CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 47964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità in ordine ai tre reati allo stesso ascritti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ritenuto che i motivi proposti (vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; illogicità e carenza della motivazione con riguardo all'aumento di pena per ia continuazione per i reati di cui ai capi A e C) sono inammissibili; Considerato, invero, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio e si assistita da motivazione manifestamente non illogica; Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello, quanto al primo motivo, ha correttamente illustrato le ragioni della ritenuta recidiva (pp. 4 e 5 sent. app.) e che, quanto al secondo motivo, ha accolto i motivi di appello riferiti all'aumento per la continuazione per i capi A e C, in conseguenza riducendo la pena, con motivazione del tutto adeguata (p. 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il