CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
denza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentate protempore, Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] territoriale del Governo di Genova, Fondo dirotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti rappresentatie difesi dall’Avvocatura di Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1049/2024depositata il 26/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Genova per chiedere ilriconoscimento del diritto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso e di ricevere le somme previste, a titolodi provvisionale, per il risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali, conseguenti ai reati di cui era stato vittima per vicendeverificatesi a partire dall’anno 2004, oltre agli importi liquidati a titolo dispese processuali nei vari gradi di giudizio, con riserva di ulteriore richiestadi accesso al Fondo a seguito di un maggiore accertato risarcimento deidanni ovvero, subordinatamente, al fine di ottenere comunque l’indennizzospettante ai sensi della Direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Statimembri dell’Unione Europea di garantire adeguato ed equo indennizzo atutte le vittime (siano esse cittadini o stranieri) di tutti i reati violenti edintenzionali commessi sul territorio della Repubblica Italiana. Lacontroversia nasceva dal rigetto della istanza, presentata in data 30 gennaio2019, con la quale aveva chiesto alla Prefettura di Genova l'accesso al Fondodi rotazione per la solidarietà dei reati di tipo mafioso, istituito con l. n. 512del 1999. [OSCURATO:PERSONA] di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso edei reati intenzionali violenti, infatti, con deliberazione 12 settembre 2019n. 294, protocollata il successivo 9 ottobre 2019, aveva rigettato l'istanzadel signor Favilli, sul presupposto del fatto che la condanna degli imputatiera stata disposta per reati (artt. 629 c.p. e 644 c.p.) non rientranti nellafattispecie di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 512 del 1999 e successivemodificazioni, in quanto non aggravati dall'art. 7 della l. n. 203 del 1991. IlTribunale di Genova, con la sentenza n. 1515/2022, accoglieva la domandadi Favilli e condannava il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], la Prefettura di Genova edil Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, in solidotra loro, al pagamento della somma di € 117.809,51 oltre interessi legalidalla presentazione dell’istanza fino al saldo ed oltre alle spese processuali.Numero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026In particolare, detto Tribunale motivava la decisione di accoglimento sulpresupposto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riqualificarela domanda di Favilli - erroneamente indirizzata ad ottenere l’ammissioneai benefici di cui alla l. n. 512 del 1999, previsti per le vittime di reati di tipomafioso, e non, invece, quelli previsti dalla l. 44 del 1999 - e trasferirla alcomitato competente, ritenendo che l’Amministrazione era tenuta avalutare il contenuto della domanda avendo riguardo alla sostanza dellastessa.2. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], la Prefettura – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e il Fondo di Rotazione per la Solidarietà delle Vittime di Reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionaliviolenti proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] appello di Genova, con la pronuncia n. 1049/2024, accoglieva l’appello,stabilendo la correttezza del provvedimento di diniego del beneficio richiestoin ragione della circostanza che l’Amministrazione non poteva, sulla basedella normativa vigente, modificare la istanza o concedere un beneficio aldi fuori delle disposizioni di legge.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso detta sentenzadella Corte di appello, formulando due motivi di impugnazione.4. Resisteva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministerodell’[OSCURATO:SOCIETA], la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova, ildelle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti,depositando controricorso.5. Le parti depositavano memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. inrelazione al combinato disposto delle norme di cui alle leggi n. 512 del 1999,Numero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026n. 44 del 1999, di quelle di cui alla Direttiva 2004/80/CE, del d.lgs n. 204del 2007 e della l. n. 10 del 2011 e seguenti (l. n. 122 del 2016 e l. n. 205del 2017). In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appelloha obliterato totalmente la Direttiva CE n. 80 del 2004, non ritenendoladirettamente applicabile nel nostro ordinamento, senza considerare la l. n.10 del 2011, che ha disposto l’unificazione del Fondo favore delle vittime direati mafiosi con il Fondo delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.Inoltre, il ricorrente sottolinea che il titolo per richiedere il ristoro è maturatosolo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dellepersone di cui era rimasto vittima, avvenuto nel dicembre 2018, con laconseguente piena applicazione di tutte le norme entrate in vigoresuccessivamente alla citata l. n. 512. Pertanto, secondo la prospettazionedifensiva, la sentenza impugnata è affetta da nullità e contraddittorietà perviolazione della Direttiva CE n. 80 del 2004 e delle successive normeintrodotte nel nostro ordinamento, rispetto a quelle anteriori invocate dallaCorte d’Appello, di grado inferiore rispetto a quelle promananti dalla stessaDirettiva CE 80/2004.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. relativo alla domanda del ricorrenteindirizzata ad ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla l. n. 512 del 1999,previsti per le vittime di reati di tipo mafioso, e non, invece, quelli previstidalla l. 44 del 1999, rispetto alla quale la Corte di appello afferma che “èpacifico che il Favilli non sia stato vittima di reato di stampo mafioso; - checiononostante egli ha scientemente chiesto l’applicazione di tale normativa,non avendo neppure dedotto alcuna sorta di errore, ed avendo ribadito talevolontà in tutte le sedi”. In particolare, il ricorrente richiama la motivazionedel giudice di primo grado - dopo avere precisato di avere corretto la propriadomanda riconoscendo l’errore e di averla inviata al Fondo di rotazione perla solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,Numero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’usura e dei reati intenzionali violenti - per dedurre che “Nelprovvedimento, quindi, l’Amministrazione non ha motivato il rigetto né, inparticolare, lo ha giustificato alla luce delle osservazioni presentate dacondanna non corrispondevano a quelli previsti dalle norme in base allequali era stata presentata l’istanza, come se la precisazione di Favilli nonfosse intervenuta. Appare di solare evidenza, pertanto, come anche sottotale aspetto la Corte abbia errato non avendo preso assolutamente inconsiderazione tutte le motivazioni dell’appellata sentenza del Giudice diprimo grado”.3. I due motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e vanno respinti in ragione della loro infondatezza.4. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello,limitandosi a contestare la parte della pronuncia relativa all’applicazionedella direttiva unionale sotto il profilo della creazione di un Fondo unico,deducendo che ciò avrebbe reso irrilevante le modalità di accesso allo stessoil ricorrente nulla rileva in merito alla normativa applicabile alla fattispecieconcreta rappresentata dallo stesso ricorrente, limitandosi a dedurre diessere stato vittima di reati di estorsione ed usura, seppure non di stampomafioso, senza ulteriori precisazioni in ordine alla domanda presentata edal suo contenuto, omettendo di confrontarsi con la statuizione della Cortedi appello che ha affermato “la correttezza del provvedimento di diniego delbeneficio richiesto; essendo comunque fondate le eccezioni di decadenza,neppure contestate”. La Suprema Corte, secondo un orientamentoconsolidato, ha affermato che “Qualora la decisione di merito si fondi su diuna pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniNumero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, n. 5102 del26.2.2024). Ciò appare rilevante nella misura in cui, anche a prescindereda quanto richiesto nella domanda presentata, tuttavia, in applicazionedell’art. 13, comma 3, della l. n. 44 del 1999, il ricorrente avrebbe dovutopresentare la domanda, a pena di decadenza “entro il termine di 5((cinqueanni)) dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato haconoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a farritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalitàindicate negli articoli precedenti”, mentre la domanda è stata presentata indata 30.1.2019, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale dicondanna. L’art. 17 del d.P.R. n. 60 del 2014 prevede, inoltre, che “1. Ladomanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 dellalegge 23 febbraio 1999, n. 44 è presentata, salvo quanto previstodall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena didecadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovverodalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminarisono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a undelitto commesso per finalità estorsive. 