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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21786/2026

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otempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Prefettura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3361/2022 depositata il05/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso l’ordinanzadi convalida n. 662/2013, emessa dal Giudice di pace di Amalfi in data25.11.2013, con riferimento alle ordinanze - ingiunzione n. 77078/12 e77079/12 emesse sulla base dei verbali n. 6879/p/12 e 7285/p/12 del31.8.2012 e del 7.09.2012, elevati dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026Comune di Positano per violazione dell’art. 158 comma 1 e 5 del c.d.s, peraver effettuato la fermata o la sosta del veicolo in corrispondenza di unacurva.Con la predetta ordinanza erano state compensate le spese di lite tra lasocietà opponente e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Salerno.Parte appellante ha censurato preliminarmente l’insussistenza deipresupposti previsti dalla legge ai fini dell’emissione del provvedimento diconvalida, da adottarsi in caso di: 1) mancata comparizionedell’opponente o del suo procuratore; 2) non fondatezza dell’opposizionesulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) deposito daparte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli attirelativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazionedella violazione.L’appellante ha anche eccepito l’erroneità della pronuncia impugnata nellaparte in cui era stato affermato che l’istante potesse formulareesclusivamente contestazioni attinenti a vizi di legittimità o sostanziali delprovvedimento impugnato e non potesse riproporre i motivi diimpugnazione già proposti in sede di ricorso gerarchico.La società impugnante sostenne inoltre l’erronea applicazione allafattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 158 c.d.s, in quanto ilpresupposto per sanzionare la sosta in corrispondenza di una curva è lasosta al di fuori del centro abitato; tale circostanza non era statariscontrata nel caso di specie, atteso che non fu disposta la rimozione delveicolo per intralcio e paralisi della circolazione, trattandosi di fermata enon di sosta in quanto finalizzata a consentire la discesa dei passeggeri elo scarico dei bagagli.L’appellante, infine, lamentò l’omessa pronuncia del Giudice di pace inmerito all’eccezione, formulata dall’opponente, di carenza di potere delfunzionario che aveva emesso, in sostituzione del Prefetto, le ordinanze –Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026ingiunzioni in questione, in assenza di prova della sussistenza del relativoprovvedimento legittimante.Chiese dunque l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza delGdp con annullamento delle ordinanze – ingiunzione, vittoria di spese.Non si costituì in grado di appello l’[OSCURATO:PERSONA] di Governo diSalerno.2.

Con sentenza n. 331/2022 pubblicata il 5.10.2022 il Tribunale diSalerno, in funzione di giudice di appello, rigettò l’impugnazione,condannando la società appellante al pagamento delle spese del primo edel secondo grado di giudizio.Il Tribunale ha rilevato in via preliminare che l’ordinanza di convalida delgiudice di pace aveva valore di sentenza e che i vizi di motivazione dellastessa non comportavano la sua nullità, in quanto il giudizio susseguenteall’emissione di un’ordinanza-ingiunzione non investe l’atto ma lo stessorapporto sostanziale, con pienezza di poteri del giudice in ordine allequestioni sia di fatto che di diritto.Disattese poi l’eccezione sollevata dall’opponente in ordine alla carenza dipotere del funzionario che aveva adottato le ordinanze, ritenendo chefosse onere del ricorrente dimostrare l’assenza del relativo provvedimentodi delega.Nel merito respinse l’appello in quanto: le ordinanze-ingiunzione sifondavano “sui verbali di accertamento elevati dalla Polizia municipale delComune di Positano, i quali contestavano la violazione di cui all’art. 158commi 1 e 5 del Cds”; in base al predetto comma 1, la fermata e la sostarisultano vietate, tra l’altro, ”[…]c) sui dossi e nelle curve e, fuori deicentri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loroprossimità”; dalla documentazione allegata al fascicolo nonché dai verbalidi accertamento emergeva con evidenza la violazione di cui sopra; non siera proceduto ad immediata contestazione della stessa, in quanto almomento dell’accertamento risultavano assenti il conducente e ilNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietario del veicolo; la sanzione accessoria della rimozione del veicolonon era stata applicata per mancanza di mezzi di rimozione; andavano poidisattese le doglianze sollevate da parte appellante sulla differenza trasosta e fermata, atteso che la normativa in questione sanzionava sia lafermata che la sosta in curva o in sua prossimità, nell’ipotesi di curvaposta al di fuori di un centro abitato), e tenuto conto dell’efficacia di pienaprova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, del verbale diaccertamento di una violazione amministrativa, ivi compresa l’infrazione auna norma del codice della strada.La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.È rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Salerno.In corso di giudizio si è costituito per parte ricorrente un nuovo difensorein luogo di quello precedente.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsaapplicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 112 e 346 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la sentenzaimpugnata riformato la sentenza di primo grado con riferimento alregolamento delle spese, nonostante non fosse stata propostaimpugnazione sul punto.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsaapplicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 91, 92 e 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunalecondannato l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado digiudizio in favore della parte appellata, nonostante la stessa non si fossecostituita.3.

Con il terzo motivo la società deduce la violazione e/o errataapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026c.p.c., per non essere stata esaminata la censura relativa al mancatoassolvimento da parte delle ordinanze impugnate dell’obbligo dimotivazione ex artt. 3 l. n. 241/1990, 18, comma 2, l. n. 689/1981 e 204,comma 1, C.d.S.4.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 158, 200 e 201 c.d.s., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., ravvisabile nella parte in cui il Tribunale non avevavalutato la non correttezza della contestazione della norma violata e, inparticolare, della descrizione della condotta tenuta dal trasgressore, attesoche, pur essendo le violazioni del divieto di sosta e di fermata disciplinateentrambe dall’art. 158 c.d.s., solo nel caso della violazione del divieto disosta poteva ritenersi giustificata la contestazione differita ai sensi delpredetto art. 201.5.

Con il quinto motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3, in quanto il Tribunale, nel rigettare lo specifico motivo di appellorelativo alla carenza di potere di firma del funzionario che aveva adottatole ordinanze ingiunzioni, aveva riteneto onerata la parte appellante dellarelativa prova, laddove, al contrario, in seguito all’eccezionedell’opponente, incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare chel’atto era stato sottoscritto da soggetto munito del relativo potere.1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Invero, a fronte di una compensazione integrale delle spese di litedisposta dal Giudice di pace il Giudice di appello ha posto le stesse acarico dell’appellante, così riformando il relativo capo, senza che vi fossestata impugnazione sul punto da parte dell’appellata, neppure costituitanel giudizio di secondo grado.A tal riguardo, questa Corte (cfr, da ultimo,Sez. 3, n. 33412 del 19/12/2024), ha rimarcato che il potere del giudiced'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle speseNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, inquanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazioneall'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma delladecisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice delgravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione; tuttavia, anche inragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336,comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosain cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna allarifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sulpunto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascentedal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare lapronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbiavalutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole allaparte vittoriosa in primo grado.2.

Quanto al secondo motivo, come emerge dallo stesso contenuto dellasentenza qui impugnata, è rimasto acclarato che nel procedimento diappello la parte appellata è rimasta contumace e, dunque l’appellante nonpoteva essere condannata a rimborsare in favore della predetta dellespese mai sostenute dalla stessa nell’ambito del secondo grado di giudizio.Dal disposto dell'art. 90 cod. proc. civ., relativo all'onere delle spese, e dalprincipio che vieta l'arricchimento senza causa in danno di altri, deriva cheil giudice non può condannare la parte soccombente al rimborso dellespese in favore dell'altra parte che, essendo rimasta contumace, e nonavendo, pertanto, dispiegato alcuna attività processuale, a mezzo diprocuratore o difensore, non ha incontrato spese (cfr.Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 16/07/1969, ma anche, recentemente,Sez. 3, n. 7361 del 14/03/2023).Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026In base a tale condivisa impostazione, dunque, la condanna alle speseprocessuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenzadi evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgereun'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di unsuo diritto; essa, pertanto, non può essere pronunziatain favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletatoalcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbiadiritto.3.

Vanno disattesi gli ulteriori motivi di ricorso.Con riferimento al terzo motivo, non risulta sussistente la prospettataomissione di pronuncia sulla censura relativa al dedotto vizio dimotivazione.Invero, il giudice di appello, a pag. 4 della sentenza qui impugnata harichiamato giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 1786/2010) in ordineall’affermazione della necessità di valutare non l’atto ma il rapporto, conriferimento sia alle questioni di diritto che di fatto.

Sulla base del predettorichiamo è poi entrato diffusamente nel merito della vicenda, e pertantonon sussiste la denunciata omissione di pronuncia.4.

Quanto al quarto motivo, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il Tribunale ha fondato la propria valutazione di merito sullabase dei verbali di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Comune diPositano, rimarcando l’efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c., fino aquerela di falso, del verbale di accertamento di una violazioneamministrativa, ivi compresa l’infrazione a una norma del codice dellastrada.Ha anche rilevato, sulla base dei predetti verbali e della documentazioneallegata al fascicolo richiamato, che la contestazione immediata non eraavvenuta “perché al momento dell’accertamento della violazione eranoassenti il conducente e il proprietario del veicolo”, circostanza, la suddetta,tipica di un’ipotesi di “sosta” e non di “fermata”.Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026In ogni caso tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di fatto,come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nellaspecie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cui l’apparenza dellamotivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinsecaincongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti (così, tramolte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).5.

Quanto al quinto motivo, il ricorrente contesta l’affermazione delTribunale in base alla quale sarebbe stato a carico di parte opponentel’onere probatorio relativo alla carenza di potere del funzionario che avevaadottato le ordinanze - ingiunzioni in oggetto.

A tal riguardo richiamaalcune pronunce della S.C. in materia tributaria (Cass. nn. 8814/2019 e11013/2019), secondo cui, in caso di contestazione specifica da parte delcontribuente, in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dlprovvedimento impositivo, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornirela prova della sussistenza di tali requisiti in capo al soggetto firmatario.Il rilievo è infondato.Al di là della estensibilità del principio affermato dalle pronunce richiamateda parte ricorrente in materia tributaria e relative alla specifica ipotesidella delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, non consta essere stata dedotta in ricorsol’esistenza di una specifica e circostanziata contestazione formulata sulpunto in sede d’opposizione, che renderebbe oggi scrutinabile ladoglianza.6.

In conclusione, vanno accolti il primo e secondo motivo e disattesi glialtri.La pronuncia impugnata va dunque cassata con riferimento ai predettimotivi.Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sussistono i presupposti per la decisione nel merito di cui al comma 2dell’art. 384 c.p.c., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto.In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso possono dichiararsiirripetibili le spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata, in relazione agli accolti motivi, e, decidendonel merito, elimina le statuizioni dell’impugnata sentenza, con le quali laricorrente venne condannata al pagamento delle spese del giudizio diprimo e secondo grado.Irripetibili le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Prefettura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3361/2022 depositata il05/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso l’ordinanzadi convalida n. 662/2013, emessa dal Giudice di pace di Amalfi in data25.11.2013, con riferimento alle ordinanze - ingiunzione n. 77078/12 e77079/12 emesse sulla base dei verbali n. 6879/p/12 e 7285/p/12 del31.8.2012 e del 7.09.2012, elevati dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026Comune di Positano per violazione dell’art. 158 comma 1 e 5 del c.d.s, peraver effettuato la fermata o la sosta del veicolo in corrispondenza di unacurva.Con la predetta ordinanza erano state compensate le spese di lite tra lasocietà opponente e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Salerno.Parte appellante ha censurato preliminarmente l’insussistenza deipresupposti previsti dalla legge ai fini dell’emissione del provvedimento diconvalida, da adottarsi in caso di: 1) mancata comparizionedell’opponente o del suo procuratore; 2) non fondatezza dell’opposizionesulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) deposito daparte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli attirelativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazionedella violazione.L’appellante ha anche eccepito l’erroneità della pronuncia impugnata nellaparte in cui era stato affermato che l’istante potesse formulareesclusivamente contestazioni attinenti a vizi di legittimità o sostanziali delprovvedimento impugnato e non potesse riproporre i motivi diimpugnazione già proposti in sede di ricorso gerarchico.La società impugnante sostenne inoltre l’erronea applicazione allafattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 158 c.d.s, in quanto ilpresupposto per sanzionare la sosta in corrispondenza di una curva è lasosta al di fuori del centro abitato; tale circostanza non era statariscontrata nel caso di specie, atteso che non fu disposta la rimozione delveicolo per intralcio e paralisi della circolazione, trattandosi di fermata enon di sosta in quanto finalizzata a consentire la discesa dei passeggeri elo scarico dei bagagli.L’appellante, infine, lamentò l’omessa pronuncia del Giudice di pace inmerito all’eccezione, formulata dall’opponente, di carenza di potere delfunzionario che aveva emesso, in sostituzione del Prefetto, le ordinanze –Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026ingiunzioni in questione, in assenza di prova della sussistenza del relativoprovvedimento legittimante.Chiese dunque l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza delGdp con annullamento delle ordinanze – ingiunzione, vittoria di spese.Non si costituì in grado di appello l’[OSCURATO:PERSONA] di Governo diSalerno.2. Con sentenza n. 331/2022 pubblicata il 5.10.2022 il Tribunale diSalerno, in funzione di giudice di appello, rigettò l’impugnazione,condannando la società appellante al pagamento delle spese del primo edel secondo grado di giudizio.Il Tribunale ha rilevato in via preliminare che l’ordinanza di convalida delgiudice di pace aveva valore di sentenza e che i vizi di motivazione dellastessa non comportavano la sua nullità, in quanto il giudizio susseguenteall’emissione di un’ordinanza-ingiunzione non investe l’atto ma lo stessorapporto sostanziale, con pienezza di poteri del giudice in ordine allequestioni sia di fatto che di diritto.Disattese poi l’eccezione sollevata dall’opponente in ordine alla carenza dipotere del funzionario che aveva adottato le ordinanze, ritenendo chefosse onere del ricorrente dimostrare l’assenza del relativo provvedimentodi delega.Nel merito respinse l’appello in quanto: le ordinanze-ingiunzione sifondavano “sui verbali di accertamento elevati dalla Polizia municipale delComune di Positano, i quali contestavano la violazione di cui all’art. 158commi 1 e 5 del Cds”; in base al predetto comma 1, la fermata e la sostarisultano vietate, tra l’altro, ”[…]c) sui dossi e nelle curve e, fuori deicentri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loroprossimità”; dalla documentazione allegata al fascicolo nonché dai verbalidi accertamento emergeva con evidenza la violazione di cui sopra; non siera proceduto ad immediata contestazione della stessa, in quanto almomento dell’accertamento risultavano assenti il conducente e ilNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietario del veicolo; la sanzione accessoria della rimozione del veicolonon era stata applicata per mancanza di mezzi di rimozione; andavano poidisattese le doglianze sollevate da parte appellante sulla differenza trasosta e fermata, atteso che la normativa in questione sanzionava sia lafermata che la sosta in curva o in sua prossimità, nell’ipotesi di curvaposta al di fuori di un centro abitato), e tenuto conto dell’efficacia di pienaprova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, del verbale diaccertamento di una violazione amministrativa, ivi compresa l’infrazione auna norma del codice della strada.La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.È rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Salerno.In corso di giudizio si è costituito per parte ricorrente un nuovo difensorein luogo di quello precedente.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsaapplicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 112 e 346 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la sentenzaimpugnata riformato la sentenza di primo grado con riferimento alregolamento delle spese, nonostante non fosse stata propostaimpugnazione sul punto.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsaapplicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 91, 92 e 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunalecondannato l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado digiudizio in favore della parte appellata, nonostante la stessa non si fossecostituita.3. Con il terzo motivo la società deduce la violazione e/o errataapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026c.p.c., per non essere stata esaminata la censura relativa al mancatoassolvimento da parte delle ordinanze impugnate dell’obbligo dimotivazione ex artt. 3 l. n. 241/1990, 18, comma 2, l. n. 689/1981 e 204,comma 1, C.d.S.4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 158, 200 e 201 c.d.s., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., ravvisabile nella parte in cui il Tribunale non avevavalutato la non correttezza della contestazione della norma violata e, inparticolare, della descrizione della condotta tenuta dal trasgressore, attesoche, pur essendo le violazioni del divieto di sosta e di fermata disciplinateentrambe dall’art. 158 c.d.s., solo nel caso della violazione del divieto disosta poteva ritenersi giustificata la contestazione differita ai sensi delpredetto art. 201.5. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3, in quanto il Tribunale, nel rigettare lo specifico motivo di appellorelativo alla carenza di potere di firma del funzionario che aveva adottatole ordinanze ingiunzioni, aveva riteneto onerata la parte appellante dellarelativa prova, laddove, al contrario, in seguito all’eccezionedell’opponente, incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare chel’atto era stato sottoscritto da soggetto munito del relativo potere.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Invero, a fronte di una compensazione integrale delle spese di litedisposta dal Giudice di pace il Giudice di appello ha posto le stesse acarico dell’appellante, così riformando il relativo capo, senza che vi fossestata impugnazione sul punto da parte dell’appellata, neppure costituitanel giudizio di secondo grado.A tal riguardo, questa Corte (cfr, da ultimo,Sez. 3, n. 33412 del 19/12/2024), ha rimarcato che il potere del giudiced'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle speseNumero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, inquanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazioneall'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma delladecisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice delgravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione; tuttavia, anche inragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336,comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosain cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna allarifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sulpunto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascentedal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare lapronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbiavalutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole allaparte vittoriosa in primo grado.2. Quanto al secondo motivo, come emerge dallo stesso contenuto dellasentenza qui impugnata, è rimasto acclarato che nel procedimento diappello la parte appellata è rimasta contumace e, dunque l’appellante nonpoteva essere condannata a rimborsare in favore della predetta dellespese mai sostenute dalla stessa nell’ambito del secondo grado di giudizio.Dal disposto dell'art. 90 cod. proc. civ., relativo all'onere delle spese, e dalprincipio che vieta l'arricchimento senza causa in danno di altri, deriva cheil giudice non può condannare la parte soccombente al rimborso dellespese in favore dell'altra parte che, essendo rimasta contumace, e nonavendo, pertanto, dispiegato alcuna attività processuale, a mezzo diprocuratore o difensore, non ha incontrato spese (cfr.Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 16/07/1969, ma anche, recentemente,Sez. 3, n. 7361 del 14/03/2023).Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026In base a tale condivisa impostazione, dunque, la condanna alle speseprocessuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenzadi evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgereun'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di unsuo diritto; essa, pertanto, non può essere pronunziatain favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletatoalcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbiadiritto.3. Vanno disattesi gli ulteriori motivi di ricorso.Con riferimento al terzo motivo, non risulta sussistente la prospettataomissione di pronuncia sulla censura relativa al dedotto vizio dimotivazione.Invero, il giudice di appello, a pag. 4 della sentenza qui impugnata harichiamato giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 1786/2010) in ordineall’affermazione della necessità di valutare non l’atto ma il rapporto, conriferimento sia alle questioni di diritto che di fatto. Sulla base del predettorichiamo è poi entrato diffusamente nel merito della vicenda, e pertantonon sussiste la denunciata omissione di pronuncia.4. Quanto al quarto motivo, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il Tribunale ha fondato la propria valutazione di merito sullabase dei verbali di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Comune diPositano, rimarcando l’efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c., fino aquerela di falso, del verbale di accertamento di una violazioneamministrativa, ivi compresa l’infrazione a una norma del codice dellastrada.Ha anche rilevato, sulla base dei predetti verbali e della documentazioneallegata al fascicolo richiamato, che la contestazione immediata non eraavvenuta “perché al momento dell’accertamento della violazione eranoassenti il conducente e il proprietario del veicolo”, circostanza, la suddetta,tipica di un’ipotesi di “sosta” e non di “fermata”.Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026In ogni caso tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di fatto,come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nellaspecie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cui l’apparenza dellamotivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinsecaincongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti (così, tramolte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).5. Quanto al quinto motivo, il ricorrente contesta l’affermazione delTribunale in base alla quale sarebbe stato a carico di parte opponentel’onere probatorio relativo alla carenza di potere del funzionario che avevaadottato le ordinanze - ingiunzioni in oggetto. A tal riguardo richiamaalcune pronunce della S.C. in materia tributaria (Cass. nn. 8814/2019 e11013/2019), secondo cui, in caso di contestazione specifica da parte delcontribuente, in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dlprovvedimento impositivo, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornirela prova della sussistenza di tali requisiti in capo al soggetto firmatario.Il rilievo è infondato.Al di là della estensibilità del principio affermato dalle pronunce richiamateda parte ricorrente in materia tributaria e relative alla specifica ipotesidella delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, non consta essere stata dedotta in ricorsol’esistenza di una specifica e circostanziata contestazione formulata sulpunto in sede d’opposizione, che renderebbe oggi scrutinabile ladoglianza.6. In conclusione, vanno accolti il primo e secondo motivo e disattesi glialtri.La pronuncia impugnata va dunque cassata con riferimento ai predettimotivi.Numero registro generale 6926/2023Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 21786/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sussistono i presupposti per la decisione nel merito di cui al comma 2dell’art. 384 c.p.c., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto.In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso possono dichiararsiirripetibili le spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata, in relazione agli accolti motivi, e, decidendonel merito, elimina le statuizioni dell’impugnata sentenza, con le quali laricorrente venne condannata al pagamento delle spese del giudizio diprimo e secondo grado.Irripetibili le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 21786/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris