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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 24806/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro INPS -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di NAPOLI n. 756/2021 , depositata il16/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di mobilità e la condanna dell'Inps al pagamento della relativa prestazione, a decorrere dal 7 maggio 2003, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con la società Effedue srl, ammessa alla procedura di mobilità ex lege nr. 223 del 1991;

2. a fondamento del decisum, la Corte di merito ha rilevato che il rapporto di lavoro era cessato il 7 maggio 2003 mentre la domanda amministrativa della lavoratrice risultava proposta il 12 maggio 2016, ben oltre il termine di giorni 60, con compimento della decadenza, ai sensi dell’art. 129 del R.DL nr. 1827 del 1935;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l a parte in epigrafe,con un motivo;

4. è rimasto intimato l’INPS;

5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l’unico motivo di ricorso, p arte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 del R.D.L. nr. 1872 del 1935, in relazione agli artt. 3 Cost., 1,12,14 Preleggi, 1362 e ss. cod.civ., 2964, 2968, 2969 cod.civ. e 4,5,6,7 della legge nr. 223 del 1991;

7. in sintesi, la ricorrente censura la sentenza per aver applicato la disciplina della decadenza, prescindendo totalmente dallalettura sistematica di un istituto risalente , non più in armonia con l’intero ordinamento successivo;

8. a ssume, comunque, la peculiarità della fattispecie concreta : la lavoratrice, originariamente titolare di un rapporto di formazione e lavoro, non avrebbe potuto, prima della conversione giudiziale del rapporto in essere in rapporto a tempo indeterminato, richiedere l’indennità di mobilità;

9. il motivo va , nel complesso, rigettato; 10.le censure sono inammissibili quanto alla ricostruzione della specifica vicenda sostanziale che, non accertata nella sentenza impugnata nei termini qui riportati, non può in questa sede essere messa in discussione: la relativa questione non è, infatti, dedotta nel rispetto degli oneri di specificità desumibili dall’art. 366 cod.proc.civ.; 11.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il discrimine tra vizio di violazione di legge - come denunciato nella rubrica del motivo, sia pure senza indicazione dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- e vizio di motivazione , di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(fra le tante, Cass.nr.16931del 2020, in motiv.); 12.ciò posto, in relazione ai fatti come a ccertat i in sentenza , il Collegio non ravvisa errori di diritto, avendo il Giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi della Corte; 13.si è chiari to , sulla scorta di Cass.

S.U. n. 17389 del 2002, che il decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’indennità di mobilità, previsto dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129, comma 5, giusta il rinvio ad esso operato dallalegge n r . 223 del 1991, art. 7, comma 12, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l’impedimento addotto rispetto all’esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di «forza maggiore» (così di recente Cass. nr. 10744 del 2022 con richiamo di Cass. n. 17404 del 2016, Cass. nr. 12990 del 2018e Cass. nr. 6411 del 2020); 14.a tale insegnamento, si è conformata la pronuncia impugnata; 15.segue il rigetto del ricorso.

N ulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata; 16.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro INPS -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di NAPOLI n. 756/2021 , depositata il16/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di mobilità e la condanna dell'Inps al pagamento della relativa prestazione, a decorrere dal 7 maggio 2003, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con la società Effedue srl, ammessa alla procedura di mobilità ex lege nr. 223 del 1991; 2. a fondamento del decisum, la Corte di merito ha rilevato che il rapporto di lavoro era cessato il 7 maggio 2003 mentre la domanda amministrativa della lavoratrice risultava proposta il 12 maggio 2016, ben oltre il termine di giorni 60, con compimento della decadenza, ai sensi dell’art. 129 del R.DL nr. 1827 del 1935; 3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l a parte in epigrafe,con un motivo; 4. è rimasto intimato l’INPS; 5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l’unico motivo di ricorso, p arte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 del R.D.L. nr. 1872 del 1935, in relazione agli artt. 3 Cost., 1,12,14 Preleggi, 1362 e ss. cod.civ., 2964, 2968, 2969 cod.civ. e 4,5,6,7 della legge nr. 223 del 1991; 7. in sintesi, la ricorrente censura la sentenza per aver applicato la disciplina della decadenza, prescindendo totalmente dallalettura sistematica di un istituto risalente , non più in armonia con l’intero ordinamento successivo; 8. a ssume, comunque, la peculiarità della fattispecie concreta : la lavoratrice, originariamente titolare di un rapporto di formazione e lavoro, non avrebbe potuto, prima della conversione giudiziale del rapporto in essere in rapporto a tempo indeterminato, richiedere l’indennità di mobilità; 9. il motivo va , nel complesso, rigettato; 10.le censure sono inammissibili quanto alla ricostruzione della specifica vicenda sostanziale che, non accertata nella sentenza impugnata nei termini qui riportati, non può in questa sede essere messa in discussione: la relativa questione non è, infatti, dedotta nel rispetto degli oneri di specificità desumibili dall’art. 366 cod.proc.civ.; 11.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il discrimine tra vizio di violazione di legge - come denunciato nella rubrica del motivo, sia pure senza indicazione dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- e vizio di motivazione , di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(fra le tante, Cass.nr.16931del 2020, in motiv.); 12.ciò posto, in relazione ai fatti come a ccertat i in sentenza , il Collegio non ravvisa errori di diritto, avendo il Giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi della Corte; 13.si è chiari to , sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, che il decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’indennità di mobilità, previsto dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129, comma 5, giusta il rinvio ad esso operato dallalegge n r . 223 del 1991, art. 7, comma 12, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l’impedimento addotto rispetto all’esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di «forza maggiore» (così di recente Cass. nr. 10744 del 2022 con richiamo di Cass. n. 17404 del 2016, Cass. nr. 12990 del 2018e Cass. nr. 6411 del 2020); 14.a tale insegnamento, si è conformata la pronuncia impugnata; 15.segue il rigetto del ricorso. N ulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata; 16.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma
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