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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48442/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché - a fronte della dichiarata estinzione per prescrizione del reato (la calunnia di cui al capo C) residuato a carico del prevenuto dopo le assoluzioni rese in primo grado e senza precisare se la decisione contestata viene attinta anche nei suoi riflessi penalistici (aspetto di per sè marcatamente inconferente rispetto ai vizi di motivazione prospettati) - lamenta con i primi due motivi di ricorso ( e per alcuni versi con rifluenze argomentative spese anche nel terzo) un non meglio precisato travisamento probatorio ( probabilmente per omissione) legato alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni della persona offesa, espressamente riportate ma non altrettanto definite nella loro rilevanza decisoria rispetto al complessivo motivare speso dalla Corte territoriale a sostegno degli elementi di responsabilità nel caso valorizzati a sostegno della conferma delle statuizioni civili ex art 578 cod. proc. pen.; con il terzo motivo la configurabilità dei costituti oggettivi e soggettivi della calunnia contestata, tramite rilievi critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, anche con riferimento, al dolo quanto evidenziato alla pagina 8 della sentenza impugnata) e, per altri versi, con indicazioni in diritto manifestamente infondate sia sulla idoneità in sé della condotta calunniosa, immediatamente tradita dalle connotazioni della regiudicanda (la falsa denunzia di smarrimento di un titolo di pagamento in precedenza consegnato a terzi), sia in relazione alla mancata individuazione, nella accusa calunniosa, di reati perseguibili in assenza di querela (atteso che nel caso, nel novero dei reati oggetto della accusa calunniosa immediatamente correlati alla condotta posta in essere dal prevenuto si incuneano anche illeciti, quali la ricettazione, procedibili d'ufficio) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché - a fronte della dichiarata estinzione per prescrizione del reato (la calunnia di cui al capo C) residuato a carico del prevenuto dopo le assoluzioni rese in primo grado e senza precisare se la decisione contestata viene attinta anche nei suoi riflessi penalistici (aspetto di per sè marcatamente inconferente rispetto ai vizi di motivazione prospettati) - lamenta con i primi due motivi di ricorso ( e per alcuni versi con rifluenze argomentative spese anche nel terzo) un non meglio precisato travisamento probatorio ( probabilmente per omissione) legato alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni della persona offesa, espressamente riportate ma non altrettanto definite nella loro rilevanza decisoria rispetto al complessivo motivare speso dalla Corte territoriale a sostegno degli elementi di responsabilità nel caso valorizzati a sostegno della conferma delle statuizioni civili ex art 578 cod. proc. pen.; con il terzo motivo la configurabilità dei costituti oggettivi e soggettivi della calunnia contestata, tramite rilievi critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, anche con riferimento, al dolo quanto evidenziato alla pagina 8 della sentenza impugnata) e, per altri versi, con indicazioni in diritto manifestamente infondate sia sulla idoneità in sé della condotta calunniosa, immediatamente tradita dalle connotazioni della regiudicanda (la falsa denunzia di smarrimento di un titolo di pagamento in precedenza consegnato a terzi), sia in relazione alla mancata individuazione, nella accusa calunniosa, di reati perseguibili in assenza di querela (atteso che nel caso, nel novero dei reati oggetto della accusa calunniosa immediatamente correlati alla condotta posta in essere dal prevenuto si incuneano anche illeciti, quali la ricettazione, procedibili d'ufficio) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 o
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