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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 15231/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. con sede in Lussemburgo, società che governa e controlla [OSCURATO:PERSONA], che è proprietario del 100% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA], nonchè in veste di Amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 27 novembre 2024 dal Tribunale di Milano con cui veniva rigettato l'atto di opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. proposta avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca dell'alto presidenziale con cui era stato autorizzato il pagamento delle competenze della liquidatrice, avv. [OSCURATO:PERSONA], di Titris s.a, società sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale 1457/2016 RG Tribunale di Milano, mediante fondi giacenti sul conto corrente bancario acceso presso Banca intermobiliare di investimenti e gestioni, intestato a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. sottoposta ad amministrazione giudiziaria nell'ambito della misura di prevenzione. 2.Ha dedotto i seguenti motivi: 2.1.-Violazione di legge in quanto il provvedimento con cui il Giudice delegato ha autorizzato il prelievo di somme dal conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. era da considerarsi ultra petitum. [OSCURATO:PERSONA] delegato infatti l'amministratore giudiziario di Tritis s.a. aveva richiesto di porre il pagamento a carico della capiente amministrazione giudiziaria della parallela e collegata misura di prevenzione ex art. 42 d.lgs 159/2011 e in subordine chiedeva mettersi a disposizione per l'anticipo le somme per il saldo compensi, richiesti dalla liquidatrice Avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte dell'Erario, ex art. 41 comma 2 Dlgs 159/2011, Lamenta che il Giudice delegato ha emesso la statuizione che non trova corrispondenza nella domanda nè negli atti di causa in relazione ad un diverso procedimento di prevenzione riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA] del tutto estranea. 2.2.Violazione di legge con riferimento all'art. 42 Dlgs 159/2011 e all' art 3 comma 9 DPR n.177 del 2015 in relazione a quanto previsto dall'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen.

Secondo quanto stabilito anche da pronunce del Giudice di legittimità, di cui riporta ampi stralci, in caso di incapienza da parte del conto della società in sequestro, nel caso di specie la Tritis s.a., le spese dovevano essere anticipate dall'erario e non poste a carico di altra società sia pure collegata, per il solo fatto che tale società risultava capiente. 2.3.Vizio di motivazione in quanto l'affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui la riconduzione ad [OSCURATO:PERSONA]- di entrambe le società, così come ritenuto dalla AG che ha applicato il sequestro preventivo, trattandosi di schermi fittizi attraverso i quali l'imputato operava illecitamente, contrasta con la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la confisca sia nell'an che nel quantum proprio con riferimento alla valutazione della confiscabilità dei beni conferiti nel [OSCURATO:PERSONA] tra i quali vi sono le quote di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA].

Il processo di rinvio è in corso dinanzi alla Corte di appello di Milano e si concluderà il 10.01.2025.

2.4. Violazione di legge in quanto un accertamento di fatto in un procedimento di prevenzione al quale [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta estranea non può fare stato in un procedimento di cognizione e, nel caso di specie, nulla è stato accertato rispetto alla presunta fittizietà del conferimento delle quote [OSCURATO:SOCIETA] nel Moloce trust.

Lamenta che il provvedimento impugnato richiama per relationem la ordinanza del 15.1.2024 del Tribunale di Milano e l'accertamento ivi contenuto che atteneva al giudizio di prevenzione riguardante la presunta pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] cui è rimasta estranea la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e la presunta fittizietà del conferimento nel trust delle quote della Reginato & mercante nella Moloce trust.

2.5. Violazione di legge non sussistendo rapporti di controllo e di collegamento tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Titris S.A. sulla base delle visure camerali. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in altra composizione. 4.La difesa ha presentato in data 30.01.2025 motivi nuovi, in specie un sesto motivo, con cui si chiede la cessata materia del contendere in quanto nelle more la Corte di Appello di Milano nel giudizio di rinvio n. 7532/2022 Reg.Gen.App. ha disposto con la sentenza pronunciata il 10.01.25 la restituzione di tutti i beni ( tra cui le quote di [OSCURATO:SOCIETA]) sequesttrati a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della assoluzione per tutti i reati contestati, revocando la relativa confisca.

Rappresenta che in conseguenza di tale pronuncia si dovrà procedere alla restituzione all'avente diritto delle somme di cui è stata disposta la distrazione al fine di pagare le spese dell'amministrazione di Tritis s.a.

Fa presente che la Corte milanese ha ridotto la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a 348.515,00 euro e ha disposto mantenersi il vincolo sui residui beni in sequestro con conversione dello stesso da preventivo a conservativo ai fini di garantire il pagamento delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario con la restituzione delle somme eventualmente in eccesso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1. La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento del Giudice delegato del 04/02/2021 che disponeva che l'amministratore giudiziario deliberasse la messa in liquidazione di Titris s.a.

Tale provvedimento si inquadra in quelle attività, di carattere privatistico, che concernono l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 104-bis disp.att. cod. proc. pen.

Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia a oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si applicano le norme del libro I, titolo III, del codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

L'art. 35 di tale decreto prevede, al primo periodo del comma 1, la nomina di un giudice delegato alla procedura e di un amministratore giudiziario.

Il comma 5 dello stesso art. 35 attribuisce a quest'ultimo «il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel Corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi».

L'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, attribuisce al giudice delegato il compito di «imparti[re] le direttive generali per la gestione dei beni sequestrati».

Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Nel caso dell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dall'art. 104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato; - ciò comporta che, come ribadito anche più volte in sede giurisprudenziale, resta ferma la competenza del giudice che ha emesso il sequestro a provvedere, anche durante la pendenza del processo e indipendentemente dagli sviluppi processuali, sulle questioni attinenti alle modifiche al regime di amministrazione o al pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario.

Si è affermato da questa Corte che, in assenza di una disciplina speciale derogatoria della previsione generale dettata dal combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 d.

Igs. 1 settembre 2011, n. 150 per le opposizioni al decreto di pagamento emesso in. favore dell'ausiliario del giudice, il ricorso va presentato al capo .dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e deciso con un procedimento semplificato di cognizione che si conclude con ordinanza inappellabile( Sez. 1 - n. 47388 del 29/11/2024 Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 287293 -

01. La competenza a provvedere sull'opposizione al decreto di liquidazione proposta dall'amministratore giudiziario e custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo spetta al presidente del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, non applicandosi alla materia delle spese, dei compensi e dei rimborsi dell'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di sequestro preventivo e di confisca la disciplina del procedimento di prevenzione.

2. Tanto premesso il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè come risulta dal provvedimento impugnato con l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'amministrazione giudiziario delle quote Titris s.a. sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n.1457 2016 Rg Tribunale di Milano chiese al Giudice delegato di liquidare il compenso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la messa in liquidazione della società per complessive euro 38.726,84 ponendo il pagamento a carico della connessa amministrazione giudiziaria della procedura di prevenzione, stante la coincidenza con i beni già oggetto del sequestro preventivo sopra indicato e stante il difetto di provvista dei conti di Titris s.a, e in subordine di disporre l'anticipo a carico dell'Erario.

2.1. I restanti motivi del ricorso sono manifestamente infondati reiterativi di motivi già adeguatamente vagliati nel provvedimento impugnato oltre che genericamente volti a contestare la ricostruzione in fatto logicamente e coerentemente argomentata sulla base delle complessive acquisizioni processuali.

Il Presidente del tribunale in sostituzione del Giudice delegato il 5.10.2023 autorizzò il pagamento dell'importo richiesto con i fondi giacenti sul conto corrente bancario acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:SOCIETA], società minimamente operativa e il Tribunale con l'ordinanza impugnata ha confermato tale provvedimento in applicazione dell'art. 42 I comma d.lgs. 159/2011, affermando, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che i beni erano stati sottoposti a sequestro nell'ambito di uno stesso procedimento penale e che pertanto dovevano ritenersi facenti parte di un'unica massa; nel caso di specie Titris s.a e [OSCURATO:SOCIETA]. sono state sottoposte al sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca per equivalente, nel medesimo procedimento penale n. 25915/2012 con unico provvedimento del Gip del Tribunale di Milano del 2.08.2012 poi reiterato dal Tribunale del 15.06.2016 in quanto facenti capo allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e quindi da considerarsi meri schermi operativi e fittizi della stessa; tale attribuzione è stata confermata anche nel giudizio di prevenzione oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed altri , che si è pronunciata definitivamente con la sentenza di rigetto n. 35669 il 12.05.2023 nel senso della natura simulata di [OSCURATO:PERSONA], schermo societario finalizzato a sottrarre beni a possibile sequestro e confisca.

Inoltre risulta che la Corte di Cassazione con la sentenza del 21.06.2022 n. 41536/2022 pur avendo parzialmente annullato la decisione della Corte di appello, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato irrevocabile la condanna in ordine al delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1 e altri delitti finalizzati all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Nella sentenza si legge anche la accertata individuazione delle società come schermi operativi fittizi utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] e dagli associati per celare l'identità delle somme transitate all'estero mentre, quanto alla confisca, il rinvio ( v. fol 59) attiene solo al • quantum e non all'an, come, invece, sostenuto nei motivi di ricorso dalla difesa.

Il Tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione dell'art. 42 comma 1 D. Ivo 6 settembre 159 in relazione all'ad 3 comma 9 DPR 117/2015 in quanto le due società risultano essere non solo oggetto di un unico provvedimento di sequestro preventivo, che menziona espressamente tra l'altro la Tritis SA e le quote della [OSCURATO:SOCIETA], e quindi facenti parte dello stesso procedimento, ma sono riconducibili allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti sono stati disposti il sequestro preventivo e quello emesso in sede di prevenzione commutato in confisca definitiva e, quindi, deve ritenersi unica la massa attiva e passiva di riferimento.

A fronte della incapienza di [OSCURATO:PERSONA] posta in liquidazione le spese di copertura della procedura sono state legittimamente poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA] solo marginalmente operativa e priva di debiti verso terzi su un conto corrente intestato alla medesima e ciò in quanto il ricorso all'anticipazione a carico dell'Erario deve intendersi meramente residuale" in quanto dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non sia ricavabile denaro sufficiente".

2.2. Il motivo aggiunto proposto dalla difesa con cui chiede la cessazione della materia del contendere, a seguito della disposta restituzione dei beni in sequestro a seguito dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Esso si riferisce, infatti, ad una pretesa insussistenza sopravvenuta; sul punto, deve ribadirsi il principio secondo cui eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica del provvedimento impugnato al giudice competente (ex multis, Sez. 3 - , n. 23151 del 24/01/2019 Cc. (dep. 27/05/2019) Rv. 275982 - 01;Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Rv. 256445 - 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Rv. 255308 - 01).

Nessuna rilevanza può avere nel presente procedimento, attinente alla legittimità del provvedimento che ha disposto il pagamento delle competenze della liquidatrice di Titris s.a., avv [OSCURATO:PERSONA], la posizione processuale dal punto di vista penale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], considerato tra l'altro che la Corte d'appello di Milano, nel giudizio di rinvio svolto a seguito della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione del 21.06.2022 n. 41536/2022 ( fol 81), già sopra indicata, ha ordinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità penale per il capo 1 ( 416 cod.pen)› le condotte di cui al capo 2 ( art. 110,112,81cpv cod.pen., art. 8 d.lgs n. 74/2000), limitatamente alle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e capo 4 ( art. 12 quinques d.lvo 306/1992) per i fatti successivi al 18.10.2009, era irrevocabile, la confisca dei beni in sequestro fino all'importo di euro 348.515,00 e disposto il sequestro conservativo degli ulteriori beni sequestrati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del pagamento delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario sino alla concorrenza delle somme che saranno quantificate dall'Erario dello Stato ( proc. 7532/2022 Reg. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato da parte ricorrente al motivo aggiunto).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. con sede in Lussemburgo, società che governa e controlla [OSCURATO:PERSONA], che è proprietario del 100% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA], nonchè in veste di Amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 27 novembre 2024 dal Tribunale di Milano con cui veniva rigettato l'atto di opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. proposta avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca dell'alto presidenziale con cui era stato autorizzato il pagamento delle competenze della liquidatrice, avv. [OSCURATO:PERSONA], di Titris s.a, società sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale 1457/2016 RG Tribunale di Milano, mediante fondi giacenti sul conto corrente bancario acceso presso Banca intermobiliare di investimenti e gestioni, intestato a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. sottoposta ad amministrazione giudiziaria nell'ambito della misura di prevenzione. 2.Ha dedotto i seguenti motivi: 2.1.-Violazione di legge in quanto il provvedimento con cui il Giudice delegato ha autorizzato il prelievo di somme dal conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. era da considerarsi ultra petitum. [OSCURATO:PERSONA] delegato infatti l'amministratore giudiziario di Tritis s.a. aveva richiesto di porre il pagamento a carico della capiente amministrazione giudiziaria della parallela e collegata misura di prevenzione ex art. 42 d.lgs 159/2011 e in subordine chiedeva mettersi a disposizione per l'anticipo le somme per il saldo compensi, richiesti dalla liquidatrice Avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte dell'Erario, ex art. 41 comma 2 Dlgs 159/2011, Lamenta che il Giudice delegato ha emesso la statuizione che non trova corrispondenza nella domanda nè negli atti di causa in relazione ad un diverso procedimento di prevenzione riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA] del tutto estranea. 2.2.Violazione di legge con riferimento all'art. 42 Dlgs 159/2011 e all' art 3 comma 9 DPR n.177 del 2015 in relazione a quanto previsto dall'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen. Secondo quanto stabilito anche da pronunce del Giudice di legittimità, di cui riporta ampi stralci, in caso di incapienza da parte del conto della società in sequestro, nel caso di specie la Tritis s.a., le spese dovevano essere anticipate dall'erario e non poste a carico di altra società sia pure collegata, per il solo fatto che tale società risultava capiente. 2.3.Vizio di motivazione in quanto l'affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui la riconduzione ad [OSCURATO:PERSONA]- di entrambe le società, così come ritenuto dalla AG che ha applicato il sequestro preventivo, trattandosi di schermi fittizi attraverso i quali l'imputato operava illecitamente, contrasta con la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la confisca sia nell'an che nel quantum proprio con riferimento alla valutazione della confiscabilità dei beni conferiti nel [OSCURATO:PERSONA] tra i quali vi sono le quote di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. Il processo di rinvio è in corso dinanzi alla Corte di appello di Milano e si concluderà il 10.01.2025. 2.4. Violazione di legge in quanto un accertamento di fatto in un procedimento di prevenzione al quale [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta estranea non può fare stato in un procedimento di cognizione e, nel caso di specie, nulla è stato accertato rispetto alla presunta fittizietà del conferimento delle quote [OSCURATO:SOCIETA] nel Moloce trust. Lamenta che il provvedimento impugnato richiama per relationem la ordinanza del 15.1.2024 del Tribunale di Milano e l'accertamento ivi contenuto che atteneva al giudizio di prevenzione riguardante la presunta pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] cui è rimasta estranea la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e la presunta fittizietà del conferimento nel trust delle quote della Reginato & mercante nella Moloce trust. 2.5. Violazione di legge non sussistendo rapporti di controllo e di collegamento tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. e Titris S.A. sulla base delle visure camerali. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in altra composizione. 4.La difesa ha presentato in data 30.01.2025 motivi nuovi, in specie un sesto motivo, con cui si chiede la cessata materia del contendere in quanto nelle more la Corte di Appello di Milano nel giudizio di rinvio n. 7532/2022 Reg.Gen.App. ha disposto con la sentenza pronunciata il 10.01.25 la restituzione di tutti i beni ( tra cui le quote di [OSCURATO:SOCIETA]) sequesttrati a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della assoluzione per tutti i reati contestati, revocando la relativa confisca. Rappresenta che in conseguenza di tale pronuncia si dovrà procedere alla restituzione all'avente diritto delle somme di cui è stata disposta la distrazione al fine di pagare le spese dell'amministrazione di Tritis s.a. Fa presente che la Corte milanese ha ridotto la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a 348.515,00 euro e ha disposto mantenersi il vincolo sui residui beni in sequestro con conversione dello stesso da preventivo a conservativo ai fini di garantire il pagamento delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario con la restituzione delle somme eventualmente in eccesso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1. La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento del Giudice delegato del 04/02/2021 che disponeva che l'amministratore giudiziario deliberasse la messa in liquidazione di Titris s.a. Tale provvedimento si inquadra in quelle attività, di carattere privatistico, che concernono l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 104-bis disp.att. cod. proc. pen. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia a oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si applicano le norme del libro I, titolo III, del codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011. L'art. 35 di tale decreto prevede, al primo periodo del comma 1, la nomina di un giudice delegato alla procedura e di un amministratore giudiziario. Il comma 5 dello stesso art. 35 attribuisce a quest'ultimo «il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel Corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi». L'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, attribuisce al giudice delegato il compito di «imparti[re] le direttive generali per la gestione dei beni sequestrati». Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Nel caso dell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dall'art. 104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato; - ciò comporta che, come ribadito anche più volte in sede giurisprudenziale, resta ferma la competenza del giudice che ha emesso il sequestro a provvedere, anche durante la pendenza del processo e indipendentemente dagli sviluppi processuali, sulle questioni attinenti alle modifiche al regime di amministrazione o al pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario. Si è affermato da questa Corte che, in assenza di una disciplina speciale derogatoria della previsione generale dettata dal combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 d. Igs. 1 settembre 2011, n. 150 per le opposizioni al decreto di pagamento emesso in. favore dell'ausiliario del giudice, il ricorso va presentato al capo .dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e deciso con un procedimento semplificato di cognizione che si conclude con ordinanza inappellabile( Sez. 1 - n. 47388 del 29/11/2024 Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 287293 - 01. La competenza a provvedere sull'opposizione al decreto di liquidazione proposta dall'amministratore giudiziario e custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo spetta al presidente del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, non applicandosi alla materia delle spese, dei compensi e dei rimborsi dell'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di sequestro preventivo e di confisca la disciplina del procedimento di prevenzione. 2. Tanto premesso il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè come risulta dal provvedimento impugnato con l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'amministrazione giudiziario delle quote Titris s.a. sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n.1457 2016 Rg Tribunale di Milano chiese al Giudice delegato di liquidare il compenso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la messa in liquidazione della società per complessive euro 38.726,84 ponendo il pagamento a carico della connessa amministrazione giudiziaria della procedura di prevenzione, stante la coincidenza con i beni già oggetto del sequestro preventivo sopra indicato e stante il difetto di provvista dei conti di Titris s.a, e in subordine di disporre l'anticipo a carico dell'Erario. 2.1. I restanti motivi del ricorso sono manifestamente infondati reiterativi di motivi già adeguatamente vagliati nel provvedimento impugnato oltre che genericamente volti a contestare la ricostruzione in fatto logicamente e coerentemente argomentata sulla base delle complessive acquisizioni processuali. Il Presidente del tribunale in sostituzione del Giudice delegato il 5.10.2023 autorizzò il pagamento dell'importo richiesto con i fondi giacenti sul conto corrente bancario acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:SOCIETA], società minimamente operativa e il Tribunale con l'ordinanza impugnata ha confermato tale provvedimento in applicazione dell'art. 42 I comma d.lgs. 159/2011, affermando, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che i beni erano stati sottoposti a sequestro nell'ambito di uno stesso procedimento penale e che pertanto dovevano ritenersi facenti parte di un'unica massa; nel caso di specie Titris s.a e [OSCURATO:SOCIETA]. sono state sottoposte al sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca per equivalente, nel medesimo procedimento penale n. 25915/2012 con unico provvedimento del Gip del Tribunale di Milano del 2.08.2012 poi reiterato dal Tribunale del 15.06.2016 in quanto facenti capo allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e quindi da considerarsi meri schermi operativi e fittizi della stessa; tale attribuzione è stata confermata anche nel giudizio di prevenzione oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed altri , che si è pronunciata definitivamente con la sentenza di rigetto n. 35669 il 12.05.2023 nel senso della natura simulata di [OSCURATO:PERSONA], schermo societario finalizzato a sottrarre beni a possibile sequestro e confisca. Inoltre risulta che la Corte di Cassazione con la sentenza del 21.06.2022 n. 41536/2022 pur avendo parzialmente annullato la decisione della Corte di appello, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato irrevocabile la condanna in ordine al delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1 e altri delitti finalizzati all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nella sentenza si legge anche la accertata individuazione delle società come schermi operativi fittizi utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] e dagli associati per celare l'identità delle somme transitate all'estero mentre, quanto alla confisca, il rinvio ( v. fol 59) attiene solo al • quantum e non all'an, come, invece, sostenuto nei motivi di ricorso dalla difesa. Il Tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione dell'art. 42 comma 1 D. Ivo 6 settembre 159 in relazione all'ad 3 comma 9 DPR 117/2015 in quanto le due società risultano essere non solo oggetto di un unico provvedimento di sequestro preventivo, che menziona espressamente tra l'altro la Tritis SA e le quote della [OSCURATO:SOCIETA], e quindi facenti parte dello stesso procedimento, ma sono riconducibili allo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti sono stati disposti il sequestro preventivo e quello emesso in sede di prevenzione commutato in confisca definitiva e, quindi, deve ritenersi unica la massa attiva e passiva di riferimento. A fronte della incapienza di [OSCURATO:PERSONA] posta in liquidazione le spese di copertura della procedura sono state legittimamente poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA] solo marginalmente operativa e priva di debiti verso terzi su un conto corrente intestato alla medesima e ciò in quanto il ricorso all'anticipazione a carico dell'Erario deve intendersi meramente residuale" in quanto dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non sia ricavabile denaro sufficiente". 2.2. Il motivo aggiunto proposto dalla difesa con cui chiede la cessazione della materia del contendere, a seguito della disposta restituzione dei beni in sequestro a seguito dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Esso si riferisce, infatti, ad una pretesa insussistenza sopravvenuta; sul punto, deve ribadirsi il principio secondo cui eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica del provvedimento impugnato al giudice competente (ex multis, Sez. 3 - , n. 23151 del 24/01/2019 Cc. (dep. 27/05/2019) Rv. 275982 - 01;Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Rv. 256445 - 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Rv. 255308 - 01). Nessuna rilevanza può avere nel presente procedimento, attinente alla legittimità del provvedimento che ha disposto il pagamento delle competenze della liquidatrice di Titris s.a., avv [OSCURATO:PERSONA], la posizione processuale dal punto di vista penale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], considerato tra l'altro che la Corte d'appello di Milano, nel giudizio di rinvio svolto a seguito della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione del 21.06.2022 n. 41536/2022 ( fol 81), già sopra indicata, ha ordinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità penale per il capo 1 ( 416 cod.pen)› le condotte di cui al capo 2 ( art. 110,112,81cpv cod.pen., art. 8 d.lgs n. 74/2000), limitatamente alle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e capo 4 ( art. 12 quinques d.lvo 306/1992) per i fatti successivi al 18.10.2009, era irrevocabile, la confisca dei beni in sequestro fino all'importo di euro 348.515,00 e disposto il sequestro conservativo degli ulteriori beni sequestrati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del pagamento delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario sino alla concorrenza delle somme che saranno quantificate dall'Erario dello Stato ( proc. 7532/2022 Reg. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato da parte ricorrente al motivo aggiunto). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Sentenza Cassazione n. 15231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris