Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 87/1995
ECLI:IT:COST:1995:87
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro
l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla
morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con
ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato
dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il
diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno
attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla
titolarità di assegno attribuito convenzionalmente".
La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di
ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il
riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione
dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima
della sentenza di divorzio.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina
dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del
1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988.
In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica
l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone
l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima,
non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è
terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi.
1. - La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n.
898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui
condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla
titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art.
5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito
convenzionalmente".
2. - La questione non è fondata.
Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo
sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto
dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la
continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio
precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo
di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui
elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge
defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio,
titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile
disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna
valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento
della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è
surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non
l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti,
attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della
decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei
rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione
di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge
superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era
titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n.
777/1988).
Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento
del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe
condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5
della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante
un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai
rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione
privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini
dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla
pensione di riversibilità prevista dall'art. 9.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato
dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]