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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1952

Cassazione n. 18558/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 19/12/1952 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver cagionato un incidente stradale e dall'aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.

Deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale (entrambe le doglianze riferite alla ritenuta inattendibilità del teste Bartolini); violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, perché argomentato sul piano del fatto e generico.

Esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

In sede di legittimità, infatti, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di merito per affermare la responsabilità penale del ricorrente (fogli 6 e 7).

Quanto al trattamento punitivo esso è sorretto da adeguata motivazione giacché la sentenza impugnata evidenzia come, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti generiche, l'imputato non abbia allegato alcun fatto che ne dimostri la meritevolezza, mentre devono essere evidenziati i precedenti specifici e due condanne in tema di stupefacenti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E POS1T Il Presidente -1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 19/12/1952 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver cagionato un incidente stradale e dall'aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00. Deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale (entrambe le doglianze riferite alla ritenuta inattendibilità del teste Bartolini); violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché argomentato sul piano del fatto e generico. Esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). In sede di legittimità, infatti, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di merito per affermare la responsabilità penale del ricorrente (fogli 6 e 7). Quanto al trattamento punitivo esso è sorretto da adeguata motivazione giacché la sentenza impugnata evidenzia come, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti generiche, l'imputato non abbia allegato alcun fatto che ne dimostri la meritevolezza, mentre devono essere evidenziati i precedenti specifici e due condanne in tema di stupefacenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E POS1T Il Presidente -1
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