Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2006
ECLI:EU:T:2006:253
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑210/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA] — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persona individualmente interessata — Carattere selettivo — Obbligo di motivazione — Esame diligente e imparziale»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, secondo e quarto comma, CE)
3.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Art. 87, n. 1, CE)
4.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione
(Artt. 6 CE, 87, n. 1, CE e 88, nn. 2 e 3, CE)
5.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione
(Art. 87, n. 1, CE)
6.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni al termine della fase preliminare di esame
contro un’ecotassa settoriale
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 253 CE)
7.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Artt. 87, n. 1, CE e 91 CE)
8.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase contraddittoria
(Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 4, e 13, n. 1)
9.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Procedimento amministrativo — Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] — Esame diligente e imparziale delle
denunce
(Art. 88, n. 3, CE)
1.
La circostanza che un’associazione d’imprese abbia depositato una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato presso la
[OSCURATO:PERSONA] ed espresso il desiderio di intervenire nel procedimento in qualità di parte interessata ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE non basta a conferirle, in quanto tale, la legittimazione ad agire che le consenta di proporre un ricorso di annullamento
avverso la decisione impugnata di non avviare il procedimento d’indagine formale. In particolare, il fatto che tale denuncia,
unitamente ad altre, abbia condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare il provvedimento statale nella decisione impugnata, non permette
di assimilare tale associazione ad un negoziatore la cui posizione sia stata pregiudicata da tale decisione.
(v. punto 46)
2.
Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dall’art. 88 CE devono essere distinte, da una parte,
la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dal n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla
[OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altra,
la fase di esame prevista dal n. 2 dello stesso articolo. Solamente nell’ambito di quest’ultima, diretta a consentire alla
[OSCURATO:PERSONA] di essere completamente edotta sul complesso dei dati del problema, il Trattato pone a carico della [OSCURATO:PERSONA]
l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni.
Qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con una decisione
adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali
garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi
al giudice comunitario. Per tali motivi, questi dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una decisione del
genere, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso, proponendo il ricorso
stesso, miri a far salvaguardare i diritti procedurali che esso trae da quest’ultima disposizione. Orbene, gli interessati
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che possono quindi, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, proporre ricorsi d’annullamento,
sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione dell’aiuto, vale a dire in
particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.
Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale,
il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far
ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve allora provare di avere una qualità particolare, vale a dire che la decisione
lo concerne a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque
altro e, quindi, lo identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione. È quanto avviene,
in particolare, nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dall’aiuto oggetto
della decisione controversa.
È pertanto ricevibile il ricorso di un’associazione d’imprese che contesta la fondatezza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di non sollevare obiezioni al termine del procedimento preliminare di indagine, contro un provvedimento statale, qualora tale
provvedimento possa incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato. In un caso del genere,
l’associazione è legittimata a far valere uno qualsiasi dei motivi di illegittimità elencati all’art. 230, secondo comma,
CE, e non soltanto quello vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale.
(v. punti 49-54, 68)
3.
Per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, una misura deve in particolare essere tale da conferire
un vantaggio selettivo, a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Tale articolo ha infatti
ad oggetto gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza «favorendo talune imprese o talune produzioni». A
tale proposito, questa norma non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura di sgravio degli oneri che
gravano normalmente su un’impresa, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti. Ne deriva che né il carattere fiscale
né lo scopo economico o sociale o gli obiettivi di protezione dell’ambiente o della sicurezza delle persone, eventualmente
perseguiti con una tale misura, bastano a farla escludere dall’applicazione del citato articolo.
Nel controllare il carattere selettivo di una misura, il giudice comunitario verifica se la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto giustamente
che la differenziazione tra imprese, in materia di vantaggi o di oneri, introdotta dalla misura considerata rientri nella
natura o nella struttura del sistema generale applicabile. Se tale differenziazione si fonda su altre finalità rispetto a
quelle perseguite dal sistema generale, la misura di cui trattasi è in via di principio considerata soddisfare la condizione
di selettività prevista dall’art. 87, n. 1, CE.
(v. punti 105-107)
4.
Una tassa ambientale o ecotassa è una misura fiscale autonoma caratterizzata dalla sua finalità ambientale e dalla sua base
imponibile specifica. Essa prevede l’imposizione di taluni beni o servizi al fine di includere i costi ambientali nel loro
prezzo e/o di rendere i prodotti riciclati più competitivi e di orientare i produttori e i consumatori verso attività più
rispettose dell’ambiente. [OSCURATO:PERSONA] membri – che allo stato attuale del diritto comunitario conservano, in mancanza di coordinamento
in tale settore, la loro competenza in materia di politica ambientale – sono legittimati ad istituire ecotasse settoriali,
al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali. [OSCURATO:PERSONA] membri sono in particolare liberi, nell’ambito di una ponderazione
dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza
i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa.
Ne deriva, in linea di principio, che la circostanza che un’ecotassa costituisca una misura circoscritta, che ha ad oggetto
alcuni beni o servizi specifici e non è riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all’insieme delle attività
analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette da sola di ritenere che le attività analoghe, non
assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo. In particolare, il mancato assoggettamento di tali attività
analoghe ad un’ecotassa imposta su taluni prodotti specifici non può essere assimilato ad una misura di sgravio fiscale in
deroga al sistema di oneri gravanti normalmente sulle imprese, posto che un’ecotassa si caratterizza appunto per l’ambito
di applicazione e la finalità che le sono propri, e perciò non può essere ricondotta a nessun sistema generale.
In tale contesto giuridico, siccome le ecotasse costituiscono per loro natura misure specifiche adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
nell’ambito delle loro politiche ambientali, settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato,
prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE. Infatti, il detto articolo prevede
che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri
che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.
Peraltro, nel controllare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88,
n. 2, CE, il Tribunale deve limitarsi, in considerazione dell’ampio potere discrezionale di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione
dell’art. 88, n. 3, CE, a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti
presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali
fatti, nonché l’assenza di sviamento di potere.
(v. punti 114-118)
5.
Nell’ambito della valutazione alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di un’ecotassa istituita da uno
Stato membro, che grava in linea di principio sulla commercializzazione degli aggregati vergini – vale a dire materiali granulari
di prima estrazione impiegati nell’edilizia e nei lavori pubblici – ed è diretta a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati
o ad altri materiali di sostituzione rispetto agli aggregati vergini, a promuovere un utilizzo razionale degli aggregati vergini
e a garantire l’internalizzazione dei costi ambientali dell’estrazione dei granulati oggetto della tassa in conformità del
principio «chi inquina paga», non comporta elementi di aiuto di Stato il fatto che i materiali commercializzati per un uso
diverso da quello degli aggregati non rientrino nel settore assoggettato alla suddetta tassa. Infatti, l’esenzione di tali
materiali non presenta alcun carattere derogatorio rispetto al sistema dell’ecotassa considerata. In particolare, la decisione
di istituire un’ecotassa nel solo settore degli aggregati – e non in modo generale nel complesso dei settori di coltivazione
delle cave e delle miniere aventi lo stesso impatto sull’ambiente che ha l’estrazione degli aggregati – rientra nella competenza
dello Stato membro interessato di stabilire le sue priorità in materia di politica economica, fiscale e ambientale. Una tale
scelta, anche se motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette
quindi di mettere in dubbio la coerenza dell’ecotassa con gli obiettivi ambientali perseguiti.
Inoltre, lo Stato membro interessato è legittimato, nell’ambito della sua politica ambientale, a determinare liberamente i
materiali da usare come aggregati che ritiene opportuno tassare e a escludere, in considerazione degli obiettivi ambientali
perseguiti, dall’ambito di applicazione dell’ecotassa taluni materiali, anche quando sono impiegati come aggregati dopo la
loro estrazione, nei limiti in cui, alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti, l’esenzione di tali materiali permette
il loro impiego come surrogati degli aggregati vergini oggetto dell’ecotassa e può in tal modo contribuire ad una razionalizzazione
dell’estrazione e dell’impiego di questi ultimi.
Infine, l’assoggettamento all’ecotassa di certi materiali non idonei ad essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi può ragionevolmente
rispondere all’obiettivo dell’ecotassa di internalizzare i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini
qualora il suo importo corrisponda approssimativamente ai costi ambientali medi collegati all’estrazione degli aggregati.
L’assoggettamento dei prodotti derivati dall’estrazione di materiali non rimpiazzabili con prodotti di sostituzione può anch’esso
giustificarsi con il principio «chi inquina paga», nonché con l’obiettivo dell’ecotassa di incoraggiare un’estrazione ed un
trattamento più razionali degli aggregati, in modo da ridurre la proporzione di aggregati di qualità inferiore.
(v. punti 124, 127-128, 130, 135-137, 139)
6.
L’esigenza di motivazione di una decisione adottata in materia di aiuti di Stato non può essere determinata in funzione dell’interesse
ad essere informato del solo Stato membro a cui tale decisione è rivolta. In particolare, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], quando
approva una misura al termine della fase preliminare di esame prevista dall’art. 88, n. 3, CE, esporre in modo sommario i
principali motivi di tale decisione di approvazione, al fine di consentire ai terzi interessati di conoscere la sua giustificazione
e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso avverso la detta decisione per avvalersi dei diritti procedurali che sono
loro conferiti dall’art. 88, n. 2, CE.
Per quanto riguarda, più specificamente, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiusura del procedimento preliminare d’indagine
che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad esporre adeguatamente
al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti
a dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere posizione su elementi che
sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari.
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni al termine della fase preliminare di esame nei confronti di un’ecotassa
settoriale, decisione che esponga succintamente le considerazioni essenziali su cui si fonda, non può essere considerata inficiata
da un difetto di motivazione nei confronti di un’associazione denunciante che raggruppa operatori economici avveduti, tenendo
in considerazione la libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare la loro politica fiscale e ambientale ricorrendo all’imposizione
di un’ecotassa.
(v. punti 142-143, 146)
7.
Poiché un’ecotassa sulla commercializzazione degli aggregati, che colpisce i prodotti e non i redditi dei produttori, costituisce
una tassa indiretta, regolata in quanto tale dalla tassazione nel paese di destinazione, in conformità dell’art. 91 CE, l’esenzione
di cui si giovano gli esportatori è giustificata dalla logica interna del sistema fiscale, cosicché non può essere considerata
idonea a conferire un vantaggio selettivo agli esportatori e sfugge all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
Conferendo una siffatta esenzione, lo Stato membro interessato si avvale della sua facoltà di privilegiare le considerazioni
collegate alla struttura del regime fiscale considerato, rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti, restando invece irrilevante
la circostanza che altri [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino scelte diverse.
(v. punti 151-153)
8.
L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in via preliminare un eventuale aiuto illegittimo con lo Stato membro interessato,
se del caso chiedendogli informazioni, non può esentare tale istituzione dall’obbligo di avviare il procedimento d’indagine
formale, in particolare se, alla luce delle informazioni ottenute, permangono serie difficoltà di valutazione della misura
considerata. Un tale obbligo risulta infatti direttamente dall’art. 88, n. 3, CE, ed è del resto espressamente confermato
dal combinato disposto dell’art. 4, n. 4, e dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione
dell’articolo [88 CE], quando la [OSCURATO:PERSONA] constata, dopo un esame preliminare, che la misura illegittima suscita dubbi
in merito alla sua compatibilità.
Infatti, il procedimento dell’art. 88, n. 2, CE risulta indispensabile quando la [OSCURATO:PERSONA] incontra serie difficoltà per
valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] può quindi limitarsi alla fase preliminare di cui
all’art. 88, n. 3, per adottare una decisione favorevole a una misura statale solo se essa è in grado di acquisire, al termine
di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se essa è qualificata
come aiuto, che è compatibile con il mercato comune. Se invece questo primo esame ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a convincersi
del contrario, o non le ha consentito di risolvere tutti i problemi sollevati dalla valutazione della compatibilità della
misura considerata con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve munirsi di tutti i pareri necessari e iniziare, a tale scopo,
il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto dell’interesse dello Stato membro interessato ad ottenere una decisione
rapidamente non permette di per sé di presumere che tale istituzione si sia fondata su criteri diversi rispetto a quello relativo
alla mancanza di serie difficoltà di valutazione per decidere di non avviare il procedimento d’indagine formale.
(v. punti 165-166, 168)
9.
Quando i terzi interessati hanno sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] denunce relative a provvedimenti statali che non erano stati
oggetto di una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato relative
agli aiuti di Stato tale istituzione è tenuta, nell’ambito della fase preliminare prevista da detta disposizione, a procedere
ad un esame diligente ed imparziale delle denunce.
In mancanza di qualsiasi altro indizio, la circostanza che la decisione impugnata sia stata adottata rapidamente non consente
da sola di affermare che vi è stata un’istruttoria insufficiente.
(v. punti 177-178)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
13 settembre 2006 (
*
)
«Aiuti di Stato – Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA] – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persona individualmente interessata – Carattere selettivo – Obbligo di motivazione – Esame diligente e imparziale»
Nella causa T‑210/02,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Lanark ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dall’avv. L. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. Flett e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalle sig.re T. Harris e R. Caudwell, in qualità di agenti,
assistite inizialmente dalle sig.re J. Stratford e M. [OSCURATO:PERSONA], barristers, successivamente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def.,
relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 – [OSCURATO:PERSONA]/Tassa sugli aggregati,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], N.J. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA] è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel [OSCURATO:PERSONA]. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave.
2
Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi
possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il
cemento (il che permette di ottenere il calcestruzzo) o il bitume. Taluni materiali naturalmente granulosi come la sabbia
e la ghiaia possono essere ottenuti tramite vagliatura. Altri materiali, come la roccia dura, devono essere frantumati prima
della vagliatura. Gli aggregati utilizzati per diversi usi devono rispondere alle specifiche corrispondenti e le proprietà
fisiche del materiale d’origine determinano se esso si confà all’impiego voluto. Così, le specifiche per i terrapieni sono
meno stringenti di quelle per i sottofondi stradali, che a loro volta lo sono meno di quelle per le superfici ad uso intensivo
come la pavimentazione stradale o le massicciate ferroviarie. Una più grande varietà di materiali può essere utilizzata come
aggregati per gli usi in cui le sollecitazioni sono minori, mentre i materiali che rispondono alle sollecitazioni più elevate
sono meno numerosi.
[OSCURATO:PERSONA] 2001
3
Gli artt. 16‑49 della seconda parte del [OSCURATO:PERSONA] 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la «legge») ed
i suoi allegati 4‑10 istituiscono un’[OSCURATO:PERSONA] (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l’«AGL» o la «tassa») nel [OSCURATO:PERSONA].
4
Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento
di esecuzione della legge.
5
La legge è stata modificata dagli artt. 129‑133 e dall’allegato 38 del [OSCURATO:PERSONA] 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002).
Le disposizioni così modificate prevedono esenzioni a favore degli scarti (spoils) che derivano dall’estrazione di taluni
minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino. Peraltro, esse aggiungono un periodo transitorio
per l’introduzione della tassa in [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
6
L’AGL è applicata nella misura di sterline inglesi (GBP) 1,60 per tonnellata di aggregati che costituiscono oggetto di sfruttamento
commerciale (art. 16, n. 4, della legge).
7
L’art. 16, n. 2, della legge come modificata dispone che l’AGL è dovuta non appena un quantitativo di aggregati assoggettati
costituisce oggetto di uno sfruttamento commerciale nel [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati sia quelli estratti nel [OSCURATO:PERSONA].
8
L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione permette a chi commercializza gli aggregati soggetti alla tassa di
beneficiare di uno sgravio fiscale quando sono esportati o trasportati fuori del [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere altro trattamento.
9
L’art. 17, n. 1, della legge come modificata così dispone:
«Nella presente parte, “aggregati” designa (fatto salvo l’art. 18 infra) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i
materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati».
10
L’art. 17, n. 2, della legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se ne è espressamente esentato;
se è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione; se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati,
o se, alla data di entrata in vigore della legge, non si trova nel suo luogo di origine.
11
L’art. 17, nn. 3 e 4, della legge come modificata prevede taluni casi di esenzione dalla tassa.
12
Peraltro, l’art. 18, nn. 1, 2 e 3, della legge come modificata designa i processi esentati dalla tassa e i materiali che godono
di tale esenzione.
Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale
13
Con lettera del 24 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una denuncia (in prosieguo: la «prima denuncia) proveniente da
due imprese che non avevano alcun legame con la ricorrente e che chiedevano che la loro identità non fosse rivelata allo Stato
membro interessato, in conformità dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità
di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). I denuncianti ritenevano in buona sostanza che costituissero
aiuti di Stato l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL, l’esenzione delle esportazioni e le
deroghe riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord.
14
Con lettera del 20 dicembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il regime
di aiuto di Stato denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord».
15
Con lettera del 6 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato una sintesi della prima denuncia a tale Stato membro e lo ha
invitato, da una parte, a presentare le proprie osservazioni su tale denuncia e, dall’altra, a fornire supplementi di informazione
sull’AGL, cosa che esso ha fatto con lettera del 19 febbraio 2002.
16
L’11 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro l’AGL dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales),
[OSCURATO:PERSONA] [Tribunale di secondo grado d’Inghilterra e del Galles]. Essa faceva valere in particolare la violazione
delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha respinto il
ricorso, autorizzando la ricorrente ad interporre appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Galles)[Corte d’appello
d’Inghilterra e del Galles]. A seguito dell’appello effettivamente interposto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal ha ordinato
la sospensione del procedimento, tenendo conto della proposizione del presente ricorso dinanzi al Tribunale.
17
Con lettera del 15 aprile del 2002 la ricorrente aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA] contro
l’AGL (in prosieguo: la «denuncia della ricorrente»). Essa faceva valere, in sostanza, che l’esclusione di taluni materiali
dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe
riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, notificate dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA], esse sarebbero incompatibili con il mercato comune.
Decisione impugnata
18
Il 24 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni contro l’AGL (in prosieguo: la «decisione
impugnata»).
19
Il 2 maggio 2002 la decisione impugnata è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] e le è stata notificata
formalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 27 giugno 2002.
20
Nella sua decisione (‘considerando’ 43), la [OSCURATO:PERSONA] considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime
fiscale. Peraltro, essa ritiene che l’esenzione accordata all’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, che è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA], sia
compatibile con il mercato comune.
21
Nel descrivere l’ambito di applicazione dell’AGL, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in sostanza, che tale tassa sarà prelevata sugli
aggregati vergini, «definiti come aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima
estrazione» e composti «di frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stato grezzo o dopo
trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura» (‘considerando’ 8 e 9). Quanto
ai materiali esclusi e agli obiettivi perseguiti, essa indica nei ‘considerando’ 11-13 della decisione impugnata:
«L’AGL non sarà riscossa su materiali che sono sottoprodotti o scarti di altri processi. Secondo le autorità britanniche,
figurano tra tali materiali gli scarti di scisto e di caolino, lo sterile, le ceneri, le scorie generate dagli altiforni,
gli scarti di vetro e di gomma. Allo stesso modo, essa non colpirà gli aggregati riciclati, categoria in cui rientrano le
rocce, sabbie e ghiaie che sono state oggetto di almeno un primo utilizzo (generalmente nel settore dell’edilizia e dei lavori
pubblici).
Secondo le autorità britanniche, l’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL mira ad incoraggiare
il loro impiego in quanto materiali da costruzione e a ridurre l’estrazione eccessiva di aggregati vergini, incoraggiando
così una gestione razionale delle risorse.
Le proiezioni iniziali delle autorità britanniche fanno assegnamento sull’ipotesi che l’AGL permetterà di ridurre il volume
della domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate per anno in media, da riferire ad una domanda annuale nel [OSCURATO:PERSONA] dell’ordine di 230-250 milioni di tonnellate».
22
Per quanto riguarda la valutazione relativa all’ambito di applicazione dell’AGL, la decisione impugnata così recita nei ‘considerando’
29 e 31:
«[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’AGL colpirà soltanto lo sfruttamento commerciale di rocce sabbie, e ghiaie utilizzate in quanto
aggregati. Essa non colpirà tali materiali se sono usati per altri fini. L’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini.
L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)
né sugli aggregati riciclati. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’AGL riguardi soltanto taluni settori di attività
e talune imprese. Essa nota dunque che occorre valutare se l’ambito di applicazione dell’AGL sia giustificato dalla logica
e dalla struttura del sistema fiscale.
(…) [I]l [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio della sua libertà di determinare il proprio regime fiscale nazionale, ha
concepito l’AGL in modo da massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli
aggregati vergini e da promuovere un uso razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. I danni ambientali
rappresentati dall’estrazione degli aggregati, che il [OSCURATO:PERSONA] intende limitare mediante l’AGL, comprendono le immissioni
sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo».
23
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce, nel ‘considerando’ 32, che «l’AGL è una tassa specifica, il cui ambito di applicazione è molto limitato,
definito dallo Stato membro in funzione delle caratteristiche proprie del settore di attività interessato» e che «[l]a struttura
e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili
per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento
delle rocce, ghiaie e sabbie che risultano dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi
diversi».
24
Per quanto riguarda l’esenzione degli aggregati esportati senza aver subito alcuna trasformazione sul territorio del [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata afferma quanto segue al ‘considerando’ 33:
«(…) una tale soluzione si giustifica per il fatto che gli aggregati possono essere esentati nel [OSCURATO:PERSONA] se sono utilizzati
nei processi di fabbricazione esentati (ad esempio la produzione del vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di
pesticidi). Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del
loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e
per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione
all’interno del [OSCURATO:PERSONA]».
25
[OSCURATO:PERSONA] così conclude nel ‘considerando’ 34:
«[È] nella natura e nella sistematica di una tale tassa che essa non sia applicabile agli aggregati secondari, né agli aggregati
riciclati. L’imposizione di una tassa sull’estrazione di aggregati vergini contribuirà alla diminuzione dell’estrazione di
aggregati primari, a quella dell’impiego di risorse non rinnovabili e delle conseguenze dannose per l’ambiente. [OSCURATO:PERSONA]
è quindi dell’avviso che i vantaggi che possono generarsi a beneficio di talune imprese a seguito della determinazione dell’ambito
di applicazione dell’AGL siano giustificati dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale».
Procedimento
26
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
27
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa sia trattata
secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Il 30 luglio 2002 il
Tribunale ha respinto tale domanda.
28
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2002, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire
nel procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 28 novembre 2002 il presidente della Seconda
Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. La parte interveniente ha depositato la propria memoria e le altre parti
hanno depositato le loro osservazioni in merito nei termini impartiti.
29
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale senza procedere
ad istruttoria. Le parti hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale e hanno prodotto i documenti richiesti nei termini
impartiti.
30
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 13 dicembre
2005.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
31
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata, salvo nella parte in cui esamina l’esenzione accordata all’[OSCURATO:PERSONA] del Nord;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
32
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
33
Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità formale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso. Essa sostiene
che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
34
[OSCURATO:PERSONA] afferma che una decisione come la decisione impugnata, che approva un regime di aiuto, costituisce un atto
normativo di portata generale. Secondo il criterio classico del nesso individuale (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa
C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677) la ricorrente non sarebbe quindi individualmente interessata
dalla decisione di non sollevare obiezioni al termine del procedimento preliminare di indagine stabilito dall’art. 88, n.
3, CE.
35
In particolare, la ricorrente non avrebbe dimostrato che almeno uno dei suoi membri era individualmente interessato dalla
decisione impugnata.
