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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15416/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8836/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 1643/2021, depositata in data 25.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022

1. Con ordinanza n. 1643/2021, il tribunale di Padova ha respinto l’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] svolta nell’ambito di un giudizio penale.

Il tribunale ha premesso che il difensore doveva dar prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l’accoglimento della domanda che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi.

Il Ministero della giustizia ha depositato controricorso, mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente aveva svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Il motivo è fondato.

A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019).

E’ generalmente considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare.

Nel caso che si esamina, il difensore sostiene di aver prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale pignoramento immobiliare negativo.

Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.).

In mancanza di beni aggredibili, il pignoramento non ha luogo.

Occorreva quindi provare, mediante la produzione delle visure, se il cliente non fosse titolare di consistenze immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata e stabilire se le ulteriori attività di recupero giustificassero la liquidazione del compenso.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 287 e 288, comma secondo, c.p.c., per aver il tribunale erroneamente disposto la correzione del provvedimento di rigetto dell’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, senza che nella motivazione dell’ordinanza il giudice avesse dichiarato di volerle porre a carico del soccombente.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale della causa.

È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Padova, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Padova, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8836/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 1643/2021, depositata in data 25.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 1. Con ordinanza n. 1643/2021, il tribunale di Padova ha respinto l’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] svolta nell’ambito di un giudizio penale. Il tribunale ha premesso che il difensore doveva dar prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l’accoglimento della domanda che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. Il Ministero della giustizia ha depositato controricorso, mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente aveva svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo. Il motivo è fondato. A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019). E’ generalmente considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Nel caso che si esamina, il difensore sostiene di aver prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale pignoramento immobiliare negativo. Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.). In mancanza di beni aggredibili, il pignoramento non ha luogo. Occorreva quindi provare, mediante la produzione delle visure, se il cliente non fosse titolare di consistenze immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata e stabilire se le ulteriori attività di recupero giustificassero la liquidazione del compenso. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 287 e 288, comma secondo, c.p.c., per aver il tribunale erroneamente disposto la correzione del provvedimento di rigetto dell’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, senza che nella motivazione dell’ordinanza il giudice avesse dichiarato di volerle porre a carico del soccombente. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale della causa. È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Padova, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Padova, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C
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