CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma della , sentenza /del Tribunale deU stessa città, ha confermato l'affermazione di responsabilità del licuct,e5,4i t(aI2- Kk ricorrente[OSCURATO:PERSONA] ordine alle rap ne di cui ai capi A) e B) della rubrica, rideterminando la pena. considerato che i motivi di ricorso - con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, nonché il vizio di motivazione in ordine alla valenza del riconoscimento dell'imputato quale rapinatore che, al momento dell'intervento dei Carabinieri, si dava alla fuga - fanno leva su censure di fatto, a fronte, invece, di una motivazione che dà puntualmente atto della precisione del riconoscimento dell'imputato nell'occasione concordemente operato dai verbalizzanti, nonché dell'esistenza di puntuali ed individualizzanti elementi di conferma, quali il rinvenimento all'interno di una delle vetture usate dai malviventi della carta di identità dell'imputato, proprio sotto il sedile del soggetto che si era dato alla fuga e la compatibilità con le fattezze dell'imputato della descrizione resa dalle persone offese, in assenza di comprovati elementi a discarico. Si è così fatta corretta ;t. applicazione del principio di diritto enunciato da questa S.C., a mente del quale 'una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] (.'; I T sid