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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29602/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito l'Avv. dello Stato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto di produrre delle note di udienza — che, nulla opponendo le parti, sono state acquisite — e di confermare la sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato la sentenza n. 51 del 2017 della Corte d'assise d'appello di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di Roma confermava la sentenza del 04/02/2021 della Corte di assise di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.), aggravato dalla transnazionalità dello stesso reato (art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ora art. 61-bis cod. pen.), alla pena di dodici anni di reclusione.

Secondo il capo d'imputazione, i due imputati, unitamente a numerosi altri soggetti, si sarebbero associati tra loro «costituendo una cellula estremistica dedita alla jihad islamica, gerarchicamente organizzata ai cui membri venivano demandati specifici compiti - di supporto all'associazione islamica affiliata ad [OSCURATO:PERSONA] di cui condivideva ideologia, programma e metodologia - che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico internazionale, mediante l'apertura e l'amministrazione del sito web di matrice jihadista "[OSCURATO:PERSONA]", attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare.

Fatto commesso con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] «promuoveva, costituiva, organizzava e dirigeva l'associazione, nonché ideava e amministrava il sito "[OSCURATO:PERSONA]"», rivestendo i seguenti ruoli, con l'adozione di specifici nickname: «con il nickname [OSCURATO:PERSONA] fondatore»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore nelle sezioni "Generica" - News del sito "i7ur" - Aggiornamento siti e forum" - "Tempo libero" - "Letteratura" - "Famiglia musulmana" - "Tecnologia e tecnica" - Sharia e giurisprudenza islamica" - "Grafica" - Apologetica" - "Sportiva" - "Audio-video" - "Montaggio audio-video" - "Amministrativa"; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore della sezione "Muassaset"»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore "Audio-video" - Montaggio audio-video»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della [OSCURATO:PERSONA]»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname Dr.

Web, membro»; «con il níckname [OSCURATO:PERSONA], membro». [OSCURATO:PERSONA] «organizzava e dirigeva l'associazione e operava in qualità di membro attivo, coordinava e sovrintendeva e poi partecipava ad una sezione del sito "[OSCURATO:PERSONA]" con il nickname [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dapprima sovrintendente della sezione "Risposte alle eresie", poi membro attivo».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a sette motivi.2.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 270-bis cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Dopo avere premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata: Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, Rv. 268164-01), per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, è necessario che la struttura associativa si prefigga la realizzazione di atti violenti connotati dalla predetta finalità e abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo, invece, sufficiente, una mera attività di proselitismo e di indottrinamento, finalizzata a inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire una generica disponibilità a unirsi ai combattenti in suo nome, i ricorrenti lamentano che la Corte d'assise d'appello di Roma, in contrasto con tale principio, avrebbe ritenuto la sussistenza del reato sul fondamento della mera attività di proselitismo e di radicalizzazione svolta attraverso il sito [OSCURATO:PERSONA] e della finalità, solo mediata, dell'associazione di fare sì che altri soggetti compissero atti di terrorismo.

I ricorrenti lamentano altresì che la Corte d'assise d'appello di Roma, sempre in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata: Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171), avrebbe attribuito rilievo penale, con riferimento al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., alla «diffusione del pensiero fondamentalista», così commettendo l'errore di diritto di qualificare come reato la mera adesione ideologica al programma criminale.

Sotto un ultimo profilo, i ricorrenti rappresentano che, con il proprio atto di appello, avevano chiesto l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità del reato, motivando tale richiesta sia con la ritenuta insussistenza della stessa aggravante sia con il fatto che, nel giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si era proceduto con il rito abbreviato), tale aggravante era stata esclusa con sentenza passata in giudicato.

2.2. Con il secondo motivo - che fa riferimento agli esiti del giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata risultante dagli atti del processo.

Sotto un primo profilo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove afferma che la sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione n. 51218 del 12/06/2018 «non ha censurato la prospettazione operata dalla sentenza di merito emessa il 24.11.2016 [dal G.i.p. del Tribunale di Roma] che ha ritenuto [...] la idoneità dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 3 L. 146/2006», atteso che, in realtà, detta sentenza di annullamento con rinvio non aveva affrontato la questione di tale aggravante in quanto la Corte d'assise d'appello di Roma, con sentenza del 26/09/2017, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'imputato avverso la sentenza del 24/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva escluso l'aggravante della transnazionalità e contro detta sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma né il pubblico ministero né la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che, sul punto dell'esclusione dell'aggravante, si era formato il giudicato.

Sotto un secondo profilo, i ricorrenti rappresentano che la sentenza impugnata avrebbe «sovrappo[sto]» la menzionata sentenza di annullamento con rinvio n. 51218 del 12/06/2018 e la sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019 - che si è pronunciata sul ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 06/03/2019, che era stata emessa nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento - ed evidenziano come la predetta sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019 abbia ritenuto che il giudice del rinvio, col «conferma[re] in sede di rinvio la pena del primo giudice che teneva conto dell'aggravante "caduta" in appello», aveva violato il divieto di reformatio in peius, sicché annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che rideterminava «con espunzione dell'aumento di pena per l'aggravante esclusa in grado di appello».

2.3. Con il terzo motivo - relativo anch'esso all'affermata sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006.

I ricorrenti rappresentano l'inapplicabilità, nella specie, dell'aggravante della transnazionalità del reato, di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (ora art. 61- bis cod. pen.), in quanto l'associazione criminale loro contestata coincide con il gruppo criminale organizzato transnazionale e «l'aggravane della transnazionalità non può essere contestata laddove rappresenti già un elemento costitutivo della fattispecie in contestazione».

