Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16408/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1967; avverso la sentenza del 1° dicembre 2020 del Giudice di Pace di Viggiano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Viggiano; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace di Viggiano, preso atto della sopravvenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere non solo nei confronti di quest'ultimo, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] coimputato del reato di percosse (reciproche) contestato ad entrambi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con atto depositato il 12 gennaio 2021, proponeva appello, deducendo la natura soggettiva e la logica intrasmissibilità della causa di estinzione rilevata dal giudice.

Il Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 2024, rilevava l'inappellabilità della sentenza impugnata e, qualificando l'appello in ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va doverosamente rilevata la correttezza della qualificazione prospettata dal Tribunale remittente, che, rilevata la non appellabilità del provvedimento impugnato e preso atto della manifestata voluntas impugnationis e dell'impugnabilità della sentenza appellata (art. 36 d.

Igs. n. 274 del 2000), ha correttamente qualificato l'appello proposto in termini di ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234).

2. Ciò considerato, banalmente, l'efficacia estintiva dell'evento morte (art.150 cod. pen.), proprio in quanto fondata sul principio di personalità della responsabilità penale, non ha effetti espansivi sull'eventuale coimputato, essendo del tutto irrilevante, proprio in ragione della natura soggettiva della predetta causa d'estinzione, qualsiasi rapporto eventualmente esistente con le ulteriori posizioni processuali.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Viggiano, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Viggiano, diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1967; avverso la sentenza del 1° dicembre 2020 del Giudice di Pace di Viggiano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Viggiano; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace di Viggiano, preso atto della sopravvenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere non solo nei confronti di quest'ultimo, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] coimputato del reato di percosse (reciproche) contestato ad entrambi. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con atto depositato il 12 gennaio 2021, proponeva appello, deducendo la natura soggettiva e la logica intrasmissibilità della causa di estinzione rilevata dal giudice. Il Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 2024, rilevava l'inappellabilità della sentenza impugnata e, qualificando l'appello in ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va doverosamente rilevata la correttezza della qualificazione prospettata dal Tribunale remittente, che, rilevata la non appellabilità del provvedimento impugnato e preso atto della manifestata voluntas impugnationis e dell'impugnabilità della sentenza appellata (art. 36 d. Igs. n. 274 del 2000), ha correttamente qualificato l'appello proposto in termini di ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234). 2. Ciò considerato, banalmente, l'efficacia estintiva dell'evento morte (art.150 cod. pen.), proprio in quanto fondata sul principio di personalità della responsabilità penale, non ha effetti espansivi sull'eventuale coimputato, essendo del tutto irrilevante, proprio in ragione della natura soggettiva della predetta causa d'estinzione, qualsiasi rapporto eventualmente esistente con le ulteriori posizioni processuali. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Viggiano, in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Viggiano, diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Così
Sentenza Cassazione n. 16408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris