CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 27973/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso 14916/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4507/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con atto del dicembre 1997 l'Ente nazionale strade - [OSCURATO:PERSONA] impugnò il lodo arbitrale in data 30-31 ottobre 1997 col quale era stata accolta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di qui in poi solo Carpineto) di risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto, stipulato il 4 settembre 1986, per la costruzione di una variante della strada statale 313, i cui lavori erano stati consegnati ad aprile 1986 e sospesi, una prima volta, dal giugno dello stesso anno all'ottobre 1989 e, una seconda volta, dal dicembre 1989 all'aprile 1993, per poi essere ultimati il 6 aprile 1994 e collaudati il 20 novembre 1995; in esito alla pronuncia di risoluzione gli arbitri avevano altresì accolto le domande consequenziali di risarcimento dei danni; l'Ente propose impugnazione avverso il lodo, ma l'adita corte d'appello di Roma dichiarò l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo che il processo era stato interrotto a seguito della perdita della capacità processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], soppressa quale ente della pubblica amministrazione e sostituita da un ente di diritto privato (una s.p.a); su ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] questa Corte, con sentenza n. 3785 del 2008, ha cassato il provvedimento di estinzione, e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello, per l'assorbente ragione che la dichiarazione di estinzione era stata pronunciata a seguito di un'interruzione illegittima; la quale difatti era stata disposta in mancanza dell'estinzione dell'[OSCURATO:PERSONA]-Ente nazionale per le strade, semplicemente trasformato in s.p.a., e inoltre su dichiarazione di una parte (la Carpineto) non legittimata dall'art.300 cod. proc. civ., volta che l'interruzione per morte della parte, ovvero della sua estinzione quale soggetto giuridico, è predisposta dall'ordinamento nell'esclusivo interesse della parte in relazione alla quale l'evento si sia verificato, potendo essere richiesta, quindi, solo dal suo procuratore; riassunto il giudizio, la corte d'appello di Roma ha accolto il primo motivo di impugnazione del lodo e ne ha dichiarato la nullità (a) nella parte in cui era stata accolta la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla Carpineto e (b) nelle parti consequenziali recanti condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] alle restituzioni e ai danni; dopodiché in sede rescissoria (c) ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma contrattualmente ancora dovuta al netto degli acconti per i lavori eseguiti, compresi quelli non contabilizzati; onde motivare la decisione la corte d'appello ha rilevato che non era precluso all'appaltatore di chiedere la risoluzione in caso di prolungata sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, ove la sospensione fosse ascrivibile a inadempimento dell'amministrazione; e che tuttavia gli arbitri, pur correttamente applicando tale principio, avevano infranto l'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 recante il capitolato generale di appalto per i lavori pubblici; difatti, ultimati i lavori in data 6 aprile 1994, gli importi insoluti di [OSCURATO:PERSONA] erano confluiti nel saldo finale, per il cui ritardato pagamento la norma non riconosce il diritto di agire in risoluzione; cosicché gli arbitri avrebbero dovuto verificare l'importanza dell'inadempimento in base alla sola questione del ritardo nella ripresa dei lavori dopo la sospensione, ascrivibile alla non tempestiva adozione di un nuovo progetto di variante da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; in questa prospettiva, pronunciando in fase rescissoria, la corte d'appello ha tuttavia escluso la gravità dell'inadempimento, poiché la Carpineto, col suo comportamento successivo, aveva dato prova che il ritardo non era stato in ogni caso tale da turbare l'equilibrio sinallagmatico, tanto da aver sottoscritto (nel 1992) due atti d'obbligo e manifestato, così, l'interesse a proseguire l'opera; e aveva altresì ripreso i lavori nonostante la perizia di variante tecnica e suppletiva in pari data, per poi giustappunto ultimarli ad aprile 1994; per la cassazione della sentenza, depositata il 23 luglio 2015 e non notificata, la Carpineto ha proposto ricorso sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria; l'avvocatura generale dello Stato, per l'[OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - occorre preliminarmente chiarire che nella prima pagina del controricorso l'avvocatura erariale ha dichiarato di costituirsi per conto dell'"[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA])", quando invece nella pag. 6, la dichiarazione attiene all' "I'ANAC-[OSCURATO:PERSONA]"; questa seconda dicitura non assume rilievo viziante, perché è ascrivibile a errore materiale immediatamente riconoscibile, visto