36
Nel suo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che quando essa decide, come nel caso di specie, di non avviare il procedimento
d’indagine formale, per stabilire l’esistenza di un nesso individuale, occorra dimostrare che la situazione concorrenziale
di un membro della ricorrente è pregiudicata dall’aiuto di cui trattasi. Essa di fonda sulle sentenze del Tribunale 5 giugno
1996, causa T‑398/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑477, punti 43 e 50); 16 settembre 1998, causa T‑188/95,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3713, punti 60‑65), e 21 marzo 2001, causa T-69/96, [OSCURATO:PERSONA]‑und
Lagerhaus e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1037, punto 41).
37
Nella controreplica la [OSCURATO:PERSONA] considera in definitiva che il criterio applicabile ai fini della valutazione del nesso
individuale è quello del pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente, sia nel caso di una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni sia in quello di una decisione finale adottata al termine del procedimento d’indagine
formale (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391).
38
[OSCURATO:PERSONA] afferma a tale proposito che, nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, e 5 dicembre
2002, causa T‑114/00, [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5121), il Tribunale ha commesso un
errore considerando che le sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487), e 15 giugno
1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203), avevano stabilito un duplice criterio, a seconda che la decisione
fosse stata adottata al termine della fase preliminare di esame o al termine del procedimento d’indagine formale. Invitata
nel corso dell’udienza a prendere posizione sulla portata della sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737), la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tale sentenza, alla luce delle conclusioni dell’avvocato
generale Jacobs, confermava il criterio del pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente da parte
del regime di aiuto considerato.
39
Nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe fornito, nel ricorso, informazioni precise su nessuno dei suoi membri, di modo
che non sarebbe possibile stabilire che almeno uno tra loro è legittimato agire.
40
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che i nuovi elementi di fatto riguardanti quattro membri della ricorrente, dedotti soltanto al momento
della replica, sono irricevibili.
41
Comunque, questi nuovi elementi di fatto non avrebbero permesso di considerare che la situazione concorrenziale delle imprese
interessate fosse sostanzialmente pregiudicata dalla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] adduce a tale proposito che le cifre
indicate dalla ricorrente dimostrano che la parte più importante dell’attività di due dei membri della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, non è assoggettata alla tassa. Inoltre, non basterebbe che un’impresa sia costretta
a buttare una parte dei suoi materiali secondari come scarti.
42
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se il Tribunale affermasse che la ricorrente è legittimata ad agire, considerando
che la decisione impugnata è stata adottata al termine della fase preliminare di esame, l’unico motivo di annullamento ricevibile
sarebbe quello relativo al mancato avvio del procedimento d’indagine formale. Infatti, si potrebbe rimediare a tale tipo di
irregolarità di procedimento avviando il procedimento formale. La ricorrente non sarebbe tuttavia legittimata ad agire avverso
la decisione finale.
43
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente, avuto riguardo sia alla legittimazione
ad agire dei suoi membri sia al suo ruolo di denunciante. Infatti, uno dei principali obiettivi dell’AGL – che mira in particolare
ad incoraggiare l’utilizzo di aggregati riciclati e di altri surrogati dei materiali tassati – sarebbe di incidere sulla struttura
del mercato. Tale tassa avrebbe quindi un impatto negativo sulla posizione concorrenziale del complesso dei membri della ricorrente,
che producono tutti materiali assoggettati all’AGL. Nella memoria di replica la ricorrente, per illustrarlo, ha esposto la
situazione concorrenziale di molti tra loro.
44
La ricorrente aggiunge che la distinzione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la ricevibilità dei diversi motivi,
è artificiosa. Infatti, secondo la ricorrente, se un ricorrente dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto
di valutazione, ciò comporta necessariamente che essa ha incontrato difficoltà che impongono l’avvio del procedimento d’indagine
formale.
Giudizio del Tribunale
45
Secondo la giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente
solo se detta decisione li concerne a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza
rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione
(sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220; Cook/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 20; Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14, e, infine, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, cit., punto
33).
46
Nel caso di specie, la circostanza fatta valere dall’associazione ricorrente, secondo cui essa ha depositato una denuncia
relativa all’AGL presso la [OSCURATO:PERSONA] ed espresso il desiderio di intervenire nel procedimento in qualità di parte interessata
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non basta a conferirle una legittimazione ad agire autonoma avverso la decisione impugnata
di non avviare il procedimento d’indagine formale. In particolare, il fatto che la denuncia della ricorrente nonché la prima
denuncia, presentata da imprese terze, abbiano condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare l’ambito di applicazione dell’AGL nella
decisione impugnata, non permette di assimilare la ricorrente ad un negoziatore la cui posizione sia stata pregiudicata da
tale decisione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, cit., punti 56 e 57).
47
Per contro, la ricorrente rammenta giustamente che è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome
e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (sentenze del Tribunale
6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1971, punto 60, e 22 ottobre 1996,
causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1399, punto 50).
48
Spetta pertanto al Tribunale verificare se, nel caso di specie, i membri della ricorrente, o almeno alcuni di loro, possono
essere considerati come individualmente interessati dalla decisione impugnata.
49
A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dall’art.
88 CE, devono essere distinte, da una parte, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dal n. 3 di tale articolo,
che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale
dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altra, la fase di esame prevista dal n. 2 dello stesso articolo. Solamente nell’ambito
di quest’ultima, diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente edotta sul complesso dei dati del problema,
il Trattato CE pone a carico della [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni (sentenze
della Corte Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22; Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16; 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 38, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, cit., punto 34).
50
Qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con una decisione
adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle
garanzie procedurali previste dal n. 2 di tale articolo possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità
di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23; Matra/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 17, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).
51
Per tali motivi, questi dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una decisione basata sull’art. 88, n. 3,
CE, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso, proponendo il ricorso stesso,
miri a far salvaguardare i diritti procedurali che esso trae da quest’ultima disposizione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, cit., punto 35).
52
Orbene, gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che possono quindi, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE,
proporre ricorsi d’annullamento, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione
dell’aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41).
53
Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale,
il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere
la ricevibilità del ricorso. Quindi esso deve provare di avere una qualità particolare ai sensi della citata giurisprudenza
Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]. Questo accadrebbe in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente
danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, cit., punto 37).
54
Con il presente ricorso, la ricorrente non si accontenta di contestare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento
d’indagine formale, ma mette altresì in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Pertanto, occorre verificare
se essa ha indicato in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL è idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno
uno dei suoi membri sul mercato degli aggregati.
55
Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL,
risulta chiaramente dalla decisione impugnata (‘considerando’ 12 e 13) che tale tassa ha per finalità di spostare una parte
della domanda degli aggregati vergini verso altri prodotti, i quali sono esentati al fine di incoraggiarne l’utilizzo come
aggregati e di ridurre l’estrazione di aggregati vergini. Secondo le proiezioni delle autorità britanniche, riprese nella
decisione impugnata e non contestate, tale tassa permetterebbe di ridurre la domanda di aggregati vergini in media di circa
l’8 o 9% all’anno.
56
Poiché l’AGL mira a modificare in modo generale la ripartizione del mercato tra gli aggregati vergini, che vi sono assoggettati,
e i prodotti sostitutivi, che sono esentati, occorre ancora verificare se essa è tale da comportare una modifica effettiva
della situazione concorrenziale di alcuni membri della ricorrente.
57
A tale riguardo, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], le precisazioni fornite dalla ricorrente nella replica
per quanto riguarda più specificamente la situazione di alcuni dei suoi membri non possono essere considerate tardive in applicazione
dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Esse si collocano infatti nel solco del dibattito tra le parti. Esse si
limitano a completare, in risposta ai motivi di irricevibilità sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA], l’argomento dedotto nel ricorso,
secondo cui l’AGL avrebbe un impatto negativo sulla posizione concorrenziale delle imprese – come i membri della ricorrente
– che commerciano materiali assoggettati alla tassa. Comunque, poiché le condizioni di ricevibilità del ricorso possono essere
verificate in ogni momento d’ufficio dal giudice comunitario, nulla si oppone al fatto che esso tenga conto delle indicazioni
complementari fornite nella replica.
58
Orbene, secondo tali indicazioni complementari fornite nella replica, e la cui esattezza non è, del resto, contestata né dalla
[OSCURATO:PERSONA] né dall’interveniente, taluni membri della ricorrente, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].
Ltd e la [OSCURATO:PERSONA], si trovano in concorrenza diretta con produttori di materiali esentati, diventati competitivi grazie
all’instaurazione dell’AGL.
59
In particolare, la ricorrente ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA], che coltiva una cava nel Devon, produceva pietra da costruzione
non tagliata e pietra da rivestimento, vendute in media tra (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, nonché pietra
da costruzione tagliata, venduta in media a (...) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Tali prodotti rappresentano
dal 3 al 5% del volume della roccia estratta. Il 95% rimanente è rappresentato da prodotti derivati o da sottoprodotti, costituiti,
in questo caso, da materiale di riporto ordinario (venduto in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava) e
da materiale di riporto frantumato (venduto in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava). Soltanto la pietra
da costruzione tagliata non è assoggettata all’AGL. Prima dell’introduzione di tale tassa, i materiali di riporto erano venduti
in un raggio di km 50. Dopo tale introduzione, ad essi fanno concorrenza in tale zona materiali derivati provenienti in particolare
dalle cave di caolino situate a più di km 80, che non sono assoggettati all’AGL.
60
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che coltiva in particolare la cava di Barton nello Yorkshire, la ricorrente ha precisato
che essa produceva materiali di elevate caratteristiche tecniche destinati alla produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni.
Tali prodotti, che rappresentano il 50% delle rocce estratte e il cui prezzo di vendita medio ammonta a (…) GBP per tonnellata,
alla partenza dalla cava, sono assoggettati all’AGL. A partire dal 50% restante di roccia estratta, [OSCURATO:PERSONA] produce
filler e residui argillosi, utilizzabili per terrapieni e venduti in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava.
Dopo l’instaurazione dell’AGL, la vendita di tali prodotti derivati diventerebbe sempre più difficile e le loro scorte sarebbero
divenute ingestibili.
61
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che coltiva una cava in Scozia, la ricorrente ha spiegato che essa aveva orientato la propria
produzione verso aggregati ad alto tenore che potevano sopportare costi di trasporto più elevati. Tutti i suoi prodotti sono
assoggettati all’AGL. Il pietrisco rosso e il granito di elevate caratteristiche tecniche, prodotti da tale impresa e impiegati
in particolare come massicciata o nel calcestruzzo ad alte prestazioni e con asfalto sono venduti ad un prezzo medio di (…) GBP
per tonnellata alla partenza dalla cava e non subiscono la concorrenza di materiali non assoggettati alla tassa, derivati
dalla produzione di caolino o di ardesia. Per contro, il 25% dei prodotti derivati estratti dalla cava della [OSCURATO:PERSONA]
e che consistono soprattutto in filler, venduti a prezzo medio di (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, per servire
da terrapieno, sono in concorrenza con materiali non assoggettati alla tassa.
62
In questo contesto, la circostanza, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la mancanza di effetti sulla situazione
concorrenziale delle imprese menzionate, che la parte più importante delle loro attività, in termini di fatturato, non si
riferirebbe agli aggregati e non sarebbe pertanto assoggettata alla tassa è priva di pertinenza, dal momento che l’attività
di tali imprese sul mercato degli aggregati non è puramente marginale, rispetto alla loro attività principale. Comunque, risulta
dai dati numerici menzionati che lo sfruttamento commerciale dei prodotti derivati, in quanto aggregati, rappresenta una quota
relativamente importante dell’attività delle imprese menzionate.
63
Alla luce di questi diversi elementi dedotti dalla ricorrente occorre quindi considerare che essa ha dimostrato non soltanto
che la misura statale controversa era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri, che sono
pertanto legittimati a contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine formale, ma anche
che tale pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale.
64
Ne deriva che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al presente ricorso riguardo all’approvazione, nella
decisione impugnata, della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL deve essere respinta.
65
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esenzione delle esportazioni, la ricorrente afferma che tale esenzione ha anch’essa
un’incidenza negativa sulla posizione concorrenziale dei suoi membri che esportano molto poco o per niente, contrariamente
ai loro concorrenti più importanti sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’esenzione delle esportazioni conferirebbe a tali
concorrenti, in particolare al coltivatore della cava di Glensanda, dai cui proverrebbe più del 90% degli aggregati esportati,
il vantaggio di non avere perdite da ripercuotere sul prezzo dei suoi prodotti commercializzati nel [OSCURATO:PERSONA]. I membri
della ricorrente sarebbero per contro costretti a vendere i loro aggregati tassati in perdita e a ripercuotere l’onere della
tassa su tutti i loro prodotti.
66
I supplementi d’informazione forniti dalla ricorrente in risposta ai quesiti scritti del Tribunale permettono di considerare
che la posizione concorrenziale di almeno uno dei membri della ricorrente è tale da essere sostanzialmente pregiudicata dall’esenzione
delle esportazioni. Infatti, la ricorrente indica, senza del resto essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] né dall’interveniente,
che, sul mercato del granito a elevate caratteristiche tecniche impiegato in particolare come massicciata per le strade ferrate
(assoggettato all’AGL), la [OSCURATO:PERSONA] si trova in un rapporto di concorrenza diretta con la cava di Glensanda, situata,
come quella coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA], in Scozia. Orbene, come rileva la ricorrente nella sua replica senza essere contraddetta
dalle altre parti, la cava di Glensanda esporta il 50% della sua produzione. La ricorrente ne deduce in modo pertinente che
l’esenzione delle esportazioni di materiali che rispondono a basse caratteristiche tecniche offre così all’impresa che coltiva
tale cava un vantaggio concorrenziale sul mercato degli aggregati a elevate caratteristiche tecniche in Scozia, in quanto
– contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] che vende in perdita i suoi aggregati a basse caratteristiche tecniche nel [OSCURATO:PERSONA]
e ripercuote tale perdita sul prezzo dei materiali a elevate caratteristiche tecniche – l’ammontare totale dell’AGL che la
cava di Glensanda deve percuotere sui suoi clienti sul mercato interno è proporzionalmente ridotto della metà rispetto all’ammontare
che ripercuote un concorrente che non esporta.
67
Ne deriva che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al presente ricorso, per quanto attiene all’approvazione,
nella decisione impugnata, dell’esenzione delle esportazioni, deve essere ugualmente respinta.
68
Per il complesso dei motivi che precedono occorre altresì respingere la tesi subordinata della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto
il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale sarebbe ricevibile nell’ambito
di un ricorso che mira all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni, al termine della fase
preliminare di esame degli aiuti di Stato, contro una misura statale. Nella specie, avuto riguardo al pregiudizio sostanziale
arrecato alla situazione di taluni dei suoi membri sul mercato, la ricorrente è legittimata a far valere uno qualsiasi dei
motivi di illegittimità elencati all’art. 230, secondo comma, CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum,
cit., punto 37).
69
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ricevibile in tutti i suoi motivi.
Nel merito
70
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo,
il difetto di motivazione, in terzo luogo, la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di avviare il procedimento
d’indagine formale e, in quarto luogo, l’inosservanza da parte di tale istituzione dei suoi obblighi in sede di esame preliminare.
Il Tribunale ritiene opportuno riunire i primi due motivi.
Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul difetto di motivazione
Argomenti delle parti
71
La ricorrente ricorda in via preliminare che la condizione relativa alla selettività dell’aiuto è soddisfatta allorché un
regime fiscale sottopone operatori che si trovano in una situazione analoga nei confronti degli obiettivi perseguiti da tale
regime ad un trattamento diverso, non giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema (sentenza della Corte
8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8365, punti 41 e
42).
72
In particolare, nella citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe affermato
che l’esenzione da un’ecotassa sul consumo energetico concessa a imprese il cui consumo eccedeva talune soglie comportava
elementi di aiuto di Stato per il fatto che tale esenzione era accordata soltanto alle imprese produttrici di beni materiali.
La ricorrente rileva a tale riguardo che la Adria-[OSCURATO:PERSONA] era una società di prestazioni di servizi, che non era in
concorrenza con le imprese che beneficiavano dell’esenzione.
73
Nel caso di specie, la qualificazione dell’AGL come onere fiscale eccezionale piuttosto che come beneficio fiscale eccezionale
sarebbe puramente formale e non modificherebbe l’analisi. A tale riguardo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’applicazione
settoriale dell’AGL sarebbe molto affine all’analisi sviluppata dall’avvocato generale Mischo nelle sue conclusioni nella
citata causa Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8369). Orbene, la Corte avrebbe disatteso,
nella sua sentenza, l’analisi dell’avvocato generale, che escludeva il carattere selettivo del regime fiscale di cui trattasi
per il fatto che, in primo luogo, la non imposizione non costituiva una deroga ad una regola normale, in secondo luogo, la
diversità di trattamento riguardava settori diversi e, in terzo luogo, l’ambito di applicazione della tassa era fondato su
criteri obiettivi.
74
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione decidendo che la delimitazione dell’ambito
di applicazione ratione materiae e geografico dell’AGL fosse giustificata dalla logica e dalla natura di tale regime fiscale,
di modo che l’AGL non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
75
Per quanto riguarda, in primo luogo, la distinzione tra materiali tassati e materiali esentati, la ricorrente rimprovera innanzitutto
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver definito in modo obiettivo il mercato di cui trattasi degli aggregati vergini nella decisione
impugnata.
76
La ricorrente si fonda inoltre principalmente sulla distinzione, fra i materiali vergini, tra il materiale primario, che sarebbe
il prodotto principale estratto da una cava, e il materiale secondario, che sarebbe un sottoprodotto di scarso valore derivante
inevitabilmente dall’estrazione di un materiale primario.
77
La ricorrente ritiene che la logica del regime fiscale di cui trattasi avrebbe comportato che l’AGL si applichi ai materiali
primari utilizzati come aggregati che possono essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi (prodotti secondari di cave o miniere,
prodotti riciclati o altri materiali sostitutivi). Dovrebbero, per contro, essere esentati i materiali primari che non possono
essere sostituiti nonché i materiali secondari prodotti al momento dell’estrazione di tali materiali primari. Infatti, la
tassazione di tali ultime due categorie di materiali, in mancanza di sostituti dei materiali primari, non avrebbe per effetto
di spostare la domanda verso sostituti meno dannosi per l’ambiente.
78
La ricorrente ammette che la legge – che stabilisce un elenco di materiali tassati e materiali esentati – non adotta i termini
di materiali «primari» e «secondari», e che le definizioni menzionate non sono le uniche possibili. Essa comunque contesta
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato tali termini nella decisione impugnata senza definirli, il che darebbe adito a confusione.
79
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in modo erroneo, nella decisione impugnata (‘considerando’ 29), che l’AGL «non si
applicherà agli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)». Orbene, taluni
aggregati secondari (come i prodotti derivati dal calcare estratto per produrre calce o cemento, o i prodotti derivati dall’estrazione
della sabbia silicea impiegata nella fabbricazione del vetro) sarebbero tassati. L’affermazione menzionata esprimerebbe dunque
una valutazione manifestamente erronea della natura dell’AGL da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la decisione impugnata si
fonderebbe su una valutazione dell’AGL nella versione iniziale stabilita dalla legge.
80
Peraltro, per quanto riguarda le finalità dell’AGL, la [OSCURATO:PERSONA], come anche l’interveniente, nella decisione impugnata
si riferirebbe unicamente alle preoccupazioni ambientali collegate all’estrazione dei materiali impiegati come aggregati.
81
Orbene, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], la delimitazione dell’ambito di applicazione della tassa non risponderebbe
all’obiettivo perseguito, che tende in sostanza ad internalizzare i costi ambientali della produzione di aggregati e a favorire
l’utilizzo di materiali riciclati o di altri materiali sostitutivi, al fine di ridurre le conseguenze nefaste dell’estrazione
sull’ambiente. Sotto questo aspetto, infatti, la legge instaurerebbe differenze di trattamento per quanto riguarda situazioni
analoghe.
82
In primo luogo, un gruppo importante di prodotti primari – in particolare argilla, ardesia, caolino, ball clay e scisto –
nonché i loro prodotti secondari non sarebbero assoggettati all’AGL. L’estrazione di tali prodotti dalle cave avrebbe lo stesso
impatto sull’ambiente dei prodotti tassati, come il calcare o il granito. Orbene, taluni di tali prodotti primari, come la
ball clay impiegata per produrre pavimentazioni a piastrelle, o lo scisto utilizzato per produrre mattoni, potrebbero essere
sostituiti da materiali estratti da cave situate in zone in cui l’ambiente è meno fragile o da materiali secondari, al fine
di produrre altri tipi di pavimentazione a piastrelle e blocchetti di calcestruzzo, che sono surrogati del mattone.
83
Inoltre, materiali come lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, nonché l’argilla, il caolino e la ball clay estratti da
un grande numero di cave del [OSCURATO:PERSONA], e impiegati in quanto materiali primari come aggregati, sarebbero esentati, sebbene
possano essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi. A tale riguardo, la ricorrente respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]
e dell’interveniente secondo cui tali materiali sono esentati perché non costituiscono degli aggregati. Essa precisa che il
termine «aggregati» ha ad oggetto la destinazione finale di un materiale, e non un gruppo particolare di materiali. I materiali
esentati menzionati sarebbero stati poco usati come aggregati in passato nel [OSCURATO:PERSONA], in particolare a causa dei loro
costi di trasporto. Tuttavia, la loro esenzione favorirebbe l’impiego di tali materiali primari in quanto aggregati.
84
L’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL non sarebbe dunque giustificata né dalla natura né dalla
struttura generale dell’AGL. La ricorrente fa valere a tale riguardo la citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA] (punti 52 e 53) e la sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99,
[OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4217, punto 62).
85
In secondo luogo, altri materiali primari sarebbero assoggettati all’AGL, benché non possano essere rimpiazzati con prodotti
sostitutivi. La ricorrente cita il pietrisco rosso, impiegato per il suo colore particolare come rivestimento di vie pedonali
e di piste ciclabili, gli aggregati ad elevate caratteristiche tecniche, come i materiali utilizzati per il rivestimento delle
carreggiate o il granito ad elevate caratteristiche tecniche utilizzato per la massicciata delle strade ferrate, e gli aggregati
impiegati per la fabbricazione di calcestruzzo a debole restringimento o ad alta solidità. A causa delle caratteristiche tecniche
di questi diversi materiali, non sarebbe affatto possibile rimpiazzarli con prodotti sostitutivi. Di prezzo più elevato, essi
non sarebbero impiegati come materiali di riporto.
86
In terzo luogo, sarebbero assoggettati all’AGL i prodotti secondari di un gruppo importante di materiali primari ugualmente
esentati – come il calcare destinato alla produzione di cemento e di calce, le pietre da taglio e materiali come la sabbia
silicea o il calcare destinati ad alcune applicazioni industriali (ad esempio la produzione di vetro). Orbene, tali materiali
primari non potrebbero essere rimpiazzati con prodotti sostitutivi.
87
Tali incoerenze rispetto alla logica e alla natura del regime fiscale dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che l’ambito
di applicazione dell’AGL manifesta in realtà la volontà di esentare taluni settori dalla tassa al fine di tutelarne la competitività.
Questo sarebbe confermato da numerose dichiarazioni delle autorità del [OSCURATO:PERSONA], in particolare nell’ambito di una valutazione
degli effetti di un regolamento sulla tassazione degli aggregati, allegata al ricorso, ove si sottolinea che «alcuni dei materiali
[esentati] sono componenti importanti di prodotti oggetto di un commercio mondiale, i cui produttori del [OSCURATO:PERSONA] soffrirebbero
di uno svantaggio concorrenziale rispetto agli importatori nonché all’esportazione», nonché nell’ambito di uno studio sulle
ecotasse nell’Unione europea, ugualmente allegato al ricorso.
