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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 37990/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (cui 00ztu5h) nato in (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] - cittadino rumeno - alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, non soggette a benefici, per addebiti di concorso in furto aggravato ed altro.

Il giudicante, che emetteva la propria decisione all'esito di rito abbreviato, nulla disponeva in ordine all'eventuale allontanamento degli imputati, a pena espiata, dal territorio dello Stato.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza medesima, proprio in ordine all'omessa applicazione nei confronti del prevenuto della misura di sicurezza personale anzidetta.

Si legge nel ricorso che la gravità dei reati commessi e il comportamento dell' imputato, desumibile dalle stesse modalità dimostrate nel delinquere, pur se non ritenuta tale da far riconoscere perfezionata una associazione per delinquere tecnicamente intesa, sono tutti elementi che fanno ritenere che si tratti di persona socialmente pericolosa: tra l'altro il giudice non ha operato, sul punto, alcun accertamento o valutazione, necessari anche per determinare l'applicabilità di tale misura di sicurezza.

3. Il ricorso è fondato.

4. L' imputato risulta essere stato condannato ad anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, per fatti commessi in data successiva rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008: novella che, per quanto di odierno interesse, ha modificato il testo dell'art. 235 cod. pen., secondo il cui attuale tenore "il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni".

5. Non può essere la Corte di legittimità a disporre l'applicazione della misura in argomento, che presuppone pur sempre un accertamento della pericolosità del reo, involgente profili di puro merito.

6. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così è deciso, 09/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]- tensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C (.

E [OSCURATO:PERSONA] ?2,TO IttRAN9gkkERIA ogg— .... a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (cui 00ztu5h) nato in (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] - cittadino rumeno - alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, non soggette a benefici, per addebiti di concorso in furto aggravato ed altro. Il giudicante, che emetteva la propria decisione all'esito di rito abbreviato, nulla disponeva in ordine all'eventuale allontanamento degli imputati, a pena espiata, dal territorio dello Stato.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza medesima, proprio in ordine all'omessa applicazione nei confronti del prevenuto della misura di sicurezza personale anzidetta. Si legge nel ricorso che la gravità dei reati commessi e il comportamento dell' imputato, desumibile dalle stesse modalità dimostrate nel delinquere, pur se non ritenuta tale da far riconoscere perfezionata una associazione per delinquere tecnicamente intesa, sono tutti elementi che fanno ritenere che si tratti di persona socialmente pericolosa: tra l'altro il giudice non ha operato, sul punto, alcun accertamento o valutazione, necessari anche per determinare l'applicabilità di tale misura di sicurezza. 3. Il ricorso è fondato. 4. L' imputato risulta essere stato condannato ad anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, per fatti commessi in data successiva rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008: novella che, per quanto di odierno interesse, ha modificato il testo dell'art. 235 cod. pen., secondo il cui attuale tenore "il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni". 5. Non può essere la Corte di legittimità a disporre l'applicazione della misura in argomento, che presuppone pur sempre un accertamento della pericolosità del reo, involgente profili di puro merito. 6. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 09/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]- tensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C (. E [OSCURATO:PERSONA] ?2,TO IttRAN9gkkERIA ogg— .... a
Sentenza Cassazione n. 37990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris