CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 22861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29/11/2023, la Corte di appello di Potenza ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 4.12.2020 al 22.12.20120 (data dell'annullamento dell'ordinanza di custodia in carcere da parte del Tribunale del riesame di Potenza), nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere dei reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento della prostituzione. Da tali imputazioni il ricorrente era assolto in via definitiva con sentenza del G.u.p. di Matera irrevocabile il 18.2.2022. 2. il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al Nuzzi, considerando che la vicenda dovesse essere inquadrata nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione c.d. "sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.). La Corte ha ritenuto che il comportamento del Nuzzi avesse dato causa all'ingiusta detenzione, poiché egli, dopo avere concesso in locazione un immobile di sua proprietà, essendo stato messo al corrente che ivi si svolgeva l'attività di meretricio (gli altri condomini avevano segnalato la presenza, nelle ore notturne, di numerosi uomini all'interno dello stabile che si dirigevano nell'appartamento di sua proprietà; il ricorrente aveva assistito al ritrovamento di una busta di preservativi usati da parte dei Carabinieri ed alla fuga di due giovani donne che occupavano l'appartamento), aveva proseguito il rapporto di locazione senza assumere nessuna iniziativa nei confronti del conduttore. Il richiedente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge e travisamento degli atti processuali. Dopo avere ripercorso la vicenda giudiziaria, la difesa rileva come nella ordinanza i Giudici della riparazione, oltre ad avere fatto riferimento a circostanze escluse dal Tribunale del riesame e poi dal giudice del merito, sarebbero incorsi in un travisamento degli atti e della domanda. La Corte territoriale, riconducendo la richiesta nell'ambito della previsione di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe travisato il contenuto della richiesta introduttiva, in cui non risultava espressa la limitazione del thema decidendum ai profili riguardanti l'ipotesi dell'ingiustizia sostanziale. Avrebbe dovuto riconoscere nella vicenda i presupposti dell'istituto di cui al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen.; invero l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del ricorrente era stata annullata dal Tribunale del riesame - 1 ,,,, con ordinanza del 2/12/2020 - per difetto degli indizi di colpevolezza. la Corte di appello ha quindi rigettato la richiesta con argomentazioni infondate, afferenti ad una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione "sostanziale", mentre nel caso in esame verrebbe in rilievo una ipotesi di ingiustizia "formale", a cui non possono essere applicati i criteri evocati nella ordinanza. II) Violazione di legge e vizio di motivazione. I criteri di apprezzamento delle cause ostative all'accoglimento della richiesta di riparazione violano il principio in base al quale il giudice della riparazione non può tenere conto di comportamenti esclusi dal giudice della cognizione. I comportamenti valorizzati nella ordinanza impugnata avevano formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame e del giudice della cognizione che avevano escluso ogni valenza ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria e dell'affermazione di penale responsabilità. Pertanto, anche sotto il profilo della ingiustizia sostanziale, l'ordinanza si appalesa illegittima, avendo omesso di confrontarsi con il contenuto del provvedimento del riesame e con le argomentazioni contenute nella sentenza assolutoria. III) Si impugna in estremo subordine il capo della ordinanza riguardante la condanna alle spese in favore del Ministero resistente, che avrebbero dovuto essere compensate, e la loro quantificazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso devono essere rigettati. 2. Si osserva come la censura in ordine alla riconducibilità della richiesta nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la c.d. ingiustizia "formale", sia infondata. Nella domanda di riparazione, introduttiva del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Potenza, non era stata tematizzata la questione riguardante il caso della ingiustizia formale: nel ripercorrere la vicenda giudiziaria, la difesa aveva rappresentato che il Tribunale del riesame aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza cautelare per difetto di gravi indizi (paragrafo 5 della domanda); in altro breve passaggio poneva in evidenza come il Tribunale del riesame avesse annullato l'ordinanza genetica risultando evidenti gli elementi a discarico del Nuzzi (paragrafo 10). Tuttavia nella domanda non era prospettato alcun profilo incidente sulla riconducibilità del caso in esame alla previsione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.: non solo non viene fatta menzione dell'istituto, ma il giudice della riparazione non è stato in alcun modo sollecitato a valutare gli aspetti rilevanti ai fini della sua applicazione. Pertanto, la mancata considerazione da parte del Giudice della riparazione degli aspetti riguardanti la c.d. ingiustizia formale, lamentata dalla difesa nel primo motivo di ricorso, non è ascrivibile ad un vizio motivazionale: si tratta di un aspetto legittimamente non considerato dai Giudici di merito, non investiti della questione nella richiesta d'indennizzo. Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, benchè si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, è ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, delimitando anche il campo valutativo del giudice adito. Ne consegue che la richiesta rivolta a fare valere la sola ipotesi di ingiustizia sostanziale non può determinare un successivo ampliamento della domanda, con argomentazioni tendenti a supportare il diverso profilo della ingiustizia formale. 3. Ciò premesso, la vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela come il richiedente avesse posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento della sua partecipazione nell'attività illecita che si svolgeva nell'appartamento di sua proprietà. Nella ordinanza è posto in rilievo come i condomini dello stabile avessero messo al corrente il Nuzzi dell'attività del meretricio che si svolgeva nel suo appartamento; quest'ultimo aveva assistito, nel corso di un sopralluogo svolto dai Carabinieri, chiamati da un vicino, al ritrovamento di una busta contenente preservativi usati ed alla fuga di due ragazze che tentavano invano di nascondersi sul terrazzo dello stabile. Nonostante tali evidenze, il ricorrente non era intervenuto in alcun modo presso il conduttore, contestandogli la destinazione illecita conferita all'immobile, che risultava catastalmente adibito ad uso di civile abitazione, ed avanzando una istanza di rilascio dell'appartamento. Ebbene, ha ritenuto la Corte di merito che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, fossero idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare a suo carico, esercitando un efficace contributo sinergico rispetto a questo risultato. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice della riparazione non ha contraddetto gli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione. In proposito la Corte di merito, confrontandosi con il contenuto della pronuncia assolutoria, ha avuto cura di precisare che le circostanze ritenute ostative al riconoscimento dell'indennizzo non erano state escluse dal giudice della cognizione [cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata:"Nella sentenza di assoluzione viene, da un lato, evidenziato che è probabile che, al momento della perquisizione operata dai Carabinieri il 23 Febbraio 2018 presso l'immobile sito in via Gobetti numero 11, il Nuzzi si fosse reso conto che l'immobile era stato adibito ad incontri sessuali a pagamento, visto il ritrovamento della busta maleodorante e contenente numerosissimi profilattici usati e la individuazione della presenza delle due ragazze di nazionalità cinese; dall'altro che dagli atti processuali emergeva che, durante una riunione condominiale sia alcuni condomini sia l'amministratore del condominio avevano informato il Nuzzi dell'abituale presenza di molti uomini anche in ore notturne, i quali attraversando le scale dell'edificio si dirigevano verso l'appartamento appartenente all'imputato (vedi pag. 16 della sentenza di assoluzione)]. 4. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente. 5. Del pari infondate sono le critiche alla liquidazione operata in favore del Ministero resistente. Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi opponendosi alla domanda, rimettendosi alla decisione del giudice o aderendo alla richiesta del privato. Qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277663). Nella specie il Ministero si è costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, depositando articolata memoria innanzi alla Corte di appello e chiedendo il rigetto della domanda di riparazione. Essendo il richiedente soccombente nella procedura così instauratasi, del tutto correttamente la Corte d'appello ha disposto la condanna alle spese del richiedente in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quanto all'entità della liquidazione, ritenuta eccessiva dalla parte, la doglianza è del tutto genericamente formulata: non dice il ricorso in cosa sia consistito l'asserito errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M