88
In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’esenzione delle esportazioni di aggregati è anch’essa in contraddizione con
le finalità ambientali asseritamente perseguite dall’AGL. Tale esenzione mirerebbe unicamente a tutelare la competitività
dei produttori britannici sui mercati di esportazione. Orbene, in materia di ecotasse, il principio «chi inquina paga» rappresenterebbe
un criterio essenziale per valutare l’esistenza di un aiuto (conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa definita
con sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C‑126/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13769, in particolare pag. I‑13772). A tale
riguardo la ricorrente contesta la giustificazione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, secondo la quale l’AGL sarebbe
una tassa indiretta al consumo. Tale giustificazione non figurerebbe nella decisione impugnata e sarebbe, inoltre, erronea.
Per di più, essa non legittimerebbe l’esenzione delle esportazioni, come dimostrerebbe ad esempio la tassa sugli aggregati
istituita in Svezia, le cui esportazioni non sono esentate. Poiché le tasse sugli aggregati mirano a dare una risposta alle
preoccupazioni ambientali relative alla produzione, non ci dovrebbero normalmente essere rischi di doppia imposizione. Quanto
alla motivazione della decisione impugnata, fondata sul mancato controllo da parte delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] della destinazione
degli aggregati esportati, essa sarebbe erronea. Sarebbe infatti agevole distinguere gli aggregati destinati ad essere impiegati
nei processi esentati dagli aggregati assoggettati alla tassa, grazie alle loro proprietà chimiche.
89
Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata da carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta
a prendere posizione sulle disparità di trattamento menzionate, che sarebbero incompatibili con le asserite finalità dell’AGL
in quanto «manifestamente non pertinenti, priv[e] di senso o chiaramente secondari[e]» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64).
90
[OSCURATO:PERSONA] respinge tale argomento. Essa sostiene che, nel caso di una misura settoriale, il criterio di selettività è
soddisfatto quando tale misura conferisce un vantaggio eccezionale (sentenze della Corte 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
detta «Maribel», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3671, punti 32 e 33, e Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
Per contro, un regime che impone un onere eccezionale in un settore determinato non può costituire un aiuto di Stato. Infatti,
non rappresenterebbe una minaccia per il mercato interno che le norme relative agli aiuti di Stato tendono a proteggere.
91
Una tassa eccezionale non comporterebbe dunque alcun elemento di aiuto di Stato, a condizione che essa si applichi ad un settore
determinato o che le disposizioni che vi si riferiscono rientrino nella natura o nella struttura generale del sistema.
92
Nel caso di specie, l’AGL costituirebbe un onere fiscale eccezionale che grava su un settore determinato e limitato, il settore
dello sfruttamento commerciale degli aggregati vergini. Essa non conferirebbe alcun vantaggio selettivo, e non attirerebbe
di conseguenza investitori o creatori di posti di lavoro nel [OSCURATO:PERSONA], non escluderebbe gli aggregati che provengono da
altri [OSCURATO:PERSONA] membri dal mercato britannico e non sovvenzionerebbe le esportazioni. L’AGL non sarebbe pertanto riconducibile
alle disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE che definiscono gli aiuti di Stato, ma alle disposizioni del Trattato applicabili
al settore fiscale. La citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], dedotta dalla ricorrente,
non sarebbe dunque pertinente nel caso di specie.
93
Per quanto riguarda la modifica della legge intervenuta dopo la notifica del progetto del regime di aiuto di cui trattasi,
rilevata dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di essere stata informata per iscritto e poi oralmente dei progetti di modifica
della legge prima dell’adozione della decisione impugnata.
94
L’AGL non comporterebbe alcun elemento di aiuto, in quanto le deroghe dedotte a favore dei materiali esentati rientrano secondo
la [OSCURATO:PERSONA] nella natura o nella struttura del sistema.
95
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge le incoerenze denunciate dalla ricorrente per quanto riguarda l’ambito di applicazione
dell’AGL. Essa afferma che soltanto gli aggregati vergini sono assoggettati all’AGL.
96
Peraltro, alcuni materiali utilizzabili come aggregati, in particolare a causa dei loro prezzi inferiori, beneficerebbero
di un’esenzione inerente alla natura e alla struttura del sistema in quanto potrebbero sostituire aggregati vergini.
97
Per contro, il calcare o la sabbia impiegati come aggregati, in quanto prodotti derivati dalla prima estrazione, sarebbero
idonei ad essere sostituiti da aggregati riciclati o da altri sostituti, il che giustificherebbe il loro assoggettamento all’AGL.
Inoltre, la loro tassazione rifletterebbe anche l’aspirazione di prendere in considerazione i costi ambientali della loro
estrazione.
98
Poiché l’esenzione di alcuni materiali è giustificata, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla natura o dalla struttura del sistema,
la circostanza dedotta dalla ricorrente, che tali materiali sono in concorrenza con alcuni degli aggregati assoggettati alla
tassa non permetterebbe di considerare che questa comporta elementi di aiuto di Stato.
99
In secondo luogo, l’esenzione delle esportazioni sarebbe anch’essa conforme alla logica dell’AGL.
100
Infine, la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata.
101
L’interveniente aderisce alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che l’AGL è stata concepita per garantire che
l’impatto dell’estrazione degli aggregati vergini sull’ambiente si rifletta sui prezzi. L’obiettivo prioritario perseguito
da tale tassa sarebbe di indurre a ricorrere a prodotti sostitutivi come gli aggregati riciclati o altri materiali sostitutivi
degli aggregati vergini, e di promuovere un uso efficace degli aggregati nonché lo sviluppo di prodotti sostitutivi. Un obiettivo
subordinato sarebbe quello di mantenere la competitività del [OSCURATO:PERSONA], tassando i prodotti importati ed esonerando le esportazioni.
102
La struttura e l’ambito di applicazione dell’AGL sarebbero compatibili con l’economia o con la natura del regime fiscale,
come sarebbe confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice nella sua citata sentenza 19 aprile 2002. Infatti, in conformità dei suoi
obiettivi, la tassa si applicherebbe al complesso degli aggregati vergini. Essa non si applicherebbe né ai materiali utilizzati
ad altri scopi rispetto all’utilizzo come aggregati né agli scarti derivanti da altri processi di trasformazione.
103
In particolare, il caolino e la ball clay non sarebbero assoggettati all’AGL perché non sono aggregati. I loro residui, scarti
o altri sottoprodotti sarebbero ugualmente esentati, al fine di incoraggiarne l’utilizzo in quanto sostituti degli aggregati
vergini. L’ardesia, il carbone, la lignite e lo scisto non sarebbero aggregati vergini utilizzati come tali. I loro scarti
sarebbero composti dello stesso materiale e sarebbero perciò ugualmente esentati. Quanto alla pietra calcarea, essa sarebbe
soggetta ad imposizione in quanto rientrante nella categoria degli aggregati vergini. I suoi sottoprodotti, identici dal punto
di vista mineralogico, sarebbero pertanto ugualmente tassati. Soltanto il calcare impiegato per produrre calce o cemento costituirebbe
un processo esentato.
Giudizio del Tribunale
104
Nel caso di specie, la controversia verte sull’applicazione del criterio di selettività effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione impugnata, quando essa ha escluso la qualificazione come aiuto di Stato per il fatto che «l’ambito di applicazione
dell’AGL è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale» (‘considerando’43).
105
Occorre ricordare che, per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, una misura deve in particolare essere
tale da conferire un vantaggio selettivo, a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Tale articolo
ha infatti ad oggetto gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza «favorendo talune imprese o talune produzioni».
106
A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi
di una misura di sgravio degli oneri che gravano normalmente su un’impresa, ma definisce tale misura in funzione dei suoi
effetti. Ne deriva che né il carattere fiscale né lo scopo economico o sociale o gli obiettivi di protezione dell’ambiente
o della sicurezza delle persone, eventualmente perseguiti con una tale misura, bastano a farla escludere dall’applicazione
del citato articolo [v., per quanto riguarda le esenzioni selettive di oneri fiscali, sentenze della Corte 2 luglio 1974,
causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punti 27 e 28, e Maribel, cit., punto 25; per quanto riguarda un abbuono
d’interessi selettivo, accordato alle piccole e medie imprese (PMI) al fine di rinnovare il parco dei veicoli industriali
nell’ottica della protezione dell’ambiente e del miglioramento della sicurezza stradale, sentenza della Corte 13 febbraio
2003, causa C‑409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487, punto 46, e sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, T‑55/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3207, punto 53].
107
Nel controllare il carattere selettivo di una misura, il giudice comunitario verifica se la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto giustamente
che la differenziazione tra imprese, in materia di vantaggi o di oneri, introdotta dalla misura considerata rientri nella
natura o nella struttura del sistema generale applicabile. Se tale differenziazione si fonda su altre finalità rispetto a
quelle perseguite dal sistema generale, la misura di cui trattasi è in via di principio considerata soddisfare la condizione
di selettività prevista dall’art. 87, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33; Maribel, cit.,
punti 33 e 39, e Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49). Spetta alla parte ricorrente
apportare elementi di prova sufficienti (v., in tal senso, sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53, e sentenza del Tribunale
6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1275).
108
Tale giurisprudenza è stata del resto ripresa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione
delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3).
109
Nel caso di specie, occorre esaminare se, riguardo alla sua natura e alle sue caratteristiche, la tassa di cui trattasi presenta
un carattere selettivo, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sopra esposta. Per dimostrare che tali criteri sono
soddisfatti, la ricorrente fa valere l’incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali dedotti, da una parte, della delimitazione
dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL e, dall’altra, dell’esenzione delle esportazioni.
– Ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL
110
In via preliminare, occorre esaminare la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] – limitandosi a rinviare all’elenco
dei materiali tassati stabilito dalla legge – si sarebbe fondata in realtà su una definizione inesatta dell’ambito di applicazione
ratione materiae dell’AGL, il che avrebbe comportato una valutazione manifestamente erronea della natura di tale tassa nella
decisione impugnata.
111
Anzitutto, la ricorrente non deduce alcun elemento serio che permetta di supporre che la decisione impugnata si fondi su un
esame dell’AGL come stabilita dalla legge nella sua versione iniziale. Anche se, al momento della notifica dell’AGL, con lettera
datata 20 dicembre 2001, le disposizioni pertinenti della legge che istituiscono tale tassa non erano ancora state modificate,
è necessario comunque constatare che la lettera di notifica ha chiaramente informato la [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state introdotte
modifiche dal [OSCURATO:PERSONA] 2002 e che il progetto previsto, che ai sensi di tale lettera avrebbe fatto parte del [OSCURATO:PERSONA]
2002, non era ancora stato stabilito. Inoltre, la decisione impugnata nonché alcuni elementi del fascicolo confermano che
la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto successivamente di tali modifiche, ai fini dell’adozione della decisione impugnata, in particolare
in quanto esse introducono un’esenzione degli scarti che derivano dall’estrazione del carbone, della lignite, dell’ardesia,
o dello scisto, o delle sostanze elencate all’art. 18, n. 3, della legge. Infatti, nella lettera alla [OSCURATO:PERSONA] in data
19 febbraio 2002, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato, in risposta ad un quesito di tale istituzione, che l’esenzione
di taluni di questi materiali mira a consentirne l’uso come sostituti degli aggregati vergini. Peraltro, risulta dalla decisione
impugnata (in particolare ‘considerando’ 11 e 29) che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l’esenzione di tali scarti.
112
Inoltre, deve essere ugualmente respinta l’affermazione della ricorrente secondo cui emergerebbe in particolare dal ‘considerando’
29 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso l’errore di considerare che tutti i prodotti derivati o scarti
provenienti dall’estrazione di rocce, di sabbie o di ghiaie erano esentati. La lettura della disposizione controversa del
‘considerando’ 20 – che stabilisce che l’AGL «non sarà riscossa sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti
di altri processi (aggregati secondari)» – proposta dalla ricorrente si fonda in effetti su un’interpretazione della nozione
di «aggregati secondari» diversa da quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel complesso della decisione impugnata. Risulta
infatti dalle risposte della convenuta ai quesiti scritti del Tribunale che essa ha impiegato i termini «aggregati primari»
per designare essenzialmente gli aggregati assoggettati all’AGL, e quelli di «aggregati secondari» per riferirsi essenzialmente
agli aggregati esentati elencati in modo preciso nella legge. Per contro, tali termini – di cui è pacifico tra le parti che
essi possono riferirsi a nozioni diverse – sono impiegati dalla ricorrente per distinguere i prodotti che sono oggetto dell’attività
principale di una cava (materiali primari), da una parte, dai prodotti derivati, che risultano dall’estrazione dei materiali
primari (materiali secondari), dall’altra. In tali circostanze, nella sistematica della decisione impugnata e alla luce delle
spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], la disposizione controversa del ‘considerando’ 29 della decisione impugnata si limita
ad enunciare che l’AGL non sarà riscossa sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione, quando sono esentati dalla
legge come modificata. Tale lettura del ‘considerando’ 29 è confermata dal fatto che, nella loro lettera del 19 febbraio 2002
alla [OSCURATO:PERSONA], le autorità del [OSCURATO:PERSONA] avevano esposto in modo chiaro e preciso i motivi per cui gli aggregati di qualità
inferiore, che sono i prodotti derivati da alcuni materiali esentati (v. infra, punto 137), erano assoggettati all’AGL.
113
In queste circostanze, la tesi della ricorrente secondo cui la decisione impugnata si fonderebbe su una definizione erronea
dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL deve essere respinta.
114
Per quanto riguarda l’asserita incoerenza dell’ambito di applicazione dell’AGL rispetto ai suoi obiettivi ambientali, occorre
rilevare in via preliminare che una tassa può essere definita come una tassa ambientale o ecotassa «quando la sua base imponibile
ha manifestamente effetti negativi sull’ambiente», come espone la [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione 26 marzo 1997 sulle
imposte, tasse e canoni ambientali nel mercato unico [COM (97) 9 def., punto 11]. Un’ecotassa è dunque una misura fiscale
autonoma caratterizzata dalla sua finalità ambientale e dalla sua base imponibile specifica. Essa prevede l’imposizione di
taluni beni o servizi al fine di includere i costi ambientali nel loro prezzo e/o di rendere i prodotti riciclati più competitivi
e di orientare i produttori e i consumatori verso attività più rispettose dell’ambiente.
115
Occorre sottolineare a tale riguardo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri – che allo stato attuale del diritto comunitario conservano, in
mancanza di coordinamento in tale settore, la loro competenza in materia di politica ambientale – sono legittimati ad istituire
ecotasse settoriali, al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali, menzionati al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA] membri
sono in particolare liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in
materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa.
Ne deriva, in linea di principio, che la sola circostanza che un’ecotassa costituisca una misura circoscritta, che ha ad oggetto
alcuni beni o servizi specifici e non è riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all’insieme delle attività
analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate
a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.
116
In particolare, il mancato assoggettamento di tali attività analoghe ad un’ecotassa imposta su taluni prodotti specifici non
può essere assimilato ad una misura di sgravio fiscale in tali settori di attività, analoga a quelle di cui trattasi in particolare
nelle sentenze citate Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a differenza
di un’ecotassa che si caratterizza appunto per l’ambito di applicazione e la finalità propri (v. punto 114 sopra), e perciò
non può in via di principio essere ricondotta a nessun sistema generale, le misure di sgravio fiscale menzionate derogavano
ad un sistema di oneri gravanti normalmente sulle imprese. Nelle prime due sentenze sopra citate si trattava di uno sgravio,
sotto forma di abbuono d’interessi, degli oneri che in condizioni commerciali normali derivavano dalla necessità per le imprese
di rinnovare i loro veicoli industriali. Nel contesto di tale sistema di oneri fiscali, la circostanza che questi abbuoni
d’interessi, del resto accordati alle sole PMI, miravano a favorire il rinnovo del parco dei veicoli industriali nello Stato
membro interessato, nell’ottica della protezione dell’ambiente e del miglioramento della sicurezza stradale, non bastava a
considerare che tale vantaggio si collegasse ad un sistema in sé, che la ricorrente del resto neanche indicava (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 53 e 54). Nella terza delle sentenze sopra richiamate la Corte ha ritenuto che il credito d’imposta considerato,
che favoriva unicamente le imprese che disponevano di mezzi finanziari ingenti, contravvenisse ai principi inerenti al sistema
fiscale dello Stato membro interessato (punto 166 della sentenza).
117
In tale contesto giuridico, siccome le ecotasse costituiscono per loro natura misure specifiche adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
nell’ambito delle loro politiche ambientali, settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato,
prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE. Infatti, il detto articolo prevede
che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri
che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.
118
Peraltro, occorre ricordare che, nel controllare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine
formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il Tribunale deve limitarsi, in considerazione dell’ampio potere discrezionale di
cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione,
l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto
nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento di potere (sentenze Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25, e Skibsværftsforeningen
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 169 e 170).
119
Nel caso di specie, è alla luce del complesso di tali considerazioni che spetta pertanto al Tribunale verificare se la [OSCURATO:PERSONA]
non abbia oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale ritenendo, nella decisione impugnata, che la delimitazione
dell’ambito di applicazione dell’AGL potesse giustificarsi con il perseguimento degli obiettivi ambientali dedotti.
120
A tale riguardo, la controversia di cui trattasi si distingue dalla controversia decisa dalla citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], fatta valere dalla ricorrente. In quella sentenza, la Corte era stata chiamata ad
esaminare non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì
l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa – adottata, in quel caso, nell’ambito del Strukturanpassungsgesetz (legge
austriaca sull’adattamento delle strutture) del 1996, sul consumo di gas naturale e di energia elettrica da parte delle imprese
– accordata alle sole imprese produttrici di beni materiali.
121
Nella sentenza menzionata, la differenzazione contestata non verteva dunque sul tipo di prodotto assoggettato all’ecotassa
considerata, ma sugli utenti industriali a seconda che essi operassero o meno nel settore primario e secondario dell’economia
nazionale. La Corte ha constatato che la concessione di vantaggi alle imprese la cui attività principale è la fabbricazione
di beni materiali non trovava giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema di imposizione instaurato
ai sensi del Strukturanpassungsgesetz. Essa ha stabilito in sostanza che, poiché il consumo di energia da parte del settore
delle imprese produttrici di beni materiali e da parte di quello delle imprese fornitrici di servizi era parimenti dannoso
per l’ambiente, le considerazioni di ordine ecologico alla base del Strukturanpassungsgesetz non giustificavano un trattamento
diverso di quei due settori. È in questo contesto che la Corte ha respinto in particolare l’argomento del governo austriaco,
ispirato all’idea di salvaguardia della competitività delle imprese produttrici di beni materiali, secondo cui il rimborso
parziale delle tasse ambientali di cui trattasi a queste sole imprese era giustificato dal fatto che esse sarebbero state
proporzionalmente più gravate delle altre dalle suddette tasse (punti 44, 49 e 52 della sentenza).
122
Nel caso di specie, la ricorrente asserisce, a sostegno del suo ricorso, che la definizione di materiali assoggettati all’AGL
non risponde agli obiettivi ambientali dedotti, ma manifesta in realtà la volontà di esentare taluni settori dalla tassa e
di tutelare la loro competitività.
123
Occorre pertanto esaminare le incoerenze nella definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL dedotte dalla
ricorrente.
124
Nel caso di specie, risulta esplicitamente dalla lettera di notifica e dalla decisione impugnata (‘considerando’ 5, 16 e 31)
che l’AGL mira in linea di principio, da una parte, a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri materiali
di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e a promuovere un utilizzo razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale
non rinnovabile. D’altra parte, la lettera di notifica e la decisione impugnata si riferiscono ugualmente, in modo più implicito,
all’internalizzazione dei costi ambientali in conformità del principio «chi inquina paga», quando affermano, nell’ambito della
determinazione degli obiettivi dell’AGL, che «i costi per l’ambiente dell’estrazione di aggregati oggetto della tassa comprendono
le emissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo». Tali obiettivi sono chiariti nella lettera
delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002.
125
Nella decisione impugnata (‘considerando’ 8), gli aggregati vergini sono definiti come «aggregati prodotti a partire da depositi
naturali di minerali che sono oggetto di una prima estrazione» e «frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere
utilizzati allo stadio grezzo o dopo trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura».
126
È pacifico tra le parti che il termine «aggregati» non riguarda un gruppo particolare di materiali definiti soltanto dalle
loro proprietà fisiochimiche. L’uso di un materiale (roccia, sabbia o ghiaia) come aggregato dipende anche dal prezzo di tale
materiale e dai costi di trasporto. È altresì pacifico che taluni materiali esentati dal pagamento della tassa, come lo scisto
e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla, il caolino e la ball clay, sono talvolta oggetto di un primo impiego come aggregati,
dopo estrazione.
127
L’AGL costituisce così un’ecotassa che grava in linea di principio sulla commercializzazione degli aggregati vergini – vale
a dire materiali granulari di prima estrazione impiegati nell’edilizia e nei lavori pubblici – ad esclusione di alcuni materiali
specificati nella legge. Occorre esaminare la coerenza di tale ambito d’applicazione rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti
(v. punto 124 sopra).
128
In primo luogo, occorre constatare che i materiali commercializzati per un uso diverso da quello degli aggregati non rientrano
nel settore assoggettato all’AGL. Contrariamente alla tesi della ricorrente, la loro esenzione non presenta dunque alcun carattere
derogatorio rispetto al sistema dell’ecotassa considerata. In particolare, la decisione di istituire un’ecotassa nel solo
settore degli aggregati – e non in modo generale nel complesso dei settori di coltivazione delle cave e delle miniere che
hanno lo stesso impatto sull’ambiente che ha l’estrazione degli aggregati – rientra nella competenza dello Stato membro interessato
di stabilire le sue priorità in materia di politiche economica, fiscale e ambientale. Una tale scelta, anche se motivata dalla
preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette quindi di mettere in dubbio la
coerenza dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti (v. punto 115 sopra).
129
In questo contesto, gli argomenti della ricorrente, relativi all’esenzione di materiali come, in particolare, l’ardesia e
lo scisto di qualità superiore, la ball clay, il caolino, il carbone e la lignite, in linea di massima inidonei a causa delle
loro proprietà fisiche o del loro prezzo ad essere utilizzati come aggregati, non sono pertinenti nel caso di specie.
130
In secondo luogo, si deve constatare che lo Stato membro interessato era legittimato, nell’ambito della sua politica ambientale,
a determinare liberamente i materiali da usare come aggregati che riteneva opportuno tassare e a escludere, in considerazione
degli obiettivi ambientali perseguiti, dall’ambito di applicazione dell’AGL taluni materiali – in particolare lo scisto e
l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino e di ball clay – anche quando sono impiegati come aggregati
in seguito alla loro estrazione. A tale riguardo, la spiegazione fornita dall’interveniente e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui
l’esenzione di tali materiali – fino ad oggi poco impiegati come aggregati per i loro elevati costi di trasporto – permette
il loro impiego come surrogati degli aggregati vergini oggetto dell’ecotassa e può in tal modo contribuire ad una razionalizzazione
dell’estrazione e dell’impiego di questi ultimi, è ammissibile alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti.
131
Infatti, si desume dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché dalla lettera delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
datata 19 febbraio 2002 che l’istituzione dell’AGL mirava precisamente a ridurre e razionalizzare l’estrazione dei materiali
abitualmente impiegati come aggregati, che rappresentano il 70% del tonnellaggio dei minerali estratti nel [OSCURATO:PERSONA], in
particolare favorendo la loro sostituzione con prodotti riciclati o con altri materiali vergini, esentati, come i residui
di scavo o gli scarti di ardesia, di scisto, di argilla, di caolino o di ball clay.
132
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che esistevano scorte ingenti e spesso vecchie
di residui di scavo d’ardesia (o ardesia di qualità inferiore) contenute in ammassi di scorie nel Galles e di caolino nonché
di ball clay nel Devon e in Cornovaglia. Tali scorte sono considerate attualmente come scarti e degradano i paesaggi. Esse
sono talvolta situate, secondo le informazioni contenute nella lettera delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002,
nei parchi nazionali. L’esenzione della commercializzazione di tali materiali ai fini dell’uso come aggregati li rende competitivi
rispetto agli altri aggregati vergini e permette così un riassorbimento delle scorte. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato
in udienza che il calcare poteva essere estratto senza produrre molti scarti, a differenza dell’ardesia, materiale fragile,
la cui estrazione produce inevitabilmente scarti in quantità molto rilevante.
133
In questo contesto, l’argomento della ricorrente relativo all’impatto ambientale dell’estrazione di ardesia, di scisto, di
argilla, di caolino e di ball clay non basta a concludere che l’esenzione di tali materiali contravviene agli obiettivi ambientali
perseguiti e che essa conferisce così un vantaggio selettivo ai settori di attività interessati. A tale riguardo, la ricorrente
non deduce alcun elemento convincente che permetta di mettere in dubbio la legittimità, riguardo agli obiettivi dedotti, della
scelta del legislatore nazionale di assoggettare all’AGL la commercializzazione dei soli aggregati la cui estrazione è considerata
come principale fonte di degrado dell’ambiente, come risulta dalla lettera del 19 febbraio 2002, sopra menzionata.
134
In queste circostanze, occorre considerare che l’esenzione di taluni materiali vergini impiegati come aggregati, prevista
dalla legge come modificata, non contravviene agli obiettivi ambientali dedotti e può ragionevolmente essere giustificata
dalla natura e dalla struttura dell’AGL.
135
In terzo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi all’incoerenza dell’assoggettamento all’AGL, in
particolare, degli aggregati ad elevate caratteristiche tecniche (materiali impiegati per il rivestimento delle carreggiate,
granito impiegato per le massicciate, aggregati impiegati per la fabbricazione di calcestruzzo a debole restringimento o ad
alta solidità) e del pietrisco rosso (impiegato in quanto rivestimento di vie pedonali o di piste ciclabili), che non sarebbero
idonei ad essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi. Certo, come afferma la ricorrente, la tassazione di tali materiali –
che non sono impiegati come materiale di riporto per il loro prezzo più elevato – non possono in via di principio aver per
effetto di spostare la domanda verso prodotti sostitutivi come gli aggregati riciclati, in modo da ridurre l’estrazione di
aggregati vergini. Tuttavia, è necessario constatare che tale tassazione poteva ragionevolmente rispondere ad uno degli obiettivi
dell’AGL, quello di internalizzare i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini.
136
A tale riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’ammontare della tassa, pari a GBP 1,60 per tonnellata di aggregati
assoggettati, corrisponde approssimativamente ai costi ambientali medi collegati all’estrazione degli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA], valutati a GBP 1,80 per tonnellata, secondo le indicazioni fornite nella relazione del mese di aprile 2001 redatta
dall’[OSCURATO:PERSONA] & Consulting, «Study on the Economic and [OSCURATO:PERSONA] of the use of [OSCURATO:PERSONA]
and Charges in the [OSCURATO:PERSONA] and its [OSCURATO:PERSONA]» (Studio relativo alle incidenze economiche e ambientali dell’applicazione
di tasse e prelievi ambientali nell’Unione europea e nei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri), prodotta dalla ricorrente. Tale relazione sottolinea
peraltro l’importanza di un ammontare sufficiente della tassa. Le indicazioni sopra esposte confermano quindi che la tassazione
dei materiali interessati può essere considerata legittima alla luce del principio «chi inquina paga».
137
Il principio «chi inquina paga» permetteva del pari di giustificare l’assoggettamento dei prodotti derivati dall’estrazione
di materiali non rimpiazzabili con prodotti di sostituzione, in particolare l’assoggettamento degli aggregati di qualità inferiore
costituiti dai prodotti derivati dall’estrazione del calcare destinato alla produzione di cemento e di calce, di pietre da
taglio e di sabbia silicea impiegata nella fabbricazione del vetro, come risulta dalla lettera delle autorità del [OSCURATO:PERSONA]
del 19 febbraio 2002. Inoltre, la tassazione di tali prodotti può anche giustificarsi con l’obiettivo – anch’esso fatto valere
dall’interveniente nella lettera menzionata – di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati,
in modo da ridurre la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Infatti, tale proporzione, seppur variabile da una cava
all’altra, come sottolineato dalla ricorrente, può comunque essere modificata per una stessa cava. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]
ha sottolineato a tale riguardo, in particolare nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, la differenza
di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti.
138
Ne deriva chiaramente che il complesso dell’argomentazione della ricorrente, relativa ad asserite incoerenze nella definizione
dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL, sotto il profilo degli obiettivi ambientali perseguiti, è privo di
ogni fondamento.
139
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata fosse inficiata da un errore manifesto di valutazione
nella parte in cui constata che la definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL non comporta elementi
di aiuto di Stato.
140
Occorre esaminare, a questo punto, il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata, nella parte che
riguarda la valutazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL. La ricorrente rimprovera a tale riguardo alla
[OSCURATO:PERSONA] di essersi astenuta dal motivare le disparità di trattamento in merito all’assoggettamento all’AGL appena esaminate.
141
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto
di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare
il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo
interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti
di cui all’art. 253 CE deve essere valutata non soltanto riguardo al suo tenore, ma anche al suo contesto nonché al complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 94).
142
Ne consegue che l’esigenza di motivazione di una decisione adottata in materia di aiuti di Stato non può essere determinata
in funzione dell’interesse ad essere informato del solo Stato membro a cui tale decisione è rivolta (sentenza del Tribunale
25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2405,
punto 92). In particolare, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], quando approva una misura al termine della fase preliminare di esame prevista
dall’art. 88, n. 3, CE, esporre in modo sommario i principali motivi di tale decisione di approvazione, al fine di consentire
ai terzi interessati di conoscere la sua giustificazione e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso avverso la detta
decisione per avvalersi dei diritti procedurali che sono loro conferiti dall’art. 88, n. 2, CE.
143
Per quanto riguarda, più specificamente, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiusura del procedimento d’indagine preliminare
che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad esporre adeguatamente
al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti
a dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere posizione su elementi che
sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 64).
144
Nella specie, risulta in particolare dai ‘considerando’ 31, 32 e 34 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso
che l’ambito di applicazione dell’AGL era giustificato dalla logica e dalla natura di tale regime fiscale, per il fatto che
l’AGL costituiva un’ecotassa specifica, il cui ambito di applicazione molto limitato era stato determinato dallo Stato membro
interessato, libero di decidere il suo regime fiscale nazionale, in funzione delle caratteristiche proprie al settore di attività
considerato. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, in sostanza, che la differenziazione stabilita tra i settori tassati e quelli
che sono esentati si giustificava nell’ottica, da un lato, di ridurre l’estrazione di aggregati – che comporta conseguenze
indesiderabili per l’ambiente – e di promuovere un uso razionale di tali aggregati e, dall’altro, di favorire l’impiego di
aggregati riciclati o di altri materiali di sostituzione, in modo da ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e le sue
conseguenze dannose sull’ambiente.
145
[OSCURATO:PERSONA] ha così esposto in modo sintetico ma chiaro i motivi per i quali ha respinto le censure – la cui sostanza è
ripresa in modo molto succinto nei ‘considerando’ 14 e 15 della decisione impugnata – sviluppate dalla ricorrente nella sua
denuncia. La ricorrente aveva infatti criticato la differenziazione stabilita tra, da una parte, i materiali assoggettati
all’AGL, quali taluni prodotti derivati di qualità inferiore (come i prodotti derivati dal calcare estratto per produrre calce
o cemento) o l’arenaria, che, secondo la ricorrente, è tassata benché non sia destinata ad essere utilizzata come aggregato,
e, dall’altra, taluni prodotti derivati esentati (come gli scarti d’ardesia e di caolino, impiegati come aggregati, menzionati
al ‘considerando’ 11 della decisione impugnata). Essa aveva sostenuto che una tale differenziazione era atta a falsare la
concorrenza tra queste diverse categorie di materiali e non era giustificata dalla natura o dalla logica del sistema.
146
In queste circostanze, tenendo in considerazione, da una parte, la libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri – rilevata nella decisione impugnata
(‘considerando’ 31 e 32) – di determinare la loro politica fiscale e ambientale ricorrendo come nel caso di specie all’imposizione
di un’ecotassa settoriale (v. punti 115, 116, 128 e 130 sopra) e, dall’altra, il fatto che la ricorrente è un’associazione
che raggruppa operatori economici competenti, la decisione impugnata, che espone succintamente le considerazioni essenziali
su cui essa si fonda, non può essere considerata come inficiata da un difetto di motivazione.
– Esenzione delle esportazioni
147
La ricorrente sostiene che l’esenzione delle esportazioni di aggregati è anch’essa in contraddizione con le finalità ambientali
asseritamente perseguite con l’AGL. Tale esenzione mirerebbe unicamente a tutelare la competitività dei produttori britannici
sui mercati d’esportazione.
148
Occorre ricordare in via preliminare che l’AGL è applicata sull’utilizzo o sulla commercializzazione degli aggregati vergini
nel [OSCURATO:PERSONA]. L’importazione di aggregati vergini è tassata e l’esportazione di tali materiali è esentata, al fine, secondo
le autorità del [OSCURATO:PERSONA], «di assicurare una parità di trattamento tra gli aggregati vergini prodotti nel [OSCURATO:PERSONA] e
quelli prodotti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri» (‘considerando’ 22 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale esenzione,
nella decisione impugnata (‘considerando’ 33), con il fatto che le autorità del [OSCURATO:PERSONA] non possono esercitare un controllo
sull’impiego dei materiali come aggregati fuori del loro territorio.
149
Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente hanno precisato tale motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato in
particolare che l’AGL costituiva una tassa indiretta al consumo, in via di principio applicabile negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui
il consumo ha luogo, al fine di evitare un’eventuale doppia imposizione dei prodotti esportati. L’interveniente ha rilevato
da parte sua che l’art. 91 CE autorizzava l’esenzione da una tassa interna, all’esportazione, purché l’importo esentato non
superasse l’importo della tassa pagata.
150
Tale motivazione fondata sulla natura di tassa indiretta dell’AGL deve essere presa in considerazione, in quanto, contrariamente
alla tesi della ricorrente, si collega ai motivi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e non può pertanto essere
considerata come una motivazione supplementare dedotta dopo l’adozione di tale decisione. Infatti, l’accento messo sul controllo
dell’uso dei materiali interessati in quanto aggregati indica che la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita, nella decisione impugnata,
al fatto che la misura de qua costituiva una tassa indiretta che grava sui prodotti stessi e non sulle imprese.
151
Nella fattispecie, è necessario constatare che l’AGL, che si applica, contrariamente all’analisi della ricorrente, alla commercializzazione
degli aggregati e colpisce quindi i prodotti e non i redditi dei produttori, ben costituisce una tassa indiretta, regolata
dal principio della tassazione nel paese di destinazione, in conformità dell’art. 91 CE.
152
Orbene, secondo la giurisprudenza, una misura fiscale specifica che è giustificata dalla logica interna del sistema fiscale
sfugge all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (sentenze [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 164, e [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 61).
153
Nel caso di specie, l’esenzione delle esportazioni non può pertanto essere considerata conferire un vantaggio selettivo agli
esportatori in quanto essa è giustificata dalla natura di tassa indiretta dell’AGL. Lo Stato membro interessato era infatti
legittimato a privilegiare le considerazioni collegate alla struttura del regime fiscale considerato, rispetto agli obiettivi
ambientali perseguiti. La circostanza, dedotta dalla ricorrente, che altri [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino scelte diverse è priva
di rilevanza.
154
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errori manifesti di valutazione constatando, nella decisione impugnata, che
l’esenzione delle esportazioni non era costitutiva di un aiuto di Stato.
155
Peraltro, per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sulla struttura dell’AGL,
ha giustificato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto delle censure sollevate dalla ricorrente nella sua denuncia,
per quanto riguarda il vantaggio selettivo asseritamente conferito agli esportatori con l’esenzione delle esportazioni.
156
Per l’insieme dei motivi che precedono, i motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul difetto di motivazione
devono essere respinti.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale
Argomenti delle parti
157
La ricorrente sostiene che le allegate incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL conducono inevitabilmente
alla conclusione che la qualificazione dell’AGL sollevava serie difficoltà. Tali difficoltà sarebbero state ulteriormente
rafforzate dagli importanti sviluppi che sono stati apportati dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, nella menzionata sentenza 19 aprile
2002, nonché dalle dichiarazioni delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ambito di applicazione dell’AGL sarebbe stato
determinato in modo da tutelare la competitività internazionale dei settori esentati. Inoltre, l’esenzione dello scisto e
dell’ardesia nonché delle esportazioni sarebbe stata contraria al principio «chi inquina paga». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del
resto ammesso essa stessa, nel suo controricorso, che la qualificazione dell’AGL alla luce dell’art. 87, n. 1, CE sollevava
numerose questioni complesse, in particolare per quanto riguarda la delimitazione del mercato interessato.
158
Inoltre, il documento di consultazione pubblicato il 9 dicembre 2002 dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe che queste
ebbero talune difficoltà per quanto riguarda la coerenza dell’ambito di applicazione dell’AGL con gli obiettivi ambientali
perseguiti.
159
Peraltro, la deduzione nel controricorso dell’interesse dello Stato membro interessato ad ottenere rapidamente una decisione
nonché del rischio di disfunzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata
su altri criteri rispetto a quello relativo alle «serie difficoltà».
160
In tali circostanze, anche a voler supporre che la decisione impugnata non sia inficiata da un errore manifesto di valutazione,
cosa che la ricorrente contesta, questa sarebbe comunque infirmata da una violazione dell’art. 88, n.3, CE che avrebbe imposto
alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale.
161
[OSCURATO:PERSONA] obietta che era chiaro che l’AGL costituiva un onere fiscale eccezionale non riconducibile alle norme relative
agli aiuti di Stato, che l’esclusione dei surrogati dalla categoria degli aggregati vergini era giustificata dalla natura
o dalla struttura generale del sistema e che il meccanismo consueto applicabile alle tasse indirette al consumo non rientrava
nell’ambito degli aiuti di Stato.
162
L’interveniente precisa che la consultazione sugli aggregati provenienti dagli scarti, avviata il 9 dicembre 2002, mirava
a raccogliere informazioni riguardanti gli aggregati, al fine di esaminare se occorreva esentarli e se una tale esenzione
era vantaggiosa per l’industria e poteva essere effettuata senza oneri eccessivi per le imprese né rischio di abuso. Il documento
di consultazione dedotto dalla ricorrente non suggeriva che il trattamento degli scarti era incompatibile con gli obiettivi
della tassa.
Giudizio del Tribunale
163
Occorre esaminare in via preliminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, contrariamente alla tesi della ricorrente,
fondata sulla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, nell’aprile 1999, la presenza di
serie difficoltà di valutazione di una misura d’aiuto non le impone più di avviare il procedimento d’indagine formale. [OSCURATO:PERSONA] afferma in particolare che, nel caso di un aiuto non notificato, essa è legittimata, senza avviare il procedimento
previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ad ottenere in via preliminare le informazioni necessarie dallo Stato membro interessato
ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 659/1999.
164
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il provvedimento statale controverso era stato notificato unicamente nella parte
in cui prevedeva un’esenzione a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, e non per quanto riguarda la definizione dell’ambito di applicazione
dell’AGL, l’unica in questione nel presente caso.
165
A tale riguardo, occorre sottolineare che l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in via preliminare un eventuale aiuto illegittimo
con lo Stato membro interessato, se del caso chiedendogli informazioni (sentenza della Corte 10 maggio 2005, causa C-400/99,
Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3657, punti 29 e 30), non può esentare tale istituzione dall’obbligo di avviare il procedimento
d’indagine formale, in particolare se, alla luce delle informazioni ottenute, permangono serie difficoltà di valutazione della
misura considerata. Un tale obbligo risulta infatti direttamente dall’art. 88, n. 3, CE, come è stato interpretato dalla giurisprudenza,
ed è del resto espressamente confermato dal combinato disposto dell’art. 4, n. 4, e dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999,
quando la [OSCURATO:PERSONA] constata, dopo un esame preliminare, che la misura illegittima suscita dubbi in merito alla sua compatibilità
(sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2309,
punti 69 e 72).
166
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento dell’art. 88, n. 2, CE risulta indispensabile quando la [OSCURATO:PERSONA]
incontra serie difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] può quindi limitarsi
alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, per adottare una decisione favorevole a una misura statale solo se essa è
in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, o, se essa è qualificata come aiuto, che è compatibile con il mercato comune. Se invece questo primo esame ha indotto
la [OSCURATO:PERSONA] a convincersi del contrario, o non le ha consentito di risolvere tutti i problemi della valutazione della compatibilità
dell’aiuto con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve munirsi di tutti i pareri necessari e iniziare, a tale scopo, il procedimento
ex art. 88, n. 2, CE (sentenze Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39;
sentenze del Tribunale 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2125, punto 71, e 15 marzo 2001, causa
T‑73/98, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, punto 42).
167
Tale obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale si impone in particolare quando la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver proceduto,
sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro interessato, ad un esame sufficiente del provvedimento statale
controverso, conserva dubbi sull’esistenza di elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE nonché sulla loro compatibilità
con il mercato comune (sentenza 10 maggio 2005, Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 47 e 48).
168
Nel caso di specie, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia tenuto conto dell’interesse dello Stato membro interessato ad ottenere una decisione rapidamente non permette di per
sé di presumere che tale istituzione si sia fondata su criteri diversi rispetto a quello relativo alla mancanza di serie difficoltà
di valutazione per decidere di non avviare il procedimento d’indagine formale.
169
Quanto al documento di consultazione 9 dicembre 2002, successivo all’adozione della decisione impugnata, non può essere preso
in considerazione ai fini della valutazione della legittimità di tale decisione. Infatti, secondo una giurisprudenza ben consolidata,
nell’ambito di un ricorso di annullamento, le complesse valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate alla
luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑110/97,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2881, punto 47, e causa T‑123/97, Salomon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2925, punto
48).
170
Ne risulta che i soli argomenti utilmente fatti valere dalla ricorrente a sostegno del presente motivo, relativi alle presunte
incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL, riprendono quelli che essa aveva dedotto nell’ambito
del motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE.
171
Orbene, come il Tribunale ha già stabilito, la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa,
come l’AGL, rientrava nella competenza dello Stato membro interessato, libero di stabilire le sue priorità in materia di politica
ambientale (v. punti 115 e 116 sopra). In tale contesto, deriva dalle considerazioni che precedono (v. punti 138 e 139 sopra)
che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere, senza commettere errori manifesti di valutazione, che non vi fosse alcun dubbio che
la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL non comportava elementi d’aiuto di Stato. Peraltro,
l’esenzione delle esportazioni poteva incontestabilmente giustificarsi con la natura di tassa indiretta dell’AGL (v. punti
152 e 153 sopra). In queste circostanze, né le osservazioni contenute nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of Justice 19 aprile
2002, né le dichiarazioni dell’interveniente che spiegavano la sua scelta di non assoggettare all’AGL taluni materiali nell’ottica
di tutelare la competitività internazionale dei settori interessati, né l’asserita complessità della delimitazione del mercato
interessato, dedotte dalla ricorrente, rivelavano l’esistenza di serie difficoltà per quanto riguarda la qualificazione dell’AGL
rispetto al criterio della selettività.
172
In tali circostanze, è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ritenendo
che il controllo, rispetto all’art. 87, n. 1, CE, sia della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL
sia dell’esenzione delle esportazioni non presentasse alcuna seria difficoltà che le imponesse l’obbligo di avviare il procedimento
d’indagine formale.
173
Ne deriva che il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento formale d’indagine deve essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei suoi obblighi in sede di esame preliminare
Argomenti delle parti
174
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad un esame diligente e imparziale della sua denuncia. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe del resto ammesso, nel suo controricorso, di avere adottato rapidamente la decisione impugnata, su domanda dell’interveniente.
175
Peraltro, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di esporre in modo sufficiente i motivi del rigetto della
sua denuncia. Essa non affronterebbe le incoerenze messe in evidenza dalla ricorrente nella sua denuncia, come la tassazione
di materiali secondari generati dalla produzione di calcare non tassato e la non tassazione dello scisto estratto in vista
di un utilizzo come aggregato. Del resto, per quanto riguarda le esportazioni, la decisione impugnata non esaminerebbe la
questione dell’esenzione delle esportazioni di materiali di qualità inferiore.
176
[OSCURATO:PERSONA] respinge tale argomento. Essa obietta che tutte le questioni sollevate in tale denuncia, peraltro identiche
a quelle che erano state dedotte nella prima denuncia, sono state esaminate nella decisione impugnata. Soltanto il calendario
spiegherebbe la mancata menzione della denuncia della ricorrente, al ‘considerando’ 3 della decisione impugnata che si riferisce
alla prima denuncia.
Giudizio del Tribunale
177
Secondo la giurisprudenza, quando i terzi interessati hanno sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] denunce relative a provvedimenti statali
che non erano stati oggetto di una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, per applicare correttamente le norme fondamentali
del Trattato relative agli aiuti di Stato tale istituzione è tenuta, nell’ambito della fase preliminare prevista da detta
disposizione, a procedere ad un esame diligente ed imparziale delle denunce (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 62, e SIC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105).
178
Nel caso di specie, la ricorrente non deduce alcun serio elemento che permetta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia proceduto
ad un’istruttoria sufficiente del caso. Al contrario, risulta dagli atti che tale istituzione ha invitato le autorità del
[OSCURATO:PERSONA] a presentare le loro osservazioni sulle principali censure che figurano nella prima denuncia, essenzialmente analoghe
alle censure che risultano nella denuncia della ricorrente, e che essa ha domandato loro dei supplementi d’informazione, che
sono stati forniti nella menzionata lettera del 19 febbraio 2002. In queste circostanze, in mancanza di qualsiasi altro indizio,
la sola circostanza che la decisione impugnata sia stata adottata rapidamente non consente di affermare che vi è stata un’istruttoria
insufficiente.
179
Peraltro, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, destinata allo Stato membro
interessato, in conformità del principio di buona amministrazione. Orbene, tale decisione espone in modo sufficiente le ragioni
del rigetto delle censure enunciate nella denuncia della ricorrente, come già dichiarato (v. punti 144, 145 e 155 sopra).
180
Ne deriva che il motivo relativo alla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi obblighi in sede di esame preliminare
deve essere respinto.
181
Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.
Sulle spese
182
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
183
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. Ne deriva che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
[OSCURATO:PERSONA] 2001
Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale
Decisione impugnata
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul difetto di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL
– Esenzione delle esportazioni
Sul motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo vertente sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei suoi obblighi in sede di esame preliminare
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'inglese.