2. Per la concessione del mutuoprevisto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per lapresentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data delladenuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delleindagini”. È sufficiente tale valutazione per ritenere privo di ogni interesseogni altro accertamento ed irrilevante la dedotta riqualificazione delladomanda per l’applicazione della l. n. 44 del 1999, risultando il ricorrentevittime di reati quali usura ed estorsione, prive di connotazioni mafiose.L’unificazione del Fondo, peraltro, ha mantenuto la distinzione tra accessoal Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati ditipo mafioso ed accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanteNumero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, prevedendo presupposti econseguenze diverse. La richiesta di riqualificazione della domanda appareirrilevante ai fini del contrasto in essere tra le parti, poiché è indubitabileche la fattispecie in esame avrebbe comportato l’applicazione del secondoprocedimento, con l’applicazione della relativa normativa, tra cui la normacitata che prevede la decadenza. Il ricorrente non ha tenuto conto di questoprofilo nel ricorso e ha continuato, anche in sede contenziosa, a chiedere lacondanna del “Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del Ministro pro temporee/o il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso, istituito presso il Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] dall'art. 1 della L. n.512/1999” (vds. atto di citazione in primo grado riportato nel ricorso),invocando la normativa che ha esteso la disciplina del Fondo in viageneralizzata in attuazione della diretta unionale sopra richiamata.Pertanto, non è condivisibile né la interpretazione di una immediataapplicazione della direttiva 2004/80/CE, avendo demandato quest’ultima ladisciplina applicativa alla legislazione nazionale, né quella di unaindifferenziata ed univoca applicazione in via generale del Fondo, a secondadei benefici richiesti per le vittime della mafia ovvero per quelle di richiesteestorsive o usura. I due benefici, infatti, sono distinti e sono collegati adiversi presupposti, con diversi esiti, che li rende non sovrapponibili ecomunque settoriali, pur in presenza del Fondo unico regolato dal d.P.R. n.60 del 2014. La direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, puravendo ispirato il legislatore nazionale, ha introdotto un sistema europeovolto a garantire che le vittime di reati intenzionali violenti abbiano accessoa un indennizzo equo e adeguato, anche nei casi transfrontalieri, ossiaquando il reato è commesso in uno Stato membro diverso da quello diresidenza della vittima, imponendo un livello minimo di tutela, lasciandoagli ordinamenti nazionali la definizione concreta di requisiti e importi. Illegislatore nazionale si è adeguato totalmente con la l. n. 122 del 2016 e,in particolare, con l’art. 11 ed i decreti ministeriale attuativi del 2017, maNumero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026ciò non ha comportato il venir meno della disciplina settoriale relativa aireati per mafia ovvero ai reati estorsivi o di usura, la cui normativa rimanein vigore ed è applicabile alla controversia in argomento. La Corte di appelloha dato atto dell’intervento del legislatore nazionale “con le leggi 7 luglio2016 n. 122 – e con il d.m. attuativo d.m. 31 agosto 2017 - e 20 novembre2017 n. 167 – il cui art. 6, 2° comma, ha esteso l'indennizzo previsto dallal. 112/2016 alle vittime di un reato intenzionale violento commessosuccessivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore dellamedesima legge 122/16”, ma nello stesso tempo ha precisatocorrettamente che “La domanda formulata dal Favilli era, invece,specificamente indicata come proposta ai sensi della legge 512/99, ovverosecondo una normativa speciale adottata dallo Stato Italiano, in viaautonoma e antecedente alla direttiva, per le vittime dei reati di stampomafioso. Come insegnato dalla Suprema Corte «i requisiti soggettivi previstidalla legge 512 del 1999, i quali sono non solo differenti, per esseredifferenziate le posizioni giuridiche rispettivamente fondate), ma comunquedel tutto indipendenti, da quelli previsti dalle altre normative di provvidenzea favore di vittime di delitti di pari o analoga gravità”, concludendo nel sensoche “l’articolo 2 comma 6 sexies d.l. 210/225 ( legge 10/2011) ha unificatola struttura organizzativa del Fondo, ma ha lasciato invariate le distinteprocedure per accedere alle due diverse misure: una per i reati mafiosi;l’altra per le estorsioni e l’usura, con diversi presupposti; comeespressamente previsto dal reg. 60/2014; che i fondi attengono a diversemisure: risarcimento per i reati mafiosi; l’accesso a un mutuo decennale ainteressi zero per il rilancio dell'attività economica in un contesto di legalitàper le vittime di usura”.5. Pertanto, il ricorso va respinto.6. Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 5522/2025Numero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 25078/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli altriaccessori di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, in data 23.6.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]