che tutto il controricorso è correttamente riferito alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA]; II. - il ricorso della società Carpineto è affidato, come si diceva, a cinque mezzi; col primo è dedotta la nullità della sentenza perché affetta da contraddizioni insanabili, in relazione agli artt. 132, 156 e 161 cod. proc. civ.: si censura la decisione perché, entrando in contraddizione, avrebbe dapprima affermato, stabilendo da ciò la correttezza del lodo, che l'abnorme sospensione dei lavori e il ritardo nei pagamenti avevano rappresentato una giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto, e poi ritenuto, anche in sede rescissoria, che i medesimi mancati pagamenti (da confluire nella rata di saldo) e le sospensioni non erano stati di gravità tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art.1455 cod. civ.; col secondo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo pro tempore), essendo precluso alla corte d'appello di operare la rivisitazione dei fatti dopo aver affermato che il contratto di appalto era stato legittimamente dichiarato risolto; col terzo mezzo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 830 cod. proc. civ., essendo intervenuta la pronuncia rescissoria con illegittima rivisitazione di fatti e circostanze non collegati all'accertamento reso in fase rescindente, giacché duplici erano i profili di accertamento che la causa imponeva, l'uno afferente ai ritardi nei pagamenti e l'altro alla abnorme sospensione dei lavori; col quarto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 829 cod. proc. civ., essendo a ogni modo precluso alla corte territoriale affrontare ogni problematica, visto che era inammissibile il motivo di impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA] correlato all'art. 36 del capitolato generale, perché formulato alla stregua di gravame di merito; infine col quinto mezzo la sentenza viene censurata per violazione o falsa applicazione dell'art. 36 citato, giacché codesta norma non prevede affatto che in caso di ritardato o mancato pagamento le rate di acconto confluiscano nella rata di saldo per modo da impedire la domanda di risoluzione; III. - il ricorso è infondato; IV. - contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente nel quarto, pregiudiziale, motivo, l'impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA] non era inammissibile;la questione devoluta quale motivo di nullità atteneva - come si evince anche dalla trascrizione operata nel ricorso - a una specifica violazione in iure imputata agli arbitri, discendente dall'art. 36 del capitolato generale in rapporto alla domanda di risoluzione avanzata dall'appaltatore; a tal riguardo è indubbiamente vero che la denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); ma è altrettanto vero che la strutturazione del motivo di doglianza non era, nel caso concreto, dissonante dalle caratteristiche che si imponevano, giacché la censura aveva a oggetto per l'appunto la denunzia di un'errata applicazione dell'art. 36, visto che i lavori erano stati infine ultimati e finanche collaudati, e che i mancati pagamenti degli acconti avrebbero dovuto rifluire per forza di cose nella rata di saldo; il che impediva di ravvisare il presupposto della risoluzione pronunciata dagli arbitri; l'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone che: (i) "qualora l'emissione de/titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato"; (il) comunque, "qualora la emissione de/titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento"; (iii) in tutti i casi "qualora l'emissione de/titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35"; V. - ciò stante è da dire che l'insieme delle doglianze della società Carpineto è minato da una forzatura logica; la società denunzia che vi sarebbe una contraddizione insanabile nella sentenza impugnata, determinata dall'avere la corte d'appello di Roma preliminarmente affermato che era nella facoltà dell'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto per il caso di protrazione illegittima della sospensione dei lavori; sennonché dal complessivo atteggiarsi della motivazione appare chiaro che la suddetta iniziale considerazione del giudice a quo è stata svolta in astratto, vale a dire per rilevare semplicemente che non era sbagliato, da parte degli arbitri, prendere in esame l'ipotesi di risoluzione secondo la disciplina dell'art. 1453 cod. civ. per un ritardo nella ripresa dei lavori che era stato dedotto come imputabile all'amministrazione committente; e difatti secondo consolidata giurisprudenza la sospensione dei lavori può essere disposta dall'amministrazione, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in concorrenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali o quando sussistano ragioni di pubblico interesse o di necessità; cosicché, mentre in riferimento alla prima ipotesi la sospensione deve cessare non appena vengano meno le circostanze che l'hanno determinata, nella seconda ipotesi è individuata una durata massima, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, e comunque non superiore a sei mesi, trascorsa la quale è riconosciuta all'appaltatore la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto - e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia a ciò opposta, il conseguente diritto alla rifusione dei maggiori oneri;questa Corte ha sempre ritenuto che l'opzione data all'appaltatore dal secondo comma dell'art. 30 del d.P.R. citato - per lo scioglimento del contratto senza indennità e il diritto al risarcimento dei danni nel caso di opposizione da parte dell'amministrazione - si riferisce solo all'ipotesi di sospensione ab initio legittimamente disposta e limitatamente al caso in cui il suo protrarsi sia legittimo, in quanto correlato al perdurare delle previste ragioni; non si riferisce invece ai caso in cui sia dedotto un fatto imputabile alla stazione appaltante, poiché in tale evenienza torna ad applicarsi la normativa codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni, la quale riconosce all'appaltatore, oltre al diritto a una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera e al rimborso delle maggiori spese, anche il ricorso ai rimedi di carattere generale, quali la risoluzione del contratto (artt. 1453 e segg. cod. civ.) e il risarcimento del danno (tra le moltissime Cass. n. 14574-10, Cass. n. 3611-17, Cass. n. 15700-18); VI. - a tanto si è riferita la parte della motivazione sottolineata dalla ricorrente; dopodiché però la corte d'appello ha evidenziato che gli arbitri avevano commesso un errore nel non correlare l'apprezzamento alla questione all'importanza dell'inadempimento nell'economia dell'affare (art. 1455 cod. civ.), in base al comportamento concludente tenuto dall'appaltatore; in sostanza, la corte d'appello di Roma si è riferita alla giurisprudenza di questa Corte al limitato fine di dire che il lodo aveva correttamente fatto leva sul conforme canone di diritto, laddove aveva ritenuto di poter pronunciare (e di fatto aveva pronunciato) la risoluzione del contratto, visto che nel concreto era stato dedotto un ritardo nella ripresa dei lavori ascrivibile a inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale si assumeva non aver tempestivamente adottato un nuovo progetto di variante;il che tuttavia non poteva esimere dal censurare la statuizione in concreto adottata, che, in base al comportamento successivo del contraente, non poteva dirsi sorretta dall'art.1455 cod. civ.; VII. - la prima affermazione della corte territoriale, per quanto forse superflua, non mina, né rende contraddittorio, il rilievo circa l'insussistenza dei presupposti in concreto della risoluzione, tratta dall'atteggiarsi _ per l'appunto _ del comportamento successivo del contraente; e non rende contraddittorio quindi affermare che gli arbitri, nel non considerare la questione da tale punto di vista, abbiano commesso un errore di diritto; questo perché il rapporto tra le due affermazioni è lo stesso che segna il passaggio tra l'astratto e il concreto, essendo stato dedotto che, nonostante l'inadempimento della stazione appaltante, la società Carpineto aveva anni dopo sottoscritto due atti d'obbligo in correlazione con la perizia di variante tecnica e suppletiva, e aveva ripreso i lavori portandoli a compimento fino al collaudo; questo fatto, da un lato, aveva finito per incidere sul mancato pagamento degli acconti (che era confluito nel saldo finale da pagare a sua volta) e dall'altro aveva manifestato come i ritardi non fossero stati considerati tali da turbare, nell'ottica dell'appaltatore, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto; la mancata corretta considerazione di simili dati, emergenti (per quanto si capisce) dalla stessa sentenza arbitrale, ha concretizzato l'errore di diritto determinativo, secondo la corte territoriale, della nullità del lodo; per cui, non solo non sussiste la contraddizione variamente denunziata dalla società, ma la ratio della sentenza neppure è suscettibile di esser posta in discussione, dal momento che, anche al di là del profilo sotteso all'art. 1455 cod.civ., non si dubita del fatto che l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'appaltatore sia per natura insuscettibile di essere formulata dopo il regolare collaudo dell'opera pubblica; invero il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato a seguito del collaudo (v. ex aliis Cass. n. 2307-16, Cass. n. 1509-15, Cass. n. 15013-11), cosicché a collaudo regolarmente svolto ogni pregresso inadempimento della stazione appaltante può rilevare solo per il risarcimento dei danni o per i maggiori oneri e corrispettivi; la possibilità di fondatamente proporre una domanda di risoluzione discende pur sempre dai principi che governano i contratti sinallagmatici, e la verifica di sussistenza del sinallagma, in base al comportamento assunto dai contraenti, è questione di fatto, il cui apprezzamento è rimesso istituzionalmente al giudice del merito; ogni ulteriore rilievo resta assorbito; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in complessivi 10.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren