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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04857/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31329/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro-tempore, -intimata- avverso la sentenza n. 4754/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva IlCommissario per gli usi civici per la Regione [OSCURATO:PERSONA], sorta contestazione tra il comune di Anversa degli Abruzzi e la Regione [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ed [OSCURATO:SOCIETA]., a riguarda della “qualitas soli” di un fondo, che la Regione e il Comune pretendevano di reintegrare in via amministrativa, in quanto appartenente al demanio civico, a causa del mancato rispetto della procedura prefettizia di espropriazione del 1932 e indi successivo trasferimento all’ENEL, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per avere i fondi occupati dall’[OSCURATO:SOCIETA]. perso la loro natura demaniale civica in conseguenza di legittimo procedimento di esproprio per pubblica utilità .

La statuizione del Commissario venne reclamata dal comune di Anversa degli Abruzzi innanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale dichiarò la nullità della sentenza del Commissario e rimise le parti innanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ.

Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva reputato che il decreto d’espropriazione dei fondi del Prefetto dell’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attualmente occupati dall’ENEL e allora dalle Ferrovie dello Stato, avesse legittimamente trasferito i medesimi, così eliminando ogni preesistente diritto civico, in conformità all’art. 52 della l. n. 2359/1865.

La Corte romana non condivide l’esposto ragionamento in quanto sarebbe occorso un previo provvedimento di sdemanializzazione, che non consta agli atti (in particolare, sarebbe occorso il provvedimento autorizzativo all’alienazione o al mutamento di destinazione del Ministero dell’Economia – ora della Regione – ex art. 12, l. 1766/1927).

Solo in presenza di un tale provvedimento il bene, in quanto sottratto al regime dell’inalienabilità e indisponibilità, sarebbe rimasto escluso dall’accertamento commissariale (cita S. U. n. 25816/2009). [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il comune di Anversa degli Abruzzi.

Coni due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29, l. n. 1766/1927, 5, l. 2248/1865, all.

E; nonché degli artt. 102, 103 e 111 Cost.; altresì, degli artt. 12 preleggi, 52, l. n. 2359/1865, della l. n. 431/1985, del d.P.R. n. 327/2001, art. 4, come successivamente modificato, degli artt. 21 septies, l. n. 241/1990, come successivamente modificato.

Assume, in sintesi, la ricorrente che: - la giurisdizione si determina sulla base della “causa petendi” sostanziale, che, nella specie consiste nella possibilità o nell’impossibilità che le terre di uso civico – quelle di cd.

Demanio civico e quelle private gravate da usi civici – siano espropriabili per pubblica utilità ; -quindi l’accertamento sulla giurisdizione, pur implicando l’apprezzamento di elementi di merito, non può implicare che la statuizione sulla giurisdizione debba confondersi con la decisione sul merito; - la Corte d’appello aveva deciso sulla scorta di principio di diritto oramai superato nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva successivamente chiarito che l’espropriazione per pubblica utilità, ex l. n. 2359/1865, art. 52, co. 2, si applica anche ai diritti d’uso civico (cita Cass. n. 9986/2007); invero, i terreni di uso civico sono suscettibili d’esecuzione forzata nel pubblico interesse (cita C. Cost. n. 391/1989); - la decisione aveva erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione, ivi inclusa , in particolare, quella concernente l’impossibilità per il Commissario di dichiarare la nullità dell’espropriazione (peraltro, solo in epoca successiva la legge -art. 4, d.

P.R. n. 327/2001- aveva previsto la non espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità col predetto uso); - all’epoca l’art. 12, l. n. 1766/1927 escludeva alienabilità e usucapibilità in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, ma non v’era accenno all’espropriazione per pubblica utilità, per contro la Corte cost. (sent. n. 391/1989) aveva affermato sussistere un regime di alienabilità controllata e quindi di suscettibilità all’espropriazione per pubblica utilità.

Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31329/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro-tempore, -intimata- avverso la sentenza n. 4754/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva IlCommissario per gli usi civici per la Regione [OSCURATO:PERSONA], sorta contestazione tra il comune di Anversa degli Abruzzi e la Regione [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ed [OSCURATO:SOCIETA]., a riguarda della “qualitas soli” di un fondo, che la Regione e il Comune pretendevano di reintegrare in via amministrativa, in quanto appartenente al demanio civico, a causa del mancato rispetto della procedura prefettizia di espropriazione del 1932 e indi successivo trasferimento all’ENEL, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per avere i fondi occupati dall’[OSCURATO:SOCIETA]. perso la loro natura demaniale civica in conseguenza di legittimo procedimento di esproprio per pubblica utilità . La statuizione del Commissario venne reclamata dal comune di Anversa degli Abruzzi innanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale dichiarò la nullità della sentenza del Commissario e rimise le parti innanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva reputato che il decreto d’espropriazione dei fondi del Prefetto dell’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attualmente occupati dall’ENEL e allora dalle Ferrovie dello Stato, avesse legittimamente trasferito i medesimi, così eliminando ogni preesistente diritto civico, in conformità all’art. 52 della l. n. 2359/1865. La Corte romana non condivide l’esposto ragionamento in quanto sarebbe occorso un previo provvedimento di sdemanializzazione, che non consta agli atti (in particolare, sarebbe occorso il provvedimento autorizzativo all’alienazione o al mutamento di destinazione del Ministero dell’Economia – ora della Regione – ex art. 12, l. 1766/1927). Solo in presenza di un tale provvedimento il bene, in quanto sottratto al regime dell’inalienabilità e indisponibilità, sarebbe rimasto escluso dall’accertamento commissariale (cita S. U. n. 25816/2009). [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il comune di Anversa degli Abruzzi. Coni due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29, l. n. 1766/1927, 5, l. 2248/1865, all. E; nonché degli artt. 102, 103 e 111 Cost.; altresì, degli artt. 12 preleggi, 52, l. n. 2359/1865, della l. n. 431/1985, del d.P.R. n. 327/2001, art. 4, come successivamente modificato, degli artt. 21 septies, l. n. 241/1990, come successivamente modificato. Assume, in sintesi, la ricorrente che: - la giurisdizione si determina sulla base della “causa petendi” sostanziale, che, nella specie consiste nella possibilità o nell’impossibilità che le terre di uso civico – quelle di cd. Demanio civico e quelle private gravate da usi civici – siano espropriabili per pubblica utilità ; -quindi l’accertamento sulla giurisdizione, pur implicando l’apprezzamento di elementi di merito, non può implicare che la statuizione sulla giurisdizione debba confondersi con la decisione sul merito; - la Corte d’appello aveva deciso sulla scorta di principio di diritto oramai superato nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva successivamente chiarito che l’espropriazione per pubblica utilità, ex l. n. 2359/1865, art. 52, co. 2, si applica anche ai diritti d’uso civico (cita Cass. n. 9986/2007); invero, i terreni di uso civico sono suscettibili d’esecuzione forzata nel pubblico interesse (cita C. Cost. n. 391/1989); - la decisione aveva erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione, ivi inclusa , in particolare, quella concernente l’impossibilità per il Commissario di dichiarare la nullità dell’espropriazione (peraltro, solo in epoca successiva la legge -art. 4, d. P.R. n. 327/2001- aveva previsto la non espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità col predetto uso); - all’epoca l’art. 12, l. n. 1766/1927 escludeva alienabilità e usucapibilità in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, ma non v’era accenno all’espropriazione per pubblica utilità, per contro la Corte cost. (sent. n. 391/1989) aveva affermato sussistere un regime di alienabilità controllata e quindi di suscettibilità all’espropriazione per pubblica utilità. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc.
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