CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dal reato di estorsione per non aver commesso il fatto. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente è stata ravvisata la colpa grave del Luciano, nonostante la prova dell'assenza di quest'ultimo nei luoghi di esecuzione delle presunte condotte estorsive e le dichiarazioni delle persone offese ampiamente scagionatorie nei confronti del ricorrente, che è stato qualificato dalla moglie della persona offesa come un amico del marito. Del resto, anche nei confronti degli altri soggetti attinti dall'accusa di estorsione è stata emessa pronuncia irrevocabile di assoluzione. D'altronde le conversazioni telefoniche intercettate, così come i servizi di osservazione e controllo espletati dalla polizia giudiziaria, risalgono all'ottobre 2010 e perciò ad epoca successiva all'episodio cristallizzato in sentenza e non possono pertanto fondare il convincimento circa la colpa ostativa in capo al ricorrente. Quest'ultima è stata affermata senza una indagine sulla consapevolezza, da parte del Luciano, di tenere un comportamento idoneo a cagionare una falsa apparenza di contiguità con le condotte criminali. Né la Corte territoriale ha esplicitato in cosa si sia concretizzata l'asserita contiguità con gli altri soggetti accusati del reato di estorsione o ha chiarito se gli asseriti estorsori fossero o meno soggetti gravati da precedenti penali ovvero dediti a traffici delittuosi, considerato che il Formicola è soggetto incensurato. Il giudice a quo ha valutato esclusivamente una limitata serie di conversazioni telefoniche, ignorando lo stato degli atti al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, così come puntualmente ricostruito nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Con memoria in data 19-3-2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso o, in caso di accoglimento, la determinazione dell'indennizzo in base al criterio aritmetico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, esaurendo ogni rilevanza sul piano del merito. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6,, n. 23528 del 6-6- 2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha posto in rilievo che il compendio delle intercettazioni espletate evidenziava la contiguità del ricorrente con gli estorsori, palesata dalle frequenti conversazioni e dalla esplicitazione dell'attività criminosa posta in essere, nonché la chiara consapevolezza, in capo al ricorrente, dell' attività estorsiva posta in essere ai danni del Burgagni. E il giudice a quo ha analizzato approfonditamente i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa, connessa a espressioni quali: " ... Prepara i soldi per il lavoro che ha fatto Gigino... mi prendo tua moglie con tutto il magazzino e quella macchina e me le porto giù a Napoli"; " Io lo devo prima picchiare...questo deve avere le botte"; "Non risponde questa merda...Questo deve avere le mazzate". Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. L'approdo cui è pervenuto il giudice di merito è d'altronde perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, r. 34559 del 26-6- 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di