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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 46875/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello dell'Aquila confermava quella emessa il 29 novembre 2018 dal Tribunale di Vasto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di danneggiamento seguito da incendio ai danni del furgone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e condannato lo stesso alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, unitamente a un correo rimasto non identificato, giunse a bordo di un motoveicolo nei pressi del cortile dove fu appiccato l'incendio, per allontanarsi subito dopo.

In particolare, la congiunta valutazione delle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e del convivente della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, consentiva di chiarire che l'imputato, mentre il complice travisato da un casco penetrava all'interno del cortile per appiccare il fuoco, era rimasto ad aspettare nelle vicinanze del ciclomotore dove si era addirittura salutato con il D'Ambrogio che lo conosceva e che stava rincasando.

Incontestato il carattere doloso dell'incendio (così come accertato dai Vigili del Fuoco),v-évidente per i giudici del merito che gli autori del fatto dovessero identificarsi nei due giovani sopraggiunti a bordo dello scooter (peraltro ripreso dalle telecamere di sorveglianza, il cui filmati sono stati acquisiti in atti), che furono notati operare in modo sospetto dal testimone Gaspari che ebbe visione immediata e diretta dei momenti precedenti e successivi a quello in cui venne appiccato l'incendio.

Costui notò la presenza dei predetti (e soltanto di costoro) e, in particolare, osservò che quello con il casco che si era poco prima diretto verso il furgone, immediatamente dopo che le fiamme avevano iniziato ad ardere, qutacli si era allontanato per raggiungere il complice che lo attendeva a circa una quarantina di metri di distanza, dinanzi al cancello d'ingresso dell'area condominiale dove era parcheggiato il furgone.

Che questi fosse, poi, certamente da individuare nell'Ayyad era dedotto dalla dichiarazione del teste D'Ambrogio che, sia pur con qualche iniziale reticenza — dopo aver chiarito di conoscere il ricorrente perché aveva in passato lavorato presso il negozio della convivente dal quale veniva licenziato per non essersi comportato correttamente sul lavoro -2 ha affermato che quella sera, rincasando qualche minuto prima del divampare del fuoco, aveva incontrato l'uomo che sostava a bordo di un ciclomotore, all'ingresso del cortile condominiale.

3. Ricorre per cassazione Ayyad, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.3.1.

Con il primo e secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'attribuzione della condotta a titolo di concorso.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata su una lettura parziale delle risultanze istruttorie e, comunque, sulla base di un travisamento delle stesse.

Non sono emersi né l'elemento oggettivo, né quello soggettivo del reato, così come non è stato individuato un sicuro movente (tale non potendosi identificare nel pregresso licenziamento, risalente nel tempo e che, per stessa ammissione della persona offesa, non aveva inciso sui rapporti tra loro intercorrenti).

Inoltre difetta la prova del contributo causale concorsuale: anche a voler ritenere che il giovane in attesa fosse il ricorrente, non è affatto dimostrato che egli fosse consapevole dell'azione posta in essere dalla persona con cui si era accompagnato.

3.2. Con il terzo motivo deduce mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha omesso di valutare la corrispondente doglianza, esposta nell'atto d'impugnazione, relativa all'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale, dopo avere ammesso la lista testimoniale nella quale era inserito anche il nominativo della indicata teste a discarico, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, aveva revocato il provvedimento annmissivo, senza alcun vaglio sulla superfluità ovvero sulla sovrabbondanza di detta prova.

Ebbene, il giudice di secondo grado, a fronte di detta doglianza, ha erroneamente ritenuto la revoca frutto di una rinunzia concordata tra le parti che, tuttavia, non risulta indicata nel verbale di udienza del 29 novembre 2018.

Nelle conclusioni del ricorso la difesa, in via di subordine, chiede una riduzione della pena inflitta, in considerazione della modestia di apporto concorsuale prestato,‘ il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta pervenuta in data 8 giugno 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali - nel replicare alle conclusioni dell'Avvocato generale - ha ribadito tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

Il terzo motivo - con il quale la difesa lamenta violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva con riferimento all'ordinanza, resa dal Tribunale in data 29 novembre 2028, di revoca della teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], già precedentemente ammessa ai sensi dell'art. 495 c.p.p. -, la cui trattazione è logicamente preliminare, è manifestamente infondato.

2.1. Non è superfluo rammentare, in primo luogo, come «Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato» (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).

2.2. Va poi ribadito l'ulteriore, consolidato, principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità che deriva dalla revoca dell'ordinanza annmissiva di un teste della difesa, non sorretta da adeguata motivazione sulla superfluità della prova r ha natura non assoluta ma relativa, secondo un'opzione, ovvero al più intermedia, ed in tal caso è sanata se non immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

E' stato affermato al riguardo che, se è certamente principio condiviso quello secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen. (SEz. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166).

Secondo l'opzione dominante detta nullità è di ordine generale a regime intermedio (in tal senso, le pronunce Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891, già citata per altro profilo, e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680).

Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.

Altro orientamento ritiene la nullità di natura relativa, evidenziandone, comunque, il regime di deducibilità pur sempre ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050).

2.3. Nel caso di specie, la revoca del teste della difesa è avvenuta con provvedimento reso all'udienza del 29 novembre 2018.

Dall'esame dei verbali, consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta - come peraltro già osservato dalla Corte d'appello per respingere il pedissequo motivo - chèvtl—Tilbunale la revoca del teste [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta «su accordo delle parti» e, anzi, nella stessa udienza, la difesa, senza nulla eccepire, ha concluso e discusto il processo.

Alla luce di tale dato la doglianza tardivamente proposta in sede di appello era quindi inammissibile per intervenuta decadenza.

2.4. Infine, milita nel senso dell'inammissibilità del motivo, il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849; Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559).

Nel caso del ricorrente, al di là del generico ruolo di «decisività» assegnato alla teste, non sono state specificate le circostanze rilevanti e utili sulle quali ella avrebbe dovuto riferire.

3. Trascorrendo ai primi due motivi, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, gli stessi sono inammissibili per genericità, siccome consegnati a proposizioni assertive, dalla valenza astratta e, in parte, errate in diritto.

Secondo la già descritta ricostruzione, quale emerge dalle pronunce di merito, il ricorrente e l'ignoto complice giunsero insieme, a bordo di un motoveicolo, nei pressi del cortile dove fu appiccato l'incendio e insieme si allontanarono; mentre il complice faceva ingresso nel cortile, il ricorrente lo attendeva nelle immediate vicinanze.

In questa cornice fattuale, la Corte territoriale ha desunto quam minime la consapevolezza da parte del ricorrente delle intenzioni criminali del complice dal dato obiettivo del possesso da parte di quest'ultimo di un contenitore con liquido infiammabile (cui fa espresso riferimento il teste D'Ambrogio) che non poteva sfuggire all'accompagnatore il quale si era, pertanto, certamente rappresentato di offrire un contributo alla realizzazione dell'evento criminoso, ove da lui stesso non programmato o convenuto.

Tale motivazione, logicamente coerente, s'inserisce nel solco del principio espresso in sede di legittimità, in tema di differenza tra mera presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dell'azione criminosa e concorso causale, secondo cui «in tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128).

Del pari priva di pregio t‘la parte del primo motivo di ricorso volta a censurare le sentenze di merito sotto il profilo della mancata esplicitazione del movente che avrebbe determinato l'imputato a commettere il delitto, movente - ad avviso della difesa - non emerso in modo sufficientemente chiaro.

Sotto tale richiama nt copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di irrilevanza del movente; ai fini dell'affermazione della responsabilità, «allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, Sentenza n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109; Sez. 1 n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143).

Quanto, infine, alla censura, ribadita nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa, concernente l'omessa riduzione della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, si tratta di doglianza non consentita, siccome priva della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p., reiterativa di analoga censura svolta nei motivi di appello, in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (p. 5 della sentenza della Corte territoriale), con le quali - con motivazione immune da vizi logici e aporie - si è ribadita la congruità della pena in relazione alla gravità del fatto (commesso con preordinazione e nelle vicinanze di civili abitazioni), l'assenza di elementi sui quali fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione di una condotta concorsuale di minor rilievo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello dell'Aquila confermava quella emessa il 29 novembre 2018 dal Tribunale di Vasto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di danneggiamento seguito da incendio ai danni del furgone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e condannato lo stesso alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, unitamente a un correo rimasto non identificato, giunse a bordo di un motoveicolo nei pressi del cortile dove fu appiccato l'incendio, per allontanarsi subito dopo. In particolare, la congiunta valutazione delle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e del convivente della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, consentiva di chiarire che l'imputato, mentre il complice travisato da un casco penetrava all'interno del cortile per appiccare il fuoco, era rimasto ad aspettare nelle vicinanze del ciclomotore dove si era addirittura salutato con il D'Ambrogio che lo conosceva e che stava rincasando. Incontestato il carattere doloso dell'incendio (così come accertato dai Vigili del Fuoco),v-évidente per i giudici del merito che gli autori del fatto dovessero identificarsi nei due giovani sopraggiunti a bordo dello scooter (peraltro ripreso dalle telecamere di sorveglianza, il cui filmati sono stati acquisiti in atti), che furono notati operare in modo sospetto dal testimone Gaspari che ebbe visione immediata e diretta dei momenti precedenti e successivi a quello in cui venne appiccato l'incendio. Costui notò la presenza dei predetti (e soltanto di costoro) e, in particolare, osservò che quello con il casco che si era poco prima diretto verso il furgone, immediatamente dopo che le fiamme avevano iniziato ad ardere, qutacli si era allontanato per raggiungere il complice che lo attendeva a circa una quarantina di metri di distanza, dinanzi al cancello d'ingresso dell'area condominiale dove era parcheggiato il furgone. Che questi fosse, poi, certamente da individuare nell'Ayyad era dedotto dalla dichiarazione del teste D'Ambrogio che, sia pur con qualche iniziale reticenza — dopo aver chiarito di conoscere il ricorrente perché aveva in passato lavorato presso il negozio della convivente dal quale veniva licenziato per non essersi comportato correttamente sul lavoro -2 ha affermato che quella sera, rincasando qualche minuto prima del divampare del fuoco, aveva incontrato l'uomo che sostava a bordo di un ciclomotore, all'ingresso del cortile condominiale. 3. Ricorre per cassazione Ayyad, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.3.1. Con il primo e secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'attribuzione della condotta a titolo di concorso. L'affermazione di responsabilità è stata fondata su una lettura parziale delle risultanze istruttorie e, comunque, sulla base di un travisamento delle stesse. Non sono emersi né l'elemento oggettivo, né quello soggettivo del reato, così come non è stato individuato un sicuro movente (tale non potendosi identificare nel pregresso licenziamento, risalente nel tempo e che, per stessa ammissione della persona offesa, non aveva inciso sui rapporti tra loro intercorrenti). Inoltre difetta la prova del contributo causale concorsuale: anche a voler ritenere che il giovane in attesa fosse il ricorrente, non è affatto dimostrato che egli fosse consapevole dell'azione posta in essere dalla persona con cui si era accompagnato. 3.2. Con il terzo motivo deduce mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha omesso di valutare la corrispondente doglianza, esposta nell'atto d'impugnazione, relativa all'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale, dopo avere ammesso la lista testimoniale nella quale era inserito anche il nominativo della indicata teste a discarico, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, aveva revocato il provvedimento annmissivo, senza alcun vaglio sulla superfluità ovvero sulla sovrabbondanza di detta prova. Ebbene, il giudice di secondo grado, a fronte di detta doglianza, ha erroneamente ritenuto la revoca frutto di una rinunzia concordata tra le parti che, tuttavia, non risulta indicata nel verbale di udienza del 29 novembre 2018. Nelle conclusioni del ricorso la difesa, in via di subordine, chiede una riduzione della pena inflitta, in considerazione della modestia di apporto concorsuale prestato,‘ il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta pervenuta in data 8 giugno 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali - nel replicare alle conclusioni dell'Avvocato generale - ha ribadito tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Il terzo motivo - con il quale la difesa lamenta violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva con riferimento all'ordinanza, resa dal Tribunale in data 29 novembre 2028, di revoca della teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], già precedentemente ammessa ai sensi dell'art. 495 c.p.p. -, la cui trattazione è logicamente preliminare, è manifestamente infondato. 2.1. Non è superfluo rammentare, in primo luogo, come «Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato» (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331). 2.2. Va poi ribadito l'ulteriore, consolidato, principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità che deriva dalla revoca dell'ordinanza annmissiva di un teste della difesa, non sorretta da adeguata motivazione sulla superfluità della prova r ha natura non assoluta ma relativa, secondo un'opzione, ovvero al più intermedia, ed in tal caso è sanata se non immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. E' stato affermato al riguardo che, se è certamente principio condiviso quello secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen. (SEz. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166). Secondo l'opzione dominante detta nullità è di ordine generale a regime intermedio (in tal senso, le pronunce Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891, già citata per altro profilo, e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680). Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. Altro orientamento ritiene la nullità di natura relativa, evidenziandone, comunque, il regime di deducibilità pur sempre ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050). 2.3. Nel caso di specie, la revoca del teste della difesa è avvenuta con provvedimento reso all'udienza del 29 novembre 2018. Dall'esame dei verbali, consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta - come peraltro già osservato dalla Corte d'appello per respingere il pedissequo motivo - chèvtl—Tilbunale la revoca del teste [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta «su accordo delle parti» e, anzi, nella stessa udienza, la difesa, senza nulla eccepire, ha concluso e discusto il processo. Alla luce di tale dato la doglianza tardivamente proposta in sede di appello era quindi inammissibile per intervenuta decadenza. 2.4. Infine, milita nel senso dell'inammissibilità del motivo, il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849; Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559). Nel caso del ricorrente, al di là del generico ruolo di «decisività» assegnato alla teste, non sono state specificate le circostanze rilevanti e utili sulle quali ella avrebbe dovuto riferire. 3. Trascorrendo ai primi due motivi, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, gli stessi sono inammissibili per genericità, siccome consegnati a proposizioni assertive, dalla valenza astratta e, in parte, errate in diritto. Secondo la già descritta ricostruzione, quale emerge dalle pronunce di merito, il ricorrente e l'ignoto complice giunsero insieme, a bordo di un motoveicolo, nei pressi del cortile dove fu appiccato l'incendio e insieme si allontanarono; mentre il complice faceva ingresso nel cortile, il ricorrente lo attendeva nelle immediate vicinanze. In questa cornice fattuale, la Corte territoriale ha desunto quam minime la consapevolezza da parte del ricorrente delle intenzioni criminali del complice dal dato obiettivo del possesso da parte di quest'ultimo di un contenitore con liquido infiammabile (cui fa espresso riferimento il teste D'Ambrogio) che non poteva sfuggire all'accompagnatore il quale si era, pertanto, certamente rappresentato di offrire un contributo alla realizzazione dell'evento criminoso, ove da lui stesso non programmato o convenuto. Tale motivazione, logicamente coerente, s'inserisce nel solco del principio espresso in sede di legittimità, in tema di differenza tra mera presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dell'azione criminosa e concorso causale, secondo cui «in tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128). Del pari priva di pregio t‘la parte del primo motivo di ricorso volta a censurare le sentenze di merito sotto il profilo della mancata esplicitazione del movente che avrebbe determinato l'imputato a commettere il delitto, movente - ad avviso della difesa - non emerso in modo sufficientemente chiaro. Sotto tale richiama nt copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di irrilevanza del movente; ai fini dell'affermazione della responsabilità, «allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, Sentenza n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109; Sez. 1 n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143). Quanto, infine, alla censura, ribadita nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa, concernente l'omessa riduzione della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, si tratta di doglianza non consentita, siccome priva della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p., reiterativa di analoga censura svolta nei motivi di appello, in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (p. 5 della sentenza della Corte territoriale), con le quali - con motivazione immune da vizi logici e aporie - si è ribadita la congruità della pena in relazione alla gravità del fatto (commesso con preordinazione e nelle vicinanze di civili abitazioni), l'assenza di elementi sui quali fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione di una condotta concorsuale di minor rilievo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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