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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 25990/2023

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140-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE –intimata – R.G.N.24140/2021 Cron.

Rep.

C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - per la cassazione della sentenza n. 143 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 5 marz o 20 2 1 (R.G.N. 367/2020).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Novara, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate –Riscossione un estratto di ruolo, il 5 aprile 2018, e di avere così appreso l’esistenza di quattro avvisi di addebito, concernenti crediti previdenziali e mai notificati.

Il Tribunale di Novaraha ravvisato, in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il difetto di legittimazione passiva e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in base all’insussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente, «inteso come possibilità di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, condizione per l’ammissibilità della domanda».

Al fine di avvalorare tale interesse, non è sufficiente la richiesta del «sindacato sulla regolarità della notifica dei quattro avvisi di addebito», richiesta che si affida a «una pluralità di eccezioni standardizzate».

La pronuncia del giudice comunque non può condurre a «un risultato utile e giuridicamente apprezzabile», giacché «l’eventuale nullità della notifica della cartella ovvero dell’avviso di addebito» non inficia la fondatezza del credito vantato.

Non è stata avviata alcuna «procedura di riscossione coattiva» e, in ogni caso, il disconoscimento della conformità della copia all’originale è generico e sguarnito di solidi elementi di riscontro.

Il Tribunale ha rilevato, infine, che è stata dimostrata la regolarità delle notifiche e che, anche da quest’angolazione, le doglianze della ricorrente si rivelano prive di pregio.

Peraltro, tali doglianze, in quanto attinenti alle «irregolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di -3 - addebito» avrebbero dovuto esser fattevalere nel termine perentorio di venti giorni che, nel caso di specie, è ampiamente decorso. 2.–Con sentenza n. 143 del 202 1 , depositata il 1 5 marz o 202 1 , la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla signora Marabini, sulla scorta delle seguenti considerazioni. 2.1.–La Corte territoriale condivide le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e, a fondamento della decisione,argomenta che è carente l’interesse ad agire.

L’azione proposta concerne «meri vizi formali del procedimento» (art. 617 cod. proc. civ.) e non dà adito né a un’opposizione di merito, regolata dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,né a un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.).

Nell’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, l’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo», presuppone il «concreto pregiudizio» che l’irregolarità formale abbia arrecato «in relazione allo svolgimento del processo di riscossione».

Nel caso di specie, non si rinviene alcuna traccia «di atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata». 2.2.–La ricorrente neppure ha prefigurato l’intento di recuperare l’impugnazione di merito e non ha offerto alcun ragguaglio su «uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice» (si richiama Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294). 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso del 15 settembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–Resiste con controricors o l’INPS . -4 - 5.–L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma,cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della signor a [OSCURATO:PERSONA] procede persette motivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di avere erroneamente reputato «irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», che priverebbe di ogni valore i documenti, in assenza di una rituale istanza di verificazione. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi Enti».

Solo il procedimento di verificazione avrebbe potuto consentire ai giudici di merito di tener conto, «ai fini della decisione», della documentazione disconosciuta. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione -5 - dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e, con riferimento alle notifiche eseguite via PEC, evidenzia che il notificante non si è avvalso di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, come prescriverebbe la legge a pena d’inesistenza della notifica. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla specifica eccezione d’inesistenza delle notifiche eseguite via PEC da indirizzi «non inseriti nei pubblici elenchi IPA». 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrenteprospetta la nullità della sentenza che, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e in conseguenza di un’erronea interpretazione della domanda introduttiva e del gravame, avrebbe qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi e avrebbe così omesso di pronunciarsi sull’estinzione del credito per fatti sopravvenuti. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, che avrebbe errato nel negare l’interesse «ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere l’inesistenza del credito».

Sarebbe innegabile l’interesse ad agire, al cospetto di una notifica inesistente e affetta, pertanto, da un vizio insanabile. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente, infine, prospetta la nullità della sentenza impugnata, che, con motivazione apodittica, ha ritenuto l’Agenzia delle Entrate –Riscossione priva di legittimazione passiva. 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del sesto mezzo, che si prefigge di censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire -6 - dell’odierna ricorrente ed è giunta così a respinger e il gravame e a confermare la decisione del medesimo segno, resa dal Tribunale di Novara. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.–La Corte territoriale, dopo avere compiutamente ricostruito tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento appresta nel sistema della riscossione dei crediti degli enti previdenziali (pagina 8 ), puntualizza che la ricorrente non ha proposto né una «opposizione di merito», ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, né un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.).

