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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02368/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] osservato che, con il medesimo atto, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen.; rilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto avanzato da difensore non legittimato poiché privo di nomina fiduciaria (a lui conferita dalla sola Jovanovic: cfr. atto di nomina depositato il 4 dicembre 2019), a nulla rilevando - alla luce dell'espressa proposizione del ricorso anche nell'interesse del Radulovic - che con PEC del 17.03.2022 (pervenuta alla cancelleria della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano) il difensore abbia comunicato che "il ricorso deve essere inteso solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]", senza invece depositare rituale rinuncia ex art. 589 cod. proc:. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (adducendo che essa sarebbe rilevabile d'ufficio e che la pronuncia impugnata non avrebbe motivato sul punto) non è qui deducibile in quanto inedito, non essendo stato sollevato con i motivi di appello quantunque la norma codicistica appena indicata fosse già vigente allorché (il 9 febbraio 2019) è stata deliberata la decisione impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e senza, invece, alcuna condanna nei confronti del Radulovic, in quanto la proposizione del ricorso non è a lui attribuibile; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la sola [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] osservato che, con il medesimo atto, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen.; rilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto avanzato da difensore non legittimato poiché privo di nomina fiduciaria (a lui conferita dalla sola Jovanovic: cfr. atto di nomina depositato il 4 dicembre 2019), a nulla rilevando - alla luce dell'espressa proposizione del ricorso anche nell'interesse del Radulovic - che con PEC del 17.03.2022 (pervenuta alla cancelleria della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano) il difensore abbia comunicato che "il ricorso deve essere inteso solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]", senza invece depositare rituale rinuncia ex art. 589 cod. proc:. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (adducendo che essa sarebbe rilevabile d'ufficio e che la pronuncia impugnata non avrebbe motivato sul punto) non è qui deducibile in quanto inedito, non essendo stato sollevato con i motivi di appello quantunque la norma codicistica appena indicata fosse già vigente allorché (il 9 febbraio 2019) è stata deliberata la decisione impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e senza, invece, alcuna condanna nei confronti del Radulovic, in quanto la proposizione del ricorso non è a lui attribuibile; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la sola [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 02368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris