CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 12 marzo 2026, ha confermato ex art. 324 cod. proc. pen., per quanto qui di interesse, il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 1/12/2025, con cui è stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo diretto e per equivalente della somma di euro 1.310.641, profitto dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, d. Igs n. 74/2000 (capi 1, 2 e 3). 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla nozione di profitto. Si osserva che nel caso di specie, gli atti di indagine e, in particolare, i modelli F24 e i relativi documenti di sintesi annuale acquisiti al fascicolo, distinguono tra la voce "Importo a credito compensato" che indica il valore dei crediti (fittizi) utilizzati - e la voce "importo a debito versato" - che indica le somme effettivamente dovute a titolo di imposte e contributo; che il profitto delreato, ossia il risparmio di spesa, è rappresentato da quest'ultimo importo, non dal primo. La difesa si duole che il Tribunale del riesame, pur enunciando il corretto principio di diritto, lo ha disapplicato in concreto, omologando acriticamente l'importo del sequestro alla somma degli "importi a credito compensati" (€ 1.310.641,00), così come erroneamente calcolato dalla polizia giudiziaria e recepito dal pubblico ministero e dal GIP. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame, pur affermando che il profitto del reato tributario è il risparmio di spesa, lo ha applicato a un dato fattuale errato (l'importo dei crediti compensati). Si evidenzia che il giudice della cautela reale non ha esercitato alcun controllo critico sulla quantificazione del profitto e, quindi, anche sul superamento della soglia di punibilità. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Si sottolinea che il Tribunale ha fatto specifico riferimento al concreto risparmio di spesa operato attraverso la compensazione dell'importo di euro 1.310.640,76, senza invece prendere in esame l'ammontare del credito di imposta (invero fittizio) pari ad euro 1.843.348,00. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della 2motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). 287988, 275474 Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). Nel caso in esame, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è apparente, ma esamina in maniera approfondita sia la sussistenza del fumus commissi delicti sia il periculum in mora, soffermandosi anche sulle modalità di determinazione del profitto del reato. E', pertanto, inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo alla illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza. 3. Manifestamente infondato è anche il primo motivo di impugnazione. In via preliminare, occorre richiamare l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Rv. 285226 e Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275474 e Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269763), secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (e dunque anche della confisca ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000), costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente. Il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha chiarito che il profitto del reato è costituito dall'ammontare dei debiti d'imposta non pagati, per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, poiché illecitamente compensati con crediti inesistenti. Si precisa che la Guardia di Finanza, nell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dava atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva compensato debiti di imposta per compressivi euro 1.310.640,76 e tali compensazioni erano state effettuate sulla base del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione IVA presentata per l'anno 2020 pari ad euro 1.843.348,00, credito risultato inesistente sulla base degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate nel 2024. Dunque, i debiti compensati sono di ammontare ben superiore alla soglia di euro 50.000. Si evidenzia anche come non sia stato portato in compensazione l'intero importo dei crediti fittizi risultanti dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2020. 3Nel provvedimento impugnato si dà quindi atto che il risparmio di spesa è costituito dal valore dei debiti illecitamente compensati, durante la gestione di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA], importo che viene tenuto distinto dall'ammontare complessivo dei crediti inesistenti. Le censure della difesa sono anche generiche, in quanto viene contestata la determinazione del profitto del reato effettuato dalla Guardia di Finanza, senza neppure indicare quale sarebbe stato, secondo la ricostruzione della difesa, l'ammontare dei debiti illecitamente compensati. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q. P.Q.M