CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 21682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettatol’appello, proposto ex art. 310 del codice di rito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso il provvedimentoreiettivo dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa pressola ditta, di cui il figlio dell’indagato è legale rappresentante.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo di ricorso, si duole di violazione di legge, in relazioneall’art. 284 comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di considerareadeguatamente lo stato di assoluta indigenza dell’indagato, affermando, nelcontempo, la sussistenza dell’obbligo gravante sul figlio, titolare di una floridaditta, di sostenere il padre indigente. Il richiamo, operato dal Tribunale, all’art.433 cod. civ., è inconferente, atteso che le indispensabili esigenze di vita nonpossono considerarsi limitate ai bisogni alimentari. Proprio in vista dell’assolutaindigenza in cui versa l’indagato, il figlio del medesimo, titolare di una ditta, loaveva assunto, garantendogli uno stipendio, necessario per far fronte non soltantoai bisogni alimentari, ma alle indispensabili esigenze di vita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. L’unico motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, mancando il ricorrentedi confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con le ragioni a sostegno del gravatoprovvedimento. Come osservato dal Tribunale sulla falsariga di una condivisibile econsolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep.2024, Tahiri, Rv. 285885 – 01; in precedenza, v. Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018,Osmani, Rv. 273205 – 01; Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010, Gatti, Rv. 248228 –01), ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari adassentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assolutaindigenza va accertato con criterio di rigore, stante la natura eccezionale dellaprevisione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.La giurisprudenza citata ha anche precisato che il presupposto della assolutaindigenza «non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza,tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita,essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendoconto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneriderivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggettidella famiglia non indipendenti» (Sez. 6, n. 1200/2024, cit.).Non può pertanto condividersi la censura del ricorrente, là dove afferma cheil Tribunale non avrebbe considerato l’insieme delle esigenze primarie di vita di unindividuo: col richiamo all’art. 433 cod. civ., il Tribunale, lungi dal riferirsi alla solasomministrazione di alimenti, come inteso dal ricorrente, ha invece fattoriferimento all’insieme di esigenze indispensabili di vita secondo l’indicazionefornita dalla giurisprudenza citata («educazione, istruzione e necessità di curapropria e dei soggetti della famiglia non indipendenti»).Tanto premesso in ordine alla corretta indicazione, da parte del Tribunale, deiprincipi di diritto rilevanti per il tema in questione, si osserva che la motivazioneha correttamente rimarcato che, ai fini di una rigorosa valutazione del citatopresupposto di assoluta indigenza, occorre tenere in conto anche i redditi di altricomponenti della famiglia e, ciò, proprio in coerenza con la giurisprudenza sopracitata. Ne consegue che il riferimento conclusivo all’esistenza di un redditoadeguato, assicurato dall’attività economica del figlio del ricorrente, titolare diun’azienda sufficientemente florida, non può ritenersi illogico né assunto inviolazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. E, ciò, soprattutto ove siconsideri che non emergono dal ricorso in esame circostanze più specifiche inordine all’obiettivo stato d’indigenza affermato.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]