CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 34316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 24058/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.tí [OSCURATO:PERSONA] FALCHI e Grazietta PUDDORI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 124/2019 della Corte di Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 22.5.2019, R.G. n. 22/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava il reclamo che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Nuoro, con la quale era stata respìnta l'opposizione avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che parimenti aveva rigettato la sua impugnativa del licenziamento intimatogli dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per giustificato motivo oggettivo; e condannava, quindi, il reclamante al pagamento delle ulteriori spese del secondo grado, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, come il primo giudice, riteneva che il licenziamento di cui è causa avesse un proprio oggettivo fondamento (consistito nella necessità di rivedere la propria organizzazione di vendita, contenendo anche i costi del personale), sufficiente per escludere comunque un licenziamento ritorsivo, come sostenuto dal lavoratore ricorrente in giudizio. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l'intimata, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole del rigetto della sua impugnativa di licenziamento da lui ritenuto ritorsivo "attraverso la violazione e falsa (applicazione) dell'articolo 18 della legge 300 del 1970 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella fittizia motivazione del licenziamento individuata in una crisi aziendale, consistente in realtà la motivazione vera nella mancata accettazione di condizioni di lavoro retribuite in modo inferiore". 2. Ritiene il Collegio che tale unica censura, così esposta nella sintesi della stessa proposta a pag. 2 del ricorso, debba essere giudicata inammissibile, sotto diversi profili. 2.1. In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 2.2. Ebbene, dopo aver riportato dei passi della motivazione dell'impugnata sentenza (presenti a pag. 6 della stessa), l'impugnante deduce testualmente che: "il predetto punto della Sentenza impugnata, deve essere contestato perché su un presupposto illogico quindi illegittimo ai sensi dell'articolo 360 numero 5) c.p.c. atteso che il decorso del tempo da un fatto certo, il rifiuto del lavoratore a recarsi al lavoro al sabato, rifiuto maturato nel 2013, e la data del licenziamento settembre 2015, escluderebbe in radice la valenza causale della circostanza"; sicché "L'errore logico sotto tale profilo è del tutto evidente", passando perciò ad illustrare tale assunto. 2.3. Nota allora questa Corte che il ricorrente neppure ha individuato un fatto storico (principale o secondario) asseritamente indicato come decisivo per il giudizio, e del quale il giudice di secondo grado avrebbe omesso l'esame. Lo stesso ha piuttosto censurato un ragionamento compiuto dalla Corte territoriale per escludere la natura ritorsiva del licenziamento intimato all'attore dalla controparte datoriale; ragionamento che assume, come si è visto, essere illogico, senza per giunta aver azionato il differente mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per far valere che la motivazione resa a riguardo dalla Corte d'appello sarebbe al di sotto del c.d. "minimo costituzionale". 2.4. Sotto altro profilo, occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. cív., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 2.5. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle pretese attoree, neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse. Al contrario, per giunta, proprio nel primo passo motivazionale richiamato in esordio del motivo in esame a pag. 8 del ricorso, la Corte distrettuale aveva esplicitato che "anche alla luce della predetta documentazione - che effettivamente non risulta esaminata dal primo giudice - deve confermarsi l'assenza di prove in ordine all'invocato licenziamento ritorsivo ...". A sua volta, è lo stesso ricorrente nella propria esposizione dei fatti di causa, a dare conto che anche il Tribunale aveva concluso che: "All'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi che facciano anche solo supporre che l'atto di recesso sia stato ispirato da moventi rítorsivi o discriminatori, ..." (così a pag. 7 del ricorso). In definitiva, perciò, per quello che risulta ex actis, la Corte di merito aveva semplicemente aggiunto argomenti ulteriori, anche sulla base della cennata documentazione, sempre per ribadire la medesima conclusione, e, cioè, che non fosse provata la natura ritorsiva del licenziamento, sostenuta dal lavoratore. Per conseguenza, anche da questo ulteriore punto di vista, il motivo risulta inammissibile. 3. Vuol considerare adesso questa Corte che l'unica doglianza formulata fa valere, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970. 3.1. Occorre a riguardo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cu all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass. civ., sez. un., 28.10.2020, n. 23745). 3.2. Ora, nel motivo in esame - in disparte quanto già detto circa la sua inammissibilità laddove fa riferimento al vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. - la pur dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, vale a dire, di un articolo di legge che reca plurime norme di diritto, dovrebbe essere, come tale, ricondotta al distinto mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 3.3. Sennonché, l'impugnante anzitutto neppure ha specificato quale delle varie previsioni del cit. art. 18 (che si compone di ben 14 commi, recanti alcuni a loro volta più e distinte disposizioni) assume essere stata violata dalla Corte territoriale. Men che meno la censura, anche nel suo pur esteso sviluppo (cfr. pagg. 8-20 del ricorso), contiene tutte le ulteriori indicazioni richieste dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., ai fini della specificità del motivo in questione, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza testé richiamata. 3.4. Deve, infatti, constatarsi che il motivo in esame - a prescindere dal preteso errore logico attribuito alla Corte d'appello (ma ai fini del vizio ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.) -, per il resto si diffonde in proprie osservazioni, prospetta una reiterazione di mezzi istruttori richiesti dal ricorrente in sede di merito, e non ammessi, senza peraltro qui dolersi della loro mancata ammissione, si sofferma lungamente in termini pressoché teorici sulla figura del licenziamento c.d. ritorsivo, e richiama taluni precedenti peraltro di merito, per concludere che: "Non vi è, e non vi può essere prova ulteriore, della ritorsività del licenziamento" (così alla pag. 20 del ricorso), perché, in base a quello che è dedotto in ricorso, si dovrebbe appunto ritenere che il recesso datoriale di natura ritorsiva, da lui sostenuto, era stato senz'altro dimostrato. t).;;,,B&__ okjcq ik) c)i \r1 Ceuett, \)10 )n-c,[OSCURATO:PERSONA]-L. ezsL_ 3.5. Appare in definitiva evidente che qui il ricorrente sollecita in \, realtà una differente valutazione delle risultanze processuali, ovviamente non consentita in questa sede di legittimità. CCQA-1 4. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs