CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 17193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Noia del 15 luglio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, inosservanza di norme processuali per violazione del combinato disposto degli artt. 523 cod. proc. pen. e 23-bis I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il ricorrente lamenta di avere dedotto, con conclusioni scritte depositate entro il previsto termine di cinque giorni prima dell'udienza di appello, l'avvenuta violazione della norma dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020, per non essere state depositate le conclusioni scritte del Procuratore generale nell'ivi indicato termine di dieci giorni prima della celebrazione dell'udienza, con palese lesione delle proprie facoltà defensionali, avendo, peraltro, ricevuto le suddette conclusioni solo dopo aver inviato le proprie. Sarebbe, pertanto, del tutto illegittima la decisione con cui la Corte di appello ha deciso, in via preliminare, di non accogliere l'istanza di rinvio del giudizio avanzata dalla difesa, peraltro sull'erroneo presupposto che «le conclusioni del PG risultano essere state inviate il giorno 30 settembre, pertanto nel pieno rispetto del termine di cinque giorni previsto». 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come dagli atti risulti che le conclusioni del Procuratore generale sono state depositate, e quindi comunicate alla difesa, tardivamente rispetto al previsto termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza - e non di cinque, come del tutto erroneamente indicato dalla Corte territoriale in sentenza - ai sensi di quanto disposto dall'art. 23-bis della I. n. 176 del 2020. Conseguentemente, in coerenza con la più recente interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende conformarsi, l'indicato incidente ha comportato una violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., altrimenti svuotandosi di contenuto il portato precettivo dell'indicata norma. E' stato affermato, infatti, che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316-01). Ciò, nel caso di specie, è avvenuto, avendo il Perrone tempestivamente richiesto il rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio di appello, nonché eccepito, nelle conclusioni ivi formulate, l'intervenuta inosservanza della disposizione ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020, per non aver tempestivamente ricevuto le conclusioni scritte formulate da parte del Procuratore generale. 3. La violazione della suddetta norma comporta, pertanto, l'accoglimento del proposto ricorso e il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]