CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riferimento all'individuazione della pena base della multa con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la pena oggetto dell'accordo, ossia quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, è proprio quella inflitta con la sentenza impugnata, essendo del tutto irrilevante l'errore nella determinazione della pena base, laddove, appunto, la pena irrogata corrisponde a quella concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che l'eccezione di omessa notifica dell'odierna udienza, sollevata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria, è manifestamente infondata, in quanto l'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., scelta ritenuta costituzionalmente legittima, essendo ispirata alla ratio di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Al bx CeriGrA,'" Così deciso in Roma, il U4 novemtrA 2025.