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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 19534/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Pisa ricorre contro l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale in sede con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza motivazione sulle ragioni del provvedimento di restituzione, adottato in esito all'udienza di costituzione delle parti, tenutasi il giorno 19.3.2021, nel corso della quale il difensore d'ufficio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per il reato di tentato furto aggravato, ha eccepito la mancata dichiarazione di conoscenza della lingua italiana da parte di quest'ultimo, mentre il pubblico ministero ha osservato che era in atti l'elezione di domicilio, sottoscritta dal medesimo, a riprova della sua capacità di comprensione linguistica; parallelamente, però, il pubblico ministero aveva rilevato che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari era stata fatta erroneamente al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante nel verbale di elezione di domicilio l'imputato avesse dichiarato di essere senza fissa dimora e perciò non in grado di eleggere domicilio.

2. Deduce il pubblico ministero l'abnormità del provvedimento, in quanto incomprensibile nelle ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti all'ufficio di Procura e, d'altra parte, erroneo se, come si potrebbe intendere, detta restituzione fosse stata disposta sul presupposto della nullità della notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente, infatti, ritiene corretto l'utilizzo della procedura ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., richiamando la pronuncia Sez. 5, n. 37323 del 22/2/2019, Orrù, Rv. 277534, secondo cui è abnorme sotto il profilo funzionale, poiché determina una irreversibile stasi del processo, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari perché il difensore di ufficio, presso il quale l'imputato senza fissa dimora aveva eletto domicilio, non aveva manifestato il proprio assenso ex art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda a disporre le ricerche ai sensi dell'art.157 cod. proc. pen., atteso che il rifiuto di ricevere l'atto espresso dalla persona indicata quale domiciliataria rende l'elezione inidonea a perseguire il suo scopo e costituisce proprio il presupposto per la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; si sottolinea, altresì, come la Corte, con tale arresto, abbia evidenziato l'inutilità e l'impraticabilità, nei confronti di un soggetto che si era dichiarato senza fissa dimora, della procedura ex art. 157 cod. proc. pen. 3.

Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in esame con requisitoria scritta, aderendo alle ragioni del ricorso.«e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nella sua eccezione preliminare, relativa all'abnormità del provvedimento del giudice la cui mancanza totale di motivazione renda impossibile al pubblico ministero orientarsi rispetto alla nullità posta alla base della decisione di restituzione degli atti al suo ufficio, determinando così una stasi processuale inevitabile.

2. Invero, nella fattispecie in esame, sono state sollevate due questioni parallele di possibile rilievo ai fini della nullità del decreto di citazione a giudizio: l'una, proveniente dal difensore, riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; l'altra, rappresentata dal pubblico ministero di udienza, afferente alla omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché eseguita al difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante questi si fosse rifiutato di essere domiciliatario di soggetto senza fissa dimora che non aveva inteso indicare un altro indirizzo di domiciliazione.

Il giudice monocratico non ha chiarito in accoglimento di quale delle due indicazioni di possibile nullità della vocatio in ius ha adottato il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio di Procura, né se, eventualmente, vi sia stata un'ulteriore, diversa ragione di nullità che lo ha portato a determinarsi in tal senso.

Tale radicale omissione dà luogo ad una situazione corrispondente ad una delle condizioni di abnormità richieste dalla giurisprudenza di legittimità per incidere con il proprio sindacato su provvedimenti altrimenti non impugnabili.

Ed infatti, come noto, le Sezioni Unite hanno più volte preso posizione, in diverse fattispecie, sul concetto giuridico di abnormità (da ultimo, cfr. Sez.

U, n. 10728 del 2022, Fenucci, che richiama: Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).

Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Dunque «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (cfr. Sez.

U, n. 26 del 2000).

Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

Le sentenze del massimo collegio nonnofilattico (in particolare, per quel che rileva in questa sede, l'ultima pronuncia ricostruttiva del 2022 e le sentenze Toni e Ksouri) hanno chiarito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo l'atto, in tal caso, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale esso è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in un'ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere, al di là di ogni ragionevole limite (secondo lo schema della carenza di potere in concreto).

Non costituisce, invece, elemento necessariamente caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento.

In particolare, Sez.

U, n. 20569 del 2018, Ksouri ha dato seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen..

L'abnormità viene intesa, quindi, come una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».

Dall'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per come brevemente sintetizzata, si possono trarre due conclusioni, a giudizio della più recente sentenza in tema, Sez.

U, n. 10728 del 2022, Fenucci: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.2.1.

Nel caso di specie, l'impossibilità di comprendere quale sia, tra le due enucleate durante la fase preliminare del dibattimento, la causa di nullità in base alla quale si sono restituiti gli atti all'ufficio di Procura determina anche l'impossibilità per quest'ultimo di orientarsi secondo una linea di intervento precisa, che eventualmente elimini la nullità rilevata: la stasi processuale, in una simile ipotesi, è evidente, poiché si innesta in una fase ancora precedente a quella della realizzazione di un atto nullo da parte del pubblico ministero, impedendogli di comprendere quale sia l'opzione che possa correttamente orientare le sue future determinazioni processuali.

E ciò a prescindere dalle questioni giuridiche sollevate dalle parti in udienza, le quali, non richiamate nel provvedimento del giudice, rimangono sullo sfondo ma non consentono neppure di argomentare con certezza riguardo al fatto che siano, una od entrambe, le ragioni per le quali il provvedimento restitutorio è stato disposto.

Tale è, dunque, la ragione per cui il Collegio non ritiene di pronunciarsi sulla questione giuridica dedotta nel secondo motivo di ricorso del pubblico ministero e raccolta dal Procuratore Generale per denunciare l'abnormità dell'atto, relativa alla correttezza o meno della procedura di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (sul tema, cfr. Sez. 5, n. 37323 del 22/2/2019, Orrù, Rv. 277534; Sez. 2, n. 27935 del 3/5/2019, Betancur, Rv. 276214; Sez. 2, n. 10358 del 14/1/2020, Romanov, Rv. 278427-01; contra Sez. 1, n. 17096 del 9/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281198, in cui - richiamata la sentenza Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - si dà atto ampiamente del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull'abnormità o meno del provvedimento del giudice con cui si restituiscano gli atti al pubblico ministero rilevata la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore che abbia rifiutato di essere domiciliatario dell'indagato senza fissa dimora, il quale non sappia indicare, a sua volta, altro domicilio elettivo).