2.4. Con il quarto motivo - relativo all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 63, comma 2, 178, lett. c), 179 e 729, comma 3, dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 27 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'assise d'appello di Roma abbia fondato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato all'autorità giudiziaria marocchina (su rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana) in assenza di un difensore - in particolare, nel corso dell'interrogatorio del 17 aprile 2012 - trascurando le dichiarazioni che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva reso in presenza di un difensore, con le quali egli aveva negato ogni addebito, compresa l'attribuibilità a sé del nickname [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affermando, per di più, di avere reso le precedenti dichiarazioni perché costretto e per paura per la propria incolumità, e trascurando, altresì, le doglianze solevate dalla difesa davanti alla Corte di cassazione marocchina con le quali veniva lamentato «l'obbligo coercitivo dell'indagato a firmare un verbale di dichiarazioni mai rese dallo stesso, a proposito di fatti con cui non ha nulla a che fare».

2.5. Con il quinto motivo relativo anch'esso all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'assise d'appello di Roma, da un lato, affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria marocchina su rogatoria di quella italiana e, dall'altro lato, ritenuto «non [...] decisiva la questione dedotta dalla difesa [...] circa la non utilizzabilità degli atti trasmessi in sede di rogatoria dal Marocco ed interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] (in Rabat) in assenza del difensore» e che «N'accertamento di tale circostanza è superflu[o] per la decisione tenuto conto del compendio probatorio delineatosi a carico di ciascun imputato».

2.6. Con il sesto motivo - relativo ancora all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assenza di motivazione della sentenza impugnata e la contraddittorietà della stessa rispetto agli atti del processo.

I ricorrenti rappresentano che la Corte d'assise d'appello di Roma avrebbe trascurato di considerare alcuni elementi, che erano stati evidenziati nel proprio atto di appello, in particolare quelli che il maggiore Ammendola, del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei Carabinieri, sentito nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2020, dichiarò: a) che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato sottoposto a intercettazioni telematiche, per l'impossibilità tecnica di disporle all'estero, e che «noi non abbiamo mai accertato nella nostra indagine direttamente che [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA] Sunni... il collegamento deriva esclusivamente dalla... dall'indagine marocchina»; b) alla domanda della difesa circa la possibilità di registrare i nickname, che «questo forum per scrivere bisogna registrarsi... chiaramente sono sempre anonimi, quindi non.. non... non è che si fa una verifica sulle persone... perché la regola in queste ... in questi forum è proteggere la... l'anonimità dei.. dei membri..

Quando noi vediamo che in due forum ci sono due nickname uguali riteniamo e ipotizziamo che sia la stessa persona, soprattutto quando poi pubblica le stesse cose...», così esprimendo un ragionamento meramente ipotetico; c) all'ulteriore domanda della difesa se «poi quel nickname lo può usare un altro utente su un altro forum?», che «la risposta è assolutamente sì», chiarendo che «c'è in questi forum un controllo.

Cioè se uno si vuole spacciare per qualcun altro, soprattutto quando quel nick è associato a una personalità ben conosciuta, questa cosa viene rivelata, cioè viene rivelata nel forum...

Quindi - diciamo - è in realtà possibile ma ci sono dei ma... dei meccanismi di controllo...», esprimendo, perciò, anche in questo caso, un ragionamento ipotetico. 2.7.

Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 270-bis, primo e secondo comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., le correlate omissione e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo ai ruoli apicali attribuiti ai due imputati nell'associazione criminosa (al Masseoudi, quelli di chi promuove, costituisce, organizza e dirige l'associazione e al Majiene quelli di chi organizza e dirige l'associazione).

Sotto un primo profilo, i ricorrenti rappresentano come la sentenza impugnata li qualifichi sempre come semplici partecipi dell'associazione criminosa e, ciò nonostante, li condanni per avere rivestito i summenzionati ruoli apicali, senza, dunque, chiarire da quali elementi sarebbe risultata la prova degli stessi ruoli.

Sotto un secondo profilo, i ricorrenti rappresentano come il ruolo di organizzatore - il quale richiede lo svolgimento di un'attività essenziale per l'azione degli associati e infungibile (nel senso della non facile sostituibilità del sodale nel ruolo da lui assicurato) - non si concilierebbe con quanto motivato dalla Corte d'assise d'appello di Roma, che, per quanto riguarda il Masseoudi, lo «inquadra [...] come coadiutore dell'[OSCURATO:PERSONA], ideatore dell'associazione, per averne condiviso le attività di gestione» e, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], gli ha addebitato di «aver pubblicato degli articoli sui forum»; condotte «di supporto logistico non pertinenti alla funzione attribuitagli di organizzatore». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo profilo del primo motivo e al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.

2. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01).

Alla luce di tale principio, l'impugnata sentenza di appello deve essere considerata, a tutti gli effetti, una cosiddetta "doppia conforme".

Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

3. Il primo motivo (salvo che per il suo ultimo profilo, del quale si dirà in seguito) è manifestamente infondato.

3.1. Con la sentenza di questa Seconda sezione penale n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, relativa alla partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla stessa associazione con finalità di terrorismo anche internazionale che viene qui in rilievo (imputato la cui posizione era stata separata a seguito della sua richiesta di giudizio abbreviato), la Corte di cassazione ha affermato i seguenti due principi di diritto: a) in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, l'organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione (Rv. 278680-02); b) in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale (nella specie "[OSCURATO:PERSONA]"), la mera adesione ideologica alla dottrina integralista islamica non è elemento sufficiente a integrare la prova del ruolo di partecipe alla stessa, non potendosi prescindere dalla necessità di raccordare il contributo individuale del singolo con l'entità associativa, occorrendo, tuttavia, al fine di riscontrare un'effettiva partecipazione, una meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli, onde coglierne la specifica portata incriminante (Rv. 278680-05).

Alla luce di tali principi, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la responsabilità di tale imputato per il reato di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo ritenendo tale la cellula "figlia" che viene qui in rilievo, in quanto collegata con l'organizzazione centrale "[OSCURATO:PERSONA]" mediante un collegamento «strutturale e biunivoco» e in quanto i soggetti che ne facevano parte gestivano un forum di discussione, quello denominato "I7ur", con rigida selezione e controllo per la partecipazione dei nuovi adepti e inserimento di materiale propagandistico e post dal contenuto di inequivoco sostegno all'organizzazione terroristica provenienti dai cosiddetti "canali indipendenti" Al-Fajr e GIMF e ulteriormente diffusi mediante forum di discussione interna, così svolgendo attività di propaganda, apologia e proselitismo, finalizzate a creare emulazione, indirizzare consenso, incitare alla violenza, rafforzando, mediante capillare divulgazione, il proposito criminoso propagandato.

La natura di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale della cellula che faceva capo al sito "[OSCURATO:PERSONA]" e al forum "I7ur" è stata pertanto già definitivamente accertata.

Le conformi sentenze dei giudici di merito, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di cassazione con la ricordata sentenza n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, hanno anch'esse ribadito, con una motivazione esente da contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagine da 69 a 75 della sentenza di primo grado e le pagine da 12 a 15 della sentenza di secondo grado), come l'attività della predetta cellula non fosse limitata alla diffusione del pensiero fondamentalista di matrice islamista e a svolgere attività di proselitismo ma fosse anche consistita nell'indirizzare i partecipanti alla comunità virtuale nella scelta degli obiettivi da attaccare, nel fornire loro istruzioni pratiche per la predisposizione e l'utilizzo degli strumenti per colpire gli stessi obiettivi, nel dare suggerimenti mirati tali da rendere alto e credibile il pericolo di conseguenti attentati.3.2.

Si deve rilevare che il motivo in esame si limita a contestare la natura di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale della menzionata cellula, senza contestare la partecipazione alla stessa cellula né del Masseoudi, del quale è contestato solo, con il settimo motivo, l'attribuito ruolo apicale, né del [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione alla cellula è contestata con il quarto, il quinto e il seso motivo e l'attribuito ruolo apicale sempre con il settimo motivo.

4. L'ultimo profilo del primo motivo e il secondo motivo sono fondati, nei termini che seguono.

Il secondo motivo coglie nel segno là dove denuncia che la Corte di assise di appello di Roma ha erroneamente affermato che la sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione n. 51218 del 12/06/2018 «non ha censurato la prospettazione operata dalla sentenza di merito emessa il 24.11.2016 [dal G.i.p. del Tribunale di Roma] che ha ritenuto [...] la idoneità dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 3 L. 146/2006».

Infatti, come esattamente rilevato con il motivo in esame, in realtà, la menzionata sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione non aveva affrontato la questione di tale aggravante, in quanto - come è stato rilevato anche dalla sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020 (alla pagina 3 e alle paggine 9-10) - la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 26/09/2017, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva escluso l'aggravante della transnazionalità e contro detta sentenza della Corte di assise di appello di Roma né il pubblico ministero né la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che, sul punto dell'esclusione dell'aggravante, si era formato il giudicato.

In ordine alla sussistenza di tale circostanza aggravante (attualmente prevista dall'art. 61-bis cod. pen.), che pure - come è stato dedotto con l'ultimo profilo del primo motivo - aveva costituito l'oggetto di uno specifico motivo di appello dei ricorrenti (pagine 24-25), la sentenza impugnata non risulta avere idoneamente motivato.

La stessa sentenza deve quindi essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.

Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare la sussistenza o no, nella specie, di tale circostanza aggravante, tenendo conto dei principi, affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in tema configurabilità della stessa aggravante e, mutatis mutandis, di compatibilità tra la medesima e il reato di associazione per delinquere (Sez.

U, n. 18374 del /2013, Adami, Rv. 255034-01 e Rv. 255035-01).5.

L'esame del terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ultimo profilo del primo motivo e del secondo motivo.

6. Il quarto, il quinto e il sesto motivo - i quali, essendo tutti relativi all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui attribuito e, in particolare, l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come colui che operava nel sito internet "[OSCURATO:PERSONA]" con il nickname "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" - il che costituisce fondamentalmente l'oggetto delle contestazioni avanzate con i tre motivi di ricorso in esame - sulla base dei seguenti elementi di prova (si vedano, in particolare, le pagine da 78 a 80 della sentenza di primo grado, con le cui argomentazioni l'atto di appello degli imputati aveva peraltro omesso di confrontarsi compiutamente): a) il menzionato appellativo era notoriamente associato al [OSCURATO:PERSONA] - autore di testi di orientamento ideologico radicale considerati di pregio nella comunità jihadista - il quale era conosciuto come tale nei rapporti sociali, essendosi attribuito lo stesso appellativo non per mascherare la propria identità ma per essere riconosciuto dalle altre persone, sicché il nickname si doveva considerare avere la valenza di un vero e proprio pseudonimo, utilizzato in via esclusiva, e in base al quale gli scritti del [OSCURATO:PERSONA] venivano associati all'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" che qualificava, perciò, esattamente la sua persona; b) il testimone luogotenente [OSCURATO:PERSONA] del ROS dei Carabinieri aveva riferito che gli IP di connessione a internet che erano stati verificati in occasione delle comunicazioni di "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" avevano geolocalizzato lo stesso in Marocco, Paese di provenienza del [OSCURATO:PERSONA], e che le autorità del Marocco, alle quali era stata trasmessa una richiesta di assistenza giudiziaria, erano risalite allo stesso [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso il menzionato appellativo; c) tenuto conto dei controlli incrociati che caratterizzavano l'operatività dei siti jihadisti, per preservarli dalla possibilità che eventuali impostori si impossessassero dell'identità altrui, e del fatto che il sito "I7ur" era sotto il controllo dei siti primari che ne monitoravano l'azione ("[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]"), esercitando, appunto, una costante opera di controllo, appariva evidente, da un lato, che il Masseoudi doveva avere necessariamente accertato l'identità del soggetto al quale aveva attribuito il ruolo di moderatore e, dall'altro lato, che il [OSCURATO:PERSONA], qualora un altro avesse indebitamente agito a suo nome, se ne sarebbe certamente avveduto, avrebbe segnalato la sostituzione di persona e avrebbe preteso la rimozione dell'identità fasulla; d) in concomitanza con l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], il Masseuodi aveva dato atto di una modificazione della posizione di "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", il che si doveva ritenere chiaramente connesso all'impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nella sua opera in favore del sito a causa della sua restrizione carceraria.

Tale motivazione dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come colui che, con l'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", aveva operato nell'ambito dell'associazione che gravitava intorno al sito "[OSCURATO:PERSONA]", appare del tutto coerente e logica, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare a quelle sollevate con il sesto motivo, con il quale i ricorrenti sostanzialmente sollecitano una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove (in particolare, alle dichiarazioni del maggiore Ammendola del ROS dei Carabinieri), per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza dei vari elementi di prova, il che, appunto, non è ammissibile in sede di legittimità.

La stessa motivazione, in quanto, come si è detto, è tale da fare ritenere coerentemente e logicamente argomentata l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] con "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" a prescindere dal contenuto degli atti che erano stati trasmessi per rogatoria dal Marocco e, in particolare, dell'interrogatorio che era stato reso dall'imputato in tale Paese il 17 aprile 2012, risulta, perciò, effettivamente tale, come è stato coerentemente reputato dalla Corte di assise di appello di Roma, da fare ritenere non decisiva la questione, che era stata sollevata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] (e che costituisce l'oggetto del quarto e del quinto motivo), relativa all'asserita inutilizzabilità dei predetti atti trasmessi per rogatoria dalle autorità del Marocco.

Quanto all'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], con l'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", nell'ambito dell'associazione che gravitava intorno al sito "[OSCURATO:PERSONA]", essa verrà considerata in sede di esame del settimo motivo.

7. Tale motivo non è fondato.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto i ruoli apicali dei due imputati nell'associazione criminosa (per il Masseoudi, quelli di chi promuove, costituisce, organizza e dirige l'associazione e per il Majiene quelli di chi organizza e dirige l'associazione) sulla base degli seguenti elementi di prova (si vedano, in particolare, per il Masseoudi, le pagine da 76 a 78 della sentenza di primo grado, e, per il [OSCURATO:PERSONA], le pagine 80 e 81 della sentenza di primo grado, con le cui argomentazioni l'atto di appello degli imputati ha peraltro omesso di confrontarsi compiutamente).

Quanto al Masseoudi: a) egli aveva fondato il sito internet "[OSCURATO:PERSONA]", provvedendo a pagare le spese di registrazione del relativo dominio, tramite la carta PostePay intestata al padre (del tutto estraneo ai fatti), in epoca coeva (giugno del 2008) alla registrazione del suo principale nickname "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, come si poteva desumere dalla scheda-profilo, era associato alla qualifica di fondatore; b) in tale veste, nonché in quella di amministratore, l'imputato era dotato di pieni poteri, nell'esercizio dei quali, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], organizzava, coordinava, dirigeva e controllava, dedicando al sito oltre dodici ore al giorno, lo stesso sito; c) tutti i partecipanti al sito si rivolgevano all'imputato con particolare rispetto, qualificandolo emiro; d) i profili che erano associati ai suoi nickname lo identificavano come fondatore e amministratore; e) nei confronti dei suoi interlocutori, l'imputato si presentava sempre come fondatore o amministratore del sito, manifestando così anche all'esterno di essere lui a rappresentarlo; f) era il Masseoudi che aveva ottenuto la prerogativa di portavoce dello sceicco [OSCURATO:PERSONA], la quale consentiva al sito di ottenere l'accreditamento quale strumento mediatico riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA]; g) nell'esercizio della propria attività, il Masseoudi si avvaleva di un software ("VBulletin") che gli consentiva di monitorare in tempo reale l'attività dei suoi collaboratori, permettendogli di intervenire sulla stessa.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA]: a) egli era investito dal ruolo di moderatore di una sezione del sito ed era svincolato da qualsiasi forma di supervisione con riguardo alla sua attività; b) il testimone luogotenente [OSCURATO:PERSONA] del ROS dei Carabinieri aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo la qualifica di amministratore del sito, vantava uno «statuto speciale», che lo poneva in una condizione di assoluta autonomia, conferendogli piena autorità, al di fuori dei controlli che venivano esercitati dal Masseoudi nei confronti degli altri moderatori e di tutti coloro che pubblicavano sul sito; c) le pubblicazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul sito avevano avuto un rilievo fondamentale per consentire allo stesso sito di acquisire credibilità, prestigio e notorietà (in particolare, in tale prospettiva, si doveva evidenziare il suo «messaggio diretto ai lupi solitari», con il quale l'imputato aveva propugnato la propria teoria della cosiddetta "jihad individuale", esortando al compimento di azioni violente autonome e facendo riferimento a una «lista» di possibili vittime di omicidi, da individuare in figure di spicco della vita politica, imprenditoriale e mediatica del mondo occidentale).

Alla stregua di tali elementi, appare del tutto coerente e logica la conclusione dei giudici di merito in ordine alla posizione apicale che era rivestita dai due imputati nell'ambito dell'associazione con finalità di terrorismo con riguardo: sia al Masseoudi, la cui attività aveva evidentemente avuto un ruolo cruciale nella fondazione e nella vita della stessa associazione, della quale aveva assicurato la funzionalità; sia al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anch'egli evidentemente assunto un concreto ruolo direttivo nell'organigramma criminale, esprimendo un orientamento ideologico di esplicito incitamento all'uso della violenza che si doveva ritenere indispensabile all'esecuzione del programma criminoso dell'associazione.

8. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.

I ricorsi devono essere rigettati nel resto, sicché deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti.

La regolazione delle spese è rimessa al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito l'Avv. dello Stato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto di produrre delle note di udienza — che, nulla opponendo le parti, sono state acquisite — e di confermare la sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato la sentenza n. 51 del 2017 della Corte d'assise d'appello di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di Roma confermava la sentenza del 04/02/2021 della Corte di assise di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.), aggravato dalla transnazionalità dello stesso reato (art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ora art. 61-bis cod. pen.), alla pena di dodici anni di reclusione. Secondo il capo d'imputazione, i due imputati, unitamente a numerosi altri soggetti, si sarebbero associati tra loro «costituendo una cellula estremistica dedita alla jihad islamica, gerarchicamente organizzata ai cui membri venivano demandati specifici compiti - di supporto all'associazione islamica affiliata ad [OSCURATO:PERSONA] di cui condivideva ideologia, programma e metodologia - che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico internazionale, mediante l'apertura e l'amministrazione del sito web di matrice jihadista "[OSCURATO:PERSONA]", attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare. Fatto commesso con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato». In particolare, [OSCURATO:PERSONA] «promuoveva, costituiva, organizzava e dirigeva l'associazione, nonché ideava e amministrava il sito "[OSCURATO:PERSONA]"», rivestendo i seguenti ruoli, con l'adozione di specifici nickname: «con il nickname [OSCURATO:PERSONA] fondatore»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore nelle sezioni "Generica" - News del sito "i7ur" - Aggiornamento siti e forum" - "Tempo libero" - "Letteratura" - "Famiglia musulmana" - "Tecnologia e tecnica" - Sharia e giurisprudenza islamica" - "Grafica" - Apologetica" - "Sportiva" - "Audio-video" - "Montaggio audio-video" - "Amministrativa"; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore della sezione "Muassaset"»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], moderatore "Audio-video" - Montaggio audio-video»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della [OSCURATO:PERSONA]»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], membro»; «con il nickname Dr. Web, membro»; «con il níckname [OSCURATO:PERSONA], membro». [OSCURATO:PERSONA] «organizzava e dirigeva l'associazione e operava in qualità di membro attivo, coordinava e sovrintendeva e poi partecipava ad una sezione del sito "[OSCURATO:PERSONA]" con il nickname [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dapprima sovrintendente della sezione "Risposte alle eresie", poi membro attivo». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a sette motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 270-bis cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata: Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, Rv. 268164-01), per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, è necessario che la struttura associativa si prefigga la realizzazione di atti violenti connotati dalla predetta finalità e abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo, invece, sufficiente, una mera attività di proselitismo e di indottrinamento, finalizzata a inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire una generica disponibilità a unirsi ai combattenti in suo nome, i ricorrenti lamentano che la Corte d'assise d'appello di Roma, in contrasto con tale principio, avrebbe ritenuto la sussistenza del reato sul fondamento della mera attività di proselitismo e di radicalizzazione svolta attraverso il sito [OSCURATO:PERSONA] e della finalità, solo mediata, dell'associazione di fare sì che altri soggetti compissero atti di terrorismo. I ricorrenti lamentano altresì che la Corte d'assise d'appello di Roma, sempre in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata: Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171), avrebbe attribuito rilievo penale, con riferimento al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., alla «diffusione del pensiero fondamentalista», così commettendo l'errore di diritto di qualificare come reato la mera adesione ideologica al programma criminale. Sotto un ultimo profilo, i ricorrenti rappresentano che, con il proprio atto di appello, avevano chiesto l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità del reato, motivando tale richiesta sia con la ritenuta insussistenza della stessa aggravante sia con il fatto che, nel giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si era proceduto con il rito abbreviato), tale aggravante era stata esclusa con sentenza passata in giudicato. 2.2. Con il secondo motivo - che fa riferimento agli esiti del giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata risultante dagli atti del processo. Sotto un primo profilo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove afferma che la sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione n. 51218 del 12/06/2018 «non ha censurato la prospettazione operata dalla sentenza di merito emessa il 24.11.2016 [dal G.i.p. del Tribunale di Roma] che ha ritenuto [...] la idoneità dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 3 L. 146/2006», atteso che, in realtà, detta sentenza di annullamento con rinvio non aveva affrontato la questione di tale aggravante in quanto la Corte d'assise d'appello di Roma, con sentenza del 26/09/2017, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'imputato avverso la sentenza del 24/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva escluso l'aggravante della transnazionalità e contro detta sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma né il pubblico ministero né la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che, sul punto dell'esclusione dell'aggravante, si era formato il giudicato. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti rappresentano che la sentenza impugnata avrebbe «sovrappo[sto]» la menzionata sentenza di annullamento con rinvio n. 51218 del 12/06/2018 e la sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019 - che si è pronunciata sul ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 06/03/2019, che era stata emessa nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento - ed evidenziano come la predetta sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019 abbia ritenuto che il giudice del rinvio, col «conferma[re] in sede di rinvio la pena del primo giudice che teneva conto dell'aggravante "caduta" in appello», aveva violato il divieto di reformatio in peius, sicché annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che rideterminava «con espunzione dell'aumento di pena per l'aggravante esclusa in grado di appello». 2.3. Con il terzo motivo - relativo anch'esso all'affermata sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006. I ricorrenti rappresentano l'inapplicabilità, nella specie, dell'aggravante della transnazionalità del reato, di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (ora art. 61- bis cod. pen.), in quanto l'associazione criminale loro contestata coincide con il gruppo criminale organizzato transnazionale e «l'aggravane della transnazionalità non può essere contestata laddove rappresenti già un elemento costitutivo della fattispecie in contestazione». 2.4. Con il quarto motivo - relativo all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 63, comma 2, 178, lett. c), 179 e 729, comma 3, dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 27 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. I ricorrenti lamentano che la Corte d'assise d'appello di Roma abbia fondato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato all'autorità giudiziaria marocchina (su rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana) in assenza di un difensore - in particolare, nel corso dell'interrogatorio del 17 aprile 2012 - trascurando le dichiarazioni che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva reso in presenza di un difensore, con le quali egli aveva negato ogni addebito, compresa l'attribuibilità a sé del nickname [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affermando, per di più, di avere reso le precedenti dichiarazioni perché costretto e per paura per la propria incolumità, e trascurando, altresì, le doglianze solevate dalla difesa davanti alla Corte di cassazione marocchina con le quali veniva lamentato «l'obbligo coercitivo dell'indagato a firmare un verbale di dichiarazioni mai rese dallo stesso, a proposito di fatti con cui non ha nulla a che fare». 2.5. Con il quinto motivo relativo anch'esso all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'assise d'appello di Roma, da un lato, affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria marocchina su rogatoria di quella italiana e, dall'altro lato, ritenuto «non [...] decisiva la questione dedotta dalla difesa [...] circa la non utilizzabilità degli atti trasmessi in sede di rogatoria dal Marocco ed interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] (in Rabat) in assenza del difensore» e che «N'accertamento di tale circostanza è superflu[o] per la decisione tenuto conto del compendio probatorio delineatosi a carico di ciascun imputato». 2.6. Con il sesto motivo - relativo ancora all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assenza di motivazione della sentenza impugnata e la contraddittorietà della stessa rispetto agli atti del processo. I ricorrenti rappresentano che la Corte d'assise d'appello di Roma avrebbe trascurato di considerare alcuni elementi, che erano stati evidenziati nel proprio atto di appello, in particolare quelli che il maggiore Ammendola, del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei Carabinieri, sentito nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2020, dichiarò: a) che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato sottoposto a intercettazioni telematiche, per l'impossibilità tecnica di disporle all'estero, e che «noi non abbiamo mai accertato nella nostra indagine direttamente che [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA] Sunni... il collegamento deriva esclusivamente dalla... dall'indagine marocchina»; b) alla domanda della difesa circa la possibilità di registrare i nickname, che «questo forum per scrivere bisogna registrarsi... chiaramente sono sempre anonimi, quindi non.. non... non è che si fa una verifica sulle persone... perché la regola in queste ... in questi forum è proteggere la... l'anonimità dei.. dei membri.. Quando noi vediamo che in due forum ci sono due nickname uguali riteniamo e ipotizziamo che sia la stessa persona, soprattutto quando poi pubblica le stesse cose...», così esprimendo un ragionamento meramente ipotetico; c) all'ulteriore domanda della difesa se «poi quel nickname lo può usare un altro utente su un altro forum?», che «la risposta è assolutamente sì», chiarendo che «c'è in questi forum un controllo. Cioè se uno si vuole spacciare per qualcun altro, soprattutto quando quel nick è associato a una personalità ben conosciuta, questa cosa viene rivelata, cioè viene rivelata nel forum... Quindi - diciamo - è in realtà possibile ma ci sono dei ma... dei meccanismi di controllo...», esprimendo, perciò, anche in questo caso, un ragionamento ipotetico. 2.7. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 270-bis, primo e secondo comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., le correlate omissione e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo ai ruoli apicali attribuiti ai due imputati nell'associazione criminosa (al Masseoudi, quelli di chi promuove, costituisce, organizza e dirige l'associazione e al Majiene quelli di chi organizza e dirige l'associazione). Sotto un primo profilo, i ricorrenti rappresentano come la sentenza impugnata li qualifichi sempre come semplici partecipi dell'associazione criminosa e, ciò nonostante, li condanni per avere rivestito i summenzionati ruoli apicali, senza, dunque, chiarire da quali elementi sarebbe risultata la prova degli stessi ruoli. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti rappresentano come il ruolo di organizzatore - il quale richiede lo svolgimento di un'attività essenziale per l'azione degli associati e infungibile (nel senso della non facile sostituibilità del sodale nel ruolo da lui assicurato) - non si concilierebbe con quanto motivato dalla Corte d'assise d'appello di Roma, che, per quanto riguarda il Masseoudi, lo «inquadra [...] come coadiutore dell'[OSCURATO:PERSONA], ideatore dell'associazione, per averne condiviso le attività di gestione» e, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], gli ha addebitato di «aver pubblicato degli articoli sui forum»; condotte «di supporto logistico non pertinenti alla funzione attribuitagli di organizzatore». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo profilo del primo motivo e al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). Alla luce di tale principio, l'impugnata sentenza di appello deve essere considerata, a tutti gli effetti, una cosiddetta "doppia conforme". Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). 3. Il primo motivo (salvo che per il suo ultimo profilo, del quale si dirà in seguito) è manifestamente infondato. 3.1. Con la sentenza di questa Seconda sezione penale n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, relativa alla partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla stessa associazione con finalità di terrorismo anche internazionale che viene qui in rilievo (imputato la cui posizione era stata separata a seguito della sua richiesta di giudizio abbreviato), la Corte di cassazione ha affermato i seguenti due principi di diritto: a) in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, l'organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione (Rv. 278680-02); b) in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale (nella specie "[OSCURATO:PERSONA]"), la mera adesione ideologica alla dottrina integralista islamica non è elemento sufficiente a integrare la prova del ruolo di partecipe alla stessa, non potendosi prescindere dalla necessità di raccordare il contributo individuale del singolo con l'entità associativa, occorrendo, tuttavia, al fine di riscontrare un'effettiva partecipazione, una meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli, onde coglierne la specifica portata incriminante (Rv. 278680-05). Alla luce di tali principi, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la responsabilità di tale imputato per il reato di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo ritenendo tale la cellula "figlia" che viene qui in rilievo, in quanto collegata con l'organizzazione centrale "[OSCURATO:PERSONA]" mediante un collegamento «strutturale e biunivoco» e in quanto i soggetti che ne facevano parte gestivano un forum di discussione, quello denominato "I7ur", con rigida selezione e controllo per la partecipazione dei nuovi adepti e inserimento di materiale propagandistico e post dal contenuto di inequivoco sostegno all'organizzazione terroristica provenienti dai cosiddetti "canali indipendenti" Al-Fajr e GIMF e ulteriormente diffusi mediante forum di discussione interna, così svolgendo attività di propaganda, apologia e proselitismo, finalizzate a creare emulazione, indirizzare consenso, incitare alla violenza, rafforzando, mediante capillare divulgazione, il proposito criminoso propagandato. La natura di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale della cellula che faceva capo al sito "[OSCURATO:PERSONA]" e al forum "I7ur" è stata pertanto già definitivamente accertata. Le conformi sentenze dei giudici di merito, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di cassazione con la ricordata sentenza n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, hanno anch'esse ribadito, con una motivazione esente da contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagine da 69 a 75 della sentenza di primo grado e le pagine da 12 a 15 della sentenza di secondo grado), come l'attività della predetta cellula non fosse limitata alla diffusione del pensiero fondamentalista di matrice islamista e a svolgere attività di proselitismo ma fosse anche consistita nell'indirizzare i partecipanti alla comunità virtuale nella scelta degli obiettivi da attaccare, nel fornire loro istruzioni pratiche per la predisposizione e l'utilizzo degli strumenti per colpire gli stessi obiettivi, nel dare suggerimenti mirati tali da rendere alto e credibile il pericolo di conseguenti attentati.3.2. Si deve rilevare che il motivo in esame si limita a contestare la natura di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale della menzionata cellula, senza contestare la partecipazione alla stessa cellula né del Masseoudi, del quale è contestato solo, con il settimo motivo, l'attribuito ruolo apicale, né del [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione alla cellula è contestata con il quarto, il quinto e il seso motivo e l'attribuito ruolo apicale sempre con il settimo motivo. 4. L'ultimo profilo del primo motivo e il secondo motivo sono fondati, nei termini che seguono. Il secondo motivo coglie nel segno là dove denuncia che la Corte di assise di appello di Roma ha erroneamente affermato che la sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione n. 51218 del 12/06/2018 «non ha censurato la prospettazione operata dalla sentenza di merito emessa il 24.11.2016 [dal G.i.p. del Tribunale di Roma] che ha ritenuto [...] la idoneità dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 3 L. 146/2006». Infatti, come esattamente rilevato con il motivo in esame, in realtà, la menzionata sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione non aveva affrontato la questione di tale aggravante, in quanto - come è stato rilevato anche dalla sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020 (alla pagina 3 e alle paggine 9-10) - la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 26/09/2017, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva escluso l'aggravante della transnazionalità e contro detta sentenza della Corte di assise di appello di Roma né il pubblico ministero né la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che, sul punto dell'esclusione dell'aggravante, si era formato il giudicato. In ordine alla sussistenza di tale circostanza aggravante (attualmente prevista dall'art. 61-bis cod. pen.), che pure - come è stato dedotto con l'ultimo profilo del primo motivo - aveva costituito l'oggetto di uno specifico motivo di appello dei ricorrenti (pagine 24-25), la sentenza impugnata non risulta avere idoneamente motivato. La stessa sentenza deve quindi essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare la sussistenza o no, nella specie, di tale circostanza aggravante, tenendo conto dei principi, affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in tema configurabilità della stessa aggravante e, mutatis mutandis, di compatibilità tra la medesima e il reato di associazione per delinquere (Sez. U, n. 18374 del /2013, Adami, Rv. 255034-01 e Rv. 255035-01).5. L'esame del terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ultimo profilo del primo motivo e del secondo motivo. 6. Il quarto, il quinto e il sesto motivo - i quali, essendo tutti relativi all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui attribuito e, in particolare, l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come colui che operava nel sito internet "[OSCURATO:PERSONA]" con il nickname "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" - il che costituisce fondamentalmente l'oggetto delle contestazioni avanzate con i tre motivi di ricorso in esame - sulla base dei seguenti elementi di prova (si vedano, in particolare, le pagine da 78 a 80 della sentenza di primo grado, con le cui argomentazioni l'atto di appello degli imputati aveva peraltro omesso di confrontarsi compiutamente): a) il menzionato appellativo era notoriamente associato al [OSCURATO:PERSONA] - autore di testi di orientamento ideologico radicale considerati di pregio nella comunità jihadista - il quale era conosciuto come tale nei rapporti sociali, essendosi attribuito lo stesso appellativo non per mascherare la propria identità ma per essere riconosciuto dalle altre persone, sicché il nickname si doveva considerare avere la valenza di un vero e proprio pseudonimo, utilizzato in via esclusiva, e in base al quale gli scritti del [OSCURATO:PERSONA] venivano associati all'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" che qualificava, perciò, esattamente la sua persona; b) il testimone luogotenente [OSCURATO:PERSONA] del ROS dei Carabinieri aveva riferito che gli IP di connessione a internet che erano stati verificati in occasione delle comunicazioni di "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" avevano geolocalizzato lo stesso in Marocco, Paese di provenienza del [OSCURATO:PERSONA], e che le autorità del Marocco, alle quali era stata trasmessa una richiesta di assistenza giudiziaria, erano risalite allo stesso [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso il menzionato appellativo; c) tenuto conto dei controlli incrociati che caratterizzavano l'operatività dei siti jihadisti, per preservarli dalla possibilità che eventuali impostori si impossessassero dell'identità altrui, e del fatto che il sito "I7ur" era sotto il controllo dei siti primari che ne monitoravano l'azione ("[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]"), esercitando, appunto, una costante opera di controllo, appariva evidente, da un lato, che il Masseoudi doveva avere necessariamente accertato l'identità del soggetto al quale aveva attribuito il ruolo di moderatore e, dall'altro lato, che il [OSCURATO:PERSONA], qualora un altro avesse indebitamente agito a suo nome, se ne sarebbe certamente avveduto, avrebbe segnalato la sostituzione di persona e avrebbe preteso la rimozione dell'identità fasulla; d) in concomitanza con l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], il Masseuodi aveva dato atto di una modificazione della posizione di "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", il che si doveva ritenere chiaramente connesso all'impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nella sua opera in favore del sito a causa della sua restrizione carceraria. Tale motivazione dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come colui che, con l'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", aveva operato nell'ambito dell'associazione che gravitava intorno al sito "[OSCURATO:PERSONA]", appare del tutto coerente e logica, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare a quelle sollevate con il sesto motivo, con il quale i ricorrenti sostanzialmente sollecitano una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove (in particolare, alle dichiarazioni del maggiore Ammendola del ROS dei Carabinieri), per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza dei vari elementi di prova, il che, appunto, non è ammissibile in sede di legittimità. La stessa motivazione, in quanto, come si è detto, è tale da fare ritenere coerentemente e logicamente argomentata l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] con "[OSCURATO:PERSONA] Sunni" a prescindere dal contenuto degli atti che erano stati trasmessi per rogatoria dal Marocco e, in particolare, dell'interrogatorio che era stato reso dall'imputato in tale Paese il 17 aprile 2012, risulta, perciò, effettivamente tale, come è stato coerentemente reputato dalla Corte di assise di appello di Roma, da fare ritenere non decisiva la questione, che era stata sollevata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] (e che costituisce l'oggetto del quarto e del quinto motivo), relativa all'asserita inutilizzabilità dei predetti atti trasmessi per rogatoria dalle autorità del Marocco. Quanto all'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], con l'appellativo "[OSCURATO:PERSONA] Sunni", nell'ambito dell'associazione che gravitava intorno al sito "[OSCURATO:PERSONA]", essa verrà considerata in sede di esame del settimo motivo. 7. Tale motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto i ruoli apicali dei due imputati nell'associazione criminosa (per il Masseoudi, quelli di chi promuove, costituisce, organizza e dirige l'associazione e per il Majiene quelli di chi organizza e dirige l'associazione) sulla base degli seguenti elementi di prova (si vedano, in particolare, per il Masseoudi, le pagine da 76 a 78 della sentenza di primo grado, e, per il [OSCURATO:PERSONA], le pagine 80 e 81 della sentenza di primo grado, con le cui argomentazioni l'atto di appello degli imputati ha peraltro omesso di confrontarsi compiutamente). Quanto al Masseoudi: a) egli aveva fondato il sito internet "[OSCURATO:PERSONA]", provvedendo a pagare le spese di registrazione del relativo dominio, tramite la carta PostePay intestata al padre (del tutto estraneo ai fatti), in epoca coeva (giugno del 2008) alla registrazione del suo principale nickname "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, come si poteva desumere dalla scheda-profilo, era associato alla qualifica di fondatore; b) in tale veste, nonché in quella di amministratore, l'imputato era dotato di pieni poteri, nell'esercizio dei quali, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], organizzava, coordinava, dirigeva e controllava, dedicando al sito oltre dodici ore al giorno, lo stesso sito; c) tutti i partecipanti al sito si rivolgevano all'imputato con particolare rispetto, qualificandolo emiro; d) i profili che erano associati ai suoi nickname lo identificavano come fondatore e amministratore; e) nei confronti dei suoi interlocutori, l'imputato si presentava sempre come fondatore o amministratore del sito, manifestando così anche all'esterno di essere lui a rappresentarlo; f) era il Masseoudi che aveva ottenuto la prerogativa di portavoce dello sceicco [OSCURATO:PERSONA], la quale consentiva al sito di ottenere l'accreditamento quale strumento mediatico riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA]; g) nell'esercizio della propria attività, il Masseoudi si avvaleva di un software ("VBulletin") che gli consentiva di monitorare in tempo reale l'attività dei suoi collaboratori, permettendogli di intervenire sulla stessa. Quanto al [OSCURATO:PERSONA]: a) egli era investito dal ruolo di moderatore di una sezione del sito ed era svincolato da qualsiasi forma di supervisione con riguardo alla sua attività; b) il testimone luogotenente [OSCURATO:PERSONA] del ROS dei Carabinieri aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo la qualifica di amministratore del sito, vantava uno «statuto speciale», che lo poneva in una condizione di assoluta autonomia, conferendogli piena autorità, al di fuori dei controlli che venivano esercitati dal Masseoudi nei confronti degli altri moderatori e di tutti coloro che pubblicavano sul sito; c) le pubblicazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul sito avevano avuto un rilievo fondamentale per consentire allo stesso sito di acquisire credibilità, prestigio e notorietà (in particolare, in tale prospettiva, si doveva evidenziare il suo «messaggio diretto ai lupi solitari», con il quale l'imputato aveva propugnato la propria teoria della cosiddetta "jihad individuale", esortando al compimento di azioni violente autonome e facendo riferimento a una «lista» di possibili vittime di omicidi, da individuare in figure di spicco della vita politica, imprenditoriale e mediatica del mondo occidentale). Alla stregua di tali elementi, appare del tutto coerente e logica la conclusione dei giudici di merito in ordine alla posizione apicale che era rivestita dai due imputati nell'ambito dell'associazione con finalità di terrorismo con riguardo: sia al Masseoudi, la cui attività aveva evidentemente avuto un ruolo cruciale nella fondazione e nella vita della stessa associazione, della quale aveva assicurato la funzionalità; sia al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anch'egli evidentemente assunto un concreto ruolo direttivo nell'organigramma criminale, esprimendo un orientamento ideologico di esplicito incitamento all'uso della violenza che si doveva ritenere indispensabile all'esecuzione del programma criminoso dell'associazione. 8. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. I ricorsi devono essere rigettati nel resto, sicché deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti. La regolazione delle spese è rimessa al
Sentenza Cassazione n. 29602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris