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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2022/2025

ECLI:EU:C:2025:131
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0633

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C‑633/23 Electrabel SA, [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] et Gazières ASBL, Organisatie voor [OSCURATO:PERSONA] ASBL, Wind4wallonia 2 SA,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

EDF Belgium SA,

[OSCURATO:SOCIETA],

Eol’Wapi SA, Lumiwind SC,

[OSCURATO:PERSONA] SC

contro [OSCURATO:PERSONA] de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) con l’intervento di État belge [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato dell’energia elettrica – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni assolute o in parte relative che non consente di prendere in considerazione i ricavi realmente realizzati – Effetto diretto – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Tetto sui ricavi applicato a partire da una data anteriore a quella prevista da detto regolamento – Principi del primato, di effettività e di leale cooperazione»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 6 a 8 e 22 del regolamento (UE) 2022/1854 ( 2 ), in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, dello stesso, l’articolo 288 TFUE, l’articolo 6 TUE, nonché i principi di proporzionalità, del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione e di leale cooperazione.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre ricorsi di annullamento proposti, rispettivamente, in primo luogo, dalla Electrabel SA, in secondo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] et Gazières ASBL, dall’Organizatie voor [OSCURATO:PERSONA] ASBL e dalla Wind4Wallonia 2 SA (in prosieguo, congiuntamente: la «FEBEG e a.»), e, in terzo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla EDF Belgium SA, dall’[OSCURATO:SOCIETA], dall’Eol’Wapi SA, dalla Lumiwind SC nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] SC (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.») (in prosieguo, tutte congiuntamente: le «ricorrenti nel procedimento principale») avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] de Régulation de l’Électricité et du Gaz ([OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas, Belgio; in prosieguo: la «CREG») vertente sul modello di dichiarazione da presentare a cura dei debitori del prelievo introdotto nel quadro del tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica (in prosieguo: la «decisione impugnata») ( 3 ).

3. Più precisamente, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) si interroga sulla compatibilità con le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione di una normativa nazionale che stabilisce, in applicazione del regolamento 2022/1854, un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dell’energia elettrica, fondato su una serie di presunzioni assolute e relative, che non consentirebbe di tener conto dei ricavi realmente realizzati dai produttori di energia elettrica e che, inoltre, è stato attuato a partire da una data anteriore a quella prevista da tale regolamento.

4. In tale contesto, la Corte è invitata, per la prima volta, a precisare l’eventuale discrezionalità conferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della misura del tetto sui ricavi di taluni produttori di energia elettrica introdotta dal regolamento 2022/1854 e, se del caso, a stabilire i criteri da prendere in considerazione al fine di disciplinare tale misura, vale a dire, da un lato, il metodo in base al quale tali ricavi sono determinati e, dall’altro, l’ambito di applicazione temporale di una siffatta misura.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dei considerando 30 e 37 del regolamento 2022/1854: «(30) Il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione (...).

Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati (...) (...) (37) Al fine di garantire un’effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati.

In considerazione dell’elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato».

6. L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», precisa, ai punti 5 e 9, quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, (...) [s]i applicano (...) le definizioni seguenti: (...) 5) “ricavi di mercato”: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio (...); (...) 9) “ricavi eccedenti”: differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di EUR 180 per MWh di energia elettrica di cui all’articolo 6, paragrafo 1».

7. L’articolo 6 di detto regolamento, rubricato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», stabilisce quanto segue: «1.

I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l’elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo

2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata. (...)

5. [OSCURATO:PERSONA] fornisce orientamenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per l’attuazione del presente articolo».

8. L’articolo 7 del medesimo regolamento, rubricato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», prevede quanto segue: «1.

Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti: (...)

6. I produttori (...) forniscono alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l’applicazione dell’articolo 6, compresi dati riguardanti l’energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all’interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato».

9. L’articolo 8 del regolamento 2022/1854, rubricato «Misure nazionali di crisi», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono: a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie (...); (...) c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell’articolo 7, paragrafo 1; (...)

2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1: a) sono proporzionate e non discriminatorie; b) non compromettono i segnali di investimento; c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio; d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso; e) sono compatibili con il diritto dell’Unione».

10. L’articolo 22 di tale regolamento, rubricato «Entrata in vigore e applicazione», così recita: «1.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

2. (...) il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti: (...) c) gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1 o dicembre 2022 al 30 giugno 2023; (...)».

B. Diritto belga

1. Legge sull’energia elettrica

11. L’articolo 22 ter della loi relative à l’organisation du marché de l’électricité, du 29 avril 1999 (legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica, del 29 aprile 1999) ( 4 ), nella versione risultante dalla loi modifiant la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité, du 16 décembre 2022 (legge che modifica la legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica e che introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, del 16 dicembre 2022) ( 5 ), applicabile alla controversia principale (in prosieguo: «legge sull’energia elettrica»), introduce, al paragrafo 1, un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica mediante un prelievo da parte dello Stato sui ricavi eccedenti realizzati tra il 1 o agosto 2022 e il 30 giugno 2023.

12. In forza del paragrafo 5, primo comma, di tale articolo, i «ricavi di mercato» sono definiti come i redditi realizzati con ciascuna operazione dai produttori di energia elettrica interessati, in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nel periodo di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo.

13. Il secondo comma di tale paragrafo 5 introduce una serie di presunzioni per la determinazione di detti ricavi, che si differenziano in funzione della tipologia di impianto produttivo.

Più precisamente, i punti 1 e 2 di tale comma stabiliscono presunzioni assolute applicabili alle centrali nucleari.

I punti da 3 a 5, invece, prevedono presunzioni relative applicabili, rispettivamente: agli impianti non rientranti nei punti 1 e 2 e la cui produzione è coperta da un accordo di compravendita di energia elettrica (punto 3); agli impianti che non ricadono nelle presunzioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e che non beneficiano di un meccanismo di aiuto alla produzione, o che beneficiano di tale meccanismo per un ammontare che non dipende dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica, o per un ammontare che dipende dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica in un periodo di tre anni (punto 4); nonché a tutti gli altri impianti non considerati ai punti 1, 2, 3 e 4 (punto 5).

Infine, il punto 6 del medesimo comma prevede la facoltà per i produttori interessati dalle presunzioni relative di cui ai punti da 3 a 5 di superare tali presunzioni fornendo la prova che i loro ricavi di mercato si discostano da quelli determinati in forza di dette presunzioni, purché tale prova riguardi l’intero loro parco di produzione.

Tali stesse presunzioni non possono tuttavia essere confutate se non mediante le seguenti presunzioni: «a) le vendite e gli acquisti di energia elettrica all’interno di un’impresa verticalmente integrata, o tra imprese di cui una è controllata o parzialmente detenuta direttamente o indirettamente dall’altra, sono considerate concluse, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sulla base di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato del giorno dell’operazione per il periodo di fornitura interessato dall’operazione, come pubblicato su una piattaforma di scambio di blocchi di energia operante in Belgio;

b) tutti i volumi di energia elettrica prodotti e venduti, ma non venduti a termine, sono considerati venduti al prezzo di riferimento del mercato;

c) ciascuna vendita di energia elettrica a termine costituisce un’operazione definita dalla data dell’operazione, dal prezzo e dal volume della stessa;

d) il volume di energia elettrica venduto sul mercato del giorno prima si considera essere stato oggetto di un’operazione per ciascun periodo di fornitura di un’ora».

14. Conformemente al paragrafo 6, quarto comma, del medesimo articolo, la CREG determina il modello di dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere a cura dei produttori sottoposti al tetto ai fini dell’accertamento del prelievo dovuto.

2. Decisione impugnata

15. In applicazione dell’articolo 22 ter , paragrafo 6, quarto comma, della legge sull’energia elettrica, la decisione impugnata, adottata il 28 febbraio 2023 dalla CREG, determina il modello di dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere a cura dei debitori del prelievo introdotto dall’articolo 22 ter , paragrafo 1, di tale legge.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16. Le ricorrenti nel procedimento principale sono società di diritto privato operanti nel settore della produzione e della fornitura di energia elettrica prodotta da fonti di energia elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, soggette al prelievo introdotto dall’articolo 22 ter , paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, o società di diritto privato diverse dai produttori e fornitori di energia elettrica parimenti soggette a tale prelievo, o confederazioni di imprese del settore della produzione e della fornitura di energia elettrica che operano a beneficio dei propri membri e il cui interesse ad agire è stabilito in applicazione della legge sull’energia elettrica.

17. Il 29 marzo 2023 la Electrabel e la FEBEG e a. e il 30 marzo 2023 la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno investito la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), giudice del rinvio, di tre ricorsi per l’annullamento della decisione impugnata.

Tenuto conto della loro somiglianza, tale giudice ha riunito i tre ricorsi.

18. A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti nel procedimento principale invocano anzitutto motivi di annullamento relativi al carattere assoluto delle presunzioni quali stabilite dalla decisione impugnata.

Tali parti deducono, essenzialmente, che detta decisione viola l’articolo 2, punti 5 e 9, nonché gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 in quanto le obbliga a dichiarare redditi che non hanno effettivamente realizzato, mentre tale regolamento richiederebbe la dichiarazione dei ricavi che sono stati realmente ottenuti.

Pertanto, dette ricorrenti contestano alla CREG di aver ripreso nella decisione impugnata il sistema delle sei presunzioni stabilite dall’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti da 1 a 6, della legge sull’energia elettrica.

Basato esclusivamente su presunzioni assolute e su presunzioni relative superabili solo a determinate condizioni e mediante il ricorso ad altre presunzioni, tale sistema comporterebbe la presa in considerazione di ricavi fittizi, nonostante il fatto che il tetto introdotto in forza del regolamento 2022/2854 si applichi, al contrario, ai ricavi effettivamente ottenuti dai produttori di energia elettrica.

Inoltre, tale regolamento prevede che il tetto si applichi «per operazione», laddove, secondo l’insieme di presunzioni oggetto del procedimento principale, l’energia elettrica è ritenuta oggetto di una vendita giorno per giorno al prezzo dell’energia elettrica di ciascuno di tali giorni su una borsa dell’energia elettrica, se questa è venduta a termine, e di una vendita ora per ora, se essa è venduta sul mercato del giorno prima.

Detto sistema dà luogo a un prelievo in caso di superamento del tetto in un determinato giorno o a una determinata ora del periodo, benché il prezzo realmente percepito sia un prezzo medio inferiore al tetto o un prezzo fisso inferiore al tetto.

L’attuazione di un sistema come quello di cui al procedimento principale non sarebbe giustificata e l’obiettivo perseguito sarebbe di aumentare l’imposta prelevata.

19. Dal canto loro, la CREG e l’État belge (lo Stato belga) richiamano, in particolare, il considerando 37 del regolamento 2022/1854, secondo il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato.

Tale regolamento non avrebbe, inoltre, fissato regole specifiche ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi.

A loro avviso, il ricorso a presunzioni non porterebbe a tassare ricavi fittizi, ma consentirebbe di ovviare alle difficoltà tecniche legate alla determinazione precisa del prezzo per ciascun MWh di energia elettrica venduto e fornito nel corso del periodo di applicazione del prelievo, alleggerendo l’onere amministrativo gravante sui debitori e sugli enti pubblici incaricati dell’applicazione di tale prelievo.

Con riferimento al carattere assoluto delle presunzioni di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, della legge sull’energia elettrica, esso sarebbe giustificato nella misura in cui il meccanismo si basa sulle strategie di vendita prese in considerazione in precedenza, di concerto con i gestori delle centrali nucleari interessate.

20. In limine , il giudice del rinvio ricorda che il fatto che le illegittimità contestate nel caso di specie derivano dall’applicazione dell’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti da 1 a 6, della legge sull’energia elettrica non incide sulla sua competenza a conoscere della legittimità della decisione impugnata.

A suo avviso, le presunzioni introdotte da tali disposizioni e in base alle quali la CREG ha stabilito, nella decisione impugnata, il proprio modello di dichiarazione dei ricavi, il quale rappresenta il passaggio preliminare alla fissazione del prelievo in capo a ciascun debitore, si basano effettivamente su un insieme di presunzioni o su una serie di presunzioni a cascata cui il debitore non può mai completamente sottrarsi, con la conseguenza di non poter dichiarare i ricavi realmente ottenuti.

Tale giudice rileva che nella fattispecie non è stata stabilita un’impossibilità tecnica generale a determinare i ricavi reali.

Pertanto, pur potendo, in qualche misura, giustificare il ricorso a presunzioni, le difficoltà tecniche non potrebbero spiegarne il carattere assoluto.

21. Detto giudice rileva parimenti una possibile contraddizione tra le disposizioni del regolamento 2022/1854, con riferimento alla determinazione del tetto sui ricavi di mercato.

Esso ritiene infatti che, a priori , se è vero che l’articolo 2, punti 5 e 9, e gli articoli 6 e 7 di tale regolamento, letti alla luce del considerando 30 dello stesso, tendono a indicare che il calcolo dei ricavi eccedenti vien effettuato a partire dai ricavi realmente ottenuti dai produttori, il considerando 37 di detto regolamento riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di ricorrere a stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi.

Il medesimo giudice indica di non essere convinto, prima facie , che tale evocata possibilità di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ricorrere a stime li autorizzi a prevedere un meccanismo fondato unicamente su presunzioni assolute o su presunzioni in parte superabili, ma con modalità tali da lasciar sussistere elementi teoricamente predeterminati dallo Stato membro, senza tener conto dei ricavi effettivamente ottenuti.

22. In un secondo tempo, per quanto riguarda il periodo oggetto della decisione impugnata, la Electrabel nonché la FEBEG e a. deducono, in sostanza, che, siccome tale decisione fissa un modello di dichiarazione per il periodo dal 1 o agosto al 31 dicembre 2022, mentre, in conformità al regolamento 2022/1854, il periodo di riferimento della limitazione comincia il 1 o dicembre 2022 e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono abilitati a prelevare i ricavi eccedenti in maniera retroattiva, detta decisione viola, segnatamente, gli articoli da 6 a 8, 20 e 22 di tale regolamento, l’articolo 288 TFUE, i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, nonché il principio di leale cooperazione.

23. Dal canto loro, la CREG e l’État belge (lo Stato belga) affermano che il legislatore belga poteva, al contrario, agire in tal modo con riferimento al suddetto periodo in forza della sua competenza fiscale generale.

L’État belge (lo Stato belga) si riferisce in particolare all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato».

24. Secondo il giudice del rinvio, il legislatore belga non ha giustificato per quale motivo abbia inteso fissare l’entrata in vigore del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale a una data diversa da quella prevista dal regolamento 2022/1854, limitandosi semplicemente a indicare che il meccanismo di attuazione non è contrario al principio di irretroattività in materia fiscale e senza precisare se tale prelievo costituisca una misura nazionale indipendente dal diritto dell’Unione per il periodo compreso tra il 1 o agosto e il 30 novembre 2022.

Pertanto, detto giudice ritiene che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento potrebbe ostare a misure nazionali che sanciscono l’attuazione del regime a partire da una data anteriore rispetto a quella fissata da detta disposizione, avuto riguardo ai principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché al principio di leale cooperazione.

A questo proposito, esso ritiene che l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non sia chiaro relativamente al fatto che la possibilità offerta da tale disposizione agli [OSCURATO:PERSONA] membri comprenda altresì quella di attuare un regime di limitazione prima dell’entrata in vigore del medesimo regolamento.

25. In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE e con l’articolo 6 TUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter [della legge sull’energia elettrica, in particolare del suo paragrafo 5, secondo comma], a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 [di tale] regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti, come ricavi teorici sulla base di presunzioni assolute ([v. articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti] 1 e 2, della legge sull’energia elettrica), impedendo ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali. 2) Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l’articolo 2[, punti 5 e 9, dello stesso], alla luce dell’insieme dei suoi considerando e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE, con l’articolo 6 TUE e con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter [della legge sull’energia elettrica, in particolare il paragrafo 5, secondo comma], a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 [di tale] regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti (v. articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti 3, 4, 5 e 6), sulla base di presunzioni presentate come relative, ma che possono essere confutate unicamente, da un lato, dimostrando i propri ricavi reali per tutti i rispettivi impianti, compresi quelli non rientranti nell’ambito di applicazione [di detto] regolamento, e, dall’altro, ricorrendo ad ulteriori presunzioni, impedendo così ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali. 3) Se gli articoli 6, 7, 8 e 22 del [regolamento 2022/1854], in uno con i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, con il principio di leale cooperazione (articolo 4[, paragrafo] 3, [TUE]) e con, segnatamente, l’articolo 288 TFUE, nonché alla luce del preambolo dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali adottate dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, come l’articolo 22 ter , [paragrafo] 1, della legge sull’energia elettrica, introdotto dalla legge del 16 dicembre 2022, che prevedono l’attuazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire da una data anteriore al 1 o dicembre 2022, quale la data del 1 o agosto 2022».

26. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la Electrabel, la FEBEG e a., la [OSCURATO:PERSONA] e a., la CREG, i governi belga e greco e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

IV. Analisi A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

27. Con le sue questioni prima e seconda il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento 2022/1854, in particolare gli articoli da 6 a 8 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei suoi considerando, e in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE, l’articolo 6TUE e con il principio di proporzionalità, ostino a una misura nazionale che introduce un sistema di calcolo dei ricavi di mercato, ai quali si applichi il tetto (previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento), a partire da presunzioni assolute (prima questione) o in parte relative (seconda questione), impedendo così ai debitori del prelievo di far valere i loro ricavi reali.

28. In considerazione del fatto che le due prime questioni riguardano le stesse disposizioni di diritto dell’Unione e vertono entrambe sull’interpretazione della nozione di «ricavi di mercato» ottenuti dai produttori di energia elettrica soggetti al tetto e, più precisamente, sulla determinazione dei criteri da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi, occorre trattarle congiuntamente.

29. Prima di procedere all’esame di tali due questioni, ritengo opportuno ricordare brevemente il quadro generale stabilito dal regolamento 2022/1854 e chiarire se le disposizioni relative al plafonamento, e segnatamente l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, siano dotate di effetto diretto.

1. Osservazioni preliminari a) Sul quadro generale stabilito dal regolamento 2022/1854

30. In via preliminare, ricordo che il regolamento 2022/1854 costituisce un intervento di emergenza al fine di far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto della crisi energetica scoppiata a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, le gravi difficoltà di approvvigionamento comportando turbative significative del mercato dell’energia.

Con tale intervento il legislatore dell’Unione ha inteso creare un quadro armonizzato in vista della ridistribuzione dei ricavi eccedenti al fine di dissipare le preoccupazioni relative a gravi distorsioni tra produttori in grado di compromettere il mercato dell’energia.

Adottato sul fondamento dell’articolo 122 TFUE, tale regolamento non è diretto a introdurre misure permanenti sul mercato bensì iniziative eccezionali, mirate e limitate nel tempo, destinate a far fronte alla congiuntura particolare del mercato.

31. Rilevo altresì che detto regolamento non opera un’armonizzazione esaustiva, ma costituisce uno strumento di coordinamento di diverse misure assunte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della crisi energetica.

Sebbene un margine di manovra sia pertanto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sua attuazione ( 6 ), esso resta tuttavia disciplinato dalle condizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare all’atto dell’adozione delle summenzionate misure ( 7 ).

32. Inoltre, constato che il regolamento 2022/1854 fornisce indicazioni generali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che persegue, ma nessuna che stabilisca una metodologia specifica e vincolante che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a seguire con riferimento al modo in cui il tetto e i ricavi ad esso sottoposti debbano essere determinati.

Occorre osservare, a tal riguardo, che, anche se l’articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento prevede che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] fornisce orientamenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per l’attuazione» di tale articolo, essa non ha mai stabilito tali orientamenti. b) Sull’effetto diretto delle disposizioni del regolamento 2022/1854 relative all’applicazione del tetto sui ricavi

33. Osservo, anzitutto, che se il giudice del rinvio non interroga espressamente la Corte sull’effetto diretto delle disposizioni del regolamento 2022/1854 relative all’applicazione del tetto sui ricavi, e segnatamente del suo articolo 6, paragrafo 1, esso fa riferimento tuttavia, con le sue due prime questioni, all’articolo 288 TFUE ( 8 ).

In tale contesto, propongo di prendere in esame, concisamente, tale problematica prima di proseguire l’analisi nel merito delle questioni sollevate.

34. Si deve ricordare che, conformemente all’articolo 288 TFUE, un regolamento è, in linea di principio, direttamente applicabile in tutti i suoi elementi, ma la Corte ha, tuttavia, riconosciuto che talune disposizioni di un regolamento possono richiedere, per la loro applicazione, l’adozione di misure di esecuzione nazionali ( 9 ).

Inoltre, benché le disposizioni di un regolamento siano generalmente provviste di effetto diretto, non è escluso che talune disposizioni non lo siano, qualora esse non risultino sufficientemente chiare, precise e incondizionate ( 10 )

35. Sebbene nella fattispecie non sia contestato, come è stato osservato ai paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni, che, in considerazione del fondamento giuridico sul quale il regolamento 2022/1854 è stato adottato, ossia l’articolo 122 TFUE, tale regolamento non opera un’armonizzazione esaustiva in materia di fiscalità, bensì un coordinamento delle diverse misure prese a livello nazionale, e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono a tal fine di un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione, tale circostanza, di per sé, contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga e dalla CREG, non lo priverebbe dell’effetto diretto.

Infatti, ancorché agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia stato riconosciuto, nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, un certo margine di discrezionalità in relazione alle misure specifiche che essi possono mettere in atto, quest’ultimo può essere esercitato solo entro i limiti del diritto dell’Unione.

Pertanto, l’esercizio di tale margine di discrezionalità non consente loro di adottare atti che possano alterare la portata del regolamento 2022/1854 né condurre all’adozione di una misura contraria al diritto dell’Unione.

36. Ciò detto, occorre esaminare se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 soddisfi le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, richiamate al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, affinché tale disposizione possa essere ritenuta provvista di effetto diretto, ossia che essa sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata.

Orbene, è giocoforza constatare che tale è il caso di specie, in quanto detto articolo introduce un obbligo incondizionato di applicazione del tetto sui ricavi di mercato ( 11 ) individuando con precisione e senza ambiguità, da un lato, una categoria specifica di persone soggette al tetto, mediante il rinvio all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, che contiene un elenco dettagliato di fonti di energia soggette al tetto, e, dall’altro, l’ammontare massimo del tetto stesso ( 12 ).

2. Nel merito

37. Occorre ricordare che, con le sue due prime questioni, il giudice del rinvio interpella la Corte in merito alla compatibilità con il regolamento 2022/1854 di una normativa nazionale che introduce, allo scopo di determinare i ricavi da prendere in considerazione per il calcolo del tetto fissato da tale normativa, presunzioni che sarebbero, a parere di tale giudice, assolute o difficilmente confutabili.

38. Anzitutto, osservo che, nonostante l’assenza di metodologia specifica per calcolare l’ammontare dei ricavi eccedenti soggetti al tetto, dalla stessa lettera del regolamento 2022/1854 deriva che il tetto introdotto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di quest’ultimo non può, in linea di principio, applicarsi a redditi teorici non corrispondenti alla realtà del mercato, ma deve riflettere la realtà dei profitti realizzati dai produttori interessati.

39. Ciò risulta chiaramente dagli articoli da 6 a 8 del suddetto regolamento, che prevedono che il tetto obbligatorio si applichi ai ricavi di mercato , i quali sono definiti all’articolo 2, punto 5, del medesimo quali «redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione».

Il punto 9 di tale articolo aggiunge che i ricavi eccedenti sono definiti come la differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori e il tetto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

Inoltre, il considerando 30 del medesimo regolamento indica che il tetto dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione e che il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati .

40. Tuttavia, è giocoforza constatare che, sebbene le disposizioni succitate tendano ad indicare che il calcolo dei ricavi eccedenti debba essere effettuato a partire dai ricavi realmente ottenuti dai produttori, il considerando 37 del regolamento 2022/1854 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di ricorrere a stime ragionevoli per il calcolo del tetto, senza invero definire o precisare cosa si debba intendere per «stime ragionevoli».

41. Occorre allora prendere in esame, in un primo momento, se il ricorso a presunzioni al fine di stimare l’ammontare dei ricavi di mercato possa essere giustificato in considerazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854.

42. Ricordo, in primo luogo, il contesto specifico nel quale si inserisce l’obbligo di applicazione del tetto sui ricavi di mercato che è stato istituito, in quanto l’obiettivo di tale regolamento era di intervenire immediatamente per mitigare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia, e ciò richiedeva un’attuazione rapida del tetto sui ricavi, affinché i profitti straordinari realizzati da taluni produttori potessero essere ridistribuiti a vantaggio dei consumatori colpiti dalla crisi energetica.

Orbene, è giocoforza constatare che, in un tale contesto, il ricorso a stime ragionevoli, ivi incluse nella forma di presunzioni, al fine di attuare immediatamente misure di breve durata, può costituire un mezzo efficace e, in molti casi, necessario per l’applicazione di misure che presentano un carattere d’emergenza e per garantire in tal modo l’efficacia della misura del tetto.

43. Osservo, in secondo luogo, come rilevato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, che, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il contenuto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854, è invero loro riconosciuto un certo margine di discrezionalità, in particolare con riferimento alla modalità di determinazione dei ricavi di mercato.

Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter scegliere le modalità a loro avviso necessarie dal punto di vista tecnico e amministrativo e adatte alle caratteristiche specifiche del loro rispettivo mercato nazionale al fine di dare attuazione nel modo più efficace e più adeguato alle misure eccezionali che presentano un carattere di emergenza.

Inoltre, la qualificazione nazionale conferita alle stime in questione è irrilevante e non dovrebbe pertanto essere di ostacolo a che queste ultime assumano la forma di presunzioni, purché la legge nazionale soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

44. Sottolineo, in terzo luogo, che l’applicazione effettiva del regolamento 2022/1854 si basa, in pratica, sui dati che i produttori sono tenuti a fornire alle autorità competenti affinché esse possano fissare il tetto e gli importi da versare.

Orbene, è precisamente a causa di considerazioni pratiche connesse al numero potenzialmente elevato di operazioni soggette al tetto e all’eventuale difficoltà di valutare l’importo preciso dei ricavi reali ( 13 ) che il considerando 37 di tale regolamento riconosce la possibilità alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di far ricorso a stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato.

45. Rilevo, in quarto luogo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, a mettere in atto misure efficaci mirate a garantire un’effettiva applicazione del tetto e a impedire l’elusione del tetto sui ricavi di mercato stabilito dal paragrafo 1 di tale articolo.

Al paragrafo 3 di detto articolo è inoltre precisato che tali [OSCURATO:PERSONA] «garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata».

46. A tal riguardo, occorre constatare, come risulta dalle osservazioni scritte del governo belga e della CREG, che il ricorso a presunzioni relative si inserirebbe in una strategia «anti-abuso» il cui obiettivo sarebbe di limitare il rischio di elusione del tetto e di assicurare in questo modo l’applicazione effettiva delle misure nazionali adottate in applicazione del regolamento 2022/1854.

Di conseguenza, tenuto conto delle difficoltà tecniche, se non dell’impossibilità di distinguere i volumi di energia elettrica in base al loro metodo di produzione e di isolare i redditi propri dei vari impianti appartenenti al medesimo produttore, le presunzioni in questione sarebbero necessarie per evitare che i produttori di energia elettrica che dispongano di molteplici impianti di produzione possano distribuire i ricavi che superano il tetto ai loro impianti marginali (non sottoposti al tetto) o eventualmente ricorrere a transazioni infragruppo ( 14 ) al fine di sfuggire all’applicazione del tetto ( 15 ).

47. Se, alla luce degli elementi che precedono, occorre constatare che il ricorso a presunzioni per stabilire l’ammontare dei ricavi soggetti al tetto può essere giustificato in considerazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854, occorre altresì esaminare, in un secondo momento, se il sistema di presunzioni introdotto dalla normativa belga soddisfi le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento e non vada oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.

48. Mi sembra importante sottolineare, a tal riguardo, che la valutazione della compatibilità del sistema di presunzioni stabilito dalla normativa belga con i principi risultanti dal medesimo regolamento richiede un’analisi approfondita di un insieme di elementi fattuali e tecnici dei quali dispone soltanto il giudice del rinvio, e necessita di un esame degli effetti concreti di tale normativa che solo tale giudice è competente ad effettuare.

La Corte può tuttavia fornirgli indicazioni al riguardo.

A mio avviso, nell’ambito dell’analisi che detto giudice sarà chiamato ad effettuare, rilevano i seguenti criteri.

49. In primo luogo, rilevo che, come risulta dai paragrafi 42 e 46 delle presenti conclusioni, in base al considerando 37 del regolamento 2022/1854, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità di ricorrere a presunzioni al fine di stabilire i ricavi ai quali il tetto deve applicarsi, ma è necessario verificare che tali presunzioni consentano di giungere a una stima ragionevole dei ricavi realmente realizzati da tali produttori.

Poiché la nozione di «stima ragionevole» non è stata definita nell’ambito del regolamento in questione, è necessario apportare alcune precisazioni in ordine alla sua interpretazione.

50. Affinché il sistema di presunzioni sia conforme a tale nozione, è necessario che le presunzioni introdotte dalla normativa belga si basino su criteri oggettivi, quali i dati di mercato che riflettano il più accuratamente possibile i ricavi reali dei produttori interessati.

Si deve tuttavia precisare che, per definizione, una stima è un’approssimazione di un dato valore e non corrisponde quindi sempre al valore esatto.

Ne consegue che un’eventuale differenza tra i ricavi reali e quelli presunti può ammettersi, senza che ciò renda automaticamente incompatibili le presunzioni in questione con il regolamento 2022/1854.

Tuttavia, tale differenza che, nella fattispecie, potrebbe andare a vantaggio o a detrimento dei produttori interessati, deve essere ragionevole , vale a dire essere moderata, e non comportare una sopravvalutazione significativa dei ricavi realizzati dai produttori in questione.

51. Ne consegue che soltanto ove sia verificato che i criteri utilizzati per stabilire le presunzioni in questione sono irragionevoli, nel senso che i dati in base ai quali tali presunzioni sono state determinate sono fondamentalmente errati, incompleti e conducono a ricavi fittizi completamente slegati dalla realtà del mercato o, di fatto, a una differenza considerevole tra i ricavi stimati e quelli effettivamente realizzati, il sistema di presunzioni, non consentendo ai produttori interessati di far valere i propri ricavi effettivamente realizzati o di rettificare eventuali errori significativi in tali stime, dovrebbe essere ritenuto incompatibile con il regolamento 2022/1854.

Se è compito del giudice del rinvio effettuare una siffatta valutazione, è utile rilevare, a titolo esemplificativo, che, con riguardo alle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, affinché siano qualificate «stime ragionevoli», le presunzioni stabilite non dovrebbero condurre alla tassazione di volumi di elettricità che non sono stati prodotti o a situazioni nelle quali l’energia elettrica sarebbe venduta in perdita.

52. Orbene, nel caso di specie, occorre sottolineare che, se il giudice del rinvio sembra condividere la posizione delle ricorrenti nel procedimento principale che sostengono che le presunzioni assolute o in parte relative stabilite dalla normativa belga non consentono di garantire che il tetto sia applicato ai ricavi effettivamente realizzati, comportando così il rischio di una valutazione dei ricavi significativamente diversa dai ricavi reali, ciò non toglie che il rischio individuato è presentato in maniera astratta ( 16 ).

53. In secondo luogo, osservo che se l’obiettivo connesso alla riduzione degli oneri amministrativi e quello diretto ad evitare l’elusione del tetto giustificano, a priori , il ricorso a presunzioni, come chiarito ai paragrafi da 44 a 46 delle presenti conclusioni, in particolare al fine di assicurare l’applicazione effettiva di tale tetto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni anti-abuso non devono, in linea di principio, andare al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, istituendo una presunzione generale di frode e di abuso ( 17 ).

Con riferimento, più precisamente, alle presunzioni assolute in materia fiscale, la Corte ha ritenuto che, diversamente da una presunzione semplice, una disposizione che presume l’esistenza di un comportamento fraudolento in forza del solo soddisfacimento dei requisiti da essa previsti, senza consentire all’operatore economico interessato di superare detta presunzione e di dimostrare l’uso effettivo del prodotto di cui trattasi, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di contrastare la frode o l’evasione fiscale ( 18 ).

54. Tuttavia non è possibile escludere, in considerazione del carattere tanto urgente quanto temporaneo della misura eccezionale di cui trattasi e del margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione dei ricavi ai quali si applica il tetto, che il ricorso a siffatte presunzioni possa essere giustificato.

Ciò a maggior ragione allorché, come appare nel caso di specie, ad essere interessata è una categoria limitata e particolare di produttori i cui ricavi, a causa di circostanze a loro proprie ( 19 ), sono stati anticipatamente fissati in accordo con le autorità pubbliche e sono disciplinati dalla normativa nazionale in modo tale che i produttori in questione non possono agevolmente sottrarvisi ( 20 ).

55. Alla luce dei suesposti rilievi, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale che gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con il suo articolo 2, punti 5 e 9, alla luce di tutti i suoi considerando, e, in particolare, con l’articolo 288 TFUE e l’articolo 6 TUE, nonché con il principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che si basi su presunzioni al fine del calcolo dei ricavi dei produttori di energia elettrica soggetti al tetto, purché un simile sistema di presunzioni garantisca l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

B. Sulla terza questione pregiudiziale

56. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento 2022/1854, in particolare gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), dello stesso, in combinato disposto con il suo preambolo, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, dell’effettività e della leale cooperazione, ostino a una normativa nazionale adottata in seguito all’entrata in vigore di detto regolamento, in esecuzione dello stesso, che amplia l’ambito di applicazione temporale della misura del tetto introdotta dall’articolo 6 di detto regolamento facendolo decorrere da una data anteriore a quella fissata da quest’ultimo.

57. Nel caso di specie, tale questione si pone in considerazione del fatto che l’ambito di applicazione temporale della normativa belga non corrisponde a quello previsto dal regolamento 2022/1854 che tale normativa è diretta ad attuare.

Più precisamente, i dubbi espressi dal giudice del rinvio in ordine alla compatibilità di detta normativa con il diritto dell’Unione deriverebbero dal fatto che essa è stata adottata il 16 dicembre 2022, ossia successivamente all’adozione di tale regolamento, e che il legislatore belga ha deciso di applicare il tetto previsto dall’articolo 6 del medesimo a partire dal 1 o agosto 2022, mentre l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento prevedeva che gli articoli da 6 a 8 di quest’ultimo relativi al tetto sui ricavi si applicassero dal 1 o dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

58. Se è indubbio che, nel corso del periodo oggetto del regolamento 2022/1854, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati ad osservare le condizioni ivi enunciate, non è possibile affermare, a mio avviso, che, al di fuori dell’ambito di applicazione temporale espressamente previsto da tale regolamento, quest’ultimo possa far sorgere qualsivoglia obbligo in capo a tali [OSCURATO:PERSONA], i quali restano liberi, al di fuori di tale periodo, di disciplinare le situazioni giuridiche conformemente alla propria legge nazionale.

Pertanto, qualsiasi applicazione del tetto in questione che preceda detto periodo dovrebbe sottrarsi all’ambito di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento e quindi a quello del diritto dell’Unione.

59. Il regolamento 2022/1854 non prevede espressamente che il tetto sui ricavi eccedenti possa essere applicato nel modo in cui lo è stato da parte del governo belga ( 21 ), ma non risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che esso si applichi a una misura di limitazione dei ricavi introdotta da una normativa nazionale relativa a un periodo anteriore all’entrata in vigore di esso regolamento né a fortiori che una siffatta normativa debba rispettare le condizioni previste dal medesimo regolamento.

Infatti, la data di entrata in vigore della misura del tetto sui ricavi di mercato prevista dal legislatore dell’Unione non potrebbe avere l’effetto di impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, nell’ambito dell’esercizio della propria competenza fiscale e purché siano rispettate le disposizioni del diritto dell’Unione eventualmente applicabili, misure identiche a quelle contenute nel regolamento 2022/1854, ma il cui ambito di applicazione temporale non corrisponda a quello del regolamento.

60. La circostanza che la misura nazionale di cui trattasi è stata adottata in applicazione del suddetto regolamento e successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come ricorda il giudice del rinvio, non può, a mio parere, rimettere in discussione quanto precede ( 22 ).

Lo stesso vale per la circostanza rilevata da tale giudice che l’esposizione dei motivi della legge sull’energia elettrica non indicherebbe che la misura del tetto di cui trattasi nel procedimento principale sia di natura ibrida, ossia, da un lato, una misura di attuazione del regolamento 2022/1854, per il periodo a partire dal 1 o dicembre 2022 e, dall’altro, una misura che traduce l’esercizio, da parte del Regno del Belgio, di una competenza solo sua per il periodo compreso tra il 1 o agosto e il 30 novembre 2022.

Infatti, se si dovesse considerare che il governo belga ha adottato, su una sola e medesima base giuridica, non una bensì due misure, ciascuna diretta rispettivamente a un diverso periodo, la questione sollevata dal giudice del rinvio non si porrebbe o, quantomeno, le si potrebbe dare una risposta diversa, nel senso e che la possibilità di applicare il tetto in questione a un periodo precedente all’entrata in vigore del regolamento 2022/1854 dipenderebbe dalla scelta del legislatore nazionale, ma questo, a mio parere, si tradurrebbe alcun dubbio in un eccesso di formalismo.

61. Pur supponendo che l’applicazione di un tetto sui ricavi realizzati, prima del 1 o dicembre 2022, rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento, cosa di cui non sono persuaso, come ho illustrato ai paragrafi da 59 a 60 delle presenti conclusioni, la mia posizione resta immutata quanto alla facoltà di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, a seguito dell’entrata in vigore di detto regolamento, misure nazionali che diano attuazione al tetto a partire da una data antecedente rispetto a quella prevista da tale medesimo regolamento.

62. Ricordo, a tal proposito, che il regolamento 2022/1854 non opera un’armonizzazione esaustiva, bensì costituisce uno strumento di coordinamento tra le diverse misure assunte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della crisi energetica, riconoscendo loro un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione.

Occorre rilevare, inoltre, che l’articolo 8 di tale regolamento recita, al suo paragrafo 1, lettera a), che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità» a partire dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso, sempreché le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, siano rispettate.

63. A quanto pare, con l’uso della parola «mantenere», il legislatore dell’Unione sembra aver inteso fare riferimento alle misure che erano già in essere prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire le misure che erano state adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri prima del 1 o dicembre 2022 e che a tali [OSCURATO:PERSONA] è stata espressamente riconosciuta la possibilità, appunto, di mantenere.

Tuttavia, non risulta in maniera chiara dalla formulazione di tale regolamento se, consentendo l’introduzione di misure che limitano ulteriormente i ricavi, l’articolo 8 dello stesso autorizzi altresì una diversa applicazione temporale del regime di limitazione, nella fattispecie antecedente a quella fissata dal regolamento 2022/1854.

64. Per tutte le ragioni seguenti, ritengo nondimeno che una talea interpretazione possa essere conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854.

65. Infatti, sotto un primo profilo, penso che un’interpretazione diversa condurrebbe a una situazione paradossale, in quanto la validità delle misure adottate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri durante il periodo che precede l’entrata in vigore di tale regolamento non sarebbe rimessa in discussione, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, che autorizza espressamente il mantenimento di simili misure, mentre le misure attuate dal governo belga lo sarebbero, a causa della mera circostanza che la loro data di adozione è successiva a quella di detto regolamento, sebbene tali misure siano analoghe a quelle adottate dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, riguardino il medesimo periodo temporale (vale a dire quello che precede l’entrata in vigore del medesimo regolamento) e perseguano lo stesso obiettivo di ridistribuzione dei ricavi eccedenti in favore dei consumatori colpiti dalla crisi energetica ( 23 ).

66. Sotto un secondo profilo, un siffatto approccio susciterebbe interrogativi in merito alla parità di trattamento tra i produttori soggetti al tetto ( 24 ), nella misura in cui i produttori o i fornitori di energia elettrica belgi (segnatamente i produttori inframarginali) avrebbero la possibilità di conservare i profitti eccedenti conseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854, mentre quelli operanti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri vedrebbero i propri ricavi tassati sulla base delle misure del tetto introdotte dai rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri ( 25 ).

67. Sotto un terzo profilo, ho difficoltà ad immaginare come l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato realizzati prima del periodo interessato dal regolamento 2022/1854 potrebbe ostacolare l’applicazione del tetto previsto da tale regolamento nonché gli altri obiettivi perseguiti da quest’ultimo e in tal modo compromettere sia il principio di effettività del diritto dell’Unione sia quello di leale cooperazione sui quali si interroga il giudice del rinvio.

Posto che, nel suddetto regolamento, lo stesso legislatore dell’Unione riconosce che, perlomeno a partire dal mese di febbraio 2022, gli aumenti dei prezzi non potevano essere giustificati dal funzionamento normale del mercato ma rappresentavano una situazione eccezionale nella quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano adottare misure straordinarie ( 26 ), non si può contestare al governo belga di aver preso misure dirette, precisamente, a porre rimedio a un fallimento del mercato individuato dal regolamento 2022/1854.

Inoltre, la circostanza che il governo abbia deciso di applicare lo stesso regime di limitazione sia per il periodo oggetto di tale regolamento sia per quello precedente non rimette in discussione gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, bensì, al contrario, contribuisce alla loro realizzazione ( 27 ).

68. In aggiunta, nell’ipotesi in cui la normativa nazionale impugnata rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento, la sua analisi sotto il profilo dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento degli operatori del mercato, come evidenziata dalle ricorrenti nel procedimento principale, non richiederebbe, presumibilmente, una risposta diversa.

69. Infatti, da un lato, per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, affinché un operatore economico possa vedersi riconosciuta la possibilità di avvalersene, un’autorità nazionale deve aver fatto precedentemente sorgere fondate aspettative nei suoi confronti ( 28 ).

Tuttavia, l’operatore economico prudente e avveduto, che sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato ( 29 ).

70. Orbene, nel caso di specie, un operatore economico prudente e avveduto dovrebbe attendersi che le autorità nazionali intervengano a porre rimedio al fallimento del mercato adottando misure urgenti e temporanee dirette a far fronte all’aumento imprevedibile dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato, cosicché, in tale contesto straordinario, le autorità nazionali non potevano far sorgere alcuna aspettativa in capo ai produttori interessati in ordine alla conservazione di ricavi eccezionali e inattesi ( 30 ).

71. D’altro lato, per quanto concerne il principio di certezza del diritto, ricordo che esso si impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, e che esso osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da prima della sua pubblicazione ( 31 ).

In via eccezionale, sono ammesse deroghe qualora lo esiga uno scopo di interesse generale, qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta ( 32 ).

72. Pur ammettendo che il governo belga abbia proceduto all’applicazione retroattiva della misura del tetto sui ricavi prevista dal regolamento 2022/1854, un siffatto approccio sarebbe, a mio avviso, giustificato, nel caso di specie, in considerazione dell’obiettivo di interesse generale che tale misura persegue, vale a dire la protezione dei consumatori per mezzo di un intervento d’emergenza e di breve durata adottato per far fronte alla crisi energetica ( 33 ).

73. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con il preambolo dello stesso, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, dell’effettività e di leale cooperazione, non ostano a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi che i produttori di energia elettrica traggono dal mercato a un periodo antecedente all’entrata in vigore di tale regolamento.

V. Conclusione

74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio): 1) Gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando di tale regolamento e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE e con l’articolo 6 TUE, nonché con il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale basata su presunzioni ai fini del calcolo dei ricavi dei produttori di energia elettrica soggetti al tetto, purché tale sistema di presunzioni garantisca il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. 2) Gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con i considerando di tale regolamento, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, di effettività e di leale cooperazione, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi che i produttori di energia elettrica traggono dal mercato a un periodo antecedente all’entrata in vigore di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia ( GU 2022, L 261 I, pag. 1). ( 3 ) Decisione (B)2511, del 28 febbraio 2023. ( 4 ) Moniteur belge dell’11 maggio 1999, pag. 16264. ( 5 ) Moniteur belge del 22 dicembre 2022, pag. 98819. ( 6 ) Come testimoniato dall’eterogeneità delle misure di attuazione del regolamento 2022/1854 da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri e come sottolineato dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia in conformità del regolamento [2022/1854] [COM(2023) 302 final] (in prosieguo: la «relazione della [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Infatti, ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano abilitati a determinare l’ammontare del tetto e dei ricavi ottenibili come essi considerano più appropriato, e che dispongano così di un potere discrezionale al riguardo, renderebbe privo di oggetto il coordinamento auspicato e perseguito dal regolamento 2022/1854. ( 8 ) A tal riguardo, il governo belga sottolinea che è necessario che la Corte si pronunci sugli effetti diretti delle disposizioni controverse, poiché, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che il regolamento 2022/1854 osti al ricorso a presunzioni quali quelle di cui al procedimento principale, si porrebbe la questione se il giudice del rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali in questione.

Detto governo fa riferimento in particolare alle conclusioni tratte dalla sentenza del 24 giugno 2019, Popławski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 68 ), secondo la quale un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di effetto diretto. ( 9 ) V., in particolare, sentenze dell’11 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/98 , EU:C:2001:6 , punti 26 e 28 ); del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ( C‑541/16 , EU:C:2018:251 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 30 maggio 2024, Expedia ( C‑663/22 , EU:C:2024:433 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 ) V., in dottrina, Lenaerts, K., e [OSCURATO:PERSONA], P.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, n. 18.013, pagg. da 721 a

723. ( 11 ) La nozione di «ricavi di mercato» è peraltro definita in modo chiaro all’articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/1854. ( 12 ) Occorre precisare, a tal proposito, che la circostanza che il regolamento 2022/1854 non preveda una metodologia specifica e vincolante per il calcolo del tetto e che talune sue disposizioni lascino un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della determinazione di tale tetto, ivi comprese, da un lato, la facoltà prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento di introdurre misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato e la possibilità di differenziare tra le tecnologie utilizzate dai produttori di energia elettrica, e, dall’altro lato, la possibilità di istituire, sulla base dell’articolo 7, paragrafi 3 e 5, dello stesso, deroghe aggiuntive in funzione delle specificità dei loro mercati dell’energia nazionali, non priverebbe l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento dell’effetto diretto, nella misura in cui tale margine di discrezionalità è disciplinato dall’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Ciò vale anche per quanto concerne i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 del regolamento 2022/1854, i quali consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire misure efficaci che prevengano l’elusione degli obblighi incombenti ai produttori di energia elettrica. ( 13 ) Come risulta dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA], diversi [OSCURATO:PERSONA] membri hanno riferito di difficoltà relative alla raccolta dei dati e al calcolo dei ricavi. ( 14 ) L’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, della legge sull’energia elettrica prevedeva due condizioni mediante le quali le presunzioni stabilite ai punti da 3 a 5 potevano essere confutate.

Secondo la prima condizione, i produttori interessati dovevano dimostrare i propri ricavi per l’insieme dei propri parchi di produzione.

Tale condizione consentiva pertanto alle autorità belghe di avere una panoramica del modo in cui i produttori imputavano i ricavi ai loro diversi impianti di produzione e, in tal modo, di evitare che i ricavi più elevati fossero attribuiti agli impianti non interessati dal tetto e i ricavi meno elevati agli impianti interessati dal tetto.

In base alla seconda condizione, in caso di vendita infragruppo, l’energia elettrica era considerata venduta a un prezzo coerente con quello di mercato.

Una siffatta condizione mirava ad evitare che le vendite di energia elettrica a prezzi artificiosamente bassi all’interno del medesimo gruppo avessero la conseguenza di esentare i produttori (che vendevano l’energia elettrica a un prezzo inferiore al tetto) e di far figurare i ricavi eccedenti come percepiti da soggetti terzi (all’interno del medesimo gruppo) non interessati dal prelievo. ( 15 ) È giocoforza constatare, a tal proposito, che, mentre le ricorrenti sostengono che il rischio di frode evocato dalle autorità belghe è ipotetico e, in ogni caso, non rilevante per giustificare le presunzioni di cui trattasi, il giudice del rinvio non sembra esprimere una posizione concreta con riferimento alla finalità anti-abuso perseguita dalle disposizioni pertinenti della normativa nazionale. ( 16 ) Il giudice del rinvio non prende, infatti, posizione in ordine alla questione se i criteri utilizzati per stabilire le presunzioni assolute si basino su stime ragionevoli dei ricavi, ritenendo di non poter esaminare tale punto finché la questione della legittimità stessa del sistema esclusivo di presunzioni non sarà stata risolta. ( 17 )

V. sentenza del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka ( C‑6/16 , EU:C:2017:641 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 18 )

V. sentenza del 27 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale) ( C‑788/19 , EU:C:2022:55 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Nella fattispecie, la proroga della gestione di talune centrali nucleari. ( 20 ) Occorre altresì precisare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854 consente, in sostanza, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di operare una distinzione tra le tecnologie.

Tale regolamento non si opporrebbe, pertanto, in ogni caso, a che, a seconda della tecnologia di produzione dell’energia elettrica impiegata, i ricavi assoggettati al tetto siano determinati attraverso metodologie diverse. ( 21 ) A tal riguardo, preciso che, come risulta dai lavori preparatori relativi al regolamento 2022/1854, la proposta di regolamento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che la misura del tetto di cui all’articolo 6 di tale proposta si applicasse a partire dal 1 o dicembre 2022, precisando che «[era] fatta salva la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicarl[a] volontariamente prima di tale data».

Tale facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di optare per un’applicazione retroattiva di detto regolamento non è tuttavia stata conservata nella versione finale del testo del regolamento. ( 22 ) Infatti, nei limiti in cui la normativa nazionale dà attuazione al regolamento 2022/1854 per il periodo espressamente previsto al suo articolo 22, e fintanto che dunque il Regno del Belgio ottempera all’obbligo allo stesso incombente in forza del diritto dell’Unione, il fatto che tale Stato membro scelga di dare attuazione a tale medesima misura del tetto a una data diversa, antecedente a quella espressamente prevista da tale regolamento, attiene alla sua competenza in materia fiscale. ( 23 ) Occorre rilevare, a tal riguardo, che dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] risulta che sette [OSCURATO:PERSONA] membri, ivi compreso il Regno del Belgio, hanno applicato il tetto retroattivamente. ( 24 ) Nonostante le differenze di approccio a livello nazionale quanto alle modalità di prelievo dei ricavi eccedenti prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854. ( 25 ) Lo stesso dicasi per i consumatori, posto che, nell’ipotesi in cui il Regno del Belgio fosse privato della possibilità di applicare il tetto sui ricavi di mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854 e in mancanza di misure equivalenti finanziate dal bilancio nazionale che compensino l’ammontare prelevato presso i produttori interessati, i consumatori belgi si vedrebbero privati del sostegno economico percepito, rispetto ai consumatori residenti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la misura del tetto è stata applicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. ( 26 )

V. considerando 28 del regolamento 2022/1854, nonché comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2022 [COM(2022) 108 final, in particolare pag. 4], nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari per finanziare tali misure di emergenza. ( 27 ) Tanto più che tra gli obiettivi principali perseguiti dal regolamento 2022/1854 figura la volontà del legislatore dell’Unione di procedere a un coordinamento a livello dell’Unione delle misure prese dai vari [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché senza coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell’energia elettrica potrebbero verificarsi gravi distorsioni tra i produttori in concorrenza nell’Unione. ( 28 ) V., in tal senso, ordinanza del 1o marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑306/19, C‑512/19, C‑595/19 e da C‑608/20 a C‑611/20 , EU:C:2022:164 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

Tale giurisprudenza chiarisce, in particolare, che gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali. ( 29 )

V. anche le mie conclusioni nella causa Secab ( C‑423/23 , EU:C:2025:63 , paragrafi 52 e 53 ). ( 30 ) Sebbene si tratti di un punto attinente alla legge nazionale che esula dalla valutazione della Corte e di cui solo il giudice del rinvio è competente a esaminare la fondatezza, mi sembra ugualmente pertinente l’argomento evidenziato dal governo belga e dalla CREG secondo cui la normativa nazionale impugnata interesserebbe esclusivamente ricavi generati nel corso di un esercizio fiscale non ancora concluso al momento della sua entrata in vigore, in modo tale che la situazione di cui al procedimento principale non costituirebbe, dal punto di vista fiscale, una situazione definitiva.

Sembrerebbe, pertanto, che una misura fiscale possa essere adottata fino al termine del periodo imponibile, il quale corrisponde in generale all’anno civile, per quanto riguarda i ricavi ottenuti nel corso di tale esercizio imponibile, cosicché è possibile che una misura fiscale adottata a dicembre 2022 riguardi ricavi realizzati prima di tale data, senza dover essere qualificata, nell’ordinamento belga, come retroattiva.

Di conseguenza, i produttori non potevano ragionevolmente confidare che i ricavi superiori al livello atteso, ottenuti nel corso dell’anno 2022, fossero considerati definitivi e che non sarebbero stati oggetto di un provvedimento fiscale, e ciò, perlomeno, fino alla fine del 2022. ( 31 )

V. sentenza del 13 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/17 , EU:C:2019:112 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 4 maggio 2023, Kapniki A. Michailidis ( C‑99/22 , EU:C:2023:382 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C-265/12 , EU:C:2013:498 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-430/17 , EU:C:2019:47 , punto 42 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0633 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C‑633/23 Electrabel SA, [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] et Gazières ASBL, Organisatie voor [OSCURATO:PERSONA] ASBL, Wind4wallonia 2 SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, EDF Belgium SA, [OSCURATO:SOCIETA], Eol’Wapi SA, Lumiwind SC, [OSCURATO:PERSONA] SC contro [OSCURATO:PERSONA] de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) con l’intervento di État belge [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato dell’energia elettrica – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni assolute o in parte relative che non consente di prendere in considerazione i ricavi realmente realizzati – Effetto diretto – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Tetto sui ricavi applicato a partire da una data anteriore a quella prevista da detto regolamento – Principi del primato, di effettività e di leale cooperazione» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 6 a 8 e 22 del regolamento (UE) 2022/1854 ( 2 ), in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, dello stesso, l’articolo 288 TFUE, l’articolo 6 TUE, nonché i principi di proporzionalità, del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione e di leale cooperazione. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre ricorsi di annullamento proposti, rispettivamente, in primo luogo, dalla Electrabel SA, in secondo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] et Gazières ASBL, dall’Organizatie voor [OSCURATO:PERSONA] ASBL e dalla Wind4Wallonia 2 SA (in prosieguo, congiuntamente: la «FEBEG e a.»), e, in terzo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla EDF Belgium SA, dall’[OSCURATO:SOCIETA], dall’Eol’Wapi SA, dalla Lumiwind SC nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] SC (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.») (in prosieguo, tutte congiuntamente: le «ricorrenti nel procedimento principale») avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] de Régulation de l’Électricité et du Gaz ([OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas, Belgio; in prosieguo: la «CREG») vertente sul modello di dichiarazione da presentare a cura dei debitori del prelievo introdotto nel quadro del tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica (in prosieguo: la «decisione impugnata») ( 3 ). 3. Più precisamente, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) si interroga sulla compatibilità con le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione di una normativa nazionale che stabilisce, in applicazione del regolamento 2022/1854, un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dell’energia elettrica, fondato su una serie di presunzioni assolute e relative, che non consentirebbe di tener conto dei ricavi realmente realizzati dai produttori di energia elettrica e che, inoltre, è stato attuato a partire da una data anteriore a quella prevista da tale regolamento. 4. In tale contesto, la Corte è invitata, per la prima volta, a precisare l’eventuale discrezionalità conferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della misura del tetto sui ricavi di taluni produttori di energia elettrica introdotta dal regolamento 2022/1854 e, se del caso, a stabilire i criteri da prendere in considerazione al fine di disciplinare tale misura, vale a dire, da un lato, il metodo in base al quale tali ricavi sono determinati e, dall’altro, l’ambito di applicazione temporale di una siffatta misura. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Ai sensi dei considerando 30 e 37 del regolamento 2022/1854: «(30) Il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione (...). Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati (...) (...) (37) Al fine di garantire un’effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati. In considerazione dell’elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato». 6. L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», precisa, ai punti 5 e 9, quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, (...) [s]i applicano (...) le definizioni seguenti: (...) 5) “ricavi di mercato”: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio (...); (...) 9) “ricavi eccedenti”: differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di EUR 180 per MWh di energia elettrica di cui all’articolo 6, paragrafo 1». 7. L’articolo 6 di detto regolamento, rubricato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», stabilisce quanto segue: «1.   I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta. (...) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l’elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata. (...) 5.   [OSCURATO:PERSONA] fornisce orientamenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per l’attuazione del presente articolo». 8. L’articolo 7 del medesimo regolamento, rubricato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», prevede quanto segue: «1.   Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti: (...) 6.   I produttori (...) forniscono alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l’applicazione dell’articolo 6, compresi dati riguardanti l’energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all’interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato». 9. L’articolo 8 del regolamento 2022/1854, rubricato «Misure nazionali di crisi», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono: a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie (...); (...) c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell’articolo 7, paragrafo 1; (...) 2.   In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1: a) sono proporzionate e non discriminatorie; b) non compromettono i segnali di investimento; c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio; d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso; e) sono compatibili con il diritto dell’Unione». 10. L’articolo 22 di tale regolamento, rubricato «Entrata in vigore e applicazione», così recita: «1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2.   (...) il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti: (...) c) gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1 o dicembre 2022 al 30 giugno 2023; (...)». B. Diritto belga 1. Legge sull’energia elettrica 11. L’articolo 22 ter della loi relative à l’organisation du marché de l’électricité, du 29 avril 1999 (legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica, del 29 aprile 1999) ( 4 ), nella versione risultante dalla loi modifiant la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité, du 16 décembre 2022 (legge che modifica la legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica e che introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, del 16 dicembre 2022) ( 5 ), applicabile alla controversia principale (in prosieguo: «legge sull’energia elettrica»), introduce, al paragrafo 1, un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica mediante un prelievo da parte dello Stato sui ricavi eccedenti realizzati tra il 1 o agosto 2022 e il 30 giugno 2023. 12. In forza del paragrafo 5, primo comma, di tale articolo, i «ricavi di mercato» sono definiti come i redditi realizzati con ciascuna operazione dai produttori di energia elettrica interessati, in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nel periodo di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo. 13. Il secondo comma di tale paragrafo 5 introduce una serie di presunzioni per la determinazione di detti ricavi, che si differenziano in funzione della tipologia di impianto produttivo. Più precisamente, i punti 1 e 2 di tale comma stabiliscono presunzioni assolute applicabili alle centrali nucleari. I punti da 3 a 5, invece, prevedono presunzioni relative applicabili, rispettivamente: agli impianti non rientranti nei punti 1 e 2 e la cui produzione è coperta da un accordo di compravendita di energia elettrica (punto 3); agli impianti che non ricadono nelle presunzioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e che non beneficiano di un meccanismo di aiuto alla produzione, o che beneficiano di tale meccanismo per un ammontare che non dipende dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica, o per un ammontare che dipende dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica in un periodo di tre anni (punto 4); nonché a tutti gli altri impianti non considerati ai punti 1, 2, 3 e 4 (punto 5). Infine, il punto 6 del medesimo comma prevede la facoltà per i produttori interessati dalle presunzioni relative di cui ai punti da 3 a 5 di superare tali presunzioni fornendo la prova che i loro ricavi di mercato si discostano da quelli determinati in forza di dette presunzioni, purché tale prova riguardi l’intero loro parco di produzione. Tali stesse presunzioni non possono tuttavia essere confutate se non mediante le seguenti presunzioni: «a) le vendite e gli acquisti di energia elettrica all’interno di un’impresa verticalmente integrata, o tra imprese di cui una è controllata o parzialmente detenuta direttamente o indirettamente dall’altra, sono considerate concluse, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sulla base di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato del giorno dell’operazione per il periodo di fornitura interessato dall’operazione, come pubblicato su una piattaforma di scambio di blocchi di energia operante in Belgio; b) tutti i volumi di energia elettrica prodotti e venduti, ma non venduti a termine, sono considerati venduti al prezzo di riferimento del mercato; c) ciascuna vendita di energia elettrica a termine costituisce un’operazione definita dalla data dell’operazione, dal prezzo e dal volume della stessa; d) il volume di energia elettrica venduto sul mercato del giorno prima si considera essere stato oggetto di un’operazione per ciascun periodo di fornitura di un’ora». 14. Conformemente al paragrafo 6, quarto comma, del medesimo articolo, la CREG determina il modello di dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere a cura dei produttori sottoposti al tetto ai fini dell’accertamento del prelievo dovuto. 2. Decisione impugnata 15. In applicazione dell’articolo 22 ter , paragrafo 6, quarto comma, della legge sull’energia elettrica, la decisione impugnata, adottata il 28 febbraio 2023 dalla CREG, determina il modello di dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere a cura dei debitori del prelievo introdotto dall’articolo 22 ter , paragrafo 1, di tale legge. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 16. Le ricorrenti nel procedimento principale sono società di diritto privato operanti nel settore della produzione e della fornitura di energia elettrica prodotta da fonti di energia elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, soggette al prelievo introdotto dall’articolo 22 ter , paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, o società di diritto privato diverse dai produttori e fornitori di energia elettrica parimenti soggette a tale prelievo, o confederazioni di imprese del settore della produzione e della fornitura di energia elettrica che operano a beneficio dei propri membri e il cui interesse ad agire è stabilito in applicazione della legge sull’energia elettrica. 17. Il 29 marzo 2023 la Electrabel e la FEBEG e a. e il 30 marzo 2023 la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno investito la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), giudice del rinvio, di tre ricorsi per l’annullamento della decisione impugnata. Tenuto conto della loro somiglianza, tale giudice ha riunito i tre ricorsi. 18. A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti nel procedimento principale invocano anzitutto motivi di annullamento relativi al carattere assoluto delle presunzioni quali stabilite dalla decisione impugnata. Tali parti deducono, essenzialmente, che detta decisione viola l’articolo 2, punti 5 e 9, nonché gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 in quanto le obbliga a dichiarare redditi che non hanno effettivamente realizzato, mentre tale regolamento richiederebbe la dichiarazione dei ricavi che sono stati realmente ottenuti. Pertanto, dette ricorrenti contestano alla CREG di aver ripreso nella decisione impugnata il sistema delle sei presunzioni stabilite dall’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti da 1 a 6, della legge sull’energia elettrica. Basato esclusivamente su presunzioni assolute e su presunzioni relative superabili solo a determinate condizioni e mediante il ricorso ad altre presunzioni, tale sistema comporterebbe la presa in considerazione di ricavi fittizi, nonostante il fatto che il tetto introdotto in forza del regolamento 2022/2854 si applichi, al contrario, ai ricavi effettivamente ottenuti dai produttori di energia elettrica. Inoltre, tale regolamento prevede che il tetto si applichi «per operazione», laddove, secondo l’insieme di presunzioni oggetto del procedimento principale, l’energia elettrica è ritenuta oggetto di una vendita giorno per giorno al prezzo dell’energia elettrica di ciascuno di tali giorni su una borsa dell’energia elettrica, se questa è venduta a termine, e di una vendita ora per ora, se essa è venduta sul mercato del giorno prima. Detto sistema dà luogo a un prelievo in caso di superamento del tetto in un determinato giorno o a una determinata ora del periodo, benché il prezzo realmente percepito sia un prezzo medio inferiore al tetto o un prezzo fisso inferiore al tetto. L’attuazione di un sistema come quello di cui al procedimento principale non sarebbe giustificata e l’obiettivo perseguito sarebbe di aumentare l’imposta prelevata. 19. Dal canto loro, la CREG e l’État belge (lo Stato belga) richiamano, in particolare, il considerando 37 del regolamento 2022/1854, secondo il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato. Tale regolamento non avrebbe, inoltre, fissato regole specifiche ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi. A loro avviso, il ricorso a presunzioni non porterebbe a tassare ricavi fittizi, ma consentirebbe di ovviare alle difficoltà tecniche legate alla determinazione precisa del prezzo per ciascun MWh di energia elettrica venduto e fornito nel corso del periodo di applicazione del prelievo, alleggerendo l’onere amministrativo gravante sui debitori e sugli enti pubblici incaricati dell’applicazione di tale prelievo. Con riferimento al carattere assoluto delle presunzioni di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, della legge sull’energia elettrica, esso sarebbe giustificato nella misura in cui il meccanismo si basa sulle strategie di vendita prese in considerazione in precedenza, di concerto con i gestori delle centrali nucleari interessate. 20. In limine , il giudice del rinvio ricorda che il fatto che le illegittimità contestate nel caso di specie derivano dall’applicazione dell’articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti da 1 a 6, della legge sull’energia elettrica non incide sulla sua competenza a conoscere della legittimità della decisione impugnata. A suo avviso, le presunzioni introdotte da tali disposizioni e in base alle quali la CREG ha stabilito, nella decisione impugnata, il proprio modello di dichiarazione dei ricavi, il quale rappresenta il passaggio preliminare alla fissazione del prelievo in capo a ciascun debitore, si basano effettivamente su un insieme di presunzioni o su una serie di presunzioni a cascata cui il debitore non può mai completamente sottrarsi, con la conseguenza di non poter dichiarare i ricavi realmente ottenuti. Tale giudice rileva che nella fattispecie non è stata stabilita un’impossibilità tecnica generale a determinare i ricavi reali. Pertanto, pur potendo, in qualche misura, giustificare il ricorso a presunzioni, le difficoltà tecniche non potrebbero spiegarne il carattere assoluto. 