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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18765/2023

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one precisava che non era stata adeguatamente contrastata la valutazione del primo Giudice circa il fatto che la ricorrente non avesse fornito la prova della produzione e dello smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilabili, aggiungendo che l’affermata natura speciale dei rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe semmai consentito, stante la loro assimilazione - per regolamento comunale – a quelli urbani, solo la riduzione dell’imposta e non anche l’esenzione dal pagamento, «non avendo minimamente la società provveduto ad adeguatamente contrastare quanto emerge invece dalle puntuali prescrizioni regolamentari de quibus»(così nella sentenza impugnata priva di numerazione).

1.3. [OSCURATO:PERSONA] a quo riteneva infondate le doglianze circa la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con cui era stata contestata la mancata valutazione delle prove in punto di autonomo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti dalla società, osservando che «tale circostanza avrebbe al più potuto legittimare una riduzione dell’imposta dovuta, attesa l’intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e quindi andrebbe confermata la doverosità del pagamento del tributo, ritenendo […] comunque condivisibile il giudizio di inidoneità della documentazione prodotta a documentare l’effettiva ricorrenza delle condizioni per poter beneficiare delle dell’agevolazione di cui all’art. 30 del regolamento (si indicano, anche nella perizia di parte, solo le quantità complessive di rifiuti affidati a ditte private per lo smaltimento in proprio, senza specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica, come invece richiesto nella norma regolamentare in esame)» (così nella sentenza impugnata).

1.4. Allo stesso modo, la Commissione regionale reputava condivisibile la valutazione del primo Giudice circa «l’adeguata documentazione da parte del Comune della predisposizione e funzionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti, essendo invece onere della parte interessata, e nella specie del contribuente, quello di dimostrare che viceversa il servizio non è operativo» (così nella sentenza impugnata).

1.5. Infine, la Commissione considerava infondato anche il terzo motivo di appello, con cui era stata invocata l’applicazione del principio di derivazione comunitaria del “chi inquina paga”, assumendo che, non essendo stata documentata la carenza del servizio di smaltimento da parte del Comune dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, la scelta della società di ricorrere a mezzi propri per lo smaltimento degli stessi era da ricondurre ad una sua autonoma scelta.

2. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data6 luglio 2017 al Comune di Marcianise e ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, successivamente depositando due memorie ex art.378 cod. proc. civ.

3. Il Comune di Marcianise ha resistito con controricorso notificato il 20 settembre 2017, depositando anch’esso memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. È restata, invece, intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

L E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società ha contestato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 195 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lamentando l’errore in cui sarebbe caduto il Giudice regionale nell’aver ritenuto che solo i rifiuti speciali pericolosi siano non assimilabili agli urbani, essendo l’assimilazione, invece, esclusa o meglio vietata per i rifiuti speciali provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti collegati al ciclo produttivo.

Per tale via, l’istante, nel rappresentare che era pacifico che i rifiuti avessero natura speciale, ha dedotto che le superfici (aree produttive, deposito e magazzino collegati a tale ciclo) non sono tassabili, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, evidenziando che ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata norma va disapplicata, richiamando, inoltre, la risoluzione n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze circa l’individuazione da parte del Comune delle aree (magazzini) collegate alle attività produttive alle quali si estende il divieto di assimilazione, per sostenere che, oltre alle aree di produzione, devono considerarsi non tassabili anche le superfici dei magazzini (intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti), in quanto ivi si producono rifiuti speciali, essendo compito del Comune quello di individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 2.Con la seconda doglianza, la contribuente ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 58, 59 e 60 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, reputando che il Giudice regionale avesse errato nel ritenere che fosse onere del contribuente provare la mancata attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte del Comune e che di tanto non fosse stata dimostrazione dalla società, laddove i contenuti della perizia di parte avevano dato conto che i rifiuti prodotti dalla contribuente erano speciali, restando a carico del Comune – nella specie non adempiuto - provare l’istituzione e l’attivazione del servizio nell’area industriale. 3.Con il terzo motivo di ricorso, la società ha lamentato, ancora una volta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 30 del regolamento comunale n. 38 del 5 settembre 2014, osservando che detta ultima disposizione non poneva a carico del contribuente alcun onere di specificare il rapporto tra la quantità dei rifiuti prodotti e quelli smaltiti in proprio, costituendo questo un calcolo effettuato dall’ente territoriale e comunque non contemplato dalla menzionata disposizione.

4. Infine, con la quarta ragione di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, in base al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 651 e 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della direttiva n. 2008/98 del [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che –diversamente da quanto opinato dal Giudice regionale – non vi era stata alcuna autonoma scelta di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, quanto l’adempimento di un dovere imposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

5. Con la memoria del 10 gennaio 2023, l’istante ha rappresentato che per l’anno di imposta 2015 era sopravvenuta (dopo la proposizione del ricorso per cassazione) la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1626/2019, depositata il 21 febbraio 2019, passata in giudicato, che aveva confermato la decisione di prime cure di cui alla sentenza n. 5185/1/2017, la quale, sulla scorta di una consulenza tecnica di ufficio, aveva accertato come tassabile ai fini Tari solo la superfice di mq. 372,10, evidenziando ancora che per gli anni successivi sono intervenute sentenze, pure passate in giudicato, di accoglimento dei ricorsi.

6. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, subito superando la generica eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Comune in ragione dell’asserita violazione dei canoni di sinteticità e di chiarezza dei motivi, giacchè la suindicata illustrazione degli stessi dà conto che i medesimi sono stati sviluppati in termini comprensibili e – per quel che conta ai fini dedotti –contenuti.

6.1. Va pure preliminarmente osservato che nessuna incidenza può assumere, ai fini della decisione, la dedotta sopravvenienza del giudicato formatosi sull’accertamento giudiziale circa la superfice tassabile per effetto delle pronunce n. 5185/01/2017 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, confermata dalla sentenza n. 1629/28/2019 della Commissione regionale della Campania, concernenti il diverso anno di imposta 2015.

A tacer d’altro, infatti, ed a monte, il giudicato non può nella specie essere utilmente essere invocato, tenuto conto della diversità dell’anno d’imposta interessato dalle suindicate pronunce rispetto a quello in oggetto e della variabilità del predetto dato rilevante, costituito dalla superfice tassabile.

Questa Corte, difatti, con consolidato orientamento (a partire da Cass., Sez.

U., 13 giugno 2006, n. 13916), ha chiarito che «nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01)», precisando, altresì, che «le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrino -già in astratto - tra le condizi oni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01)» (così Cass., Sez.

VI/T, 6 luglio 2022, n. 21535 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 2 febbraio 2023, n. 3823; Cass., Sez.

T, 21 giugno 2023, n. 17840 proprio in tema di superfici tassabili).

7. Ciò posto, riepilogando i contenuti della sentenza impugnata, giova osservare che la valutazione della Commissione regionale si è basata sulle seguenti statuizioni: a. sulla corretta distinzione operata dal primo Giudice, nell’ambito dei rifiuti speciali, tra quelli non assimilabili a quelli urbani, in quanto pericolosi e, invece, quelli assimilabili agli urbani sulla scorta delle determinazioni del Comune; b. sull’assenza di prova in ordine alla produzione e smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili; c. sui contenuti della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 5 settembre 2014, la quale aveva espressamente assimilato ai rifiuti urbani quelli indicati all’allegato n. 2 del regolamento, ritenuti corrispondenti a quelli prodotti dalla società, che ne aveva anche stabilito i limiti quantitativi in linea con quanto disposto dall’art. 195, co. 2 lett.e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. d.sulla natura speciale (non assimilati) dei rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e sul rilievo che la loro assimilazione a quelli urbani avrebbe semmai consentito solo la riduzione dell’imposta e non anche, in assenza di prova, l’esenzione dal pagamento; e.

«comunque», sulle non dimostrate condizioni per usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 30 del regolamento, non emergendo dalla perizia di parte il rapporto tra la quantità dei rifiuti smaltiti in proprio e quelli complessivamente prodotti; f. sulla condivisibile valutazione del primo Giudice circa «l’adeguata documentazione da parte del Comune della predisposizione e funzionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti, essendo invece onere della parte interessata, e nella specie del contribuente, quello di dimostrare che viceversa il servizio non è operativo» (così nella sentenza impugnata, come detto, priva di numerazione). g. sulla non operatività del principio “chi inquina paga” (che impone di sottoporre all’obbligo di pagamento solo chi produce rifiuti), non essendo stata documentata la carenza del servizio di smaltimento da parte del Comune dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, per cui la scelta della società di ricorrere a mezzi proprio per lo smaltimento degli stessi era da ricondurre ad una sua autonoma scelta.

8. A fronte di tale apparato argomentativo le ragioni dell’impugnazione non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

9. Va disatteso il primo motivo di impugnazione con il quale l’istante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice dell’appello ha ritenuto che solo i rifiuti speciali pericolosi non siano assimilabili, assumendo, invece, la difesa della contribuente, che devono considerarsi tali ed essere, quindi, esclusi dall’assimilazione anche quelli provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti, collegati al ciclo produttivo e che «ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata normativa va disapplicata […]» (v. pagina n. 7 del ricorso).

9.1. Alla luce di tale censura, deve innanzitutto porsi in rilievo che con tale censura la contribuente non ha posto in discussione la valutazione di merito (come tale, nemmeno censurabile in tale sede) della Commissione regionale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili da parte della società ricorrente, né la considerazione secondo la quale quelli prodotti dalla contribuente siano stati considerati assimilati (per qualità e quantità) ai residui gli urbani ai sensidel citato regolamento n. 38 del 5 settembre 2014.

Difatti, la censura in esame oppone a tale ordine valutazione la più generale osservazione critica, sotto il profilo della violazione di legge, in base alla quale sarebbe erroneo ritenere che solo i rifiuti speciali pericolosi non siano assimilabili agli urbani, assumendo, invece, che l’assimilazione andrebbe «esclusa in quanto vietata per i rifiuti speciali provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti collegati al ciclo produttivo» (v. pagina n. 6 del ricorso), aggiungendo che «ogni disposizione in contrasto con la richiamata norma(ndr. art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) va disapplicata […]» (v. pagina n. 7 del ricorso) e che «oltre alle aree di produzione, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013[…]» (v. pagina n. 8 del ricorso).

9.2. Senonchè, va posto in evidenza che l’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per quanto occupa, che «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione».

Dal contenuto di tale disposizione risulta che l’esenzione riguarda, alla predetta condizione dell’autosmaltimento, la sola parte di superfice ove si generano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, evidentemente non assimilabili (art. 1, comma 649, prima parte, della citata disposizione), estendendo il divieto di assimilazione ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive (art. 1, comma 649, terza parte, della citata disposizione),prevedendo, invece, con riferimento ai rifiuti speciali assimilati dal Comune agli urbani, solo una riduzione di tariffa della quota variabile del tributo in termini proporzionali alla quantità di rifiuti avviato al riciclo (art. 1, comma 649, seconda parte, della citata disposizione).

In tale contesto normativo, va, in primo luogo, ribadita la corretta premessa da cui è partito il Giudice dell’appello secondo cui in tema di TARI sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., Sez.

T., 20 marzo 2023, n. 5293).

In secondo luogo, deve osservarsi che - diversamente dall’impostazione da cui muove la contribuente - è da considerarsi irrilevante e non concludente il riferimento tout court alla natura speciale dei rifiuti prodotti, privo cioè di ogni necessaria e correlativa distinzione tra quelli assimilati o meno.

Il discrimine tra la tassabilità o meno dei rifiuti speciali deve, infatti, fondarsisul criterio e sul dato fattuale della loro assimilazione o non assimilazione a quelli urbani, dovendo, in particolare, negarsi l’imposizione (peraltro solo in relazione alla quota variabile ed alla specifica superfice in cui si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali e qualora siano autosmaltiti dal contribuente) soltanto per i rifiuti speciali non assimilati, laddove per quelli assimilati non vi è esenzione di imposta, ma solo una riduzione della tariffa in termini proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, come previsto dalla citata disposizione. (cfr., su tali principi, amplius, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 21 febbraio 2023, n. 5429).

Alla stregua di tale precisazione, va allora riconosciuta l’infondatezza della doglianza in rassegna nella parte in cui si è lamentata la predetta violazione di legge, ove si consideri che la valutazione della Commissione risulta invece conforme alla previsione dell’art. 1, comma649 (seconda parte), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, avendo questa ritenuto, da un lato, non dimostrata dalla società la produzione e lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e considerato, per altro verso, quelli formati dalla contribuente riconducibili ai rifiuti assimilati dal Comune secondo i criteri dettati dal suindicato regolamento, con ciò negando la richiesta esenzione dal pagamento del tributo.

Né un diverso avviso può giustificarsi, come ritiene la difesa della contribuente, sulla scorta dei contenuti della risoluzione n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014, da cui la contribuente trae la conclusione secondo la quale, oltre alle aree di produzione, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dovrebbero considerarsi intassabili, in quanto produttivi di rifiuti speciali, a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 649, della menzionata legge.

E ciò, intanto, perché le risoluzioni del Ministero non possono assumere alcun valore vincolante nell’attività interpretativa del dato normativo (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

L. 12 aprile 2021, n. 9556, che richiama Cass. 31 agosto 2016, n. 17448; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24585; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27670; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; v. altresì Cass., Sez.

V, 13 giugno 2018, n. 15482), ma anche perché, pur prescindendo da ogni altra considerazione, detta risoluzione ha riconosciuto l’esercizio del potere regolamentare del comune, ai sensi dell’art. 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, nei casi in cui detti enti possono procedere all’assimilazione, il che nella specie è sufficiente ad escludere la dedotta violazione di legge, sia perché non vengono qui in discussione rifiuti assimilati secondo la stessa tesi della contribuente e sia perché, sotto altro versante, è pacifico, alla luce della controversia in esame, che il Comune di Marcianise non si sia avvalso della facoltà di individuare nel proprio regolamento ulteriori superfici (nella specie i magazzini intermedi e quello di stoccaggio) da sottrarre all’assimilazione, come – in tesi - riconosciuto possibile da detta risoluzione.

9.3. Sotto altro versante, si rivela inammissibile ed in ogni caso carente di una puntuale rappresentazione delle sue ragioni la generica richiesta di disapplicazione «di ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata norma» (così a pagina n. 7 del ricorso).

La sollecitazione non risulta, infatti, corredata dalla necessaria indicazione (anche per sintesi) dei contenuti rilevanti in parte q ua del regolamento, il che vale a rendere il motivo di impugnazione insufficiente per difetto di autosufficienza (cf., in tema, Cass., Sez.

T., 20 febbraio 2023, n. 5293 cit.), appena aggiungendo che non può essere richiesta la disapplicazione di indeterminate disposizioni di un regolamento, dovendo l’istanza essere munita perlomeno dell’indicazione di quelle ritenute in contrasto con la pertinente norma primaria.

Per altra via, non può, poi, trascurarsi di considerare che manca del tutto la specificazione dei motivi per i quali il (non precisato) contenuto del regolamento sarebbe in contrasto, in tema di assimilazione, con il menzionato art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tanto più considerando che detta disposizione non si occupa dei criteri di assimilazione dei rifiuti, rimandando sul punto alla disciplina dei regolamenti comunali.

10. Anche il secondo motivo non è fondato.

L’istante ha sul punto contrapposto alla valutazione del Giudice regionale, secondo la quale era la contribuentea dover dimostrare che il servizio non era operativo, il diverso avviso volto a sostenere che, invece, «era onere del comune provare la istituzione di attivazione del servizio nell'area industriale con apposito regolamento documentando la forma organizzativa e le modalità di servizio» (v. pagina n. 10 del ricorso), lamentando poi che erroneamente, alla luce dei contenuti della perizia di parte prodotta, la Commissione aveva reputato non dimostrata la carenza del servizio prestato dall’ente locale..

1. Va premesso che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha censurato tali carenze soltanto in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale.

10.2. Torna allora utile sul tema della ripartizione dell’onere probatorio in ordine a tale circostanza, qualificata dalla dedotta mancata attivazione del servizio in una determinata zona, vale a dire in una specifica area del territorio comunale, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: - « in materia di TARI, pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 6^ - 5, 6 luglio 2022, n. 21335)»; - « Per cui, valendo come fatti costitutivi dell’esenzione o della riduzione (per la quota variabile) della TARI (o, al più, come fatti impeditivi della pretesa al pagamento della TARI), la mancata istituzione o la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati) devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo»; - « Né rileva in senso ostativo che si tratti di “fatti negativi” », essendo «pacifico che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione (come anche l’impedimento all’esercizio) del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5427; Cass., Sez. 3^, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2020, nn. 2810 e 2811; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4743)» (così Cass., Sez.

T, 21 febbraio 2023, n. 5433; nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez.

T, 21 febbraio 2023, n. 5429; Cass. Sez.

T, 20 febbraio 2023, n. 5293).

10.3. Sotto taleaspetto, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, mentre risulta inammissibile il tentativo della ricorrente di rimettere in discussione nella presente sede la valutazione di merito operata dal Giudice regionale circa la ritenuta omessa dimostrazione da parte della società della carenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti nell’area industriale.

11. Va dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di impugnazione con il quale la società ha lamentato la violazione della norma regolamentare (art. 30), richiamando sul punto le previsioni degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ., sul rilievo che il citato art. 30 del regolamento comunale «non pone alcun onere a carico del contribuente di specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica, che è un calcolo fa l’ente […]» (v. pagina n. 11 del ricorso).

11.1. Giova ripetere che la motivazione della Commissione regionale si è sul punto sviluppata dopo aver negato il diritto all’«esenzione dal versamento dell'imposta non avendo minimamente la società provveduto ad adeguatamente contrastare quanto emergente invece dalle puntuali prescrizioni regolamentari dei quibus», precisando, altresì, che «le considerazioni che precedono danno altresì contezza dell'infondatezza degli altri motivi di appello, posto che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con le quali si contesta la mancata valutazione delle prove in punto di autonomo smaltimento di rifiuti prodotti dalla società, deve osservarsi che tale circostanza avrebbe al più potuto legittimare una riduzione dell'imposta dovuta, attesa l'intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e quindi andrebbe confermata la doverosità del pagamento del tributo, ritenendo questa CTR comunque condivisibile il giudizio di inidoneità della documentazione prodotta a documentare l'effettiva ricorrenza delle condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione di cui all’art. 30 del su richiamato regolamento (si indicano, anche nella perizia di parte, solo le quantità complessive di rifiuti affidati a ditte private per lo smaltimento improprio senza specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica come invece richiesto dalla norma regolamentare in esame)» (così nella sentenza impugnata).

11.2. A dire della ricorrente il regolamento non porrebbe a carico del contribuente detto onere, poiché il calcolo del predetto rapporto sarebbe effettuato dall’ente, richiamando sul punto gli artt. 6 e 7 del regolamento comunale, secondo cui «6.

L'agevolazione di cui al presente articolo deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

7. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Formulari di cui all’articolo 188, comma 3, e dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Eventuale contratto/i con le ditte autorizzate ad effettuare le attività di riciclo e le relative fatture» (v. pagina n. 11 del ricorso), aggiungendo che «Quindi, non si parla di calcolo di quantità teorica dei rifiuti, menzionati invece nel regolamento il riferimento ai centri commerciali integrati e similari»(v. pagina n. 12 del ricorso).

11.3. Nel delineato contesto ricostruttivo, deve riconoscersi che il motivo ricorso difetta di autosufficienza, avendo riportato solo uno stralcio della disposizione regolamentare di cui si lamenta la violazione, le cui indicazioni risultano del tutto inidonee a far comprendere l’effettivo contenuto della complessiva disposizione regolamentare e la distinzione con quanto previsto rispetto ai «centri commerciali integrati e similari»nel quale il citato rapporto sarebbe, invece, previsto.

In siffatti termini, la Corte non è stata posta nelle condizioni di aver immediata contezza, tramite l’esame del ricorso, delle motivate ragioni della censura.

11.4. Non solo.

Il motivo difetta anche di specificità in violazione del canone prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale «esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860)» (così Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).

Nulla infatti è dato sapere dei motivi che erano stati posti a base della richiesta di riduzione della tariffa, mentre risultano generici e non concludenti i citati, parziali, riferimenti ai commi 6 e 7 dell’art. 30 del menzionato regolamento, i quali, nella versione fornita dalla ricorrente, si limitano a prevedere dati (il termine di decadenza della richiesta agevolazione e la documentazione da presentare) che non hanno costituito oggetto di contestazione da parte della Commissione regionale, omettendo, invece, il motivo di rappresentare le puntuali ragioni per le quali il «predetto rapporto rispetto alla quantità complessità teorica», che il Giudice d’appello ha espressamente ritenuto «essere richiesto nella norma regolamentare in esame», non sia applicabile allo stabilimento oggetto di tassazione, avendo mancato di riassumere i complessivi contenuti della citata disposizione e di interpretarli alla luce del dedotto diverso regime previsto per i «centri commerciali integrati e similari», in relazione ai quali il pr edetto rapporto è stato riconosciuto essere operativo dallo stesso ricorrente.

L’esame dell’illustrato motivo, interamente riportato nella sua estrema sintesi, richiama, in definitiva, elementi del contenuto del citato regolamento che nella loro laconicità non rappresentano la dedotta violazione e nessuno sforzo argomentativo è stato espresso per far emergere il dedotto vizio, per cui non può che dichiararsi inammissibile il motivo del ricorso, non avendo dato conto del complessivo contenuto precettivo della norma regolamentare, raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. sul principio, Cass. Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

12. Risulta , infine, inammissibile anche il quarto motivo di impugnazione, con il quale l’istante, richiamando le ragioni espresse nei precedenti motivi, ha contestato la decisione del giudice dell’appello nella parte in cui ha ritenuto che lo smaltimento in proprio fosse derivato da una autonoma scelta della società e non anche per la mancata istituzione del servizio, richiamando sul punto la tematica del principio, di derivazione comunitaria, del “chi inquina paga”.

12.1. Sul punto valgono in tema di istituzione del servizio le osservazioni in precedenza svolte al § 10 e sul relativo onere probatorio.

12.2. Quanto alla dissertazione sulla diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del principio comunitario “chi inquina paga” (con il richiamo alle Direttive del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE), va osservato che il motivo non è (e non poteva) riferito ad alcuna statuizione (o argomentazione) della sentenza impugnata, la quale, non aveva trattato la suddetta questione.

Va, allora, confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509).

Ciò in quanto, come anche da ultimo ribadito da questa Corte «l'esercizio del diritto di impugnazione puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517)» (così, Cass. Sez.

T., 21 febbraio 2023, n. 5429).

13. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato.

14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente ed il Comune di Marcianise, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

Nulla deve, invece, essere disposto tra la ricorrente e l’intimata.

15. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P .

Q .

M . la Corte rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one precisava che non era stata adeguatamente contrastata la valutazione del primo Giudice circa il fatto che la ricorrente non avesse fornito la prova della produzione e dello smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilabili, aggiungendo che l’affermata natura speciale dei rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe semmai consentito, stante la loro assimilazione - per regolamento comunale – a quelli urbani, solo la riduzione dell’imposta e non anche l’esenzione dal pagamento, «non avendo minimamente la società provveduto ad adeguatamente contrastare quanto emerge invece dalle puntuali prescrizioni regolamentari de quibus»(così nella sentenza impugnata priva di numerazione). 1.3. [OSCURATO:PERSONA] a quo riteneva infondate le doglianze circa la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con cui era stata contestata la mancata valutazione delle prove in punto di autonomo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti dalla società, osservando che «tale circostanza avrebbe al più potuto legittimare una riduzione dell’imposta dovuta, attesa l’intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e quindi andrebbe confermata la doverosità del pagamento del tributo, ritenendo […] comunque condivisibile il giudizio di inidoneità della documentazione prodotta a documentare l’effettiva ricorrenza delle condizioni per poter beneficiare delle dell’agevolazione di cui all’art. 30 del regolamento (si indicano, anche nella perizia di parte, solo le quantità complessive di rifiuti affidati a ditte private per lo smaltimento in proprio, senza specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica, come invece richiesto nella norma regolamentare in esame)» (così nella sentenza impugnata). 1.4. Allo stesso modo, la Commissione regionale reputava condivisibile la valutazione del primo Giudice circa «l’adeguata documentazione da parte del Comune della predisposizione e funzionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti, essendo invece onere della parte interessata, e nella specie del contribuente, quello di dimostrare che viceversa il servizio non è operativo» (così nella sentenza impugnata). 1.5. Infine, la Commissione considerava infondato anche il terzo motivo di appello, con cui era stata invocata l’applicazione del principio di derivazione comunitaria del “chi inquina paga”, assumendo che, non essendo stata documentata la carenza del servizio di smaltimento da parte del Comune dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, la scelta della società di ricorrere a mezzi propri per lo smaltimento degli stessi era da ricondurre ad una sua autonoma scelta. 2. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data6 luglio 2017 al Comune di Marcianise e ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, successivamente depositando due memorie ex art.378 cod. proc. civ. 3. Il Comune di Marcianise ha resistito con controricorso notificato il 20 settembre 2017, depositando anch’esso memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. È restata, invece, intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. L E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società ha contestato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 195 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lamentando l’errore in cui sarebbe caduto il Giudice regionale nell’aver ritenuto che solo i rifiuti speciali pericolosi siano non assimilabili agli urbani, essendo l’assimilazione, invece, esclusa o meglio vietata per i rifiuti speciali provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti collegati al ciclo produttivo. Per tale via, l’istante, nel rappresentare che era pacifico che i rifiuti avessero natura speciale, ha dedotto che le superfici (aree produttive, deposito e magazzino collegati a tale ciclo) non sono tassabili, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, evidenziando che ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata norma va disapplicata, richiamando, inoltre, la risoluzione n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze circa l’individuazione da parte del Comune delle aree (magazzini) collegate alle attività produttive alle quali si estende il divieto di assimilazione, per sostenere che, oltre alle aree di produzione, devono considerarsi non tassabili anche le superfici dei magazzini (intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti), in quanto ivi si producono rifiuti speciali, essendo compito del Comune quello di individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 2.Con la seconda doglianza, la contribuente ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 58, 59 e 60 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, reputando che il Giudice regionale avesse errato nel ritenere che fosse onere del contribuente provare la mancata attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte del Comune e che di tanto non fosse stata dimostrazione dalla società, laddove i contenuti della perizia di parte avevano dato conto che i rifiuti prodotti dalla contribuente erano speciali, restando a carico del Comune – nella specie non adempiuto - provare l’istituzione e l’attivazione del servizio nell’area industriale. 3.Con il terzo motivo di ricorso, la società ha lamentato, ancora una volta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 30 del regolamento comunale n. 38 del 5 settembre 2014, osservando che detta ultima disposizione non poneva a carico del contribuente alcun onere di specificare il rapporto tra la quantità dei rifiuti prodotti e quelli smaltiti in proprio, costituendo questo un calcolo effettuato dall’ente territoriale e comunque non contemplato dalla menzionata disposizione. 4. Infine, con la quarta ragione di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, in base al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 651 e 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della direttiva n. 2008/98 del [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che –diversamente da quanto opinato dal Giudice regionale – non vi era stata alcuna autonoma scelta di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, quanto l’adempimento di un dovere imposto dalla normativa nazionale e comunitaria. 5. Con la memoria del 10 gennaio 2023, l’istante ha rappresentato che per l’anno di imposta 2015 era sopravvenuta (dopo la proposizione del ricorso per cassazione) la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1626/2019, depositata il 21 febbraio 2019, passata in giudicato, che aveva confermato la decisione di prime cure di cui alla sentenza n. 5185/1/2017, la quale, sulla scorta di una consulenza tecnica di ufficio, aveva accertato come tassabile ai fini Tari solo la superfice di mq. 372,10, evidenziando ancora che per gli anni successivi sono intervenute sentenze, pure passate in giudicato, di accoglimento dei ricorsi. 6. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, subito superando la generica eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Comune in ragione dell’asserita violazione dei canoni di sinteticità e di chiarezza dei motivi, giacchè la suindicata illustrazione degli stessi dà conto che i medesimi sono stati sviluppati in termini comprensibili e – per quel che conta ai fini dedotti –contenuti. 6.1. Va pure preliminarmente osservato che nessuna incidenza può assumere, ai fini della decisione, la dedotta sopravvenienza del giudicato formatosi sull’accertamento giudiziale circa la superfice tassabile per effetto delle pronunce n. 5185/01/2017 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, confermata dalla sentenza n. 1629/28/2019 della Commissione regionale della Campania, concernenti il diverso anno di imposta 2015. A tacer d’altro, infatti, ed a monte, il giudicato non può nella specie essere utilmente essere invocato, tenuto conto della diversità dell’anno d’imposta interessato dalle suindicate pronunce rispetto a quello in oggetto e della variabilità del predetto dato rilevante, costituito dalla superfice tassabile. Questa Corte, difatti, con consolidato orientamento (a partire da Cass., Sez. U., 13 giugno 2006, n. 13916), ha chiarito che «nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01)», precisando, altresì, che «le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrino -già in astratto - tra le condizi oni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01)» (così Cass., Sez. VI/T, 6 luglio 2022, n. 21535 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 2 febbraio 2023, n. 3823; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840 proprio in tema di superfici tassabili). 7. Ciò posto, riepilogando i contenuti della sentenza impugnata, giova osservare che la valutazione della Commissione regionale si è basata sulle seguenti statuizioni: a. sulla corretta distinzione operata dal primo Giudice, nell’ambito dei rifiuti speciali, tra quelli non assimilabili a quelli urbani, in quanto pericolosi e, invece, quelli assimilabili agli urbani sulla scorta delle determinazioni del Comune; b. sull’assenza di prova in ordine alla produzione e smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili; c. sui contenuti della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 5 settembre 2014, la quale aveva espressamente assimilato ai rifiuti urbani quelli indicati all’allegato n. 2 del regolamento, ritenuti corrispondenti a quelli prodotti dalla società, che ne aveva anche stabilito i limiti quantitativi in linea con quanto disposto dall’art. 195, co. 2 lett.e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. d.sulla natura speciale (non assimilati) dei rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e sul rilievo che la loro assimilazione a quelli urbani avrebbe semmai consentito solo la riduzione dell’imposta e non anche, in assenza di prova, l’esenzione dal pagamento; e. «comunque», sulle non dimostrate condizioni per usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 30 del regolamento, non emergendo dalla perizia di parte il rapporto tra la quantità dei rifiuti smaltiti in proprio e quelli complessivamente prodotti; f. sulla condivisibile valutazione del primo Giudice circa «l’adeguata documentazione da parte del Comune della predisposizione e funzionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti, essendo invece onere della parte interessata, e nella specie del contribuente, quello di dimostrare che viceversa il servizio non è operativo» (così nella sentenza impugnata, come detto, priva di numerazione). g. sulla non operatività del principio “chi inquina paga” (che impone di sottoporre all’obbligo di pagamento solo chi produce rifiuti), non essendo stata documentata la carenza del servizio di smaltimento da parte del Comune dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, per cui la scelta della società di ricorrere a mezzi proprio per lo smaltimento degli stessi era da ricondurre ad una sua autonoma scelta. 8. A fronte di tale apparato argomentativo le ragioni dell’impugnazione non possono essere accolte per le seguenti ragioni. 9. Va disatteso il primo motivo di impugnazione con il quale l’istante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice dell’appello ha ritenuto che solo i rifiuti speciali pericolosi non siano assimilabili, assumendo, invece, la difesa della contribuente, che devono considerarsi tali ed essere, quindi, esclusi dall’assimilazione anche quelli provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti, collegati al ciclo produttivo e che «ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata normativa va disapplicata […]» (v. pagina n. 7 del ricorso). 9.1. Alla luce di tale censura, deve innanzitutto porsi in rilievo che con tale censura la contribuente non ha posto in discussione la valutazione di merito (come tale, nemmeno censurabile in tale sede) della Commissione regionale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili da parte della società ricorrente, né la considerazione secondo la quale quelli prodotti dalla contribuente siano stati considerati assimilati (per qualità e quantità) ai residui gli urbani ai sensidel citato regolamento n. 38 del 5 settembre 2014. Difatti, la censura in esame oppone a tale ordine valutazione la più generale osservazione critica, sotto il profilo della violazione di legge, in base alla quale sarebbe erroneo ritenere che solo i rifiuti speciali pericolosi non siano assimilabili agli urbani, assumendo, invece, che l’assimilazione andrebbe «esclusa in quanto vietata per i rifiuti speciali provenienti da aree produttive, depositi e magazzini di materie prime e prodotti finiti collegati al ciclo produttivo» (v. pagina n. 6 del ricorso), aggiungendo che «ogni disposizione in contrasto con la richiamata norma(ndr. art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) va disapplicata […]» (v. pagina n. 7 del ricorso) e che «oltre alle aree di produzione, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013[…]» (v. pagina n. 8 del ricorso). 9.2. Senonchè, va posto in evidenza che l’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per quanto occupa, che «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione». Dal contenuto di tale disposizione risulta che l’esenzione riguarda, alla predetta condizione dell’autosmaltimento, la sola parte di superfice ove si generano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, evidentemente non assimilabili (art. 1, comma 649, prima parte, della citata disposizione), estendendo il divieto di assimilazione ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive (art. 1, comma 649, terza parte, della citata disposizione),prevedendo, invece, con riferimento ai rifiuti speciali assimilati dal Comune agli urbani, solo una riduzione di tariffa della quota variabile del tributo in termini proporzionali alla quantità di rifiuti avviato al riciclo (art. 1, comma 649, seconda parte, della citata disposizione). In tale contesto normativo, va, in primo luogo, ribadita la corretta premessa da cui è partito il Giudice dell’appello secondo cui in tema di TARI sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., Sez. T., 20 marzo 2023, n. 5293). In secondo luogo, deve osservarsi che - diversamente dall’impostazione da cui muove la contribuente - è da considerarsi irrilevante e non concludente il riferimento tout court alla natura speciale dei rifiuti prodotti, privo cioè di ogni necessaria e correlativa distinzione tra quelli assimilati o meno. Il discrimine tra la tassabilità o meno dei rifiuti speciali deve, infatti, fondarsisul criterio e sul dato fattuale della loro assimilazione o non assimilazione a quelli urbani, dovendo, in particolare, negarsi l’imposizione (peraltro solo in relazione alla quota variabile ed alla specifica superfice in cui si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali e qualora siano autosmaltiti dal contribuente) soltanto per i rifiuti speciali non assimilati, laddove per quelli assimilati non vi è esenzione di imposta, ma solo una riduzione della tariffa in termini proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, come previsto dalla citata disposizione. (cfr., su tali principi, amplius, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429). Alla stregua di tale precisazione, va allora riconosciuta l’infondatezza della doglianza in rassegna nella parte in cui si è lamentata la predetta violazione di legge, ove si consideri che la valutazione della Commissione risulta invece conforme alla previsione dell’art. 1, comma649 (seconda parte), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, avendo questa ritenuto, da un lato, non dimostrata dalla società la produzione e lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e considerato, per altro verso, quelli formati dalla contribuente riconducibili ai rifiuti assimilati dal Comune secondo i criteri dettati dal suindicato regolamento, con ciò negando la richiesta esenzione dal pagamento del tributo. Né un diverso avviso può giustificarsi, come ritiene la difesa della contribuente, sulla scorta dei contenuti della risoluzione n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014, da cui la contribuente trae la conclusione secondo la quale, oltre alle aree di produzione, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dovrebbero considerarsi intassabili, in quanto produttivi di rifiuti speciali, a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 649, della menzionata legge. E ciò, intanto, perché le risoluzioni del Ministero non possono assumere alcun valore vincolante nell’attività interpretativa del dato normativo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 12 aprile 2021, n. 9556, che richiama Cass. 31 agosto 2016, n. 17448; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24585; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27670; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; v. altresì Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15482), ma anche perché, pur prescindendo da ogni altra considerazione, detta risoluzione ha riconosciuto l’esercizio del potere regolamentare del comune, ai sensi dell’art. 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, nei casi in cui detti enti possono procedere all’assimilazione, il che nella specie è sufficiente ad escludere la dedotta violazione di legge, sia perché non vengono qui in discussione rifiuti assimilati secondo la stessa tesi della contribuente e sia perché, sotto altro versante, è pacifico, alla luce della controversia in esame, che il Comune di Marcianise non si sia avvalso della facoltà di individuare nel proprio regolamento ulteriori superfici (nella specie i magazzini intermedi e quello di stoccaggio) da sottrarre all’assimilazione, come – in tesi - riconosciuto possibile da detta risoluzione. 9.3. Sotto altro versante, si rivela inammissibile ed in ogni caso carente di una puntuale rappresentazione delle sue ragioni la generica richiesta di disapplicazione «di ogni disposizione regolamentare in contrasto con la richiamata norma» (così a pagina n. 7 del ricorso). La sollecitazione non risulta, infatti, corredata dalla necessaria indicazione (anche per sintesi) dei contenuti rilevanti in parte q ua del regolamento, il che vale a rendere il motivo di impugnazione insufficiente per difetto di autosufficienza (cf., in tema, Cass., Sez. T., 20 febbraio 2023, n. 5293 cit.), appena aggiungendo che non può essere richiesta la disapplicazione di indeterminate disposizioni di un regolamento, dovendo l’istanza essere munita perlomeno dell’indicazione di quelle ritenute in contrasto con la pertinente norma primaria. Per altra via, non può, poi, trascurarsi di considerare che manca del tutto la specificazione dei motivi per i quali il (non precisato) contenuto del regolamento sarebbe in contrasto, in tema di assimilazione, con il menzionato art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tanto più considerando che detta disposizione non si occupa dei criteri di assimilazione dei rifiuti, rimandando sul punto alla disciplina dei regolamenti comunali. 10. Anche il secondo motivo non è fondato. L’istante ha sul punto contrapposto alla valutazione del Giudice regionale, secondo la quale era la contribuentea dover dimostrare che il servizio non era operativo, il diverso avviso volto a sostenere che, invece, «era onere del comune provare la istituzione di attivazione del servizio nell'area industriale con apposito regolamento documentando la forma organizzativa e le modalità di servizio» (v. pagina n. 10 del ricorso), lamentando poi che erroneamente, alla luce dei contenuti della perizia di parte prodotta, la Commissione aveva reputato non dimostrata la carenza del servizio prestato dall’ente locale.. 1. Va premesso che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha censurato tali carenze soltanto in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale. 10.2. Torna allora utile sul tema della ripartizione dell’onere probatorio in ordine a tale circostanza, qualificata dalla dedotta mancata attivazione del servizio in una determinata zona, vale a dire in una specifica area del territorio comunale, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: - « in materia di TARI, pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 6^ - 5, 6 luglio 2022, n. 21335)»; - « Per cui, valendo come fatti costitutivi dell’esenzione o della riduzione (per la quota variabile) della TARI (o, al più, come fatti impeditivi della pretesa al pagamento della TARI), la mancata istituzione o la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati) devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo»; - « Né rileva in senso ostativo che si tratti di “fatti negativi” », essendo «pacifico che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione (come anche l’impedimento all’esercizio) del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5427; Cass., Sez. 3^, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2020, nn. 2810 e 2811; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4743)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5433; nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429; Cass. Sez. T, 20 febbraio 2023, n. 5293). 10.3. Sotto taleaspetto, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, mentre risulta inammissibile il tentativo della ricorrente di rimettere in discussione nella presente sede la valutazione di merito operata dal Giudice regionale circa la ritenuta omessa dimostrazione da parte della società della carenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti nell’area industriale. 11. Va dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di impugnazione con il quale la società ha lamentato la violazione della norma regolamentare (art. 30), richiamando sul punto le previsioni degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ., sul rilievo che il citato art. 30 del regolamento comunale «non pone alcun onere a carico del contribuente di specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica, che è un calcolo fa l’ente […]» (v. pagina n. 11 del ricorso). 11.1. Giova ripetere che la motivazione della Commissione regionale si è sul punto sviluppata dopo aver negato il diritto all’«esenzione dal versamento dell'imposta non avendo minimamente la società provveduto ad adeguatamente contrastare quanto emergente invece dalle puntuali prescrizioni regolamentari dei quibus», precisando, altresì, che «le considerazioni che precedono danno altresì contezza dell'infondatezza degli altri motivi di appello, posto che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con le quali si contesta la mancata valutazione delle prove in punto di autonomo smaltimento di rifiuti prodotti dalla società, deve osservarsi che tale circostanza avrebbe al più potuto legittimare una riduzione dell'imposta dovuta, attesa l'intervenuta assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e quindi andrebbe confermata la doverosità del pagamento del tributo, ritenendo questa CTR comunque condivisibile il giudizio di inidoneità della documentazione prodotta a documentare l'effettiva ricorrenza delle condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione di cui all’art. 30 del su richiamato regolamento (si indicano, anche nella perizia di parte, solo le quantità complessive di rifiuti affidati a ditte private per lo smaltimento improprio senza specificare il rapporto rispetto alla quantità complessiva teorica come invece richiesto dalla norma regolamentare in esame)» (così nella sentenza impugnata). 11.2. A dire della ricorrente il regolamento non porrebbe a carico del contribuente detto onere, poiché il calcolo del predetto rapporto sarebbe effettuato dall’ente, richiamando sul punto gli artt. 6 e 7 del regolamento comunale, secondo cui «6. L'agevolazione di cui al presente articolo deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 7. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 1. Formulari di cui all’articolo 188, comma 3, e dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Eventuale contratto/i con le ditte autorizzate ad effettuare le attività di riciclo e le relative fatture» (v. pagina n. 11 del ricorso), aggiungendo che «Quindi, non si parla di calcolo di quantità teorica dei rifiuti, menzionati invece nel regolamento il riferimento ai centri commerciali integrati e similari»(v. pagina n. 12 del ricorso). 11.3. Nel delineato contesto ricostruttivo, deve riconoscersi che il motivo ricorso difetta di autosufficienza, avendo riportato solo uno stralcio della disposizione regolamentare di cui si lamenta la violazione, le cui indicazioni risultano del tutto inidonee a far comprendere l’effettivo contenuto della complessiva disposizione regolamentare e la distinzione con quanto previsto rispetto ai «centri commerciali integrati e similari»nel quale il citato rapporto sarebbe, invece, previsto. In siffatti termini, la Corte non è stata posta nelle condizioni di aver immediata contezza, tramite l’esame del ricorso, delle motivate ragioni della censura. 11.4. Non solo. Il motivo difetta anche di specificità in violazione del canone prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale «esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860)» (così Cass. 18 agosto 2020, n. 17224). Nulla infatti è dato sapere dei motivi che erano stati posti a base della richiesta di riduzione della tariffa, mentre risultano generici e non concludenti i citati, parziali, riferimenti ai commi 6 e 7 dell’art. 30 del menzionato regolamento, i quali, nella versione fornita dalla ricorrente, si limitano a prevedere dati (il termine di decadenza della richiesta agevolazione e la documentazione da presentare) che non hanno costituito oggetto di contestazione da parte della Commissione regionale, omettendo, invece, il motivo di rappresentare le puntuali ragioni per le quali il «predetto rapporto rispetto alla quantità complessità teorica», che il Giudice d’appello ha espressamente ritenuto «essere richiesto nella norma regolamentare in esame», non sia applicabile allo stabilimento oggetto di tassazione, avendo mancato di riassumere i complessivi contenuti della citata disposizione e di interpretarli alla luce del dedotto diverso regime previsto per i «centri commerciali integrati e similari», in relazione ai quali il pr edetto rapporto è stato riconosciuto essere operativo dallo stesso ricorrente. L’esame dell’illustrato motivo, interamente riportato nella sua estrema sintesi, richiama, in definitiva, elementi del contenuto del citato regolamento che nella loro laconicità non rappresentano la dedotta violazione e nessuno sforzo argomentativo è stato espresso per far emergere il dedotto vizio, per cui non può che dichiararsi inammissibile il motivo del ricorso, non avendo dato conto del complessivo contenuto precettivo della norma regolamentare, raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. sul principio, Cass. Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 12. Risulta , infine, inammissibile anche il quarto motivo di impugnazione, con il quale l’istante, richiamando le ragioni espresse nei precedenti motivi, ha contestato la decisione del giudice dell’appello nella parte in cui ha ritenuto che lo smaltimento in proprio fosse derivato da una autonoma scelta della società e non anche per la mancata istituzione del servizio, richiamando sul punto la tematica del principio, di derivazione comunitaria, del “chi inquina paga”. 12.1. Sul punto valgono in tema di istituzione del servizio le osservazioni in precedenza svolte al § 10 e sul relativo onere probatorio. 12.2. Quanto alla dissertazione sulla diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del principio comunitario “chi inquina paga” (con il richiamo alle Direttive del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE), va osservato che il motivo non è (e non poteva) riferito ad alcuna statuizione (o argomentazione) della sentenza impugnata, la quale, non aveva trattato la suddetta questione. Va, allora, confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509). Ciò in quanto, come anche da ultimo ribadito da questa Corte «l'esercizio del diritto di impugnazione puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517)» (così, Cass. Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429). 13. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato. 14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente ed il Comune di Marcianise, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. Nulla deve, invece, essere disposto tra la ricorrente e l’intimata. 15. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P . Q . M . la Corte rigetta il rico