CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 MIRJAND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di B logna con la sentenza impugnata ha confermato la k t-t/N decisione del Tribunale di n che aveva riconosciuto BEQARAII Mirjand colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge ed inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti sulla persona del ricorrente in quanto non preceduti dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art.114 disp.att. c.d.s. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge con riferimento al riconoscimento della ipotesi aggravata di cui al comma 2 bis della predetta disposizione, non essendo stata accertata la rilevanza causale della condotta del prevenuto ai fini del verificarsi del sinistro a fronte della riconosciuta condotta colposa del conducente antagonista. 3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Sotto un primo profilo del tutto infondato è il motivo di ricorso afferente la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art.186 Codice della Strada avendo il giudice di appello fornito adeguata motivazione del proprio convincimento, in particolare rappresentando la sussistenza di relazione causale tra la grave condizione di alterazione psico fisica del prevenuto e la incapacità di arrestare la marcia a fronte di un ostacolo prevedibile e comunque di agevole avvistamento (autobus in sosta), tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che legittima la ricorrenza della aggravante contestata anche in presenza di un concorso di colpa (sez.4, 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv.271557). Manifestamente infondato e privo di autosufficienza è poi il primo motivo di ricorso a fronte della ritenuta tardività dell'eccezione concernente il mancato avviso al conducente da sottoporre ad esame alcolemico ai sensi dell'art.114 disp.att. cod. della strada, essendo stata la stessa articolata soltanto nei motivi di appello trattandosi di nullità a regime intermedio che, essendosi verificata nel corso delle indagini, andava dedotta prima della pronuncia della sentenza in primo grado (SU, n.5396 del 29/01/2015, Bianchi). Su) punto l'articolazione è priva di confronto con quanto argomentato dal giudice Atrettuale, e comunque difetta di autosufficienza atteso che il ricorrente assume di avere sollevato l'eccezione nella discussione orale al termine del giwizio di primo grado, ma della stessa non vi è traccia nel verbale di udienza. Invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod.proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (sez.5, n.5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv.280419-01) 1non potendosi il ricorrente limitare ad assumere, in termini del tutto generici, l'avvenuto adempimento di un onere in assenza di qualsiasi allegazione, ovvero specifica indicazione dell'atto con il quale tale adempimento sia stato assolto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]