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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 36019/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13838/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.201/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata i l 15/12/2015 R.G.N.867/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G. 13838/17 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 4.4.2017 n. 1230 , l a Corte d’appello di Torino – con ordinanza ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. - rigettava l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (in seguito C.N.P.A.D.C.) avverso la sentenza del tribunale di Cuneo che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare dal febbraio 2004 di pensione di vecchiaia e aveva dichiarato illegittimo il prelievo operato, a titolo di contributo di solidarietà, dalla C.N.P.A.D.C. rispettivamente nei quinquenni 2009 - 2013 e 2014-2018 sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima C.N.P.A.D.C.

La Corte del merito, alla luce del suo costante orientamento e di quello di legittimità, dichiarava l’illegittimità del contributo di solidarietà, affermando che una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, perché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell’art. 3 Cost. né il contributo in esame, per il suo carattere straordinario e limitato nel tempo, può effettivamente assicurare un equilibrio di lungo termine.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, laC.N.P.A.D.C. ricorre per cassazione , sulla base di duemotivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1comma 763 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) e come autenticamente interpretato dalla suddetta Legge di stabilità 2014, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della C.N.P.A.D.C., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deducela violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della C.N.P.A.D.C., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificata dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007), come autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13 (Legge di stabilità 2014), dell’art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/11 convertito in legge n. 214/11 (cd.

“Decreto Salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitele in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “'L’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, modificativo e non interpretativo dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione.

Ne deriva che la previsione ivi contenuta, secondo cui “ sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge” , non sta ad indicare che tali atti, solo perch é gi à adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge. (Nella fattispecie ciò era escluso, dato che l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà), v.

Cass. nn. 12338/16- massima non ufficiale - , 9864/19, 31875/18, 17742/15) .

Si è, altresì, statuito che “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

Pertanto, una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, atteso che ciò lederebbe l’affidamento delpensionato, tutelato dal cpv. dell’art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente del doppio dell’importo del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna C.N.P.A.D.C.a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13838/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.201/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata i l 15/12/2015 R.G.N.867/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G. 13838/17 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 4.4.2017 n. 1230 , l a Corte d’appello di Torino – con ordinanza ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. - rigettava l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (in seguito C.N.P.A.D.C.) avverso la sentenza del tribunale di Cuneo che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare dal febbraio 2004 di pensione di vecchiaia e aveva dichiarato illegittimo il prelievo operato, a titolo di contributo di solidarietà, dalla C.N.P.A.D.C. rispettivamente nei quinquenni 2009 - 2013 e 2014-2018 sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima C.N.P.A.D.C. La Corte del merito, alla luce del suo costante orientamento e di quello di legittimità, dichiarava l’illegittimità del contributo di solidarietà, affermando che una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, perché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell’art. 3 Cost. né il contributo in esame, per il suo carattere straordinario e limitato nel tempo, può effettivamente assicurare un equilibrio di lungo termine. Avverso la sentenza della Corte d’appello, laC.N.P.A.D.C. ricorre per cassazione , sulla base di duemotivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1comma 763 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) e come autenticamente interpretato dalla suddetta Legge di stabilità 2014, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della C.N.P.A.D.C., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deducela violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/94 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della C.N.P.A.D.C., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificata dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007), come autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13 (Legge di stabilità 2014), dell’art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/11 convertito in legge n. 214/11 (cd. “Decreto Salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitele in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “'L’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, modificativo e non interpretativo dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione. Ne deriva che la previsione ivi contenuta, secondo cui “ sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge” , non sta ad indicare che tali atti, solo perch é gi à adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge. (Nella fattispecie ciò era escluso, dato che l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà), v. Cass. nn. 12338/16- massima non ufficiale - , 9864/19, 31875/18, 17742/15) . Si è, altresì, statuito che “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19). Pertanto, una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, atteso che ciò lederebbe l’affidamento delpensionato, tutelato dal cpv. dell’art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Il ricorso, pertanto, va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente del doppio dell’importo del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna C.N.P.A.D.C.a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors
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