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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31093/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4186-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - L/V avverso la sentenza n. 3579/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'assegnazione di una nuova rendita catastale di un immobile sito a Roma, via XX Settembre; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «l'Agenzia del Territorio in questa sede ripropone le stesse argomentazioni già proposte ed esaminate dai primi giudici, senza apportare alcuna nuova motivazione tecnica da esaminare o perizia da cui si deduca il nuovo valore catastale».

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA], concentrandosi la doglianza dell'Agenzia Ric. 2020 n. 04186 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- 21)-(' sulla circostanza che l'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 consente una revisione dei classamenti degli immobili siti in determinate microzone che abbiano subito dei significativi scostamenti nei valori di mercato; ritenuta preliminarmente, e con riferimento alle eccezioni contenute nel controricorso, da un lato la tempestività del ricorso dell'Agenzia delle entrate in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte controricorrente, lo stesso è stato notificato il 17 gennaio 2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 18 giugno 2019 (che dunque non è passata in giudicato, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale), e dall'altro l'autosufficienza del ricorso stesso in quanto sintetizza nel motivo di impugnazione le doglianze proposte nell'appello relativamente al quale l'Agenzia delle entrate si propone di dimostrarne la specificità e lo allega al ricorso stesso (Cass. n. 17310 del 2020); considerato, nel merito, che, secondo questa Corte: allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass.n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014).

In particolare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito Ric. 2020 n. 04186 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- ioe (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l'inammissibilità dell'appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell'assenza nell'appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l'appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado e in particolare l'insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto inidonea a supportare le ragioni della revisione di classamento con conseguente nullità degli atti accertativi, t dovendosi dunque a quel punto l'appello concentrare non più tanto sulla sentenza di primo grado ma sulla adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell'appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] assolve l'onere di specificità dei motivi di Ric. 2020 n. 04186 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -4- Zìf impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4186-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - L/V avverso la sentenza n. 3579/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'assegnazione di una nuova rendita catastale di un immobile sito a Roma, via XX Settembre; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «l'Agenzia del Territorio in questa sede ripropone le stesse argomentazioni già proposte ed esaminate dai primi giudici, senza apportare alcuna nuova motivazione tecnica da esaminare o perizia da cui si deduca il nuovo valore catastale». Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA], concentrandosi la doglianza dell'Agenzia Ric. 2020 n. 04186 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 21)-(' sulla circostanza che l'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 consente una revisione dei classamenti degli immobili siti in determinate microzone che abbiano subito dei significativi scostamenti nei valori di mercato; ritenuta preliminarmente, e con riferimento alle eccezioni contenute nel controricorso, da un lato la tempestività del ricorso dell'Agenzia delle entrate in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte controricorrente, lo stesso è stato notificato il 17 gennaio 2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 18 giugno 2019 (che dunque non è passata in giudicato, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale), e dall'altro l'autosufficienza del ricorso stesso in quanto sintetizza nel motivo di impugnazione le doglianze proposte nell'appello relativamente al quale l'Agenzia delle entrate si propone di dimostrarne la specificità e lo allega al ricorso stesso (Cass. n. 17310 del 2020); considerato, nel merito, che, secondo questa Corte: allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass.n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito Ric. 2020 n. 04186 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- ioe (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l'inammissibilità dell'appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell'assenza nell'appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l'appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado e in particolare l'insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto inidonea a supportare le ragioni della revisione di classamento con conseguente nullità degli atti accertativi, t dovendosi dunque a quel punto l'appello concentrare non più tanto sulla sentenza di primo grado ma sulla adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell'appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] assolve l'onere di specificità dei motivi di Ric. 2020 n. 04186 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- Zìf impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]