CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/01/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa ad esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ivrea in data 03/03/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di cui ai capi 1) (artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3, n.1 cod. pen.), 2) (artt. 110, 582 e 585 con pen. in relazione all'art. 576, n. 1 cod. pen. e art. 61, n. 2 cod. pen.), 3) (artt. 110, 582 e 585 con pen. in relazione all'art. 576, n. 1 cod. pen. e art. 61, n. 2 cod. pen.), 4) (art. 341 bis cod. pen.), 5) (art. 76, comma 3 D.L.gs. n. 159/2011) e 6) (art. 337 cod. pen.) Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. manifesta illogicità della motivazione in relaziona al capo 1) di imputazione. 1.2. manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 2) di imputazione. 1.3. manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 3) di imputazione. I primi tre motivi, aventi riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti contestati, in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. I motivi sono manifestamente infondati in quanto i vizi denunciati sono smentiti dalla lettura della pronuncia oggetto di gravame, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza del prevenuto per i fatti di cui in contestazione nonché conforme con l'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, si rileva come i giudici di merito hanno fondato la condanna dell'imputato su puntuali risultanze probatorie, quali le dichiarazioni delle persone offese, correttamente sottoposte ad un pregnante e rigoroso vaglio in punto di attendibilità, dai riconoscimenti fotografici effettuati dalle due persone offese, anch'essi valutati alla luce della credibilità dei dichiaranti stante l'atipicità del mezzo di prova, dai certificati medici relativi alle lesioni personali patite dalle due vittime, dalla registrazione delle telecamere di videosorveglianza apposte sul /ocus commissi delicti, nonché dalle annotazioni di servizio redatte dalle Forze dell'ordine sia con riguardo ai sequestri ed alle perquisizioni sia con riguardo agli episodi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (pagg. 4, 7, 8 della pronuncia gravata). Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Peraltro, le ulteriori censure svolte dal ricorrente risultano non consentite in questa sede poiché fondate su mere doglianze in punto di fatto, nonché volte a proporre una alternativa lettura del materiale probatorio in atti, estranea al sindacato di questa Corte. 1.4. manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il motivo è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di una motivazione congrua e scevra da vizi logici nonché conforme all'esauriente disamina degli assunti difensivi in punto di trattamento sanzionatorio. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha ritenuto la congruità della pena già irrogata dal primo giudice alla luce della gravità dei fatti, () ed in particolare dal concreto disvalore delle condotte, in quanto caratterizzate da un dolo particolarmente intenso ed insistito (pag. 9 della sentenza impugnata). In tal senso, rileva precisare come deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha motivato il diniego avendo riguardo alla gravità dei fatti commessi, all'intensità del dolo ed alla spiccata pericolosità sociale dimostrata dall'imputato ed alla assoluta mancanza di elementi positivi valutabili ai fini della concessione del beneficio di legge, stante l'assenza di resipiscenza e di alcuna iniziativa risarcitoria (pag. 9 della sentenza impugnata). E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Infine, la doglianza avente riguardo alle circostanze aggravanti riconosciute in ordine al capo 2) risulta assolutamente generica ed aspecifica.2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in