CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25433/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto: II.DD.- IVA - defini- zioneagevolata ex lege119/2018 contro ROSSIFRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tr ibutaria regionale della Cam- pania,sez. staccata di Salerno n.2789/4/2015 depositata il 23 marzo 2015,e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Campa- nia,sez. staccata di Salerno n.2789/4/2015 veniva rigetta to l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Salerno n. 409/12/2012 la quale aveva riunitoe accolto i ricorsi introduttivi di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad og- gettogli avvisi di accertamento nn. TF9010106025 e TF9010106031 conil quale l’Amministrazione finanziaria gli richiedeva il pagamento di maggiore IVA, oltre sanzioni e accessori per gli anni di imposta 2006e 2007. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazione deducendo tre motivi, cui ha replicato il contribuente con controricorso,illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. la quale ha reso nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018. Consideratoche: 3.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buentein data 1.6.2023 ai fini della definizione agevolata delle contro- versieex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica- zioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il versamento della somma dovuta per la prima rata per ciascuno dei due anni di imposta. 4.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione fina lizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicemb re 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.. 6.Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n.119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dice mbre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tem