3. L'ordinanza, pertanto, essendo afflitta da abnormità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il giudizio, nell'ambito del quale dovrà essere chiarita la posizione del giudice riguardo alla regolarità procedinnentale delle fasi antecedenti a quella di giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Pisa ricorre contro l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale in sede con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza motivazione sulle ragioni del provvedimento di restituzione, adottato in esito all'udienza di costituzione delle parti, tenutasi il giorno 19.3.2021, nel corso della quale il difensore d'ufficio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per il reato di tentato furto aggravato, ha eccepito la mancata dichiarazione di conoscenza della lingua italiana da parte di quest'ultimo, mentre il pubblico ministero ha osservato che era in atti l'elezione di domicilio, sottoscritta dal medesimo, a riprova della sua capacità di comprensione linguistica; parallelamente, però, il pubblico ministero aveva rilevato che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari era stata fatta erroneamente al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante nel verbale di elezione di domicilio l'imputato avesse dichiarato di essere senza fissa dimora e perciò non in grado di eleggere domicilio. 2. Deduce il pubblico ministero l'abnormità del provvedimento, in quanto incomprensibile nelle ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti all'ufficio di Procura e, d'altra parte, erroneo se, come si potrebbe intendere, detta restituzione fosse stata disposta sul presupposto della nullità della notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, ritiene corretto l'utilizzo della procedura ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., richiamando la pronuncia Sez. 5, n. 37323 del 22/2/2019, Orrù, Rv. 277534, secondo cui è abnorme sotto il profilo funzionale, poiché determina una irreversibile stasi del processo, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari perché il difensore di ufficio, presso il quale l'imputato senza fissa dimora aveva eletto domicilio, non aveva manifestato il proprio assenso ex art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda a disporre le ricerche ai sensi dell'art.157 cod. proc. pen., atteso che il rifiuto di ricevere l'atto espresso dalla persona indicata quale domiciliataria rende l'elezione inidonea a perseguire il suo scopo e costituisce proprio il presupposto per la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; si sottolinea, altresì, come la Corte, con tale arresto, abbia evidenziato l'inutilità e l'impraticabilità, nei confronti di un soggetto che si era dichiarato senza fissa dimora, della procedura ex art. 157 cod. proc. pen. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in esame con requisitoria scritta, aderendo alle ragioni del ricorso.«e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nella sua eccezione preliminare, relativa all'abnormità del provvedimento del giudice la cui mancanza totale di motivazione renda impossibile al pubblico ministero orientarsi rispetto alla nullità posta alla base della decisione di restituzione degli atti al suo ufficio, determinando così una stasi processuale inevitabile. 2. Invero, nella fattispecie in esame, sono state sollevate due questioni parallele di possibile rilievo ai fini della nullità del decreto di citazione a giudizio: l'una, proveniente dal difensore, riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; l'altra, rappresentata dal pubblico ministero di udienza, afferente alla omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché eseguita al difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante questi si fosse rifiutato di essere domiciliatario di soggetto senza fissa dimora che non aveva inteso indicare un altro indirizzo di domiciliazione. Il giudice monocratico non ha chiarito in accoglimento di quale delle due indicazioni di possibile nullità della vocatio in ius ha adottato il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio di Procura, né se, eventualmente, vi sia stata un'ulteriore, diversa ragione di nullità che lo ha portato a determinarsi in tal senso. Tale radicale omissione dà luogo ad una situazione corrispondente ad una delle condizioni di abnormità richieste dalla giurisprudenza di legittimità per incidere con il proprio sindacato su provvedimenti altrimenti non impugnabili. Ed infatti, come noto, le Sezioni Unite hanno più volte preso posizione, in diverse fattispecie, sul concetto giuridico di abnormità (da ultimo, cfr. Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci, che richiama: Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dunque «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (cfr. Sez. U, n. 26 del 2000). Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Le sentenze del massimo collegio nonnofilattico (in particolare, per quel che rileva in questa sede, l'ultima pronuncia ricostruttiva del 2022 e le sentenze Toni e Ksouri) hanno chiarito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo l'atto, in tal caso, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale esso è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in un'ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere, al di là di ogni ragionevole limite (secondo lo schema della carenza di potere in concreto). Non costituisce, invece, elemento necessariamente caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento. In particolare, Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri ha dato seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.. L'abnormità viene intesa, quindi, come una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti». Dall'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per come brevemente sintetizzata, si possono trarre due conclusioni, a giudizio della più recente sentenza in tema, Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.2.1. Nel caso di specie, l'impossibilità di comprendere quale sia, tra le due enucleate durante la fase preliminare del dibattimento, la causa di nullità in base alla quale si sono restituiti gli atti all'ufficio di Procura determina anche l'impossibilità per quest'ultimo di orientarsi secondo una linea di intervento precisa, che eventualmente elimini la nullità rilevata: la stasi processuale, in una simile ipotesi, è evidente, poiché si innesta in una fase ancora precedente a quella della realizzazione di un atto nullo da parte del pubblico ministero, impedendogli di comprendere quale sia l'opzione che possa correttamente orientare le sue future determinazioni processuali. E ciò a prescindere dalle questioni giuridiche sollevate dalle parti in udienza, le quali, non richiamate nel provvedimento del giudice, rimangono sullo sfondo ma non consentono neppure di argomentare con certezza riguardo al fatto che siano, una od entrambe, le ragioni per le quali il provvedimento restitutorio è stato disposto. Tale è, dunque, la ragione per cui il Collegio non ritiene di pronunciarsi sulla questione giuridica dedotta nel secondo motivo di ricorso del pubblico ministero e raccolta dal Procuratore Generale per denunciare l'abnormità dell'atto, relativa alla correttezza o meno della procedura di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (sul tema, cfr. Sez. 5, n. 37323 del 22/2/2019, Orrù, Rv. 277534; Sez. 2, n. 27935 del 3/5/2019, Betancur, Rv. 276214; Sez. 2, n. 10358 del 14/1/2020, Romanov, Rv. 278427-01; contra Sez. 1, n. 17096 del 9/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281198, in cui - richiamata la sentenza Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - si dà atto ampiamente del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull'abnormità o meno del provvedimento del giudice con cui si restituiscano gli atti al pubblico ministero rilevata la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore che abbia rifiutato di essere domiciliatario dell'indagato senza fissa dimora, il quale non sappia indicare, a sua volta, altro domicilio elettivo). 3. L'ordinanza, pertanto, essendo afflitta da abnormità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il giudizio, nell'ambito del quale dovrà essere chiarita la posizione del giudice riguardo alla regolarità procedinnentale delle fasi antecedenti a quella di giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasme
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