21. Detto giudice rileva parimenti una possibile contraddizione tra le disposizioni del regolamento 2022/1854, con riferimento alla determinazione del tetto sui ricavi di mercato. Esso ritiene infatti che, a priori , se è vero che l’articolo 2, punti 5 e 9, e gli articoli 6 e 7 di tale regolamento, letti alla luce del considerando 30 dello stesso, tendono a indicare che il calcolo dei ricavi eccedenti vien effettuato a partire dai ricavi realmente ottenuti dai produttori, il considerando 37 di detto regolamento riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di ricorrere a stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi. Il medesimo giudice indica di non essere convinto, prima facie , che tale evocata possibilità di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ricorrere a stime li autorizzi a prevedere un meccanismo fondato unicamente su presunzioni assolute o su presunzioni in parte superabili, ma con modalità tali da lasciar sussistere elementi teoricamente predeterminati dallo Stato membro, senza tener conto dei ricavi effettivamente ottenuti. 22. In un secondo tempo, per quanto riguarda il periodo oggetto della decisione impugnata, la Electrabel nonché la FEBEG e a. deducono, in sostanza, che, siccome tale decisione fissa un modello di dichiarazione per il periodo dal 1 o agosto al 31 dicembre 2022, mentre, in conformità al regolamento 2022/1854, il periodo di riferimento della limitazione comincia il 1 o dicembre 2022 e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono abilitati a prelevare i ricavi eccedenti in maniera retroattiva, detta decisione viola, segnatamente, gli articoli da 6 a 8, 20 e 22 di tale regolamento, l’articolo 288 TFUE, i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, nonché il principio di leale cooperazione. 23. Dal canto loro, la CREG e l’État belge (lo Stato belga) affermano che il legislatore belga poteva, al contrario, agire in tal modo con riferimento al suddetto periodo in forza della sua competenza fiscale generale. L’État belge (lo Stato belga) si riferisce in particolare all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato». 24. Secondo il giudice del rinvio, il legislatore belga non ha giustificato per quale motivo abbia inteso fissare l’entrata in vigore del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale a una data diversa da quella prevista dal regolamento 2022/1854, limitandosi semplicemente a indicare che il meccanismo di attuazione non è contrario al principio di irretroattività in materia fiscale e senza precisare se tale prelievo costituisca una misura nazionale indipendente dal diritto dell’Unione per il periodo compreso tra il 1 o agosto e il 30 novembre 2022. Pertanto, detto giudice ritiene che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento potrebbe ostare a misure nazionali che sanciscono l’attuazione del regime a partire da una data anteriore rispetto a quella fissata da detta disposizione, avuto riguardo ai principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché al principio di leale cooperazione. A questo proposito, esso ritiene che l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non sia chiaro relativamente al fatto che la possibilità offerta da tale disposizione agli [OSCURATO:PERSONA] membri comprenda altresì quella di attuare un regime di limitazione prima dell’entrata in vigore del medesimo regolamento. 25. In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE e con l’articolo 6 TUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter [della legge sull’energia elettrica, in particolare del suo paragrafo 5, secondo comma], a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 [di tale] regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti, come ricavi teorici sulla base di presunzioni assolute ([v. articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti] 1 e 2, della legge sull’energia elettrica), impedendo ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali. 2) Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l’articolo 2[, punti 5 e 9, dello stesso], alla luce dell’insieme dei suoi considerando e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE, con l’articolo 6 TUE e con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter [della legge sull’energia elettrica, in particolare il paragrafo 5, secondo comma], a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 [di tale] regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti (v. articolo 22 ter , paragrafo 5, secondo comma, punti 3, 4, 5 e 6), sulla base di presunzioni presentate come relative, ma che possono essere confutate unicamente, da un lato, dimostrando i propri ricavi reali per tutti i rispettivi impianti, compresi quelli non rientranti nell’ambito di applicazione [di detto] regolamento, e, dall’altro, ricorrendo ad ulteriori presunzioni, impedendo così ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali. 3) Se gli articoli 6, 7, 8 e 22 del [regolamento 2022/1854], in uno con i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, con il principio di leale cooperazione (articolo 4[, paragrafo] 3, [TUE]) e con, segnatamente, l’articolo 288 TFUE, nonché alla luce del preambolo dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali adottate dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, come l’articolo 22 ter , [paragrafo] 1, della legge sull’energia elettrica, introdotto dalla legge del 16 dicembre 2022, che prevedono l’attuazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire da una data anteriore al 1 o dicembre 2022, quale la data del 1 o agosto 2022». 26. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la Electrabel, la FEBEG e a., la [OSCURATO:PERSONA] e a., la CREG, i governi belga e greco e la [OSCURATO:PERSONA] europea. IV. Analisi A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale 27. Con le sue questioni prima e seconda il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento 2022/1854, in particolare gli articoli da 6 a 8 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei suoi considerando, e in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE, l’articolo 6TUE e con il principio di proporzionalità, ostino a una misura nazionale che introduce un sistema di calcolo dei ricavi di mercato, ai quali si applichi il tetto (previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento), a partire da presunzioni assolute (prima questione) o in parte relative (seconda questione), impedendo così ai debitori del prelievo di far valere i loro ricavi reali. 28. In considerazione del fatto che le due prime questioni riguardano le stesse disposizioni di diritto dell’Unione e vertono entrambe sull’interpretazione della nozione di «ricavi di mercato» ottenuti dai produttori di energia elettrica soggetti al tetto e, più precisamente, sulla determinazione dei criteri da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi, occorre trattarle congiuntamente. 29. Prima di procedere all’esame di tali due questioni, ritengo opportuno ricordare brevemente il quadro generale stabilito dal regolamento 2022/1854 e chiarire se le disposizioni relative al plafonamento, e segnatamente l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, siano dotate di effetto diretto. 1. Osservazioni preliminari a) Sul quadro generale stabilito dal regolamento 2022/1854 30. In via preliminare, ricordo che il regolamento 2022/1854 costituisce un intervento di emergenza al fine di far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto della crisi energetica scoppiata a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, le gravi difficoltà di approvvigionamento comportando turbative significative del mercato dell’energia. Con tale intervento il legislatore dell’Unione ha inteso creare un quadro armonizzato in vista della ridistribuzione dei ricavi eccedenti al fine di dissipare le preoccupazioni relative a gravi distorsioni tra produttori in grado di compromettere il mercato dell’energia. Adottato sul fondamento dell’articolo 122 TFUE, tale regolamento non è diretto a introdurre misure permanenti sul mercato bensì iniziative eccezionali, mirate e limitate nel tempo, destinate a far fronte alla congiuntura particolare del mercato. 31. Rilevo altresì che detto regolamento non opera un’armonizzazione esaustiva, ma costituisce uno strumento di coordinamento di diverse misure assunte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della crisi energetica. Sebbene un margine di manovra sia pertanto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sua attuazione ( 6 ), esso resta tuttavia disciplinato dalle condizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare all’atto dell’adozione delle summenzionate misure ( 7 ). 32. Inoltre, constato che il regolamento 2022/1854 fornisce indicazioni generali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che persegue, ma nessuna che stabilisca una metodologia specifica e vincolante che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a seguire con riferimento al modo in cui il tetto e i ricavi ad esso sottoposti debbano essere determinati. Occorre osservare, a tal riguardo, che, anche se l’articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento prevede che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] fornisce orientamenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per l’attuazione» di tale articolo, essa non ha mai stabilito tali orientamenti. b) Sull’effetto diretto delle disposizioni del regolamento 2022/1854 relative all’applicazione del tetto sui ricavi 33. Osservo, anzitutto, che se il giudice del rinvio non interroga espressamente la Corte sull’effetto diretto delle disposizioni del regolamento 2022/1854 relative all’applicazione del tetto sui ricavi, e segnatamente del suo articolo 6, paragrafo 1, esso fa riferimento tuttavia, con le sue due prime questioni, all’articolo 288 TFUE ( 8 ). In tale contesto, propongo di prendere in esame, concisamente, tale problematica prima di proseguire l’analisi nel merito delle questioni sollevate. 34. Si deve ricordare che, conformemente all’articolo 288 TFUE, un regolamento è, in linea di principio, direttamente applicabile in tutti i suoi elementi, ma la Corte ha, tuttavia, riconosciuto che talune disposizioni di un regolamento possono richiedere, per la loro applicazione, l’adozione di misure di esecuzione nazionali ( 9 ). Inoltre, benché le disposizioni di un regolamento siano generalmente provviste di effetto diretto, non è escluso che talune disposizioni non lo siano, qualora esse non risultino sufficientemente chiare, precise e incondizionate ( 10 ) 35. Sebbene nella fattispecie non sia contestato, come è stato osservato ai paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni, che, in considerazione del fondamento giuridico sul quale il regolamento 2022/1854 è stato adottato, ossia l’articolo 122 TFUE, tale regolamento non opera un’armonizzazione esaustiva in materia di fiscalità, bensì un coordinamento delle diverse misure prese a livello nazionale, e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono a tal fine di un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione, tale circostanza, di per sé, contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga e dalla CREG, non lo priverebbe dell’effetto diretto. Infatti, ancorché agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia stato riconosciuto, nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, un certo margine di discrezionalità in relazione alle misure specifiche che essi possono mettere in atto, quest’ultimo può essere esercitato solo entro i limiti del diritto dell’Unione. Pertanto, l’esercizio di tale margine di discrezionalità non consente loro di adottare atti che possano alterare la portata del regolamento 2022/1854 né condurre all’adozione di una misura contraria al diritto dell’Unione. 36. Ciò detto, occorre esaminare se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 soddisfi le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, richiamate al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, affinché tale disposizione possa essere ritenuta provvista di effetto diretto, ossia che essa sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata. Orbene, è giocoforza constatare che tale è il caso di specie, in quanto detto articolo introduce un obbligo incondizionato di applicazione del tetto sui ricavi di mercato ( 11 ) individuando con precisione e senza ambiguità, da un lato, una categoria specifica di persone soggette al tetto, mediante il rinvio all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, che contiene un elenco dettagliato di fonti di energia soggette al tetto, e, dall’altro, l’ammontare massimo del tetto stesso ( 12 ). 2. Nel merito 37. Occorre ricordare che, con le sue due prime questioni, il giudice del rinvio interpella la Corte in merito alla compatibilità con il regolamento 2022/1854 di una normativa nazionale che introduce, allo scopo di determinare i ricavi da prendere in considerazione per il calcolo del tetto fissato da tale normativa, presunzioni che sarebbero, a parere di tale giudice, assolute o difficilmente confutabili. 38. Anzitutto, osservo che, nonostante l’assenza di metodologia specifica per calcolare l’ammontare dei ricavi eccedenti soggetti al tetto, dalla stessa lettera del regolamento 2022/1854 deriva che il tetto introdotto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di quest’ultimo non può, in linea di principio, applicarsi a redditi teorici non corrispondenti alla realtà del mercato, ma deve riflettere la realtà dei profitti realizzati dai produttori interessati. 39. Ciò risulta chiaramente dagli articoli da 6 a 8 del suddetto regolamento, che prevedono che il tetto obbligatorio si applichi ai ricavi di mercato , i quali sono definiti all’articolo 2, punto 5, del medesimo quali «redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione». Il punto 9 di tale articolo aggiunge che i ricavi eccedenti sono definiti come la differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori e il tetto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, il considerando 30 del medesimo regolamento indica che il tetto dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione e che il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati . 40. Tuttavia, è giocoforza constatare che, sebbene le disposizioni succitate tendano ad indicare che il calcolo dei ricavi eccedenti debba essere effettuato a partire dai ricavi realmente ottenuti dai produttori, il considerando 37 del regolamento 2022/1854 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di ricorrere a stime ragionevoli per il calcolo del tetto, senza invero definire o precisare cosa si debba intendere per «stime ragionevoli». 41. Occorre allora prendere in esame, in un primo momento, se il ricorso a presunzioni al fine di stimare l’ammontare dei ricavi di mercato possa essere giustificato in considerazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854. 42. Ricordo, in primo luogo, il contesto specifico nel quale si inserisce l’obbligo di applicazione del tetto sui ricavi di mercato che è stato istituito, in quanto l’obiettivo di tale regolamento era di intervenire immediatamente per mitigare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia, e ciò richiedeva un’attuazione rapida del tetto sui ricavi, affinché i profitti straordinari realizzati da taluni produttori potessero essere ridistribuiti a vantaggio dei consumatori colpiti dalla crisi energetica. Orbene, è giocoforza constatare che, in un tale contesto, il ricorso a stime ragionevoli, ivi incluse nella forma di presunzioni, al fine di attuare immediatamente misure di breve durata, può costituire un mezzo efficace e, in molti casi, necessario per l’applicazione di misure che presentano un carattere d’emergenza e per garantire in tal modo l’efficacia della misura del tetto. 43. Osservo, in secondo luogo, come rilevato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, che, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il contenuto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854, è invero loro riconosciuto un certo margine di discrezionalità, in particolare con riferimento alla modalità di determinazione dei ricavi di mercato. Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter scegliere le modalità a loro avviso necessarie dal punto di vista tecnico e amministrativo e adatte alle caratteristiche specifiche del loro rispettivo mercato nazionale al fine di dare attuazione nel modo più efficace e più adeguato alle misure eccezionali che presentano un carattere di emergenza. Inoltre, la qualificazione nazionale conferita alle stime in questione è irrilevante e non dovrebbe pertanto essere di ostacolo a che queste ultime assumano la forma di presunzioni, purché la legge nazionale soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. 44. Sottolineo, in terzo luogo, che l’applicazione effettiva del regolamento 2022/1854 si basa, in pratica, sui dati che i produttori sono tenuti a fornire alle autorità competenti affinché esse possano fissare il tetto e gli importi da versare. Orbene, è precisamente a causa di considerazioni pratiche connesse al numero potenzialmente elevato di operazioni soggette al tetto e all’eventuale difficoltà di valutare l’importo preciso dei ricavi reali ( 13 ) che il considerando 37 di tale regolamento riconosce la possibilità alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di far ricorso a stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato. 45. Rilevo, in quarto luogo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, a mettere in atto misure efficaci mirate a garantire un’effettiva applicazione del tetto e a impedire l’elusione del tetto sui ricavi di mercato stabilito dal paragrafo 1 di tale articolo. Al paragrafo 3 di detto articolo è inoltre precisato che tali [OSCURATO:PERSONA] «garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata». 46. A tal riguardo, occorre constatare, come risulta dalle osservazioni scritte del governo belga e della CREG, che il ricorso a presunzioni relative si inserirebbe in una strategia «anti-abuso» il cui obiettivo sarebbe di limitare il rischio di elusione del tetto e di assicurare in questo modo l’applicazione effettiva delle misure nazionali adottate in applicazione del regolamento 2022/1854. Di conseguenza, tenuto conto delle difficoltà tecniche, se non dell’impossibilità di distinguere i volumi di energia elettrica in base al loro metodo di produzione e di isolare i redditi propri dei vari impianti appartenenti al medesimo produttore, le presunzioni in questione sarebbero necessarie per evitare che i produttori di energia elettrica che dispongano di molteplici impianti di produzione possano distribuire i ricavi che superano il tetto ai loro impianti marginali (non sottoposti al tetto) o eventualmente ricorrere a transazioni infragruppo ( 14 ) al fine di sfuggire all’applicazione del tetto ( 15 ). 47. Se, alla luce degli elementi che precedono, occorre constatare che il ricorso a presunzioni per stabilire l’ammontare dei ricavi soggetti al tetto può essere giustificato in considerazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854, occorre altresì esaminare, in un secondo momento, se il sistema di presunzioni introdotto dalla normativa belga soddisfi le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento e non vada oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo. 48. Mi sembra importante sottolineare, a tal riguardo, che la valutazione della compatibilità del sistema di presunzioni stabilito dalla normativa belga con i principi risultanti dal medesimo regolamento richiede un’analisi approfondita di un insieme di elementi fattuali e tecnici dei quali dispone soltanto il giudice del rinvio, e necessita di un esame degli effetti concreti di tale normativa che solo tale giudice è competente ad effettuare. La Corte può tuttavia fornirgli indicazioni al riguardo. A mio avviso, nell’ambito dell’analisi che detto giudice sarà chiamato ad effettuare, rilevano i seguenti criteri. 49. In primo luogo, rilevo che, come risulta dai paragrafi 42 e 46 delle presenti conclusioni, in base al considerando 37 del regolamento 2022/1854, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità di ricorrere a presunzioni al fine di stabilire i ricavi ai quali il tetto deve applicarsi, ma è necessario verificare che tali presunzioni consentano di giungere a una stima ragionevole dei ricavi realmente realizzati da tali produttori. Poiché la nozione di «stima ragionevole» non è stata definita nell’ambito del regolamento in questione, è necessario apportare alcune precisazioni in ordine alla sua interpretazione. 50. Affinché il sistema di presunzioni sia conforme a tale nozione, è necessario che le presunzioni introdotte dalla normativa belga si basino su criteri oggettivi, quali i dati di mercato che riflettano il più accuratamente possibile i ricavi reali dei produttori interessati. Si deve tuttavia precisare che, per definizione, una stima è un’approssimazione di un dato valore e non corrisponde quindi sempre al valore esatto. Ne consegue che un’eventuale differenza tra i ricavi reali e quelli presunti può ammettersi, senza che ciò renda automaticamente incompatibili le presunzioni in questione con il regolamento 2022/1854. Tuttavia, tale differenza che, nella fattispecie, potrebbe andare a vantaggio o a detrimento dei produttori interessati, deve essere ragionevole , vale a dire essere moderata, e non comportare una sopravvalutazione significativa dei ricavi realizzati dai produttori in questione. 51. Ne consegue che soltanto ove sia verificato che i criteri utilizzati per stabilire le presunzioni in questione sono irragionevoli, nel senso che i dati in base ai quali tali presunzioni sono state determinate sono fondamentalmente errati, incompleti e conducono a ricavi fittizi completamente slegati dalla realtà del mercato o, di fatto, a una differenza considerevole tra i ricavi stimati e quelli effettivamente realizzati, il sistema di presunzioni, non consentendo ai produttori interessati di far valere i propri ricavi effettivamente realizzati o di rettificare eventuali errori significativi in tali stime, dovrebbe essere ritenuto incompatibile con il regolamento 2022/1854. Se è compito del giudice del rinvio effettuare una siffatta valutazione, è utile rilevare, a titolo esemplificativo, che, con riguardo alle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, affinché siano qualificate «stime ragionevoli», le presunzioni stabilite non dovrebbero condurre alla tassazione di volumi di elettricità che non sono stati prodotti o a situazioni nelle quali l’energia elettrica sarebbe venduta in perdita. 52. Orbene, nel caso di specie, occorre sottolineare che, se il giudice del rinvio sembra condividere la posizione delle ricorrenti nel procedimento principale che sostengono che le presunzioni assolute o in parte relative stabilite dalla normativa belga non consentono di garantire che il tetto sia applicato ai ricavi effettivamente realizzati, comportando così il rischio di una valutazione dei ricavi significativamente diversa dai ricavi reali, ciò non toglie che il rischio individuato è presentato in maniera astratta ( 16 ). 53. In secondo luogo, osservo che se l’obiettivo connesso alla riduzione degli oneri amministrativi e quello diretto ad evitare l’elusione del tetto giustificano, a priori , il ricorso a presunzioni, come chiarito ai paragrafi da 44 a 46 delle presenti conclusioni, in particolare al fine di assicurare l’applicazione effettiva di tale tetto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni anti-abuso non devono, in linea di principio, andare al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, istituendo una presunzione generale di frode e di abuso ( 17 ). Con riferimento, più precisamente, alle presunzioni assolute in materia fiscale, la Corte ha ritenuto che, diversamente da una presunzione semplice, una disposizione che presume l’esistenza di un comportamento fraudolento in forza del solo soddisfacimento dei requisiti da essa previsti, senza consentire all’operatore economico interessato di superare detta presunzione e di dimostrare l’uso effettivo del prodotto di cui trattasi, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di contrastare la frode o l’evasione fiscale ( 18 ). 54. Tuttavia non è possibile escludere, in considerazione del carattere tanto urgente quanto temporaneo della misura eccezionale di cui trattasi e del margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione dei ricavi ai quali si applica il tetto, che il ricorso a siffatte presunzioni possa essere giustificato. Ciò a maggior ragione allorché, come appare nel caso di specie, ad essere interessata è una categoria limitata e particolare di produttori i cui ricavi, a causa di circostanze a loro proprie ( 19 ), sono stati anticipatamente fissati in accordo con le autorità pubbliche e sono disciplinati dalla normativa nazionale in modo tale che i produttori in questione non possono agevolmente sottrarvisi ( 20 ). 55. Alla luce dei suesposti rilievi, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale che gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con il suo articolo 2, punti 5 e 9, alla luce di tutti i suoi considerando, e, in particolare, con l’articolo 288 TFUE e l’articolo 6 TUE, nonché con il principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che si basi su presunzioni al fine del calcolo dei ricavi dei produttori di energia elettrica soggetti al tetto, purché un simile sistema di presunzioni garantisca l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. B. Sulla terza questione pregiudiziale 56. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento 2022/1854, in particolare gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), dello stesso, in combinato disposto con il suo preambolo, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, dell’effettività e della leale cooperazione, ostino a una normativa nazionale adottata in seguito all’entrata in vigore di detto regolamento, in esecuzione dello stesso, che amplia l’ambito di applicazione temporale della misura del tetto introdotta dall’articolo 6 di detto regolamento facendolo decorrere da una data anteriore a quella fissata da quest’ultimo. 57. Nel caso di specie, tale questione si pone in considerazione del fatto che l’ambito di applicazione temporale della normativa belga non corrisponde a quello previsto dal regolamento 2022/1854 che tale normativa è diretta ad attuare. Più precisamente, i dubbi espressi dal giudice del rinvio in ordine alla compatibilità di detta normativa con il diritto dell’Unione deriverebbero dal fatto che essa è stata adottata il 16 dicembre 2022, ossia successivamente all’adozione di tale regolamento, e che il legislatore belga ha deciso di applicare il tetto previsto dall’articolo 6 del medesimo a partire dal 1 o agosto 2022, mentre l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento prevedeva che gli articoli da 6 a 8 di quest’ultimo relativi al tetto sui ricavi si applicassero dal 1 o dicembre 2022 al 30 giugno 2023. 58. Se è indubbio che, nel corso del periodo oggetto del regolamento 2022/1854, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati ad osservare le condizioni ivi enunciate, non è possibile affermare, a mio avviso, che, al di fuori dell’ambito di applicazione temporale espressamente previsto da tale regolamento, quest’ultimo possa far sorgere qualsivoglia obbligo in capo a tali [OSCURATO:PERSONA], i quali restano liberi, al di fuori di tale periodo, di disciplinare le situazioni giuridiche conformemente alla propria legge nazionale. Pertanto, qualsiasi applicazione del tetto in questione che preceda detto periodo dovrebbe sottrarsi all’ambito di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento e quindi a quello del diritto dell’Unione. 59. Il regolamento 2022/1854 non prevede espressamente che il tetto sui ricavi eccedenti possa essere applicato nel modo in cui lo è stato da parte del governo belga ( 21 ), ma non risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che esso si applichi a una misura di limitazione dei ricavi introdotta da una normativa nazionale relativa a un periodo anteriore all’entrata in vigore di esso regolamento né a fortiori che una siffatta normativa debba rispettare le condizioni previste dal medesimo regolamento. Infatti, la data di entrata in vigore della misura del tetto sui ricavi di mercato prevista dal legislatore dell’Unione non potrebbe avere l’effetto di impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, nell’ambito dell’esercizio della propria competenza fiscale e purché siano rispettate le disposizioni del diritto dell’Unione eventualmente applicabili, misure identiche a quelle contenute nel regolamento 2022/1854, ma il cui ambito di applicazione temporale non corrisponda a quello del regolamento. 60. La circostanza che la misura nazionale di cui trattasi è stata adottata in applicazione del suddetto regolamento e successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come ricorda il giudice del rinvio, non può, a mio parere, rimettere in discussione quanto precede ( 22 ). Lo stesso vale per la circostanza rilevata da tale giudice che l’esposizione dei motivi della legge sull’energia elettrica non indicherebbe che la misura del tetto di cui trattasi nel procedimento principale sia di natura ibrida, ossia, da un lato, una misura di attuazione del regolamento 2022/1854, per il periodo a partire dal 1 o dicembre 2022 e, dall’altro, una misura che traduce l’esercizio, da parte del Regno del Belgio, di una competenza solo sua per il periodo compreso tra il 1 o agosto e il 30 novembre 2022. Infatti, se si dovesse considerare che il governo belga ha adottato, su una sola e medesima base giuridica, non una bensì due misure, ciascuna diretta rispettivamente a un diverso periodo, la questione sollevata dal giudice del rinvio non si porrebbe o, quantomeno, le si potrebbe dare una risposta diversa, nel senso e che la possibilità di applicare il tetto in questione a un periodo precedente all’entrata in vigore del regolamento 2022/1854 dipenderebbe dalla scelta del legislatore nazionale, ma questo, a mio parere, si tradurrebbe alcun dubbio in un eccesso di formalismo. 61. Pur supponendo che l’applicazione di un tetto sui ricavi realizzati, prima del 1 o dicembre 2022, rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento, cosa di cui non sono persuaso, come ho illustrato ai paragrafi da 59 a 60 delle presenti conclusioni, la mia posizione resta immutata quanto alla facoltà di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, a seguito dell’entrata in vigore di detto regolamento, misure nazionali che diano attuazione al tetto a partire da una data antecedente rispetto a quella prevista da tale medesimo regolamento. 62. Ricordo, a tal proposito, che il regolamento 2022/1854 non opera un’armonizzazione esaustiva, bensì costituisce uno strumento di coordinamento tra le diverse misure assunte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della crisi energetica, riconoscendo loro un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione. Occorre rilevare, inoltre, che l’articolo 8 di tale regolamento recita, al suo paragrafo 1, lettera a), che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità» a partire dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso, sempreché le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, siano rispettate. 63. A quanto pare, con l’uso della parola «mantenere», il legislatore dell’Unione sembra aver inteso fare riferimento alle misure che erano già in essere prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire le misure che erano state adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri prima del 1 o dicembre 2022 e che a tali [OSCURATO:PERSONA] è stata espressamente riconosciuta la possibilità, appunto, di mantenere. Tuttavia, non risulta in maniera chiara dalla formulazione di tale regolamento se, consentendo l’introduzione di misure che limitano ulteriormente i ricavi, l’articolo 8 dello stesso autorizzi altresì una diversa applicazione temporale del regime di limitazione, nella fattispecie antecedente a quella fissata dal regolamento 2022/1854. 64. Per tutte le ragioni seguenti, ritengo nondimeno che una talea interpretazione possa essere conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854. 65. Infatti, sotto un primo profilo, penso che un’interpretazione diversa condurrebbe a una situazione paradossale, in quanto la validità delle misure adottate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri durante il periodo che precede l’entrata in vigore di tale regolamento non sarebbe rimessa in discussione, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, che autorizza espressamente il mantenimento di simili misure, mentre le misure attuate dal governo belga lo sarebbero, a causa della mera circostanza che la loro data di adozione è successiva a quella di detto regolamento, sebbene tali misure siano analoghe a quelle adottate dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, riguardino il medesimo periodo temporale (vale a dire quello che precede l’entrata in vigore del medesimo regolamento) e perseguano lo stesso obiettivo di ridistribuzione dei ricavi eccedenti in favore dei consumatori colpiti dalla crisi energetica ( 23 ). 66. Sotto un secondo profilo, un siffatto approccio susciterebbe interrogativi in merito alla parità di trattamento tra i produttori soggetti al tetto ( 24 ), nella misura in cui i produttori o i fornitori di energia elettrica belgi (segnatamente i produttori inframarginali) avrebbero la possibilità di conservare i profitti eccedenti conseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854, mentre quelli operanti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri vedrebbero i propri ricavi tassati sulla base delle misure del tetto introdotte dai rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri ( 25 ). 67. Sotto un terzo profilo, ho difficoltà ad immaginare come l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato realizzati prima del periodo interessato dal regolamento 2022/1854 potrebbe ostacolare l’applicazione del tetto previsto da tale regolamento nonché gli altri obiettivi perseguiti da quest’ultimo e in tal modo compromettere sia il principio di effettività del diritto dell’Unione sia quello di leale cooperazione sui quali si interroga il giudice del rinvio. Posto che, nel suddetto regolamento, lo stesso legislatore dell’Unione riconosce che, perlomeno a partire dal mese di febbraio 2022, gli aumenti dei prezzi non potevano essere giustificati dal funzionamento normale del mercato ma rappresentavano una situazione eccezionale nella quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano adottare misure straordinarie ( 26 ), non si può contestare al governo belga di aver preso misure dirette, precisamente, a porre rimedio a un fallimento del mercato individuato dal regolamento 2022/1854. Inoltre, la circostanza che il governo abbia deciso di applicare lo stesso regime di limitazione sia per il periodo oggetto di tale regolamento sia per quello precedente non rimette in discussione gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, bensì, al contrario, contribuisce alla loro realizzazione ( 27 ). 68. In aggiunta, nell’ipotesi in cui la normativa nazionale impugnata rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento, la sua analisi sotto il profilo dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento degli operatori del mercato, come evidenziata dalle ricorrenti nel procedimento principale, non richiederebbe, presumibilmente, una risposta diversa. 69. Infatti, da un lato, per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, affinché un operatore economico possa vedersi riconosciuta la possibilità di avvalersene, un’autorità nazionale deve aver fatto precedentemente sorgere fondate aspettative nei suoi confronti ( 28 ). Tuttavia, l’operatore economico prudente e avveduto, che sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato ( 29 ). 70. Orbene, nel caso di specie, un operatore economico prudente e avveduto dovrebbe attendersi che le autorità nazionali intervengano a porre rimedio al fallimento del mercato adottando misure urgenti e temporanee dirette a far fronte all’aumento imprevedibile dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato, cosicché, in tale contesto straordinario, le autorità nazionali non potevano far sorgere alcuna aspettativa in capo ai produttori interessati in ordine alla conservazione di ricavi eccezionali e inattesi ( 30 ). 71. D’altro lato, per quanto concerne il principio di certezza del diritto, ricordo che esso si impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, e che esso osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da prima della sua pubblicazione ( 31 ). In via eccezionale, sono ammesse deroghe qualora lo esiga uno scopo di interesse generale, qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta ( 32 ). 72. Pur ammettendo che il governo belga abbia proceduto all’applicazione retroattiva della misura del tetto sui ricavi prevista dal regolamento 2022/1854, un siffatto approccio sarebbe, a mio avviso, giustificato, nel caso di specie, in considerazione dell’obiettivo di interesse generale che tale misura persegue, vale a dire la protezione dei consumatori per mezzo di un intervento d’emergenza e di breve durata adottato per far fronte alla crisi energetica ( 33 ). 73. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con il preambolo dello stesso, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, dell’effettività e di leale cooperazione, non ostano a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi che i produttori di energia elettrica traggono dal mercato a un periodo antecedente all’entrata in vigore di tale regolamento. V. Conclusione 74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio): 1) Gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando di tale regolamento e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE e con l’articolo 6 TUE, nonché con il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale basata su presunzioni ai fini del calcolo dei ricavi dei produttori di energia elettrica soggetti al tetto, purché tale sistema di presunzioni garantisca il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. 2) Gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con i considerando di tale regolamento, con l’articolo 288 TFUE, nonché con i principi del primato, di effettività e di leale cooperazione, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi che i produttori di energia elettrica traggono dal mercato a un periodo antecedente all’entrata in vigore di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia ( GU 2022, L 261 I, pag. 1). ( 3 ) Decisione (B)2511, del 28 febbraio 2023. ( 4 ) Moniteur belge dell’11 maggio 1999, pag. 16264. ( 5 ) Moniteur belge del 22 dicembre 2022, pag. 98819. ( 6 ) Come testimoniato dall’eterogeneità delle misure di attuazione del regolamento 2022/1854 da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri e come sottolineato dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia in conformità del regolamento [2022/1854] [COM(2023) 302 final] (in prosieguo: la «relazione della [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Infatti, ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano abilitati a determinare l’ammontare del tetto e dei ricavi ottenibili come essi considerano più appropriato, e che dispongano così di un potere discrezionale al riguardo, renderebbe privo di oggetto il coordinamento auspicato e perseguito dal regolamento 2022/1854. ( 8 ) A tal riguardo, il governo belga sottolinea che è necessario che la Corte si pronunci sugli effetti diretti delle disposizioni controverse, poiché, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che il regolamento 2022/1854 osti al ricorso a presunzioni quali quelle di cui al procedimento principale, si porrebbe la questione se il giudice del rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali in questione. Detto governo fa riferimento in particolare alle conclusioni tratte dalla sentenza del 24 giugno 2019, Popławski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 68 ), secondo la quale un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di effetto diretto. ( 9 ) V., in particolare, sentenze dell’11 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/98 , EU:C:2001:6 , punti 26 e 28 ); del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ( C‑541/16 , EU:C:2018:251 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 30 maggio 2024, Expedia ( C‑663/22 , EU:C:2024:433 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 ) V., in dottrina, Lenaerts, K., e [OSCURATO:PERSONA], P., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, n. 18.013, pagg. da 721 a 723. ( 11 ) La nozione di «ricavi di mercato» è peraltro definita in modo chiaro all’articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/1854. ( 12 ) Occorre precisare, a tal proposito, che la circostanza che il regolamento 2022/1854 non preveda una metodologia specifica e vincolante per il calcolo del tetto e che talune sue disposizioni lascino un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della determinazione di tale tetto, ivi comprese, da un lato, la facoltà prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento di introdurre misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato e la possibilità di differenziare tra le tecnologie utilizzate dai produttori di energia elettrica, e, dall’altro lato, la possibilità di istituire, sulla base dell’articolo 7, paragrafi 3 e 5, dello stesso, deroghe aggiuntive in funzione delle specificità dei loro mercati dell’energia nazionali, non priverebbe l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento dell’effetto diretto, nella misura in cui tale margine di discrezionalità è disciplinato dall’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ciò vale anche per quanto concerne i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 del regolamento 2022/1854, i quali consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire misure efficaci che prevengano l’elusione degli obblighi incombenti ai produttori di energia elettrica. ( 13 ) Come risulta dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA], diversi [OSCURATO:PERSONA] membri hanno riferito di difficoltà relative alla raccolta dei dati e al calcolo dei ricavi. ( 14 ) L’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, della legge sull’energia elettrica prevedeva due condizioni mediante le quali le presunzioni stabilite ai punti da 3 a 5 potevano essere confutate. Secondo la prima condizione, i produttori interessati dovevano dimostrare i propri ricavi per l’insieme dei propri parchi di produzione. Tale condizione consentiva pertanto alle autorità belghe di avere una panoramica del modo in cui i produttori imputavano i ricavi ai loro diversi impianti di produzione e, in tal modo, di evitare che i ricavi più elevati fossero attribuiti agli impianti non interessati dal tetto e i ricavi meno elevati agli impianti interessati dal tetto. In base alla seconda condizione, in caso di vendita infragruppo, l’energia elettrica era considerata venduta a un prezzo coerente con quello di mercato. Una siffatta condizione mirava ad evitare che le vendite di energia elettrica a prezzi artificiosamente bassi all’interno del medesimo gruppo avessero la conseguenza di esentare i produttori (che vendevano l’energia elettrica a un prezzo inferiore al tetto) e di far figurare i ricavi eccedenti come percepiti da soggetti terzi (all’interno del medesimo gruppo) non interessati dal prelievo. ( 15 ) È giocoforza constatare, a tal proposito, che, mentre le ricorrenti sostengono che il rischio di frode evocato dalle autorità belghe è ipotetico e, in ogni caso, non rilevante per giustificare le presunzioni di cui trattasi, il giudice del rinvio non sembra esprimere una posizione concreta con riferimento alla finalità anti-abuso perseguita dalle disposizioni pertinenti della normativa nazionale. ( 16 ) Il giudice del rinvio non prende, infatti, posizione in ordine alla questione se i criteri utilizzati per stabilire le presunzioni assolute si basino su stime ragionevoli dei ricavi, ritenendo di non poter esaminare tale punto finché la questione della legittimità stessa del sistema esclusivo di presunzioni non sarà stata risolta. ( 17 ) V. sentenza del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka ( C‑6/16 , EU:C:2017:641 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 18 ) V. sentenza del 27 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale) ( C‑788/19 , EU:C:2022:55 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Nella fattispecie, la proroga della gestione di talune centrali nucleari. ( 20 ) Occorre altresì precisare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854 consente, in sostanza, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di operare una distinzione tra le tecnologie. Tale regolamento non si opporrebbe, pertanto, in ogni caso, a che, a seconda della tecnologia di produzione dell’energia elettrica impiegata, i ricavi assoggettati al tetto siano determinati attraverso metodologie diverse. ( 21 ) A tal riguardo, preciso che, come risulta dai lavori preparatori relativi al regolamento 2022/1854, la proposta di regolamento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che la misura del tetto di cui all’articolo 6 di tale proposta si applicasse a partire dal 1 o dicembre 2022, precisando che «[era] fatta salva la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicarl[a] volontariamente prima di tale data». Tale facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di optare per un’applicazione retroattiva di detto regolamento non è tuttavia stata conservata nella versione finale del testo del regolamento. ( 22 ) Infatti, nei limiti in cui la normativa nazionale dà attuazione al regolamento 2022/1854 per il periodo espressamente previsto al suo articolo 22, e fintanto che dunque il Regno del Belgio ottempera all’obbligo allo stesso incombente in forza del diritto dell’Unione, il fatto che tale Stato membro scelga di dare attuazione a tale medesima misura del tetto a una data diversa, antecedente a quella espressamente prevista da tale regolamento, attiene alla sua competenza in materia fiscale. ( 23 ) Occorre rilevare, a tal riguardo, che dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] risulta che sette [OSCURATO:PERSONA] membri, ivi compreso il Regno del Belgio, hanno applicato il tetto retroattivamente. ( 24 ) Nonostante le differenze di approccio a livello nazionale quanto alle modalità di prelievo dei ricavi eccedenti prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854. ( 25 ) Lo stesso dicasi per i consumatori, posto che, nell’ipotesi in cui il Regno del Belgio fosse privato della possibilità di applicare il tetto sui ricavi di mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/1854 e in mancanza di misure equivalenti finanziate dal bilancio nazionale che compensino l’ammontare prelevato presso i produttori interessati, i consumatori belgi si vedrebbero privati del sostegno economico percepito, rispetto ai consumatori residenti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la misura del tetto è stata applicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. ( 26 ) V. considerando 28 del regolamento 2022/1854, nonché comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2022 [COM(2022) 108 final, in particolare pag. 4], nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari per finanziare tali misure di emergenza. ( 27 ) Tanto più che tra gli obiettivi principali perseguiti dal regolamento 2022/1854 figura la volontà del legislatore dell’Unione di procedere a un coordinamento a livello dell’Unione delle misure prese dai vari [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché senza coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell’energia elettrica potrebbero verificarsi gravi distorsioni tra i produttori in concorrenza nell’Unione. ( 28 ) V., in tal senso, ordinanza del 1o marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑306/19, C‑512/19, C‑595/19 e da C‑608/20 a C‑611/20 , EU:C:2022:164 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza chiarisce, in particolare, che gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali. ( 29 ) V. anche le mie conclusioni nella causa Secab ( C‑423/23 , EU:C:2025:63 , paragrafi 52 e 53 ). ( 30 ) Sebbene si tratti di un punto attinente alla legge nazionale che esula dalla valutazione della Corte e di cui solo il giudice del rinvio è competente a esaminare la fondatezza, mi sembra ugualmente pertinente l’argomento evidenziato dal governo belga e dalla CREG secondo cui la normativa nazionale impugnata interesserebbe esclusivamente ricavi generati nel corso di un esercizio fiscale non ancora concluso al momento della sua entrata in vigore, in modo tale che la situazione di cui al procedimento principale non costituirebbe, dal punto di vista fiscale, una situazione definitiva. Sembrerebbe, pertanto, che una misura fiscale possa essere adottata fino al termine del periodo imponibile, il quale corrisponde in generale all’anno civile, per quanto riguarda i ricavi ottenuti nel corso di tale esercizio imponibile, cosicché è possibile che una misura fiscale adottata a dicembre 2022 riguardi ricavi realizzati prima di tale data, senza dover essere qualificata, nell’ordinamento belga, come retroattiva. Di conseguenza, i produttori non potevano ragionevolmente confidare che i ricavi superiori al livello atteso, ottenuti nel corso dell’anno 2022, fossero considerati definitivi e che non sarebbero stati oggetto di un provvedimento fiscale, e ciò, perlomeno, fino alla fine del 2022. ( 31 ) V. sentenza del 13 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/17 , EU:C:2019:112 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 4 maggio 2023, Kapniki A. Michailidis ( C‑99/22 , EU:C:2023:382 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C-265/12 , EU:C:2013:498 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-430/17 , EU:C:2019:47 , punto 42 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris