CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 giugno 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili ai nn. 1, 2, 3, 4, del provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione, in presenza di condotte non omogenee, fatta eccezione per quelle oggetto delle sentenze ai punti 2) e 3), maturate in differenti ambiti temporali (incendio e violazione alla disciplina sulle armi dell’11 luglio 2018, rapina nel 19 luglio 2014, rapina e lesioni del 2 maggio 2021, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni del 29 luglio 2017), evidenziando ulteriormente che il mero riferimento allo stato di tossicodipendenza, peraltro documentato solo a partire del 2019, non bastava per ravvisare l’unitarietà del disegno criminoso; ritenuto che il ricorso, incentrato sull’omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza, sul vizio di motivazione in ordine al disconoscimento della continuazione e sull’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo il primo giudice correttamente e congruamente motivato in ordine all’insussistenza del vincolo in ossequio alla giurisprudenza costante, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01); considerato che anche la censura concernente l’omessa/inadeguata valutazione dello stato di tossicodipendenza si sostanzia nella generica contestazione delle conclusioni del giudice di merito, senza evidenziare emergenze sintomatiche, unitamente alla condizione richiamata, di una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla dipendenza ed alla necessità di acquisire denaro per l’acquisto dello stupefacente: l’allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l'univoca interpretazione della disposizione di cui all'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., è in sé insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391 - 01, nonché Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01, secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione»); ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.