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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13984/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo, di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio (v. pag. 6-9 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglieré estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo, di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio (v. pag. 6-9 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglieré estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris