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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 87/1995

ECLI:IT:COST:1995:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente".

La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima della sentenza di divorzio.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima, non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi.

1. - La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente".

2. - La questione non è fondata.

Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice.

In tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n. 777/1988).

Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 9.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente". La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima della sentenza di divorzio. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988. In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima, non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi. 1. - La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente". 2. - La questione non è fondata. Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n. 777/1988). Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 9. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 87/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris