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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12984/2026

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RECCHIONE;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che le doglianze in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sono meramente reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione e, comunque, si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di fratture decisive del percorso logico posto a fondamento della conferma di responsabilità; la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità tenuto conto che il ricorrente vantava numerosi precedenti penali specifici che dimostravano la sua abitualità nella consumazione dei condotte omogenee a quelle contestate (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che anche le doglianze rivolte nei confronti della qualifica del reato di ricettazione e non di incauto acquisto e quelle rivolte nei confronti della mancata rinnovazione dibattimento non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate; la Corte territoriale - con motivazione che non si presta ad alcuna censura - ha infatti ritenuto che l'input che ricorrente fosse consapevole della provenienza illecita della merce, come si evinceva dalle condizioni di detenzione della stessa e dalla sua quantità e dalla qualità; il riconoscimento del dolo di ricettazione era ostativo alla invocata riqualificazione; del pari la completezza del compendio probatorio ha indotto la Corte d'appello a rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad alcuna censura ( pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RECCHIONE;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che le doglianze in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sono meramente reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione e, comunque, si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di fratture decisive del percorso logico posto a fondamento della conferma di responsabilità; la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità tenuto conto che il ricorrente vantava numerosi precedenti penali specifici che dimostravano la sua abitualità nella consumazione dei condotte omogenee a quelle contestate (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che anche le doglianze rivolte nei confronti della qualifica del reato di ricettazione e non di incauto acquisto e quelle rivolte nei confronti della mancata rinnovazione dibattimento non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate; la Corte territoriale - con motivazione che non si presta ad alcuna censura - ha infatti ritenuto che l'input che ricorrente fosse consapevole della provenienza illecita della merce, come si evinceva dalle condizioni di detenzione della stessa e dalla sua quantità e dalla qualità; il riconoscimento del dolo di ricettazione era ostativo alla invocata riqualificazione; del pari la completezza del compendio probatorio ha indotto la Corte d'appello a rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad alcuna censura ( pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris