Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35013/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1998,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata con adozione dei provvedimenticonsequenziali.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenzaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale in data23/05/2023, irrevocabile il 14/06/2023, avanzata dalla Procura presso ilTribunale di Rovigo, sul presupposto che la revoca ex art. 164, secondocomma, n. 1 cod. pen. non rientri tra i poteri del giudice dell’esecuzione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendoviolazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 163, 164,168 cod. pen., 666 e 674 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel dichiararenon revocabile il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, secondocomma, n. 1 cod. pen., affermando di non volere seguire l’orientamentodell’unica sentenza di legittimità che lo ritiene revocabile, trascura chemilita in tal senso un orientamento giurisprudenziale consolidatoconforme a interpretazione costituzionalmente orientata delle normesopra menzionate.Rileva che il legislatore ha voluto riconoscere al giudicedell’esecuzione con l’art. 674, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. un ampioperimetro di poteri, al fine di non vedere vanificate le disposizioninormative che prevedono quando sia da revocare la sospensionecondizionale della pena concessa in violazione di legge ed evitare unafalla operativa del sistema che intercetta e corregge violazioni di legge insede esecutiva, ma anche una disparità di trattamento rispetto asituazioni simili di soggetti che, invece, vedono revocata la sospensionecondizionale ad essi concessa in violazione di legge.Osserva che la pronuncia delle Sezioni Unite, in proc.

P.m. c/Longo,n. 37345 del 23/04/2015, ha riconosciuto che il dato letterale delcombinato disposto degli artt. 168, terzo comma, cod. pen. e 674,comma 1-bis cod. proc. pen. non reca la espressa indicazione di limiti,condizioni o clausole che circoscrivano l’intervento del giudicedell’esecuzione di revoca della sospensione condizionale della esecuzionedella pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, inpresenza di cause ostative e che il limite va individuato in quelloaccennato al punto 4.3 della medesima pronuncia.Può, pertanto, ritenersi, secondo il ricorrente, che il giudicedell’esecuzione non ha il potere di intervenire e rimuovere la sospensionecondizionale illegittimamente concessa in violazione dell’art. 164, comma2, n. 1 cod. pen. nonostante vi fosse una precedente condanna a penadetentiva, solo nei casi in cui il giudice della cognizione avesse avutoconoscenza della precedente condanna a pena detentiva e, quindi, dellacausa che impediva di concedere la sospensione condizionale della penae, nonostante tale conoscenza, lo abbia egualmente fatto, in quanto in talcaso il rimedio è mediante l’impugnazione «senza possibilità di recuperoin executivis », come affermato dalla citata sentenza della Corte acomposizione qualificata.Si rileva che, oltre alla violazione di legge commessa nel ritenere nonrevocabile il beneficio, il Tribunale di Rovigo incorre in un’ulterioreviolazione di legge, laddove afferma che, anche ove si ritenesse che ilpotere di revoca invocato fosse astrattamente da ricomprendere tra quellisarebbero, comunque, gli estremi per poterlo concretamente esercitareper la conoscenza delle cause ostative emergenti dal certificato delcasellario giudiziale aggiornato al 2023.Si duole i l r icorrente che tale ragionamento del Giudicedell’esecuzione sia errato, in quanto lo stesso, oltre a non consultare ilfascicolo processuale come richiestogli dalle Sezioni Unite Longo, da unpassaggio motivazionale della sentenza concessiva del beneficio, invece,rivela l’assenza di un casellario aggiornato, facendo riferimento a unaprecedente sospensione condizionale della pena.

E ciò, nonostante ilprecedente ostativo ex art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. dicondanna a pena detentiva a mesi 10 e giorni 20 di reclusione – e per ilquale si è chiesta la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza irrevocabile il 14/06/2023 – non fosse con penasospesa, e l’altro precedente (sentenza irrevocabile del 24/06/2010), alpari ostativo ex art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen., fosse con penacondizionalmente sospesa, poi revocata con ordinanza del G.i.p. delTribunale di Verona in data 21/10/2010.

L’errore, sempre secondo ilricorrente, consisterebbe nell’avere posto a base del proprioragionamento non la certezza che vi fosse la conoscenza documentale daparte del Giudice della cognizione dei due precedenti ostativi ex art. 164,secondo comma, n. 1 cod. pen., ma solo l’astratta possibilità diconoscibilità da parte del medesimo, non avendosi prova di quando uncertificato completo e aggiornato relativo all’imputato con le sue correttegeneralità sia stato inserito nel fascicolo per il dibattimento.Il ricorrente, alla luce delle suddette censure, insiste perl’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L’art. 674 cod. proc. pen. prevede che il giudice dell’esecuzionerevoca il beneficio della sospensione condizionale della pena se non èstata revocato con la nuova sentenza di condanna (comma 1) ovvero“quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art.168 del codice penale” (comma 1-bis).Se in relazione all’ambito applicativo del comma 1 dell’art. 674 cod.proc. pen. non sorgono problemi, riferendosi, invero, alle ipotesi di revocadi diritto previste dall’art. 168, primo comma, n. 1 e n. 2 cod. pen., nonpuò dirsi altrettanto in relazione all’ambito applicativo del comma 1-bis.Detta ult ima disposizione normativa legitt ima i l giudicedell’esecuzione a revocare la sospensione condizionale della pena ove siastata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., cioènei casi in cui il beneficio venga disposto per la seconda volta per unapena che, cumulata con la precedente pena sospesa, superi i limitidell’art. 163 cod. pen. ovvero sia stata disposta per la terza volta(cosiddette “concessioni patologiche”).Le ipotesi del quarto comma non solo le uniche vicende che dannoluogo alle citate “concessioni patologiche”, poiché esse possono verificarsianche laddove la sospensione condizionale sia stata disposta in violazionedelle regole previste dal secondo comma, n. 1 della medesimadisposizione.

Alla luce del tenore normativo, apparentemente non visarebbero dubbi che quest’ ultima ipotesi, in quanto non richiamatadall’art. 168, terzo comma, cod. pen., che a sua volta è richiamatodall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., non possa legittimare larevoca in executivis.E’ ciò che afferma il provvedimento impugnato, secondo cui unadiversa interpretazione evocherebbe un’inammissibile applicazioneanalogica in malam partem dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., inviolazione del principio di tassatività delle competenze del giudicedell’esecuzione, normativamente e nominativamente stabilite dal codicedi rito.

Conformandosi in tal modo alla pronuncia di Sez. 1, n. 20606 del24/03/2023, Franzè, non massimata, secondo cui il beneficioillegittimamente riconosciuto, in violazione dell’art. 164, secondo comma,n. 1 cod. pen., può essere censurato solo attraverso impugnazione dellasentenza che lo ha concesso; e secondo cui, non rientrando l’ipotesi tra icasi di revoca della sospensione condizionale della pena, il predettopotere è precluso tanto al giudice della cognizione che si trovi a giudicareun reato successivamente commesso, quanto a quello dell’esecuzione.Va, tuttavia, osservato che, diversamente da come affermatodall’ordinanza in esame circa la sussistenza di un’unica pronuncia dilegittimità in senso contrario a tale arresto giurisprudenziale, è emerso unnuovo ed opposto orientamento di questa stessa Sezione, condiviso dalCollegio, in base al quale – si vedano per tutte Sez. 1, n. 5909 del16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non massimata e, in senso conforme, Sez. 1,10/11/2020, dep. 2021, Cacciola e a Sez. 1, n. 32428 del 4/05/2016,entrambe non massimate, quest’ultima citata dal provvedimentoimpugnato nei termini di cui sopra - l’ambito applicativo dell’art. 164,quarto comma, cod. pen., in virtù della decisione n. 95 del 1976 delGiudice delle leggi, è risultato ampliato.Si osserva in motivazione che la pronuncia di illegittimitàcostituzionale ha infatti sancito un evidente collegamento fra la disciplinadel quarto comma e quella del secondo comma, n. 1), della disposizione,giacché la condanna a pena detentiva non sospesa più non preclude lapossibilità di una successiva sospensione condizionale della pena – cosìcome non è preclusa, a fronte di una prima condanna già sospesa, lareiterazione del beneficio – ove il cumulo delle pene non esorbiti dai limitidi cui di cui all'art. 163 cod. pen; e che, muovendo proprio da questopresupposto, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato, conindirizzo cui si intende dare continuità in questa sede, perchéperfettamente aderente al sistema, che il giudice dell’esecuzione può inlinea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen.,il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa inviolazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), equarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n.95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentivaper delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a tale primacondanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ognialtro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del14/06/2022, Milice, Rv. 283675-01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016,Sirage, Rv. 267479-01).Superato il problema del potere in astratto del giudice dell’esecuzionedi poter revocare il beneficio de quo poiché illegittimamente concesso perviolazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1) cod. pen., aderendo a talecondivisibile e ormai consolidato arresto giurisprudenziale, resta daverificare se tale condizione ostativa fosse conosciuta al Giudice dellacognizione, essendo tale elemento, in ossequio all’insegnamento delleSez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc.

Longo, Rv. 264381, comeevidenziato nel ricorso ripercorrendo passaggi motivazionali di dettapronuncia, decisivo ai fini della legittimazione del provvedimento direvoca in executivis.

Invero, secondo la sentenza di questa Corte acomposizione qualificata, il giudice dell'esecuzione può revocare ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, ameno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione, e, a tal fine, deve acquisire il fascicolo del giudizio dicognizione.Al fine, quindi, di dare corpo al giudicato delle pronunce, si è intesolimitare la revoca del beneficio concesso per la seconda volta consuperamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. e per la terza voltaai soli casi in cui non fosse già esistente la prova, nel giudizio di merito,dell’elemento ostativo costituito dalle precedenti condanne a penasospesa.Orbene, nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione non solo dà attoche non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, ma erra, comeevidenziato attentamente nel ricorso, laddove deduce dal riferimentofatto dal Giudice della cognizione alla precedente concessione dell’indicatobeneficio e alla non ostatività della stessa, nel caso di specie, ad unareiterazione del beneficio, la circostanza che fosse ricompreso nelcompendio conoscitivo di detto Giudice il casellario giudiziale aggiornatoal 2023, comprensivo delle sentenze di cui ai nn. 1 e

2. Diversamente,dal suddetto riferimento, come ben sottolineato nel ricorso, andava evintoche detto Giudice non aveva evidentemente un casellario aggiornato inquanto il precedente ostativo ex art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen. dicondanna a pena detentiva di mesi 10 e giorni 20 di reclusione (di cui aln. 2 del certificato del casellario giudiziale), per il quale si è chiesta larevoca della sospensione condizionale della pena, non era con penasospesa (sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 20/10/2009,irrevocabile il 24/10/2010), e inoltre il precedente, al pari ostativo ex art.164, secondo comma, n. 1 cod. pen. (sentenza del Tribunale di Verona,Sezione Distaccata di Soave, del 16/10/2007, irrevocabile il 20/11/2007,di cui al n. 1 del medesimo certificato), di condanna alla reclusione dimesi sei era con sospensione condizionale della pena, poi revocata conordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 21/10/2010 (comeemerge dal medesimo certificato), revoca della sospensione neppurecitata dal Giudice della cognizione.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e ilrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo (in composizionemonocratica), che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per larevoca della sospensione condizionale della pena concessa con lasentenza del medesimo Tribunale in data 23/05/2023, irrevocabile il14/06/2023, previa acquisizione del fascicolo del Giudice della cognizione.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Rovigo.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1998,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata con adozione dei provvedimenticonsequenziali.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenzaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale in data23/05/2023, irrevocabile il 14/06/2023, avanzata dalla Procura presso ilTribunale di Rovigo, sul presupposto che la revoca ex art. 164, secondocomma, n. 1 cod. pen. non rientri tra i poteri del giudice dell’esecuzione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendoviolazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 163, 164,168 cod. pen., 666 e 674 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel dichiararenon revocabile il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, secondocomma, n. 1 cod. pen., affermando di non volere seguire l’orientamentodell’unica sentenza di legittimità che lo ritiene revocabile, trascura chemilita in tal senso un orientamento giurisprudenziale consolidatoconforme a interpretazione costituzionalmente orientata delle normesopra menzionate.Rileva che il legislatore ha voluto riconoscere al giudicedell’esecuzione con l’art. 674, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. un ampioperimetro di poteri, al fine di non vedere vanificate le disposizioninormative che prevedono quando sia da revocare la sospensionecondizionale della pena concessa in violazione di legge ed evitare unafalla operativa del sistema che intercetta e corregge violazioni di legge insede esecutiva, ma anche una disparità di trattamento rispetto asituazioni simili di soggetti che, invece, vedono revocata la sospensionecondizionale ad essi concessa in violazione di legge.Osserva che la pronuncia delle Sezioni Unite, in proc. P.m. c/Longo,n. 37345 del 23/04/2015, ha riconosciuto che il dato letterale delcombinato disposto degli artt. 168, terzo comma, cod. pen. e 674,comma 1-bis cod. proc. pen. non reca la espressa indicazione di limiti,condizioni o clausole che circoscrivano l’intervento del giudicedell’esecuzione di revoca della sospensione condizionale della esecuzionedella pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, inpresenza di cause ostative e che il limite va individuato in quelloaccennato al punto 4.3 della medesima pronuncia.Può, pertanto, ritenersi, secondo il ricorrente, che il giudicedell’esecuzione non ha il potere di intervenire e rimuovere la sospensionecondizionale illegittimamente concessa in violazione dell’art. 164, comma2, n. 1 cod. pen. nonostante vi fosse una precedente condanna a penadetentiva, solo nei casi in cui il giudice della cognizione avesse avutoconoscenza della precedente condanna a pena detentiva e, quindi, dellacausa che impediva di concedere la sospensione condizionale della penae, nonostante tale conoscenza, lo abbia egualmente fatto, in quanto in talcaso il rimedio è mediante l’impugnazione «senza possibilità di recuperoin executivis », come affermato dalla citata sentenza della Corte acomposizione qualificata.Si rileva che, oltre alla violazione di legge commessa nel ritenere nonrevocabile il beneficio, il Tribunale di Rovigo incorre in un’ulterioreviolazione di legge, laddove afferma che, anche ove si ritenesse che ilpotere di revoca invocato fosse astrattamente da ricomprendere tra quellisarebbero, comunque, gli estremi per poterlo concretamente esercitareper la conoscenza delle cause ostative emergenti dal certificato delcasellario giudiziale aggiornato al 2023.Si duole i l r icorrente che tale ragionamento del Giudicedell’esecuzione sia errato, in quanto lo stesso, oltre a non consultare ilfascicolo processuale come richiestogli dalle Sezioni Unite Longo, da unpassaggio motivazionale della sentenza concessiva del beneficio, invece,rivela l’assenza di un casellario aggiornato, facendo riferimento a unaprecedente sospensione condizionale della pena. E ciò, nonostante ilprecedente ostativo ex art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. dicondanna a pena detentiva a mesi 10 e giorni 20 di reclusione – e per ilquale si è chiesta la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza irrevocabile il 14/06/2023 – non fosse con penasospesa, e l’altro precedente (sentenza irrevocabile del 24/06/2010), alpari ostativo ex art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen., fosse con penacondizionalmente sospesa, poi revocata con ordinanza del G.i.p. delTribunale di Verona in data 21/10/2010. L’errore, sempre secondo ilricorrente, consisterebbe nell’avere posto a base del proprioragionamento non la certezza che vi fosse la conoscenza documentale daparte del Giudice della cognizione dei due precedenti ostativi ex art. 164,secondo comma, n. 1 cod. pen., ma solo l’astratta possibilità diconoscibilità da parte del medesimo, non avendosi prova di quando uncertificato completo e aggiornato relativo all’imputato con le sue correttegeneralità sia stato inserito nel fascicolo per il dibattimento.Il ricorrente, alla luce delle suddette censure, insiste perl’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L’art. 674 cod. proc. pen. prevede che il giudice dell’esecuzionerevoca il beneficio della sospensione condizionale della pena se non èstata revocato con la nuova sentenza di condanna (comma 1) ovvero“quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art.168 del codice penale” (comma 1-bis).Se in relazione all’ambito applicativo del comma 1 dell’art. 674 cod.proc. pen. non sorgono problemi, riferendosi, invero, alle ipotesi di revocadi diritto previste dall’art. 168, primo comma, n. 1 e n. 2 cod. pen., nonpuò dirsi altrettanto in relazione all’ambito applicativo del comma 1-bis.Detta ult ima disposizione normativa legitt ima i l giudicedell’esecuzione a revocare la sospensione condizionale della pena ove siastata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., cioènei casi in cui il beneficio venga disposto per la seconda volta per unapena che, cumulata con la precedente pena sospesa, superi i limitidell’art. 163 cod. pen. ovvero sia stata disposta per la terza volta(cosiddette “concessioni patologiche”).Le ipotesi del quarto comma non solo le uniche vicende che dannoluogo alle citate “concessioni patologiche”, poiché esse possono verificarsianche laddove la sospensione condizionale sia stata disposta in violazionedelle regole previste dal secondo comma, n. 1 della medesimadisposizione. Alla luce del tenore normativo, apparentemente non visarebbero dubbi che quest’ ultima ipotesi, in quanto non richiamatadall’art. 168, terzo comma, cod. pen., che a sua volta è richiamatodall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., non possa legittimare larevoca in executivis.E’ ciò che afferma il provvedimento impugnato, secondo cui unadiversa interpretazione evocherebbe un’inammissibile applicazioneanalogica in malam partem dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., inviolazione del principio di tassatività delle competenze del giudicedell’esecuzione, normativamente e nominativamente stabilite dal codicedi rito. Conformandosi in tal modo alla pronuncia di Sez. 1, n. 20606 del24/03/2023, Franzè, non massimata, secondo cui il beneficioillegittimamente riconosciuto, in violazione dell’art. 164, secondo comma,n. 1 cod. pen., può essere censurato solo attraverso impugnazione dellasentenza che lo ha concesso; e secondo cui, non rientrando l’ipotesi tra icasi di revoca della sospensione condizionale della pena, il predettopotere è precluso tanto al giudice della cognizione che si trovi a giudicareun reato successivamente commesso, quanto a quello dell’esecuzione.Va, tuttavia, osservato che, diversamente da come affermatodall’ordinanza in esame circa la sussistenza di un’unica pronuncia dilegittimità in senso contrario a tale arresto giurisprudenziale, è emerso unnuovo ed opposto orientamento di questa stessa Sezione, condiviso dalCollegio, in base al quale – si vedano per tutte Sez. 1, n. 5909 del16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non massimata e, in senso conforme, Sez. 1,10/11/2020, dep. 2021, Cacciola e a Sez. 1, n. 32428 del 4/05/2016,entrambe non massimate, quest’ultima citata dal provvedimentoimpugnato nei termini di cui sopra - l’ambito applicativo dell’art. 164,quarto comma, cod. pen., in virtù della decisione n. 95 del 1976 delGiudice delle leggi, è risultato ampliato.Si osserva in motivazione che la pronuncia di illegittimitàcostituzionale ha infatti sancito un evidente collegamento fra la disciplinadel quarto comma e quella del secondo comma, n. 1), della disposizione,giacché la condanna a pena detentiva non sospesa più non preclude lapossibilità di una successiva sospensione condizionale della pena – cosìcome non è preclusa, a fronte di una prima condanna già sospesa, lareiterazione del beneficio – ove il cumulo delle pene non esorbiti dai limitidi cui di cui all'art. 163 cod. pen; e che, muovendo proprio da questopresupposto, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato, conindirizzo cui si intende dare continuità in questa sede, perchéperfettamente aderente al sistema, che il giudice dell’esecuzione può inlinea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen.,il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa inviolazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), equarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n.95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentivaper delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a tale primacondanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ognialtro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del14/06/2022, Milice, Rv. 283675-01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016,Sirage, Rv. 267479-01).Superato il problema del potere in astratto del giudice dell’esecuzionedi poter revocare il beneficio de quo poiché illegittimamente concesso perviolazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1) cod. pen., aderendo a talecondivisibile e ormai consolidato arresto giurisprudenziale, resta daverificare se tale condizione ostativa fosse conosciuta al Giudice dellacognizione, essendo tale elemento, in ossequio all’insegnamento delleSez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381, comeevidenziato nel ricorso ripercorrendo passaggi motivazionali di dettapronuncia, decisivo ai fini della legittimazione del provvedimento direvoca in executivis. Invero, secondo la sentenza di questa Corte acomposizione qualificata, il giudice dell'esecuzione può revocare ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, ameno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione, e, a tal fine, deve acquisire il fascicolo del giudizio dicognizione.Al fine, quindi, di dare corpo al giudicato delle pronunce, si è intesolimitare la revoca del beneficio concesso per la seconda volta consuperamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. e per la terza voltaai soli casi in cui non fosse già esistente la prova, nel giudizio di merito,dell’elemento ostativo costituito dalle precedenti condanne a penasospesa.Orbene, nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione non solo dà attoche non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, ma erra, comeevidenziato attentamente nel ricorso, laddove deduce dal riferimentofatto dal Giudice della cognizione alla precedente concessione dell’indicatobeneficio e alla non ostatività della stessa, nel caso di specie, ad unareiterazione del beneficio, la circostanza che fosse ricompreso nelcompendio conoscitivo di detto Giudice il casellario giudiziale aggiornatoal 2023, comprensivo delle sentenze di cui ai nn. 1 e 2. Diversamente,dal suddetto riferimento, come ben sottolineato nel ricorso, andava evintoche detto Giudice non aveva evidentemente un casellario aggiornato inquanto il precedente ostativo ex art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen. dicondanna a pena detentiva di mesi 10 e giorni 20 di reclusione (di cui aln. 2 del certificato del casellario giudiziale), per il quale si è chiesta larevoca della sospensione condizionale della pena, non era con penasospesa (sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 20/10/2009,irrevocabile il 24/10/2010), e inoltre il precedente, al pari ostativo ex art.164, secondo comma, n. 1 cod. pen. (sentenza del Tribunale di Verona,Sezione Distaccata di Soave, del 16/10/2007, irrevocabile il 20/11/2007,di cui al n. 1 del medesimo certificato), di condanna alla reclusione dimesi sei era con sospensione condizionale della pena, poi revocata conordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 21/10/2010 (comeemerge dal medesimo certificato), revoca della sospensione neppurecitata dal Giudice della cognizione.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e ilrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo (in composizionemonocratica), che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per larevoca della sospensione condizionale della pena concessa con lasentenza del medesimo Tribunale in data 23/05/2023, irrevocabile il14/06/2023, previa acquisizione del fascicolo del Giudice della cognizione. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Rovigo.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris