CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Aspecifica e manifestamente infondata si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità della condotta, con riferimento ai due precedenti penali per il medesimo titolo di reato da cui l'imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto. Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di evasione dal regime di detenzione domiciliare e al grado di colpevolezza dell'agente, recidivo, alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 09/04/2019), Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte della Giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C