è entrata in vigore, l’unico fondamento delle condizioni che disciplinano l’esercizio del diritto di soggiorno negli [OSCURATO:PERSONA]
membri per i cittadini dell’Unione e i loro familiari e che, conseguentemente, non può ormai trarsi alcun diritto di soggiorno
dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68.
56
Al riguardo, nessun elemento consente di ritenere che, nell’adottare la direttiva 2004/38, il legislatore comunitario abbia
inteso modificare la portata di detto art. 12 quale era interpretato dalla Corte per limitarne in futuro il contenuto normativo
ad un mero diritto di accesso all’istruzione.
57
Occorre rilevare, in tale contesto, che, a differenza dagli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, il suo art. 12 non è
stato abrogato e nemmeno modificato dalla direttiva 2004/38. Il legislatore dell’Unione non ha pertanto inteso introdurre,
con tale direttiva, restrizioni alla sfera di applicazione di detto art. 12, quale interpretato dalla giurisprudenza della
Corte.
58
Una siffatta interpretazione è corroborata dal fatto che, come risulta dai lavori preparatori della direttiva 2004/38, essa
è stata concepita in modo tale da risultare coerente con la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R [COM(2003) 199 def., pag. 7].
59
Inoltre, se l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 dovesse essere interpretato nel senso che si limita, in seguito all’entrata
in vigore della direttiva 2004/38, a conferire il diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso all’istruzione
senza prevedere alcun diritto di soggiorno a favore dei figli dei lavoratori migranti, il suo mantenimento apparirebbe superfluo
dal momento dell’entrata in vigore di detta direttiva. Infatti, l’art. 24, n. 1, di quest’ultima prevede che ogni cittadino
dell’Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante goda di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale
Stato nel campo di applicazione del Trattato e, al riguardo, si è statuito che l’accesso all’istruzione ricade nell’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593,
punti 19 e 25).
60
Infine, occorre rilevare che, come risulta dal suo terzo ‘considerando’, la direttiva 2004/38 ha lo scopo, in particolare,
di semplificare e rafforzare i diritti di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione (v., in tal senso,
sentenza 25 luglio 2008, causa C‑127/08, Metock e a., Racc. pag. I‑6241, punto 59). Orbene, in circostanze come quelle oggetto
della causa principale, subordinare l’applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 al rispetto delle condizioni previste
dall’art. 7 di detta direttiva avrebbe come effetto che il diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori migranti nello Stato
membro ospitante al fine di intraprendervi o di continuarvi i loro studi e il diritto di soggiorno del genitore che ne abbia
l’effettivo affidamento sarebbero soggetti a condizioni più restrittive di quelle che erano loro applicabili prima dell’entrata
in vigore della direttiva stessa.
61
Occorre pertanto risolvere la prima e la seconda questione, sub a), nel senso che il cittadino di uno Stato membro che sia
stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue gli studi può, in circostanze come quelle
di cui alla causa principale, avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio, del diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza essere tenuto
a soddisfare i requisiti definiti dalla direttiva 2004/38.
Sulla seconda questione, sub b)
62
Con la sua seconda questione, sub b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi
conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 sia soggetto alla condizione secondo cui detto genitore deve disporre
di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo
soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.
63
[OSCURATO:PERSONA] of Lambeth nonché i governi del [OSCURATO:PERSONA] e danese sostengono che la possibilità, per i genitori, di godere
di un diritto di soggiorno sul fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 è stata riconosciuta nella citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e R solo in ragione delle circostanze particolari delle due cause sfociate in tale sentenza, nelle quali era soddisfatto
il requisito per cui i cittadini dell’Unione devono disporre di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei propri
familiari. Di conseguenza, tale giurisprudenza non potrebbe essere applicata a situazioni in cui non sia soddisfatto detto
requisito.
64
Siffatti argomenti, tuttavia, non possono essere accolti.
65
In una delle cause sfociate nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, il sig. [OSCURATO:PERSONA], padre dei minori il cui diritto di soggiorno
nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, era in discussione, disponeva certamente di
risorse tali da consentire a sé stesso nonché alla sua famiglia di non essere un onere a carico del sistema di assistenza
sociale di detto Stato. Tuttavia, la questione se il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di sopperire alle proprie necessità è stata
affrontata solo nel contesto della terza questione sollevata dal giudice del rinvio nella causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione
con il suo diritto di soggiorno alla luce dell’art. 18 CE e della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa
al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).
66
Per contro, le soluzioni apportate dalla Corte alle prime due questioni pregiudiziali, che riguardavano il diritto di soggiorno
dei figli e della madre che ne era affidataria, non si sono fondate sulla loro autonomia economica, bensì sul fatto che lo
scopo del regolamento n. 1612/68, vale a dire la libera circolazione dei lavoratori, richiede condizioni ottimali di integrazione
della famiglia del lavoratore nello Stato membro ospitante e che il diniego nei confronti dei genitori affidatari della possibilità
di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo di frequenza scolastica dei figli potrebbe risultare tale da privare
i figli stessi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore dell’Unione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, cit., punti 50 e 71).
67
In ogni caso, poiché la Corte, al punto 74 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R, ha ricordato che, tenuto conto del contesto
e delle finalità perseguite dal regolamento n. 1612/68 e, in particolare, dall’art. 12 del medesimo, tale disposizione non
può essere interpretata in senso restrittivo e non dev’essere privata del suo effetto utile, non può sostenersi, fondandosi
su tale sentenza, che la concessione del diritto di soggiorno de quo sia soggetta ad una condizione di autosufficienza economica,
atteso che la Corte non ha in alcun modo, nemmeno implicitamente, fondato il proprio ragionamento su una siffatta condizione.
68
L’interpretazione secondo la quale il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei figli che vi seguono gli studi
e del genitore che ne ha l’effettivo affidamento non è subordinato alla condizione di disporre di risorse sufficienti e di
un’assicurazione malattia completa trova conforto nell’art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38, ai sensi del quale la partenza
del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei
figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, se essi risiedono nello
Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.
69
Tale disposizione, anche se non è applicabile alla causa principale, illustra l’importanza particolare che la direttiva 2004/38
attribuisce alla situazione dei figli che proseguono gli studi nello Stato membro ospitante e dei genitori che ne siano affidatari.
70
Occorre pertanto risolvere la seconda questione, sub b), nel senso che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante
di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente
all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti in
modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.
Sulla seconda questione, sub c)
71
Con la sua seconda questione, sub c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegue
gli studi in tale Stato sia soggetto alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato
gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro.
72
Secondo il suo disposto, l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 si applica sia ai figli il cui genitore «sia occupato» nel territorio
dello Stato membro ospitante sia ai figli il cui genitore vi «sia stato occupato». Nel testo di tale articolo non ricorre
alcun elemento che indichi che la sua sfera di applicazione sarebbe limitata alle situazioni in cui uno dei genitori possedeva
lo status di lavoratore migrante proprio nel momento in cui il figlio ha iniziato gli studi né che i figli di ex lavoratori
migranti avrebbero solo un diritto di accesso limitato all’insegnamento nello Stato membro ospitante.
73
Come si è già affermato al precedente punto 50, il diritto del figlio all’accesso all’istruzione ai sensi di detto art. 12
non dipende dalla circostanza che il genitore interessato mantenga lo status di lavoratore migrante. I figli di ex lavoratori
migranti possono pertanto avvalersi dei diritti che discendono da detto art. 12 al pari dei figli di cittadini dell’Unione
che possiedono lo status di lavoratori migranti.
74
Alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 37, è sufficiente che il figlio che prosegue gli studi nello
Stato membro ospitante vi si sia stabilito quando uno dei genitori vi esercitava il proprio diritto di soggiorno in quanto
lavoratore migrante. Il diritto del figlio di soggiornare in tale Stato per seguirvi gli studi, conformemente all’art. 12
del regolamento n. 1612/68, e, conseguentemente, il diritto di soggiorno del genitore che ne abbia l’effettivo affidamento
non possono pertanto essere soggetti alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato
gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.
75
Conseguentemente, la seconda questione, sub c), va risolta nel senso che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante
di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli
studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato
gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro.
Sulla seconda questione, sub d)
76
Con la sua seconda questione, sub d), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio
prosegue gli studi in detto Stato venga meno quando il figlio raggiunge la maggiore età.
77
Dagli atti di causa risulta che detta questione, relativa all’incidenza della maggiore età del figlio sul diritto di soggiorno
di cui il genitore è titolare in qualità di persona effettivamente affidataria, è motivata dalla circostanza che la figlia
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva quindici anni quando è stata presentata la domanda di sussidio per l’alloggio e ha medio tempore
raggiunto i diciotto anni di età, divenendo pertanto maggiorenne secondo la normativa vigente nel [OSCURATO:PERSONA]. Detta questione
deve essere esaminata alla luce dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, atteso che è tale disposizione – come risulta dalla
soluzione della prima e della seconda questione, sub a) – a consentire di dar fondamento al diritto di soggiorno a favore
di una persona nella situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
78
In primo luogo, si deve osservare che il compimento della maggiore età non ha influenza diretta sui diritti conferiti al figlio
dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68, come interpretato dalla Corte.
79
Infatti, in considerazione del loro oggetto e della loro ratio, sia il diritto di accesso all’istruzione previsto dall’art. 12
del regolamento n. 1612/68 sia il connesso diritto di soggiorno del figlio permangono finché questi non abbia terminato gli
studi.
80
Atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, la sfera di applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 include anche
gli studi superiori (v., segnatamente, sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723,
punti 29 e 30, nonché Gaal, cit., punto 24), la data in cui il figlio conclude gli studi può collocarsi successivamente alla
sua maggiore età.
81
Nella menzionata sentenza Gaal, la Corte si è pronunciata sulla questione se la nozione di «figlio» ai sensi dell’art. 12
del regolamento n. 1612/68 si limiti ai figli di età inferiore ai ventun anni o a carico del lavoratore migrante, per decidere
se il diritto alla parità di trattamento previsto da tale articolo potesse essere invocato, a proposito della concessione
di un aiuto alla formazione, dal figlio di un lavoratore maggiore di ventun anni che non fosse più a carico di quest’ultimo.
82
Dopo aver ricordato, al punto 24 della citata sentenza Gaal, che il principio della parità di trattamento enunciato all’art. 12
del regolamento n. 1612/68 esige che il figlio di un lavoratore migrante possa proseguire i suoi studi al fine di completarli
con profitto, la Corte ha affermato, al punto 25 della stessa sentenza, che detto art. 12 si applica agli aiuti finanziari
di cui possono beneficiare gli studenti che si trovino già in una fase avanzata dei loro studi, anche se hanno già compiuto
il ventunesimo anno di età o più ed hanno cessato di essere a carico dei genitori.
83
Secondo tale giurisprudenza, assoggettare l’applicazione di detto art. 12 ad un limite di età o ad uno status di figlio a
carico violerebbe non soltanto la lettera, ma anche lo spirito di tale disposizione (sentenza Gaal, cit., punto 25).
84
In secondo luogo, occorre esaminare se la circostanza che i diritti di cui il figlio gode ai sensi dell’art. 12 del regolamento
n. 1612/68 siano stati in tal modo riconosciuti, senza condizioni relative all’età, a figli maggiorenni o non più a carico
del lavoratore migrante, consenta al genitore che si occupa di un figlio maggiorenne di soggiornare con lui nello Stato membro
ospitante sino alla fine dei suoi studi.
85
Al punto 73 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e R la Corte ha dichiarato che sarebbe violato il diritto riconosciuto al figlio
di un lavoratore migrante di proseguire, nelle migliori condizioni possibili, le scuole nello Stato membro ospitante se la
persona che ne sia effettivamente affidataria non fosse in grado di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la
durata degli studi.
86
Anche se si presume che un figlio che raggiunge la maggiore età, in linea di principio, sia in grado di provvedere alle proprie
esigenze, il diritto di soggiorno del genitore affidatario di un figlio che eserciti il proprio diritto di proseguire gli
studi nello Stato membro ospitante può tuttavia protrarsi oltre il compimento della maggiore età se il figlio continui a necessitare
della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare i propri studi. Spetta al giudice del rinvio valutare
se effettivamente ciò si verifichi nella causa principale.
87
Conseguentemente, la seconda questione, sub d), va risolta nel senso che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante
di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli
studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza
e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.
Sulla terza questione
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Tale questione è proposta dal giudice del rinvio unicamente per il caso in cui la prima questione riceva una soluzione affermativa,
vale a dire nell’ipotesi in cui una persona nella situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] possa avvalersi del diritto di soggiorno
solo in applicazione della direttiva 2004/38.
89
Alla luce della soluzione data alla prima ed alla seconda questione, sub a), non occorre procedere alla soluzione della terza.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue
gli studi può, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l’effettivo
affidamento del figlio, del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità,
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2432, senza essere tenuto a soddisfare i requisiti
definiti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2)
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio che
eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è soggetto alla condizione
che detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale
Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.
3)
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di
un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che uno dei genitori
abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso
Stato membro.
4)
Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio
di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.