L’azione, da cui il presente giudizio trae origine, concerne «l’accertamento dell’omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle e degli eventuali vizi di dette notifiche» e si atteggia come opposizione agli atti esecutivi(pagina 9).

Quanto all’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo», è necessaria l’allegazione di un «concreto pregiudizio» ai «diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo» (pagina 9 ) , in conformità all’orientamento propugnato da questa Corte (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21534, punto 44 dei “Motivi della decisione”).

Nel caso di specie, tale allegazionedifetta e su questo difetto di allegazione poggia la sentenza d’appello, che mostra di recepire le conclusioni cui è giunto, a tale riguardo, il giudice di primo grado.

L’odierna ricorrente si è limitata a dedurre la fortuita cognizione degli avvisi di addebito, dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, e a chiedere l’accertamento dell’omessa o dell’invalida notifica di tali atti, «senza indicare il concreto pregiudizio che ne deriverebbe in relazione allo svolgimento del procedimento di riscossione» (pagina 9). -7 - Nessuna difesa la ricorrente ha svolto in ordine al «merito della pretesa contributiva» (pagina 10) e non è stata neppure ventilata la proposizione di una «impugnazione di merito» (sempre pagina 10).

Nessuna traccia si rinviene di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata»(pagine 7 e 8 ) . 5.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez.

VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723).

L’interesse all’azione di accertamento negativo sorge solo in una situazione di obiettiva incertezza, che non si riscontra quando l’amministrazione non abbia promosso alcuna azione esecutiva (Cass., sez.

III, 7 marzo 2022, n. 7353).

Questa Corte, nella sentenza men zionata dalla pronuncia d’appello, ha rimarcatoche l’incertezza sostanzia l’interesse ad agire , quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (sentenza n. 29294 del 2019, cit.): il contribuente vanta un interesse ad agire, ove deduca la mancata o l’invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, o intenda far valere eventi estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella,e prospetti in a mbedue le ipotesi una situazione d’incertezza oggettiva.

L’asse portante della decisione è che le irregolarità formali prospettate dalla ricorrente non valgono a caducare, per ciò solo, la pretesa contributiva e che, pertanto, non vi è alcun interesse a chiederne l’accertamento, peraltro in difetto di situazioni d’incertezza che richiedano di essere superate per effetto dell’intervento del giudice. 6.–La ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e, tuttavia, non delinea alcuna situazione d’incertezza -8 - giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicise contraddistinta dai caratteri prima ricordati.

Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni sono incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse ad agire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, in armonia con i principi generali, che subordinano l’attivazione dei rimedi giurisdizionali alla necessità di conseguire un’utilità concreta, un tangibile bene della vita.

Le deduzioni della ricorrente, volte a intendere in termini meno pregnanti l’interesse ad agire,non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4 - bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». -9 - Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione.

La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’inv alida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire.

Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta.

Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte.

È la stess a ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuta a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. -10 - Laricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Cortecostituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dal la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo.

Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez.

VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198).

Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati.

A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che la ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’i mporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, si pone nell’alveo dell’assetto delineato dalla Costituzione, che riconosce la tutela giurisdizionale, con un efficace complesso di presidi volti a renderla efficace, in vista di un’utilità effettiva e non di vantaggi ipotetici ed evanescenti. -11 - La disciplina in esame, inoltre, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti.

L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza de l l’agire illegittimo dell’amministrazione.

In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto

24.1. dei “Motivi della decisione”).

Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. -12 - La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto

27.1. dei “Motivi della decisione”).

Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende ril evanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive.

Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. , o fino all ’ udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Torino, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale.

Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.–Le critiche della ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte. -13 - La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute.

Anche la questione posta con il settimo mezzo, inerente alla “legittimazione passiva” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (sul tema, Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514),perde di rilevanza, a fronte della carenza d’interesse ad agire, che ha valenza assorbente.

Tale profilo consente di soprassedere anche all’esame delle eccezioni d’inammissibilità mosse dall’INPS nel controricorsocon riferimento al motivo in oggetto(pagina 8). 13.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 14.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione , che non ha svolto attività difensiva. 15.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. -14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
140-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE –intimata – R.G.N.24140/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - per la cassazione della sentenza n. 143 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 5 marz o 20 2 1 (R.G.N. 367/2020). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Novara, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate –Riscossione un estratto di ruolo, il 5 aprile 2018, e di avere così appreso l’esistenza di quattro avvisi di addebito, concernenti crediti previdenziali e mai notificati. Il Tribunale di Novaraha ravvisato, in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il difetto di legittimazione passiva e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in base all’insussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente, «inteso come possibilità di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, condizione per l’ammissibilità della domanda». Al fine di avvalorare tale interesse, non è sufficiente la richiesta del «sindacato sulla regolarità della notifica dei quattro avvisi di addebito», richiesta che si affida a «una pluralità di eccezioni standardizzate». La pronuncia del giudice comunque non può condurre a «un risultato utile e giuridicamente apprezzabile», giacché «l’eventuale nullità della notifica della cartella ovvero dell’avviso di addebito» non inficia la fondatezza del credito vantato. Non è stata avviata alcuna «procedura di riscossione coattiva» e, in ogni caso, il disconoscimento della conformità della copia all’originale è generico e sguarnito di solidi elementi di riscontro. Il Tribunale ha rilevato, infine, che è stata dimostrata la regolarità delle notifiche e che, anche da quest’angolazione, le doglianze della ricorrente si rivelano prive di pregio. Peraltro, tali doglianze, in quanto attinenti alle «irregolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di -3 - addebito» avrebbero dovuto esser fattevalere nel termine perentorio di venti giorni che, nel caso di specie, è ampiamente decorso. 2.–Con sentenza n. 143 del 202 1 , depositata il 1 5 marz o 202 1 , la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla signora Marabini, sulla scorta delle seguenti considerazioni. 2.1.–La Corte territoriale condivide le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e, a fondamento della decisione,argomenta che è carente l’interesse ad agire. L’azione proposta concerne «meri vizi formali del procedimento» (art. 617 cod. proc. civ.) e non dà adito né a un’opposizione di merito, regolata dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,né a un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.). Nell’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, l’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo», presuppone il «concreto pregiudizio» che l’irregolarità formale abbia arrecato «in relazione allo svolgimento del processo di riscossione». Nel caso di specie, non si rinviene alcuna traccia «di atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata». 2.2.–La ricorrente neppure ha prefigurato l’intento di recuperare l’impugnazione di merito e non ha offerto alcun ragguaglio su «uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice» (si richiama Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294). 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso del 15 settembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–Resiste con controricors o l’INPS . -4 - 5.–L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma,cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della signor a [OSCURATO:PERSONA] procede persette motivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di avere erroneamente reputato «irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», che priverebbe di ogni valore i documenti, in assenza di una rituale istanza di verificazione. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi Enti». Solo il procedimento di verificazione avrebbe potuto consentire ai giudici di merito di tener conto, «ai fini della decisione», della documentazione disconosciuta. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione -5 - dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e, con riferimento alle notifiche eseguite via PEC, evidenzia che il notificante non si è avvalso di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, come prescriverebbe la legge a pena d’inesistenza della notifica. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla specifica eccezione d’inesistenza delle notifiche eseguite via PEC da indirizzi «non inseriti nei pubblici elenchi IPA». 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrenteprospetta la nullità della sentenza che, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e in conseguenza di un’erronea interpretazione della domanda introduttiva e del gravame, avrebbe qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi e avrebbe così omesso di pronunciarsi sull’estinzione del credito per fatti sopravvenuti. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, che avrebbe errato nel negare l’interesse «ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere l’inesistenza del credito». Sarebbe innegabile l’interesse ad agire, al cospetto di una notifica inesistente e affetta, pertanto, da un vizio insanabile. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente, infine, prospetta la nullità della sentenza impugnata, che, con motivazione apodittica, ha ritenuto l’Agenzia delle Entrate –Riscossione priva di legittimazione passiva. 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del sesto mezzo, che si prefigge di censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire -6 - dell’odierna ricorrente ed è giunta così a respinger e il gravame e a confermare la decisione del medesimo segno, resa dal Tribunale di Novara. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.–La Corte territoriale, dopo avere compiutamente ricostruito tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento appresta nel sistema della riscossione dei crediti degli enti previdenziali (pagina 8 ), puntualizza che la ricorrente non ha proposto né una «opposizione di merito», ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, né un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.). L’azione, da cui il presente giudizio trae origine, concerne «l’accertamento dell’omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle e degli eventuali vizi di dette notifiche» e si atteggia come opposizione agli atti esecutivi(pagina 9). Quanto all’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo», è necessaria l’allegazione di un «concreto pregiudizio» ai «diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo» (pagina 9 ) , in conformità all’orientamento propugnato da questa Corte (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21534, punto 44 dei “Motivi della decisione”). Nel caso di specie, tale allegazionedifetta e su questo difetto di allegazione poggia la sentenza d’appello, che mostra di recepire le conclusioni cui è giunto, a tale riguardo, il giudice di primo grado. L’odierna ricorrente si è limitata a dedurre la fortuita cognizione degli avvisi di addebito, dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, e a chiedere l’accertamento dell’omessa o dell’invalida notifica di tali atti, «senza indicare il concreto pregiudizio che ne deriverebbe in relazione allo svolgimento del procedimento di riscossione» (pagina 9). -7 - Nessuna difesa la ricorrente ha svolto in ordine al «merito della pretesa contributiva» (pagina 10) e non è stata neppure ventilata la proposizione di una «impugnazione di merito» (sempre pagina 10). Nessuna traccia si rinviene di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata»(pagine 7 e 8 ) . 5.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). L’interesse all’azione di accertamento negativo sorge solo in una situazione di obiettiva incertezza, che non si riscontra quando l’amministrazione non abbia promosso alcuna azione esecutiva (Cass., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7353). Questa Corte, nella sentenza men zionata dalla pronuncia d’appello, ha rimarcatoche l’incertezza sostanzia l’interesse ad agire , quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (sentenza n. 29294 del 2019, cit.): il contribuente vanta un interesse ad agire, ove deduca la mancata o l’invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, o intenda far valere eventi estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella,e prospetti in a mbedue le ipotesi una situazione d’incertezza oggettiva. L’asse portante della decisione è che le irregolarità formali prospettate dalla ricorrente non valgono a caducare, per ciò solo, la pretesa contributiva e che, pertanto, non vi è alcun interesse a chiederne l’accertamento, peraltro in difetto di situazioni d’incertezza che richiedano di essere superate per effetto dell’intervento del giudice. 6.–La ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e, tuttavia, non delinea alcuna situazione d’incertezza -8 - giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicise contraddistinta dai caratteri prima ricordati. Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni sono incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse ad agire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, in armonia con i principi generali, che subordinano l’attivazione dei rimedi giurisdizionali alla necessità di conseguire un’utilità concreta, un tangibile bene della vita. Le deduzioni della ricorrente, volte a intendere in termini meno pregnanti l’interesse ad agire,non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4 - bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». -9 - Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’inv alida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte. È la stess a ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuta a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. -10 - Laricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Cortecostituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dal la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez. VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati. A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che la ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’i mporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, si pone nell’alveo dell’assetto delineato dalla Costituzione, che riconosce la tutela giurisdizionale, con un efficace complesso di presidi volti a renderla efficace, in vista di un’utilità effettiva e non di vantaggi ipotetici ed evanescenti. -11 - La disciplina in esame, inoltre, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti. L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza de l l’agire illegittimo dell’amministrazione. In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto 24.1. dei “Motivi della decisione”). Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. -12 - La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto 27.1. dei “Motivi della decisione”). Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende ril evanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive. Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. , o fino all ’ udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Torino, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale. Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.–Le critiche della ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte. -13 - La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute. Anche la questione posta con il settimo mezzo, inerente alla “legittimazione passiva” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (sul tema, Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514),perde di rilevanza, a fronte della carenza d’interesse ad agire, che ha valenza assorbente. Tale profilo consente di soprassedere anche all’esame delle eccezioni d’inammissibilità mosse dall’INPS nel controricorsocon riferimento al motivo in oggetto(pagina 8). 13.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 14.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione , che non ha svolto attività difensiva. 15.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. -14
Sentenza Cassazione n. 25990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris